CODEX CANONUM ECCLESIARUM ORIENTALIUM

CANONI PRELIMINARI
  Can. 1- (cf 1) I canoni di questo Codice riguardano tutte e sole le Chiese orientali cattoliche, a meno che, per quanto riguarda le relazioni con la Chiesa latina, non sia espressamente stabilito diversamente.
  Can. 2 – (cf 6 §2) I canoni del Codice, nei quali per lo più è recepito o adattato il diritto antico delle Chiese orientali, devono essere valutati prevalentemente partendo da quel diritto.
  Can. 3 – (cf 2) Anche se il Codice si riferisce spesso alle prescrizioni dei libri liturgici, per lo più non decide in materia liturgica; perciò queste prescrizioni devono essere osservate diligentemente, a meno che non siano contrarie ai canoni del Codice.
  Can. 4 – (= 3) I canoni del Codice non abrogano né derogano alle convenzioni stipulate oppure approvate dalla Santa Sede con nazioni o con altre società politiche; le stesse perciò continuano tuttora ad aver vigore non ostando per nulla le prescrizioni contrarie del Codice.
  Can. 5 – (= 4) I diritti acquisiti come pure i privilegi concessi dalla Sede Apostolica fino al presente a persone fisiche o giuridiche e che sono in uso e non sono stati revocati, rimangono integri, a meno che non siano espressamente revocati dai canoni del Codice.
  Can. 6 – (cf 6) Con l\’entrata in vigore del Codice:
  1 sono abrogate tutte le leggi di diritto comune o di diritto particolare che sono contrarie ai canoni del Codice, oppure che riguardano una materia che è stata integralmente ordinata nel Codice;
  2 sono revocate tutte le consuetudini che sono riprovate dai canoni del Codice, oppure quelle che sono contrarie a essi, ma non le centenarie o immemorabili.
 
TITOLO I
I FEDELI CRISTIANI
E TUTTI I LORO DIRITTI E DOVERI
  Can. 7 – §1. (= 204) I fedeli cristiani sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti come popolo di Dio e per questo motivo, partecipando nel modo loro proprio alla funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati, ciascuno secondo la sua condizione, ad esercitare la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.
  §2. Questa Chiesa, costituita e ordinata in questo mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui.
  Can. 8 – (= 205) Sono in piena comunione con la Chiesa cattolica qui sulla terra quei battezzati che nella sua compagine visibile sono congiunti a Cristo con i vincoli della professione della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico.
  Can. 9 – §1. (= 206) Sono legati alla Chiesa per una ragione speciale i catecumeni i quali, mossi dallo Spirito Santo, chiedono con volontà esplicita di essere incorporati ad essa e perciò, con questa stessa volontà e con la vita di fede, di speranza e di carità che conducono, sono congiunti con la Chiesa che li sostiene come già suoi.
  §2. La Chiesa ha una cura speciale dei catecumeni e, mentre li invita a condurre una vita evangelica e li introduce alla partecipazione della Divina Liturgia, dei sacramenti e delle lodi divine, ad essi già elargisce varie prerogative che sono proprie dei cristiani.
  Can. 10 – I fedeli cristiani, profondamente attaccati alla parola di Dio e inoltre aderendo al vivo magistero autentico della Chiesa, hanno l\’obbligo di conservare integralmente la fede, custodita e trasmessa a prezzo altissimo dai loro antenati, e di professarla apertamente, come pure di approfondirla sempre più con l\’esercizio e di farla fruttificare nelle opere di carità.
  Can. 11 – (= 208) Tra tutti i fedeli cristiani, proprio in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell\’attività; in forza di essa tutti quanti, ciascuno secondo la sua condizione e funzione, cooperano all\’edificazione del Corpo di Cristo.
  Can. 12 – §1. (= 209) I fedeli cristiani hanno l\’obbligo di conservare sempre, nel loro modo di agire, la comunione con la Chiesa.
  §2. Adempiano con grande diligenza i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa universale e della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 13 – (= 210) Tutti i fedeli cristiani devono dedicare le proprie energie, ciascuno secondo la sua condizione, per condurre una vita santa e inoltre per promuovere la crescita della Chiesa e la sua continua santificazione.
  Can. 14 – (= 211) Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto e il dovere di impegnarsi perché il messaggio divino della salvezza giunga sempre più a tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutto il mondo.
  Can. 15 – §1. (= 212) I fedeli cristiani, consapevoli della propria responsabilità, sono tenuti ad accogliere con cristiana obbedienza ciò che i Pastori della Chiesa, che rappresentano Cristo, dichiarano come maestri della fede oppure stabiliscono come guide della Chiesa.
  §2. I fedeli cristiani hanno pieno diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità soprattutto spirituali e i propri desideri.
  §3. In ragione della scienza, della competenza e del prestigio di cui godono, essi hanno il diritto, e anzi talvolta il dovere, di manifestare ai Pastori della Chiesa il loro parere su ciò che riguarda il bene della Chiesa e di renderlo noto a tutti gli altri fedeli cristiani, salva restando l\’integrità della fede e dei costumi e il rispetto verso gli stessi Pastori e tenendo conto dell\’utilità comune e della dignità delle persone.
  Can. 16 – (= 213) I fedeli cristiani hanno il diritto di ricevere dai Pastori della Chiesa gli aiuti provenienti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente dalla parola di Dio e dai sacramenti.
  Can. 17 – (= 214) I fedeli cristiani hanno il diritto di esercitare debitamente il culto divino secondo le prescrizioni della propria Chiesa sui iuris e di seguire una propria forma di vita spirituale, che sia però in accordo con la dottrina della Chiesa.
  Can. 18 – (= 215) I fedeli cristiani hanno pieno diritto di fondare e dirigere liberamente associazioni per fini di carità o di pietà, oppure con lo scopo di favorire la vocazione cristiana nel mondo e di tenere riunioni per conseguire in comune quelle stesse finalità.
  Can. 19 – (= 216) Tutti quanti i fedeli cristiani, poiché partecipano alla missione della Chiesa, hanno il diritto di promuovere o di sostenere l\’attività apostolica con proprie iniziative secondo lo stato e la condizione di ciascuno; tuttavia nessuna iniziativa rivendichi per se stessa il nome di cattolico, se non ha ottenuto il consenso della competente autorità ecclesiastica.
  Can. 20 – (= 217) I fedeli cristiani, poiché sono chiamati mediante il battesimo a condurre una vita conforme alla dottrina evangelica, hanno diritto all\’educazione cristiana, con cui essere formati rettamente a conseguire la maturità della persona umana e insieme a conoscere e vivere il mistero della salvezza.
  Can. 21 – (= 218) Coloro che si dedicano alle scienze sacre godono della giusta libertà di ricercare e di manifestare con prudenza il loro pensiero su ciò di cui sono esperti, conservando il dovuto ossequio verso il magistero della Chiesa.
  Can. 22 – (= 219) Tutti i fedeli cristiani hanno il diritto di essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita.
  Can. 23 – (= 220) Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, né violare il diritto di qualsiasi persona a difendere la propria intimità.
  Can. 24 – §1. (= 221) Ai fedeli cristiani compete di rivendicare e anche di difendere legittimamente i diritti che hanno nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto.
  §2. I fedeli cristiani hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall\’autorità competente, di essere giudicati rispettando le prescrizioni del diritto da applicare con equità.
  §3. I fedeli cristiani hanno il diritto di non essere puniti con pene canoniche, se non a norma di legge.
  Can. 25 – §1. (= 222) I fedeli cristiani hanno l\’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per i propri fini, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e per un adeguato sostentamento dei ministri.
  §2. Hanno anche l\’obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del precetto del Signore, di soccorrere i poveri con i propri redditi.
  Can. 26 – §1. (= 223) Nell\’esercizio dei propri diritti i fedeli cristiani, sia individualmente sia riuniti in associazione, devono tener conto del bene comune della Chiesa, nonché dei diritti degli altri e inoltre dei propri doveri verso gli altri.
  §2. Spetta all\’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l\’esercizio dei diritti che sono propri dei fedeli cristiani.
 
TITOLO II
LE CHIESE SUI IURIS E I RITI
  Can. 27 – Si chiama, in questo Codice, Chiesa sui iuris, un raggruppamento di fedeli cristiani congiunto dalla gerarchia, a norma del diritto, che la suprema autorità della Chiesa riconosce espressamente o tacitamente come sui iuris.
  Can. 28 – §1. Il rito è il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e circostanze storiche di popoli, che si esprime in un modo di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris.
  §2. I riti di cui si tratta nel Codice sono, a meno che non consti altrimenti, quelli che hanno origine dalle tradizioni Alessandrina, Antiochena, Armena, Caldea e Costantinopolitana.
CAPITOLO I
L\’ASCRIZIONE A UNA CHIESA SUI IURIS
  Can. 29 – §1. (cf 112) Il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesimo è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui è ascritto il padre cattolico; se invece solo la madre è cattolica oppure se entrambi i genitori lo richiedono con volontà concorde è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui la madre appartiene, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.
  §2. Se invece il figlio, che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età:
  1 è nato da madre non sposata, viene ascritto alla Chiesa sui iuris a cui appartiene la madre;
  2 è di genitori ignoti, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale sono ascritti coloro alle cui cure è legittimamente affidato; se però si tratta di padre e madre che lo adottano, si applichi il §1;
  3 è di genitori non battezzati, è ascritto alla Chiesa sui iuris alla quale appartiene colui che si è assunto la sua educazione nella fede cattolica.
  Can. 30 – (= 111 §2) Qualsiasi battezzando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, può scegliere liberamente qualunque Chiesa sui iuris alla quale viene ascritto ricevendo in essa il battesimo, salvo restando il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica.
  Can. 31 – Nessuno presuma di indurre in alcun modo qualunque fedele cristiano a passare a un\’altra Chiesa sui iuris.
  Can. 32 – §1. (cf 112 §1, 1) Nessuno può passare validamente a un\’altra Chiesa sui iuris senza il consenso della Sede Apostolica.
  §2. Se però si tratta di un fedele cristiano dell\’eparchia di qualche Chiesa sui iuris che chiede di passare a un\’altra Chiesa sui iuris che ha nello stesso territorio la propria eparchia, questo consenso della Sede Apostolica si presume, purché i Vescovi eparchiali di entrambe le eparchie acconsentano per iscritto al passaggio.
  Can. 33 – (# 112 §1, 2) Una donna ha pieno diritto di passare alla Chiesa sui iuris del marito, nella celebrazione del matrimonio o mentre perdura lo stesso; ma sciolto il matrimonio, può liberamente tornare alla precedente Chiesa sui iuris.
  Can. 34 – (cf 112) Se i genitori o il coniuge cattolico nel matrimonio misto passano ad altra Chiesa sui iuris, i figli al di sotto del quattordicesimo anno di età compiuto sono ascritti per il diritto stesso alla medesima Chiesa; se invece, nel matrimonio fra cattolici, soltanto uno dei genitori passa ad altra Chiesa sui iuris, i figli passano soltanto se entrambi i genitori consentono; compiuto però il quattordicesimo anno di età, i figli possono ritornare alla precedente Chiesa sui iuris.
  Can. 35 – I battezzati acattolici che convengono alla piena comunione con la Chiesa cattolica conservino il proprio rito, lo rispettino e, nella misura delle proprie forze, lo osservino dappertutto; siano perciò ascritti alla Chiesa sui iuris del medesimo rito, salvo il diritto di ricorrere alla Sede Apostolica in casi speciali di persone, di comunità o di regioni.
  Can. 36 – Ogni passaggio a un\’altra Chiesa sui iuris ha valore dal momento della dichiarazione fatta davanti al Gerarca del luogo della stessa Chiesa o al parroco proprio, oppure al sacerdote delegato dall\’uno o dall\’altro e davanti a due testimoni, a meno che il rescritto della Sede Apostolica non disponga diversamente.
  Can. 37 – (cf 535 §2) Ogni ascrizione a una Chiesa sui iuris o passaggio a un\’altra Chiesa sui iuris sia annotato nel libro dei battezzati della parrocchia anche, se è il caso, della Chiesa latina, dove è stato celebrato il battesimo; se invece non lo si può fare, si annoti in un altro documento da conservare nell\’archivio parrocchiale del parroco della propria Chiesa sui iuris alla quale è stata fatta l\’ascrizione.
  Can. 38 – I fedeli cristiani delle Chiese orientali, anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un\’altra Chiesa sui iuris, rimangono tuttavia ascritti alla propria Chiesa sui iuris.
CAPITOLO II
L\’OSSERVANZA DEI RITI
  Can. 39 – I riti delle Chiese orientali, quale patrimonio della Chiesa universale di Cristo nel quale risplende la tradizione che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri e che afferma la divina unità nella varietà della fede cattolica, siano religiosamente osservati e promossi.
  Can. 40 – §1. I Gerarchi che presiedono le Chiese sui iuris e tutti gli altri Gerarchi curino con la massima diligenza la custodia fedele e l\’osservanza accurata del proprio rito e non ammettano in esso dei mutamenti se non per ragione di un organico progresso, tenendo tuttavia presente la vicendevole benevolenza e l\’unità dei cristiani.
  §2. Tutti gli altri chierici e tutti i membri degli istituti di vita consacrata sono tenuti a osservare fedelmente il proprio rito e ad acquistarne una sempre maggiore conoscenza e un\’osservanza più perfetta.
  §3. Anche tutti gli altri fedeli cristiani curino la conoscenza e la stima del proprio rito e sono tenuti a osservarlo in ogni luogo, a meno che qualcosa non sia eccettuato dal diritto.
  Can. 41 – I fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufficio, di ministero o di incarico hanno relazioni frequenti con i fedeli cristiani di un\’altra Chiesa sui iuris, siano formati accuratamente nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa, secondo l\’importanza dell\’ufficio, del ministero o dell\’incarico che adempiono.
 
TITOLO III
LA SUPREMA AUTORITÀ DELLA CHIESA
  Can. 42 – (= 330) Come, per volontà del Signore, san Pietro e tutti gli altri Apostoli costituiscono un solo Collegio, similmente il Romano Pontefice, successore di Pietro, e i Vescovi, successori degli Apostoli, sono tra di loro congiunti.
CAPITOLO I
IL ROMANO PONTEFICE
  Can. 43 – (= 331) Il Vescovo della Chiesa di Roma, nel quale permane la funzione concessa dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e da trasmettere ai suoi successori, è il capo del Collegio dei Vescovi, il Vicario di Cristo e il Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza della sua funzione, ha la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale nella Chiesa, che può sempre esercitare liberamente.
  Can. 44 – §1. (= 332) Il Romano Pontefice ottiene la suprema e piena potestà nella Chiesa con la legittima elezione da lui accettata, insieme con l\’ordinazione episcopale; perciò l\’eletto al sommo pontificato, che sia insignito del carattere episcopale, ottiene la stessa potestà dal momento dell\’accettazione; se invece l\’eletto è privo del carattere episcopale, sia immediatamente ordinato Vescovo.
  §2. Se capita che il Romano Pontefice rinunci alla sua funzione, si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente e sia debitamente manifestata; non si richiede invece che sia accettata da qualcuno.
  Can. 45 – §1. (= 333) Il Romano Pontefice, in forza della sua funzione, ha potestà non solo sulla Chiesa universale, ma possiede anche la principalità della potestà ordinaria su tutte le eparchie e i loro raggruppamenti; con essa però viene insieme rafforzata e garantita la potestà propria, ordinaria e immediata che i Vescovi hanno sull\’eparchia affidata alle loro cure.
  §2. Il Romano Pontefice, nell\’adempiere la funzione di supremo Pastore della Chiesa universale, è sempre congiunto in comunione con tutti gli altri Vescovi e anzi con la Chiesa universale; tuttavia egli ha il diritto di determinare, secondo le necessità della Chiesa, il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare questa funzione.
  §3. Contro una sentenza o un decreto del Romano Pontefice non si dà né appello né ricorso.
  Can. 46 – §1. (cf 334) Nell\’esercitare la sua funzione, il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi che gli possono dare una collaborazione in varie maniere tra le quali vi è il Sinodo dei Vescovi; gli sono inoltre di aiuto i Padri Cardinali, la Curia Romana, i Legati pontifici, come pure altre persone e anche varie istituzioni secondo le necessità dei tempi; tutte queste persone e istituzioni adempiono l\’incarico loro affidato in nome e con l\’autorità dello stesso, per il bene di tutte le Chiese secondo le norme stabilite dal Romano Pontefice stesso.
  §2. La partecipazione dei Patriarchi e di tutti gli altri Gerarchi, che presiedono le Chiese sui iuris, nel Sinodo dei Vescovi è regolata da norme speciali stabilite dallo stesso Romano Pontefice.
  Can. 47 – (cf 335) Mentre la Sede Romana è vacante o totalmente impedita non si innovi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per quelle circostanze.
  Can. 48 – (= 361) Con il nome di Sede Apostolica o di Santa Sede, in questo Codice, si intende non solo il Romano Pontefice, ma anche, se non è disposto diversamente dal diritto o non consta dalla natura delle cose, i Dicasteri e le altre istituzioni della Curia Romana.
CAPITOLO II
IL COLLEGIO DEI VESCOVI
  Can. 49 – (= 336) Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Romano Pontefice e le cui membra sono i Vescovi, in forza dell\’ordinazione sacramentale e per la comunione gerarchica con il capo del Collegio e con le membra, e nel quale il corpo apostolico persevera continuamente assieme al suo capo e mai senza questo capo, è pure soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
  Can. 50 – §1. (= 337) Il Collegio dei Vescovi esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico.
  §2. Il Collegio dei Vescovi esercita la medesima potestà mediante l\’azione unita dei Vescovi dispersi nel mondo, se essa è indetta come tale, oppure liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da diventare un vero atto collegiale.
  §3. Spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi esercita collegialmente la sua funzione sulla Chiesa universale.
  Can. 51 – §1. (= 338) Spetta solamente al Romano Pontefice convocare il Concilio Ecumenico, presiederlo personalmente o per mezzo di altri, come pure trasferire il Concilio, sospenderlo o scioglierlo e confermarne i decreti.
  §2. Spetta allo stesso Romano Pontefice determinare le cose da trattare nel Concilio Ecumenico e stabilire il regolamento da osservare nello stesso Concilio; i Padri del Concilio Ecumenico possono aggiungere, alle questioni proposte dal Romano Pontefice, delle altre da approvare dallo stesso Romano Pontefice.
  Can. 52 – §1. (= 339) Hanno diritto e dovere di partecipare con voto deliberativo al Concilio Ecumenico tutti e soli i Vescovi che sono membri del Collegio dei Vescovi.
  §2. Anche altri che non sono insigniti della dignità episcopale possono inoltre essere chiamati al Concilio Ecumenico dalla suprema autorità della Chiesa, alla quale spetta determinarne il ruolo nel Concilio.
  Can. 53 – (340) Se capita che la Sede Apostolica diventi vacante durante la celebrazione del Concilio Ecumenico, questo viene sospeso dal diritto stesso, finché il nuovo Romano Pontefice non ordini di proseguirlo oppure lo sciolga.
  Can. 54 – (341 §1) §1. I decreti del Concilio Ecumenico non hanno forza obbligante se non sono stati approvati, assieme ai Padri del Concilio, dal Romano Pontefice, da lui confermati e per comando dello stesso promulgati.
  §2. Hanno bisogno di questa conferma e promulgazione, per aver forza obbligante, anche i decreti che emana il Collegio dei Vescovi quando pone un\’azione propriamente collegiale secondo un altro modo indetto o recepito liberamente dal Romano Pontefice.
 
TITOLO IV
LE CHIESE PATRIARCALI
  Can. 55 – Secondo l\’antichissima tradizione della Chiesa, riconosciuta già dai primi Concili Ecumenici, nella Chiesa vige l\’istituzione patriarcale; perciò i Patriarchi delle Chiese orientali, che presiedono ciascuno la sua Chiesa patriarcale come padre e capo, devono essere trattati con singolare onore.
  Can. 56 – Il Patriarca è un Vescovo a cui compete la potestà su tutti i Vescovi, non esclusi i Metropoliti, e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, a norma del diritto approvato dalla suprema autorità della Chiesa.
  Can. 57 – §1. La erezione, il ripristino, il mutamento e la soppressione delle Chiese patriarcali è riservato alla suprema autorità della Chiesa.
  §2. Soltanto la suprema autorità della Chiesa può mutare il titolo legittimamente riconosciuto o concesso a ciascuna Chiesa patriarcale.
  §3. La Chiesa patriarcale deve avere entro i confini del proprio territorio una sede stabile di residenza del Patriarca costituita, se è possibile, nella città principale da cui il Patriarca desume il titolo. Questa sede non può essere trasferita se non per una causa gravissima, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e ottenuto l\’assenso del Romano Pontefice.
  Can. 58 – I Patriarchi delle Chiese orientali hanno la precedenza in tutto il mondo su tutti i Vescovi di qualsiasi grado, salve restando le norme speciali sulla precedenza stabilite dal Romano Pontefice.
  Can. 59 – §1. I Patriarchi delle Chiese orientali, anche se posteriori nel tempo gli uni agli altri, sono tutti uguali quanto a dignità patriarcale, salva restando la precedenza di onore tra di loro.
  §2. L\’ordine di precedenza tra le antiche Sedi patriarcali delle Chiese orientali è che in primo luogo viene la Sede Costantinopolitana, dopo di essa quella Alessandrina, poi l\’Antiochena e quindi quella Gerosolimitana.
  §3. La precedenza tra tutti gli altri Patriarchi delle Chiese orientali è ordinata secondo l\’antichità della Sede patriarcale.
  §4. Tra i Patriarchi delle Chiese orientali che hanno un unico e stesso titolo, ma che presiedono a diverse Chiese patriarcali, ha la precedenza colui che è stato promosso prima alla dignità patriarcale.
  Can. 60 – §1. Il Patriarca nelle chiese destinate ai fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede e nelle celebrazioni liturgiche della stessa Chiesa ha la precedenza sugli altri Patriarchi, anche se sono di grado più alto per titolo di Sede o più anziani per promozione.
  §2. Il Patriarca che attualmente possiede la potestà patriarcale ha la precedenza su quelli che conservano ancora il titolo di una Sede patriarcale in precedenza posseduta.
  Can. 61 – Il Patriarca può avere un procuratore presso la Sede Apostolica, nominato personalmente con il previo assenso del Romano Pontefice.
  Can. 62 – Il Patriarca che ha rinunciato al suo ufficio conserva il suo titolo e gli onori soprattutto nelle celebrazioni liturgiche; ha pure diritto che gli venga assegnata col suo consenso una degna sede di abitazione e che gli si forniscano i mezzi, provenienti dai beni della Chiesa patriarcale, con cui possa provvedere a un decoroso sostentamento, corrispondente al proprio titolo, fermo restando il can. 60, §2 circa la precedenza.
CAPITOLO I
LA ELEZIONE DEI PATRIARCHI
  Can. 63 – Il Patriarca è canonicamente eletto nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  Can. 64 – Siano indicati distintamente dal diritto particolare i requisiti perché uno sia ritenuto idoneo alla dignità patriarcale, salvo sempre quanto è prescritto nel can. 180.
  Can. 65 – §1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve riunirsi nella residenza patriarcale oppure in un altro luogo da designare dall\’Amministratore della Chiesa patriarcale col consenso del Sinodo permanente.
  §2. La riunione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere fatta entro un mese da computare dalla vacanza della Sede patriarcale, fermo restando un tempo più lungo stabilito dal diritto particolare, ma non oltre due mesi.
  Can. 66 – §1. Nella elezione del Patriarca hanno voce attiva tutti e soli i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  §2. E\’ vietato a qualsiasi altro, all\’infuori dei membri del Sinodo della Chiesa patriarcale, di essere presente in aula alla elezione del Patriarca, eccettuati quei chierici che, a norma del can. 71, §1, sono assunti come scrutatori o attuario del Sinodo.
  §3. Non è lecito a nessuno di immischiarsi in alcun modo, sia prima del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, sia durante lo stesso, nella elezione del Patriarca.
  Can. 67 – Nell\’elezione del Patriarca si devono osservare i cann. 947-957, riprovata la consuetudine contraria, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto comune.
  Can. 68 – §1. Tutti i Vescovi legittimamente convocati hanno un grave obbligo di partecipare all\’elezione.
  §2. Se qualche Vescovo ritiene di essere impedito da un giusto impedimento, esponga per iscritto le sue ragioni al Sinodo della Chiesa patriarcale; decidere sulla legittimità dell\’impedimento compete ai Vescovi che sono presenti nel luogo designato all\’inizio delle sessioni del Sinodo.
  Can. 69 – Fatta canonicamente la convocazione, se due terzi dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, tolti coloro che sono trattenuti da legittimo impedimento, risultano presenti nel luogo designato, sia dichiarato canonico il Sinodo e si può procedere alla elezione.
  Can. 70 – A meno che il diritto particolare non abbia stabilito diversamente, al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l\’elezione del Patriarca presiede, tra i presenti, colui che nella prima sessione è stato eletto; nel frattempo la presidenza è riservata all\’Amministratore della Chiesa patriarcale.
  Can. 71 – §1. Gli scrutatori e l\’attuario possono essere assunti a norma del diritto particolare anche tra i presbiteri e i diaconi.
  §2. Tutti coloro che partecipano al Sinodo hanno l\’obbligo grave di conservare il segreto su ciò che direttamente o indirettamente riguarda gli scrutini.
  Can. 72 – §1. E\’ eletto colui che ha riportato due terzi dei voti, a meno che per diritto particolare non sia stabilito che, dopo un conveniente numero di scrutini, almeno tre, sia sufficiente la parte assolutamente maggiore dei voti e l\’elezione sia portata a termine a norma del can. 183, §§3 e 4.
  §2. Se l\’elezione non si porta a termine entro quindici giorni, da computare dall\’apertura del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la cosa viene devoluta al Romano Pontefice.
  Can. 73 – Se l\’eletto è almeno Vescovo legittimamente proclamato, la elezione dev\’essere immediatamente intimata dal Presidente all\’eletto o, se è eletto il presidente, dal Vescovo più anziano per ordinazione episcopale a nome di tutto il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, con la formula e il modo consueto nella Chiesa patriarcale; se invece l\’eletto non è stato ancora proclamato Vescovo, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l\’esito della elezione, anche nei confronti dell\’eletto, il Sinodo della Chiesa patriarcale viene sospeso e si faccia l\’intimazione se tutte le cose richieste dai canoni per la proclamazione episcopale sono state compiute.
  Can. 74 – L\’eletto deve manifestare, entro due giorni utili da computare dall\’intimazione, se accetta la elezione; se poi l\’eletto non accetta oppure se entro due giorni non risponde, perde ogni diritto acquisito con l\’elezione.
  Can. 75 – Se l\’eletto ha accettato ed è Vescovo ordinato, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale proceda secondo le prescrizioni dei libri liturgici alla sua proclamazione e intronizzazione come Patriarca; se invece l\’eletto non è ancora Vescovo ordinato, l\’intronizzazione non può essere fatta validamente prima che l\’eletto abbia ricevuto l\’ordinazione episcopale.
  Can. 76 – §1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale informi al più presto il Romano Pontefice mediante lettere sinodali della elezione e dell\’intronizzazione canonicamente compiute e inoltre della professione di fede e della promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio pronunciate dal nuovo Patriarca davanti al Sinodo secondo le formule approvate; le lettere sinodali sulla compiuta elezione siano mandate anche ai Patriarchi delle altre Chiese orientali.
  §2. Il nuovo Patriarca deve richiedere, con lettera sottoscritta di suo pugno, al Romano Pontefice la comunione ecclesiastica.
  Can. 77 – §1. Il Patriarca canonicamente eletto esercita validamente il suo ufficio solamente dall\’intronizzazione con la quale egli ottiene l\’ufficio a pieno diritto.
  §2. Prima di ricevere la comunione ecclesiastica dal Romano Pontefice, il Patriarca non convochi il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale né ordini dei Vescovi.
CAPITOLO II
DIRITTI E DOVERI DEI PATRIARCHI
  Can. 78 – §1. La potestà che compete al Patriarca, a norma dei canoni e delle legittime consuetudini, sui Vescovi e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, è ordinaria e propria; ma è così personale che egli non può costituire un Vicario per l\’intera Chiesa patriarcale, oppure delegare la sua potestà a qualcuno per la totalità dei casi.
  §2. La potestà del Patriarca può essere esercitata validamente soltanto entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che non consti diversamente dalla natura della cosa, oppure dal diritto comune o particolare approvato dal Romano Pontefice.
  Can. 79 – In tutti gli affari giuridici della Chiesa patriarcale, il Patriarca la rappresenta.
  Can. 80 – E\’ compito del Patriarca:
  1 esercitare i diritti di Metropolita e adempierne gli obblighi in tutti i luoghi dove le province non sono erette;
  2 supplire alla negligenza dei Metropoliti a norma del diritto;
  3 nella vacanza della sede metropolitana esercitare i diritti e adempiere i doveri del Metropolita in tutta la provincia;
  4 ammonire il Metropolita che non ha nominato l\’economo a norma del can. 262, §1; fatta inutilmente l\’ammonizione, nominare personalmente l\’economo.
  Can. 81 – Gli atti del Romano Pontefice che riguardano la Chiesa patriarcale siano notificati ai Vescovi eparchiali e agli altri destinatari per mezzo del Patriarca, a meno che la Sede Apostolica non abbia provveduto direttamente nel caso.
  Can. 82 – §1. Il Patriarca per diritto proprio può:
  1 emanare decreti, nell\’ambito della sua competenza, con cui vengono determinate con più precisione le modalità nell\’applicazione della legge oppure con cui si urge l\’osservanza delle leggi;
  2 indirizzare istruzioni ai fedeli cristiani di tutta la Chiesa a cui presiede per esporre la sana dottrina, per favorire la pietà, per correggere gli abusi e per approvare e incoraggiare gli esercizi che favoriscono il bene spirituale dei fedeli cristiani;
  3 inviare lettere encicliche a tutta la Chiesa a cui presiede sulle questioni che riguardano la propria Chiesa e il rito.
  §2. Il Patriarca può comandare ai Vescovi e a tutti gli altri chierici, come pure ai membri degli istituti di vita consacrata di tutta la Chiesa a cui presiede, che siano letti pubblicamente ed esposti nelle proprie chiese o case i suoi decreti, le istruzioni e anche le lettere encicliche.
  §3. Il Patriarca non tralasci di ascoltare il Sinodo permanente o il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o anche l\’assemblea patriarcale nelle cose che riguardano tutta la Chiesa a cui presiede o gli affari più importanti.
  Can. 83 – §1. Salvo il diritto e il dovere del Vescovo eparchiale di visitare canonicamente la propria eparchia, il Patriarca ha il diritto e il dovere di compiere la visita pastorale nella medesima eparchia nei tempi stabiliti dal diritto particolare.
  §2. Per una grave causa e col consenso del Sinodo permanente, il Patriarca può visitare una chiesa, una città o un\’eparchia, personalmente oppure per mezzo di un altro Vescovo, e durante questa visita può compiere tutto ciò che compete al Vescovo eparchiale nella visita canonica.
  Can. 84 – §1. Il Patriarca abbia la massima sollecitudine affinché, sia lui sia i Vescovi eparchiali della Chiesa a cui egli presiede, confrontando i pareri, specialmente nelle assemblee previste dal diritto, con i Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, promuovano l\’unità d\’azione tra di loro e con tutti gli altri fedeli cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris e, unendo le forze, aiutino le opere comuni che intendono promuovere più speditamente il bene della religione, tutelare più efficacemente la disciplina ecclesiastica, nonché favorire concordemente l\’unità di tutti i cristiani.
  §2. Il Patriarca incoraggi anche frequenti incontri tra i Gerarchi e tutti gli altri fedeli cristiani che, secondo la sua prudenza, giudica opportuno convocare su materie pastorali e altri affari che riguardano tutta la Chiesa a cui presiede, oppure qualche provincia o regione.
  Can. 85 – §1. Per una grave causa il Patriarca può, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e dopo aver consultato la Sede Apostolica, erigere, circoscrivere diversamente, unire, dividere, sopprimere province ed eparchie, mutarne il grado gerarchico e trasferire la sede eparchiale.
  §2. Compete al Patriarca con il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale:
  1 dare al Vescovo eparchiale un Vescovo coadiutore o un Vescovo ausiliare osservando i cann. 181, §1, 182-187 e 212;
  2 trasferire per una grave causa il Metropolita o un Vescovo eparchiale oppure titolare a un\’altra sede metropolitana, eparchiale o titolare; se qualcuno rifiuta, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale dirima la cosa o la deferisca al Romano Pontefice.
  §3. Il Patriarca, col consenso del Sinodo permanente, può erigere, mutare e sopprimere degli esarcati.
  §4. Di queste decisioni il Patriarca informi al più presto la Sede Apostolica.
  Can. 86 – §1. Compete al Patriarca:
  1 dare al Metropolita o al Vescovo le lettere patriarcali circa la provvisione canonica;
  2 ordinare i Metropoliti personalmente o, se è impedito, per mezzo di altri Vescovi, come pure, se il diritto particolare così comporta, ordinare anche tutti i Vescovi;
  3 intronizzare il Metropolita dopo l\’ordinazione episcopale.
  §2. E\’ data facoltà dal diritto stesso al Patriarca di ordinare e intronizzare i Metropoliti e tutti gli altri Vescovi della Chiesa a cui presiede, costituiti dal Romano Pontefice fuori dei confini del territorio della stessa Chiesa, a meno che in un caso speciale non sia espressamente stabilito diversamente.
  §3. L\’ordinazione episcopale e l\’intronizzazione devono essere compiute entro i termini stabiliti dal diritto, mentre le lettere patriarcali di provvisione canonica devono essere date entro dieci giorni dopo la proclamazione della elezione; della ordinazione episcopale e intronizzazione si informi al più presto la Sede Apostolica.
  Can. 87 – Il Patriarca può prendersi cura che nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale siano eletti, a norma dei cann. 181, §1 e 182-187, purché si provveda al loro conveniente sostentamento, alcuni Vescovi della curia patriarcale, non però più di tre, ai quali conferire un ufficio con residenza nella curia patriarcale e li può ordinare dopo aver compiuto tutte le cose richieste per la proclamazione episcopale.
  Can. 88 – §1. I Vescovi della Chiesa patriarcale prestino al Patriarca onore e rispetto e la dovuta obbedienza; il Patriarca poi tratti gli stessi Vescovi con la dovuta riverenza e li accolga con fraterna carità.
  §2. Il Patriarca cerchi di comporre le controversie che eventualmente sorgessero tra i Vescovi, fermo restando il diritto di deferirle in qualunque tempo al Romano Pontefice.
  Can. 89 – §1. E\’ diritto e dovere del Patriarca vigilare a norma del diritto su tutti i chierici; se gli sembra che qualcuno meriti una pena, avverta il Gerarca a cui il chierico è immediatamente soggetto e, se l\’avvertenza è risultata inutile, egli stesso proceda contro il chierico a norma del diritto.
  §2. Il Patriarca può affidare il compito di trattare gli affari che riguardano l\’intera Chiesa patriarcale a qualunque chierico, dopo aver consultato il suo Vescovo eparchiale o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il suo Superiore maggiore, a meno che il diritto particolare della Chiesa patriarcale non richieda il loro consenso; durante questo incarico può anche sottoporre immediatamente a sé questo chierico.
  §3. Il Patriarca può conferire una dignità riconosciuta nella propria Chiesa a qualunque chierico, fermo restando il can. 430, purché si aggiunga il consenso scritto del Vescovo eparchiale di cui il chierico è suddito o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, del suo Superiore maggiore.
  Can. 90 – Per una grave causa e dopo aver consultato il Vescovo eparchiale e col consenso del Sinodo permanente, il Patriarca può sottrarre un luogo o una persona giuridica che non appartiene a un istituto religioso, nell\’atto stesso dell\’erezione, dalla potestà del Vescovo eparchiale e sottometterlo immediatamente a sé, per quanto riguarda l\’amministrazione dei beni temporali come pure le persone addette al luogo stesso o alla persona giuridica, in tutte quelle cose che riguardano il loro incarico o ufficio.
  Can. 91 – Il Patriarca dev\’essere commemorato nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, dopo il Romano Pontefice, da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
  Can. 92 – §1. Il Patriarca manifesti la comunione gerarchica con il Romano Pontefice, successore di san Pietro, mediante la fedeltà, la venerazione e l\’obbedienza che sono dovute al Pastore supremo della Chiesa universale.
  §2. Il Patriarca deve fare la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle lodi divine, secondo le prescrizioni dei libri liturgici, e curare che sia fatta fedelmente da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici della Chiesa a cui presiede.
  §3. Il rapporto del Patriarca col Romano Pontefice sia frequente e gli invii, secondo le norme speciali stabilite, la relazione sullo stato della Chiesa a cui presiede e, entro un anno dalla sua elezione e in seguito più volte durante la sua funzione, compia la visita all\’Urbe per venerare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo e si presenti al successore di Pietro nel primato sulla Chiesa universale.
  Can. 93 – Il Patriarca risieda nella sede della sua residenza e non si allontani da essa se non per una causa canonica.
  Can. 94 – Il Patriarca deve celebrare la Divina Liturgia, a favore del popolo di tutta la Chiesa a cui presiede, nei giorni festivi stabiliti dal diritto particolare.
  Can. 95 – §1. I doveri dei Vescovi eparchiali, di cui nel can. 196, obbligano anche il Patriarca, fermi restando per altro i doveri dei singoli Vescovi.
  §2. Il Patriarca abbia cura che i Vescovi eparchiali adempiano fedelmente la loro funzione pastorale e risiedano nell\’eparchia che governano; incoraggi il loro zelo; se in qualcosa hanno sbagliato gravemente, non tralasci di ammonirli, dopo aver consultato – se non c\’è pericolo nell\’attesa – il Sinodo permanente, e se le ammonizioni non ottengono l\’effetto desiderato, deferisca la cosa al Romano Pontefice.
  Can. 96 – A riguardo delle orazioni e degli esercizi di pietà, il Patriarca in tutta la Chiesa a cui presiede, ha la stessa potestà che ha il Gerarca del luogo, purché siano in consonanza col proprio rito.
  Can. 97 – Il Patriarca deve vigilare diligentemente sulla retta amministrazione di tutti i beni ecclesiastici, fermo restando il dovere primario, di cui nel can. 1022, §1, dei singoli Vescovi eparchiali.
  Can. 98 – Il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e col previo assenso del Romano Pontefice può stipulare delle convenzioni, che non siano contrarie al diritto stabilito dalla Sede Apostolica, con l\’autorità civile; ma il Patriarca non può rendere esecutive le stesse convenzioni se non dopo aver ottenuto l\’approvazione del Romano Pontefice.
  Can. 99 – §1. Il Patriarca abbia cura che siano osservati da tutti gli Statuti personali nelle regioni in cui sono in vigore.
  §2. Se diversi Patriarchi usufruiscono nello stesso luogo della potestà riconosciuta o concessa negli Statuti personali, conviene che negli affari di maggior importanza agiscano di comune intesa.
  Can. 100 – Il Patriarca può avocare a sé gli affari che riguardano più eparchie e che interessano l\’autorità civile; non può però prendere decisioni sugli stessi se non dopo aver consultato i Vescovi eparchiali interessati e col consenso del Sinodo permanente; se però la cosa è urgente e non resta il tempo per riunire i Vescovi membri del Sinodo permanente, ne fanno le veci in questo caso i Vescovi della curia patriarcale, se ci sono, altrimenti i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale.
  Can. 101 – Il Patriarca nella propria eparchia, nei monasteri stauropegiaci, come pure nei luoghi dove non è eretta né un\’eparchia né un esarcato, ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale.
CAPITOLO III
IL SINODO DEI VESCOVI DELLA CHIESA PATRIARCALE
  Can. 102 – §1. Al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale devono essere convocati tutti e soli i Vescovi ordinati della stessa Chiesa ovunque costituiti, esclusi quelli di cui nel Tit. IV – Le Chiese patriarcali Tit. IV – Le Chiese patriarcali can. 953, §1, o che sono puniti con pene canoniche di cui nei cann. 1433 e 1434.
  §2. Per quanto riguarda i Vescovi eparchiali costituiti fuori dai confini del territorio della Chiesa patriarcale e i Vescovi titolari, il diritto particolare può limitare il loro voto deliberativo, fermi restando però i canoni sulla elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.
  §3. Per la trattazione di determinati affari possono essere invitate dal Patriarca, a norma del diritto particolare o col consenso del Sinodo permanente, altre persone, specialmente Gerarchi non Vescovi ed esperti, al fine di esprimere le loro opinioni ai Vescovi riuniti nel Sinodo, fermo restando il can. 66, §2.
  Can. 103 – E\’ compito del Patriarca convocare il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e presiederlo.
  Can. 104 – §1. Tutti i Vescovi legittimamente convocati al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale hanno il grave obbligo di partecipare al Sinodo stesso, ad eccezione di coloro che hanno rinunciato al loro ufficio.
  §2. Se qualche Vescovo ritiene di essere trattenuto da un giusto impedimento, esponga per iscritto le sue ragioni al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; decidere sulla legittimità dell\’impedimento spetta ai Vescovi che sono presenti nel luogo designato all\’inizio delle sessioni del Sinodo.
  Can. 105 – Per il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nessuno dei membri dello stesso Sinodo può inviare al suo posto un procuratore e nessuno ha più di un voto.
  Can. 106 – §1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato ogni volta che:
  1 si devono trattare degli affari che appartengono alla esclusiva competenza del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, oppure per eseguire i quali è richiesto il consenso dello stesso Sinodo;
  2 il Patriarca col consenso del Sinodo permanente lo ritiene necessario;
  3 almeno una terza parte dei membri lo richiede per un certo affare, salvi restando sempre i diritti dei Patriarchi, dei Vescovi e delle altre persone stabiliti dal diritto comune.
  §2. Inoltre il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve essere convocato, se così stabilisce il diritto particolare, in tempi determinati, anche ogni anno.
  Can. 107 – §1. A meno che il diritto particolare non esiga una maggiore presenza e fermi restando i cann. 69, 149 e 183, §1, ogni sessione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale è canonica e ogni singola votazione è valida, se la parte maggiore dei Vescovi che sono tenuti a intervenire al Sinodo è presente.
  §2. Fermi restando i cann. 72, 149 e 183, §§3 e 4, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale ha pieno diritto di stabilire con sue norme quanti voti e quanti scrutini sono richiesti perché le decisioni sinodali abbiano vigore giuridico; altrimenti dev\’essere osservato il can. 924.
  Can. 108 – §1. E\’ compito del Patriarca aprire il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, come pure col consenso dello stesso Sinodo trasferirlo, prorogarlo, sospenderlo o scioglierlo.
  §2. E\’ compito del Patriarca, dopo aver ascoltato i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, anche preparare l\’ordine del giorno da osservare nell\’esame delle questioni e da sottoporre all\’approvazione del Sinodo all\’inizio delle sessioni.
  §3. Durante il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale i singoli Vescovi possono aggiungere altre questioni a quelle proposte, se lo consente almeno la terza parte dei membri che partecipano al Sinodo.
  Can. 109 – Una volta incominciato il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, a nessun Vescovo è lecito assentarsi dalle sessioni del Sinodo se non per una giusta causa approvata dal Sinodo.
  Can. 110 – §1. Compete esclusivamente al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale emanare leggi per l\’intera Chiesa patriarcale, che hanno vigore a norma del can. 150, §§2 e 3.
  §2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale è il tribunale a norma del can. 1062.
  §3. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale porta a termine la elezione del Patriarca, dei Vescovi e dei candidati agli uffici di cui nel can. 149.
  §4. Non competono al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale gli atti amministrativi, a meno che per determinati atti il Patriarca non abbia stabilito diversamente, oppure che dal diritto comune alcuni atti siano riservati allo stesso Sinodo e fermi restando i canoni che richiedono il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  Can. 111 – §1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale stabilisce il modo e il tempo di promulgazione delle leggi e di pubblicazione delle decisioni.
  §2. Così pure il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve decidere a riguardo del segreto da osservare circa gli atti e gli affari trattati, salvo restando l\’obbligo di conservare il segreto nei casi stabiliti dal diritto comune.
  §3. Gli atti relativi alle leggi e alle decisioni siano inviati al più presto al Romano Pontefice; determinati atti o anche tutti siano comunicati agli altri Patriarchi delle Chiese orientali a giudizio dello stesso Sinodo.
  Can. 112 – §1. La promulgazione delle leggi e la pubblicazione delle decisioni del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale compete al Patriarca.
  §2. L\’interpretazione autentica delle leggi del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale fino al futuro Sinodo, compete al Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente.
  Can. 113 – Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale componga i suoi statuti nei quali si provveda circa la segreteria del Sinodo, le commissioni preparatorie, l\’ordine di procedere come pure circa gli altri mezzi che contribuiscano in modo più efficace a conseguirne il fine.
CAPITOLO IV
LA CURIA PATRIARCALE
  Can. 114 – §1. Il Patriarca deve avere, vicino alla sua Sede, la curia patriarcale, distinta dalla curia dell\’eparchia del Patriarca, che consta del Sinodo permanente, dei Patriarchi della curia patriarcale, del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, dell\’economo patriarcale, del cancelliere patriarcale, della commissione liturgica, come pure delle altre commissioni che si aggiungono di diritto alla curia patriarcale.
  §2. Le persone che appartengono alla curia patriarcale possono essere scelte dal Patriarca tra i chierici dell\’intera Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato il loro Vescovo eparchiale o, se si tratta di membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il loro Superiore maggiore.
  §3. Per quanto è possibile, non si cumulino nelle stesse persone gli uffici di entrambe le curie del Patriarca.
  Can. 115 – §1. Il Sinodo permanente è composto dal Patriarca e da quattro Vescovi designati per un quinquennio.
  §2. Tre di questi Vescovi sono eletti dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; tra questi almeno due devono essere Vescovi eparchiali, uno invece è nominato dal Patriarca.
  §3. Nello stesso tempo e modo vengano designati, per quanto è possibile, quattro Vescovi che, nell\’ordine determinato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, sostituiscano alternativamente i membri impediti del Sinodo permanente.
  Can. 116 – §1. E\’ compito del Patriarca convocare e presiedere il Sinodo permanente.
  §2. Se il Patriarca è impedito di partecipare al Sinodo permanente, presiede le sessioni del Sinodo il Vescovo più anziano per ordinazione episcopale tra i membri del Sinodo dopo che si è completato il numero di cinque, a norma del can. 115, §3.
  §3. Se il Sinodo permanente deve definire un affare che tocca la persona di un Vescovo che è membro dello stesso Sinodo, o la sua eparchia oppure il suo ufficio, costui deve essere senza dubbio consultato, ma nel Sinodo sia sostituito da un altro Vescovo a norma del can. 115, §3.
  Can. 117 – Il preside e tutti gli altri membri del Sinodo permanente che hanno partecipato al Sinodo devono firmare gli atti del Sinodo.
  Can. 118 – Le votazioni nel Sinodo permanente devono essere segrete, se si tratta di persone; in tutti gli altri casi, invece, quando almeno uno dei membri lo ha chiesto espressamente.
  Can. 119 – Se qualche affare che rientra nella competenza del Sinodo permanente deve essere definito mentre si svolge il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, la decisione su questo affare è riservata al Sinodo permanente, a meno che il Patriarca col consenso del Sinodo permanente non giudichi opportuno affidare la decisione al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  Can. 120 – Il Sinodo permanente dev\’essere convocato in tempi determinati, almeno due volte all\’anno, e ogni volta che il Patriarca lo ritenga necessario, e in tutte le occasioni in cui bisogna risolvere degli affari per i quali il diritto comune richiede il consenso o il consiglio dello stesso Sinodo.
  Can. 121 – Se per una causa grave, a giudizio del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il Sinodo permanente non può essere costituito, si informi la Sede Apostolica, e il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegga due Vescovi, uno dei quali dev\’essere scelto tra i Vescovi eparchiali, i quali col Patriarca, perdurando la causa, fanno le veci del Sinodo permanente.
  Can. 122 – §1. Per l\’amministrazione dei beni della Chiesa patriarcale, il Patriarca col consenso del Sinodo permanente nomini l\’economo patriarcale, distinto dall\’economo dell\’eparchia del Patriarca, che sia un fedele cristiano esperto in economia e che si distingua per onestà, escludendo però, per la validità, chiunque è congiunto col Patriarca per consanguineità o affinità fino al quarto grado compreso.
  §2. L\’economo patriarcale è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare; durante l\’incarico non può essere rimosso dal Patriarca se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale oppure, se vi è pericolo nell\’attesa, del Sinodo permanente.
  §3. L\’economo patriarcale deve ogni anno rendere conto per iscritto al Sinodo permanente dell\’amministrazione dell\’anno trascorso, come pure della previsione delle entrate e delle uscite dell\’anno che inizia; deve rendere conto dell\’amministrazione anche ogni volta che è richiesto dal Sinodo permanente.
  §4. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può chiedere il rendiconto dell\’amministrazione, come pure la previsione delle entrate e delle uscite all\’economo patriarcale e sottoporlo al proprio esame.
  Can. 123 – §1. Nella curia patriarcale venga nominato dal Patriarca un presbitero o un diacono al di sopra di ogni sospetto che presieda come cancelliere patriarcale alla cancelleria patriarcale e all\’archivio della curia patriarcale, aiutato se è il caso, da un vicegerente nominato dal Patriarca.
  §2. Oltre al cancelliere e al suo vicegerente, che per il loro ufficio sono notai, il Patriarca può nominare anche altri notai per l\’intera Chiesa a cui presiede, a tutti i quali si applicano i cann. 253 e 254; questi notai egli può anche liberamente rimuoverli dall\’ufficio.
  §3. A riguardo dell\’archivio della curia patriarcale si osservino i cann. 256-260.
  Can. 124 – La commissione liturgica, che dev\’esserci in ogni Chiesa patriarcale, e tutte le altre commmissioni, prescritte per le Chiese sui iuris, sono erette dal Patriarca e sono costituite da persone nominate dal Patriarca; inoltre sono regolate da norme stabilite dallo stesso, se dal diritto non viene disposto diversamente.
  Can. 125 – Le spese della curia patriarcale siano sostenute dai beni che il Patriarca può usare a questo fine; se questi non sono sufficienti, le singole eparchie concorrano a sostenere le spese nella misura da determinare dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
CAPITOLO V
LA SEDE PATRIARCALE VACANTE O IMPEDITA
  Can. 126 – §1. La Sede patriarcale diventa vacante con la morte o con la rinuncia del Patriarca.
  §2. Competente ad accettare la rinuncia del Patriarca è il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, dopo aver consultato il Romano Pontefice, a meno che il Patriarca non si sia rivolto direttamente al Romano Pontefice.
  Can. 127 – Se il diritto particolare non stabilisce diversamente, durante la vacanza della Sede patriarcale, è Amministratore della Chiesa patriarcale il Vescovo più anziano per ordinazione tra i Vescovi della curia patriarcale o, se questi non ci sono, tra i Vescovi che sono membri del Sinodo permanente.
  Can. 128 – E\’ compito dell\’Amministratore della Chiesa patriarcale:
  1 comunicare immediatamente la notizia della vacanza della Sede patriarcale al Romano Pontefice come pure a tutti i Vescovi della Chiesa patriarcale;
  2 eseguire accuratamente o cercare che gli altri eseguano le speciali norme che il diritto comune o particolare, oppure l\’istruzione del Romano Pontefice, se esiste, prescrive secondo le diverse circostanze nelle quali ha avuto luogo la vacanza della Sede patriarcale;
  3 convocare i Vescovi al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l\’elezione del Patriarca e disporre tutte le altre cose necessarie allo stesso Sinodo.
  Can. 129 – L\’Amministratore della Chiesa patriarcale, nell\’eparchia del Patriarca, nei monasteri stauropegiaci e inoltre nei luoghi dove non è eretta né l\’eparchia né l\’esarcato, ha gli stessi diritti e doveri che ha l\’Amministratore di un\’eparchia vacante.
  Can. 130 – §1. All\’Amministratore della Chiesa patriarcale passa la potestà ordinaria del Patriarca, eccettuate tutte quelle cose che non possono farsi se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  §2. L\’Amministratore della Chiesa patriarcale non può rimuovere dall\’ufficio il Protosincello o i Sincelli dell\’eparchia del Patriarca, né portare alcuna innovazione durante la vacanza della Sede patriarcale.
  §3. L\’Amministratore della Chiesa patriarcale, anche se è privo delle prerogative del Patriarca, precede tutti i Vescovi della stessa Chiesa, non però nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale per l\’elezione del Patriarca.
  Can. 131 – L\’Amministratore della Chiesa patriarcale deve al più presto rendere conto della sua amministrazione al nuovo Patriarca.
  Can. 132 – §1. Quando la Sede patriarcale è per qualsiasi causa così impedita che il Patriarca non può comunicare nemmeno per lettera con i Vescovi eparchiali della Chiesa a cui presiede, il governo della Chiesa patriarcale, a norma del can. 130, è presso il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale entro i confini del territorio della stessa Chiesa, se lui stesso non è impedito, a meno che il Patriarca non abbia designato un altro Vescovo o, in caso di estrema necessità, anche un presbitero.
  §2. Quando il Patriarca è così impedito da non poter comunicare neppure per lettera con i fedeli cristiani della propria eparchia, il governo della stessa eparchia è presso il Protosincello; se poi anche lui è impedito, il governo è presso colui che il Patriarca ha designato o presso colui che governa interinalmente la Chiesa patriarcale.
  §3. Colui che assume interinalmente il governo informi al più presto il Romano Pontefice della sede impedita e del governo assunto.
CAPITOLO VI
I METROPOLITI DELLA CHIESA PATRIARCALE
  Can. 133 – §1. Al Metropolita, che presiede una provincia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, nelle eparchie di questa provincia, oltre a quello che gli è attribuito dal diritto comune, spetta:
  1 ordinare e intronizzare i Vescovi della provincia, entro il tempo determinato dal diritto, fermo restando il can. 86, §1, n. 2;
  2 convocare il Sinodo metropolitano nei tempi stabiliti dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, preparare opportunamente le questioni da trattare in esso, presiedere, trasferire, prorogare, sospendere o sciogliere il Sinodo;
  3 erigere il tribunale metropolitano;
  4 vigilare affinché la fede e la disciplina ecclesiastica sia accuratamente osservata;
  5 compiere la visita canonica se il Vescovo eparchiale l\’ha trascurata;
  6 nominare o confermare colui che è stato legittimamente proposto o eletto a un ufficio ecclesiastico, se il Vescovo eparchiale ha omesso di farlo entro il tempo stabilito dal diritto senza essere trattenuto da giusto impedimento; come pure nominare l\’economo eparchiale se il Vescovo eparchiale, dopo essere stato avvertito, ha trascurato di nominarlo.
  §2. Il Metropolita in tutti gli affari giuridici della provincia la rappresenta.
  Can. 134
  §1. La dignità di Metropolita è sempre congiunta con una sede eparchiale determinata.
  §2. Il Metropolita nella propria eparchia ha gli stessi diritti e doveri che il Vescovo eparchiale ha nella sua eparchia.
  Can. 135 – Il Metropolita deve essere commemorato da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
  Can. 136 – Il Metropolita che presiede alla provincia precede in ogni luogo un Metropolita titolare.
  Can. 137 – Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale definisca più dettagliatamente i diritti e i doveri dei Metropoliti e dei Sinodi metropolitani secondo le legittime consuetudini della propria Chiesa patriarcale e secondo le circostanze dei tempi e dei luoghi.
  Can. 138 – I diritti e i doveri del Metropolita costituito fuori dei confini del territorio patriarcale sono gli stessi che vengono prescritti nel can. 133, §1, nn. 2-6 e §2, come pure nei cann. 135, 136, 160 e 1084, §3; a riguardo di tutti gli altri diritti e doveri, il Metropolita osservi le norme speciali proposte dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e approvate dalla Sede Apostolica o stabilite da questa stessa Sede.
  Can. 139 – Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà fuori dei confini della propria Chiesa patriarcale e che non appartiene a nessuna provincia, scelga un Metropolita dopo aver consultato il Patriarca e con l\’approvazione della Sede Apostolica; a questo Metropolita competono i diritti e i doveri di cui nel can. 133, §1, nn. 3-6.
CAPITOLO VII
L\’ASSEMBLEA PATRIARCALE
  Can. 140 – L\’assemblea patriarcale è un raggruppamento consultivo dell\’intera Chiesa a cui presiede il Patriarca, che presta la propria collaborazione al Patriarca e anche al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nel gestire gli affari più importanti, specialmente per quanto concerne l\’aggiornamento delle forme e dei modi di apostolato, come pure la disciplina ecclesiastica, adeguandoli alle circostanze del tempo presente e al bene comune della propria Chiesa, tenendo conto anche del bene comune dell\’intero territorio dove esistono diverse Chiese sui iuris.
  Can. 141 – L\’assemblea patriarcale deve essere convocata almeno ogni cinque anni e, col consenso del Sinodo permanente o del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ogni volta che al Patriarca essa sembra utile.
  Can. 142 – §1. E\’ compito del Patriarca convocare l\’assemblea patriarcale, presiederla, trasferirla, prorogarla, sospenderla e scioglierla; lo stesso Patriarca nomina il vicepresidente che, in assenza del Patriarca, presiede l\’assemblea.
  §2. Quando la Sede patriarcale diventa vacante, l\’assemblea patriarcale è sospesa dal diritto stesso, finché il nuovo Patriarca non decide al riguardo.
  Can. 143 – §1. All\’assemblea patriarcale devono essere convocati:
  1 i Vescovi eparchiali e tutti gli altri Gerarchi del luogo;
  2 i Vescovi titolari;
  3 i Presidi delle confederazioni monastiche, i Superiori generali degli istituti di vita consacrata e inoltre i Superiori dei monasteri sui iuris ;
  4 i rettori delle università cattoliche degli studi e delle università ecclesiastiche degli studi, nonché i decani delle facoltà di teologia e di diritto canonico che hanno la sede entro i confini del territorio della Chiesa di cui si tiene l\’assemblea;
  5 i rettori dei seminari maggiori;
  6 da ogni eparchia almeno uno tra i presbiteri, specialmente parroci, ascritti alla stessa eparchia, uno tra i religiosi o tra i membri delle società di vita comune a guisa dei religiosi, come pure due laici, a meno che gli statuti non determinino un numero maggiore; tutti costoro vengono designati nel modo stabilito dal Vescovo eparchiale e inoltre, se si tratta di membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, col consenso del Superiore competente.
  §2. Tutti coloro che devono essere convocati all\’assemblea patriarcale devono intervenirvi, a meno che non siano trattenuti da un giusto impedimento, a riguardo del quale devono informare il Patriarca; i Vescovi eparchiali però possono inviare al loro posto un procuratore.
  §3. All\’assemblea patriarcale possono essere invitate e parteciparvi, a norma degli statuti, persone di un\’altra Chiesa sui iuris.
  §4. All\’assemblea patriarcale possono essere invitati alcuni osservatori dalle Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche.
  Can. 144 – §1. Fermo restando il diritto di ogni fedele cristiano di indicare ai Gerarchi delle questioni, è compito solamente del Patriarca o del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale determinare gli argomenti che devono essere trattati nell\’assemblea patriarcale.
  §2. E\’ compito del Patriarca curare, mediante opportune commissioni o consultazioni, che tutte le questioni siano preparate adeguatamente e che vengano inviate a tempo opportuno ai membri dell\’assemblea.
  Can. 145 – L\’assemblea patriarcale abbia i suoi statuti approvati dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale nei quali siano contenute le norme necessarie a raggiungere il fine dell\’assemblea.
CAPITOLO VIII
IL TERRITORIO DELLA CHIESA PATRIARCALE E LA POTESTÀ DEL PATRIARCA E DEI SINODI FUORI DI QUESTO TERRITORIO
  Can. 146 – §1. Il territorio della Chiesa a cui presiede il Patriarca si estende a quelle regioni nelle quali si osserva il rito proprio della stessa Chiesa e dove il Patriarca ha il diritto legittimamente acquisito di erigere province, eparchie, come pure esarcati.
  §2. Se sorge un dubbio sui confini di un territorio della Chiesa patriarcale, oppure se si tratta di un cambiamento dei confini, spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale approfondire la cosa dopo aver ascoltato la superiore autorità amministrativa di ciascuna Chiesa sui iuris interessata, come pure, dopo che la cosa è stata discussa nel Sinodo stesso, porgere la petizione debitamente istruita sulla soluzione del dubbio o sul cambiamento dei confini al Romano Pontefice al quale soltanto spetta dirimere autenticamente il dubbio o emanare un decreto sul cambiamento dei confini.
  Can. 147 – Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale la potestà del Patriarca e dei Sinodi viene esercitata non solo su tutti i fedeli cristiani ascritti alla stessa Chiesa, ma anche su tutti gli altri che non hanno un Gerarca del luogo della propria Chiesa sui iuris costituito nello stesso territorio e che, anche se rimangono ascritti alla propria Chiesa, sono affidati alla cura dei Gerarchi del luogo della stessa Chiesa patriarcale, fermo restando il can. 916, §5.
  Can. 148 – §1. E\’ diritto e dovere del Patriarca, nei riguardi dei fedeli cristiani che dimorano fuori dei confini del territorio della Chiesa da lui presieduta, di cercare le opportune informazioni, anche per mezzo di un Visitatore, inviato da parte sua con l\’assenso della Sede Apostolica.
  §2. Il Visitatore, prima di iniziare il suo compito, si presenti al Vescovo eparchiale di questi fedeli cristiani e gli mostri la lettera di nomina.
  §3. Finita la visita, il Visitatore invii una relazione al Patriarca, il quale dopo aver discusso della cosa nel Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale può proporre alla Sede Apostolica i mezzi opportuni affinché si possa provvedere dappertutto alla tutela e all\’incremento del bene spirituale dei fedeli cristiani della Chiesa a cui presiede, anche attraverso la costituzione di parrocchie e di esarcati o eparchie proprie.
  Can. 149 – Per adempiere l\’ufficio di Vescovo eparchiale, di Vescovo coadiutore, o di Vescovo ausiliare fuori dei confini della Chiesa patriarcale, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale elegge, a norma dei canoni sulle elezioni dei Vescovi, alcuni candidati, almeno tre, e li propone per la nomina, a mezzo del Patriarca, al Romano Pontefice, osservando il segreto da parte di tutti coloro che in qualsiasi modo hanno conosciuto l\’esito della elezione, anche nei confronti dei candidati.
  Can. 150 – §1. I Vescovi costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale hanno tutti i diritti e i doveri sinodali di tutti gli altri Vescovi della stessa Chiesa, fermo restando il can. 102, §2.
  §2. Le leggi emanate dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e promulgate dal Patriarca, se sono leggi liturgiche hanno vigore dappertutto; se invece sono leggi disciplinari, o se si tratta di tutte le altre decisioni del Sinodo, hanno valore giuridico entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.
  §3. Vogliano i Vescovi eparchiali costituiti fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale attribuire valore giuridico nelle proprie eparchie alle leggi disciplinari e a tutte le altre decisioni sinodali che non eccedono la loro competenza; se però queste leggi o decisioni sono state approvate dalla Sede Apostolica, hanno valore giuridico dappertutto.
 
TITOLO V
LE CHIESE ARCIVESCOVILI MAGGIORI
  Can. 151 – L\’Arcivescovo maggiore è il Metropolita di una Sede determinata o riconosciuta dalla suprema autorità della Chiesa, il quale presiede a un\’intera Chiesa orientale sui iuris non insignita del titolo patriarcale.
  Can. 152 – Quanto è detto nel diritto comune delle Chiese patriarcali o dei Patriarchi, s\’intende che vale anche per le Chiese arcivescovili maggiori e per gli Arcivescovi maggiori, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto comune o non consti dalla natura della cosa.
  Can. 153 – §1. L\’Arcivescovo maggiore è eletto a norma dei cann. 63-74.
  §2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, dopo l\’accettazione dell\’eletto, deve informare il Romano Pontefice con lettera sinodale dell\’avvenuta elezione canonica; lo stesso eletto poi deve postulare, con lettera scritta di suo pugno, dal Romano Pontefice la conferma della sua elezione.
  §3. Ottenuta la conferma, l\’eletto deve emettere, davanti al Sinodo dei Vescovi della Chiesa arcivescovile maggiore, la professione di fede e la promessa di adempiere fedelmente il suo ufficio; quindi si proceda alla sua proclamazione e intronizzazione; se però l\’eletto non è stato ancora ordinato Vescovo, l\’intronizzazione non può essere fatta validamente prima che l\’eletto abbia ricevuto l\’ordinazione episcopale.
  §4. Se invece la conferma viene negata, la nuova elezione si faccia entro il tempo stabilito dal Romano Pontefice.
  Can. 154 – Gli Arcivescovi maggiori hanno la precedenza d\’onore immediatamente dopo i Patriarchi, secondo l\’ordine di erezione della Chiesa a cui presiedono, nella Chiesa arcivescovile maggiore.
 
TITOLO VI
LE CHIESE METROPOLITANE E TUTTE LE ALTRE CHIESE SUI IURIS
CAPITOLO I
LE CHIESE METROPOLITANE SUI IURIS
  Can. 155 – §1. A una Chiesa metropolitana sui iuris presiede il Metropolita di una determinata sede, nominato dal Romano Pontefice e aiutato, a norma del diritto, da un Consiglio di Gerarchi.
  §2. Compete solo alla suprema autorità della Chiesa erigere Chiese metropolitane sui iuris, mutarne, sopprimerne e circoscriverne il territorio entro determinati confini.
  Can. 156 – §1. Entro tre mesi, da computare dall\’ordinazione episcopale o, se è già stato ordinato Vescovo, dall\’intronizzazione, il Metropolita ha l\’obbligo di chiedere al Romano Pontefice il pallio, che è segno della sua potestà metropolitana e della piena comunione della Chiesa metropolitana sui iuris con il Romano Pontefice.
  §2. Prima dell\’imposizione del pallio il Metropolita non può convocare il Consiglio dei Gerarchi né ordinare i Vescovi.
  Can. 157 – §1. La potestà che compete al Metropolita, a norma del diritto, sui Vescovi e su tutti gli altri fedeli cristiani della Chiesa metropolitana a cui egli presiede, è ordinaria e propria, ma così personale da non poter egli costituire un Vicario per l\’intera Chiesa metropolitana sui iuris, oppure delegare la sua potestà a qualcuno per la totalità dei casi.
  §2. La potestà del Metropolita e del Consiglio dei Gerarchi è esercitata validamente solo entro i confini del territorio della Chiesa metropolitana sui iuris.
  §3. In tutti gli affari giuridici della Chiesa metropolitana sui iuris, il Metropolita la rappresenta.
  Can. 158 – §1. La sede della Chiesa metropolitana sui iuris è nella città principale, dalla quale il Metropolita che presiede la stessa Chiesa prende il titolo.
  §2. Il Metropolita nell\’eparchia affidatagli ha gli stessi diritti e doveri che il Vescovo eparchiale ha nella sua.
  Can. 159 – Nella Chiesa metropolitana sui iuris al Metropolita che presiede, oltre a quello che gli è attribuito dal diritto comune o dal diritto particolare stabilito dal Romano Pontefice, compete:
  1 ordinare e intronizzare i Vescovi della stessa Chiesa entro il tempo determinato dal diritto;
  2 convocare il Consiglio dei Gerarchi a norma del diritto, disporre l\’ordine del giorno delle questioni da trattare in esso, presiederlo e trasferirlo, prorogarlo, sospenderlo e scioglierlo;
  3 erigere il tribunale metropolitano;
  4 vigilare affinché la fede e la disciplina ecclesiastica siano accuratamente osservate;
  5 compiere la visita canonica nelle eparchie, se il Vescovo eparchiale l\’ha trascurata;
  6 nominare l\’Amministratore dell\’eparchia nel caso di cui nel can. 221, n. 4;
  7 nominare o confermare colui che legittimamente è stato proposto o eletto a un ufficio, se il Vescovo eparchiale ha omesso di farlo entro il tempo stabilito dal diritto senza essere stato trattenuto da un giusto impedimento; come pure nominare l\’economo eparchiale, se il Vescovo eparchiale dopo essere stato ammonito ha trascurato di nominarlo;
  8 comunicare gli atti del Romano Pontefice ai Vescovi eparchiali e agli altri a cui spettano, a meno che la Sede Apostolica non abbia provveduto direttamente, e curare la fedele esecuzione delle prescrizioni contenute in questi atti.
  Can. 160 – Negli affari straordinari o che comportano una speciale difficoltà i Vescovi eparchiali non tralascino di ascoltare il Metropolita e il Metropolita i Vescovi eparchiali.
  Can. 161 – Il Metropolita dev\’essere commemorato dopo il Romano Pontefice da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
  Can. 162 – Il Metropolita deve fare la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici e curare che ciò sia fatto fedelmente da tutti i Vescovi e da tutti gli altri chierici della Chiesa metropolitana che presiede.
  Can. 163 – Il Metropolita abbia un rapporto frequente col Romano Pontefice; la visita poi che deve fare ogni cinque anni, a norma del can. 208, §2, sia fatta, per quanto è possibile, con tutti i Vescovi della Chiesa metropolitana che presiede.
  Can. 164 – §1. Al Consiglio dei Gerarchi devono essere convocati tutti e soli i Vescovi ordinati della stessa Chiesa metropolitana sui iuris ovunque costituiti, esclusi coloro di cui si tratta nel can. 953, §1, o coloro che sono stati puniti con pene canoniche di cui nei cann. 1433 e 1434; i Vescovi di un\’altra Chiesa sui iuris possono essere invitati soltanto come ospiti, se è accettato dalla maggior parte dei membri del Consiglio dei Gerarchi.
  §2. Nel Consiglio dei Gerarchi hanno voto deliberativo i Vescovi eparchiali e i Vescovi coadiutori; invece tutti gli altri Vescovi della Chiesa metropolitana sui iuris possono avere questo voto se ciò è stabilito espressamente nel diritto particolare.
  Can. 165 – §1. Tutti i Vescovi legittimamente convocati al Consiglio dei Gerarchi hanno il grave obbligo di partecipare allo stesso Consiglio, eccettuati coloro che hanno già rinunciato al loro ufficio.
  §2. Se qualche Vescovo ritiene di essere trattenuto da un giusto impedimento, esponga per iscritto le sue ragioni al Consiglio dei Gerarchi; decidere sulla legittimità dell\’impedimento spetta ai Vescovi che hanno voto deliberativo e che sono presenti nel luogo stabilito all\’inizio delle sessioni del Consiglio.
  §3. Nessun membro del Consiglio dei Gerarchi può inviare al suo posto un procuratore né chiunque può avere più di un voto.
  §4. Una volta cominciato il Consiglio dei Gerarchi, a nessuno dei partecipanti è lecito allontanarsi se non per una giusta causa approvata dal preside del Consiglio.
  Can. 166 – §1. Se il diritto particolare non esige una presenza maggiore, qualunque sessione del Consiglio dei Gerarchi è canonica e inoltre ogni singola votazione è valida se è presente la maggior parte dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Consiglio dei Gerarchi.
  §2. Il Consiglio dei Gerarchi decide gli affari con la parte assolutamente maggiore dei voti di coloro che hanno voto deliberativo e sono presenti.
  Can. 167 – §1. Fermi restando i canoni nei quali si tratta espressamente della potestà del Consiglio dei Gerarchi di emanare leggi e norme, questo Consiglio può emanarle anche nei casi in cui il diritto comune rimanda la cosa al diritto particolare di una Chiesa sui iuris.
  §2. Il Metropolita informi al più presto la Sede Apostolica sulle leggi e sulle norme emanate dal Consiglio dei Gerarchi; le leggi e le norme non possono essere promulgate validamente prima che il Metropolita abbia avuto un\’informazione scritta dalla Sede Apostolica che attesti la ricevuta degli atti del Consiglio; il Metropolita informi la Sede Apostolica anche su tutte le altre cose fatte nel Consiglio dei Gerarchi.
  §3. E` compito del Metropolita curare la promulgazione delle leggi e la pubblicazione delle decisioni del Consiglio dei Gerarchi.
  §4. Fermi restando i canoni nei quali si tratta espressamente degli atti amministrativi del Metropolita che presiede una Chiesa metropolitana sui iuris, egli può compiere anche quegli atti amministrativi che sono affidati dal diritto comune alla superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris, però col consenso del Consiglio dei Gerarchi.
  Can. 168 – Per quanto riguarda la nomina del Metropolita e dei Vescovi, il Consiglio dei Gerarchi componga per ciascun caso un elenco almeno di tre candidati più idonei e lo invii alla Sede Apostolica osservando il segreto anche verso i candidati; per comporre questo elenco, i membri del Consiglio dei Gerarchi, se lo ritengono opportuno, possono chiedere il parere di alcuni presbiteri o di altri fedeli cristiani che si distinguono per saggezza, circa le necessità della Chiesa e le doti speciali del candidato all\’episcopato.
  Can. 169 – Il Consiglio dei Gerarchi abbia cura di provvedere alle necessità pastorali dei fedeli cristiani e inoltre può stabilire su queste cose ciò che ritiene opportuno per promuovere l\’incremento della fede, per favorire l\’attività pastorale comune, per regolare i costumi, per osservare il proprio rito, come pure la disciplina ecclesiastica comune.
  Can. 170 – Il Consiglio dei Gerarchi si riunisca almeno una volta all\’anno e ogni volta che lo richiedono speciali circostanze, oppure quando occorre trattare degli affari riservati dal diritto comune a questo Consiglio o quando per eseguirli è richiesto il consenso dello stesso Consiglio.
  Can. 171 – Il Consiglio dei Gerarchi componga i suoi statuti da trasmettere alla Sede Apostolica; in essi si provveda circa la segreteria del Consiglio, le commissioni preparatorie, l\’ordine di procedere come pure degli altri mezzi che permettono di conseguire più efficacemente il fine.
  Can. 172 – Nella Chiesa metropolitana sui iuris si faccia l\’assemblea a norma dei cann. 140-145 e venga convocata almeno ogni cinque anni; quanto là è detto del Patriarca, compete al Metropolita.
  Can. 173 – §1. Quando è vacante una Sede metropolitana nelle Chiese metropolitane sui iuris :
  1 Amministratore della Chiesa metropolitana sui iuris è il Vescovo eparchiale della stessa Chiesa più anziano per ordinazione episcopale; egli informi al più presto il Romano Pontefice della vacanza della sede metropolitana;
  2 all\’Amministratore della Chiesa metropolitana sui iuris passa la potestà ordinaria del Metropolita, escluse quelle cose che non possono essere eseguite se non con il consenso del Consiglio dei Gerarchi;
  3 mentre è vacante la Sede metropolitana non si innovi nulla.
  §2. Quando in queste Chiese una Sede metropolitana è impedita, si osservi ciò che è stabilito circa la Sede patriarcale impedita nel can. 132, – 1; ciò che là è detto del Patriarca compete al Metropolita.
  §3. Circa la sede vacante o impedita dell\’eparchia del Metropolita, si osservino i cann. 221-233.
CAPITOLO II
TUTTE LE ALTRE CHIESE SUI IURIS
  Can. 174 – La Chiesa sui iuris che non è né patriarcale, né arcivescovile maggiore, né metropolitana, è affidata al Gerarca che la presiede a norma del diritto comune e del diritto particolare stabilito dal Romano Pontefice.
  Can. 175 – Queste Chiese dipendono immediatamente dalla Sede Apostolica; però i diritti e i doveri di cui nel can. 159, nn. 3-8, li esercita il Gerarca delegato dalla Sede Apostolica.
  Can. 176 – Se il diritto comune rimanda qualcosa al diritto particolare o alla superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris, l\’autorità competente in queste Chiese è il Gerarca che vi presiede a norma del diritto, col consenso della Sede Apostolica, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente.
 
TITOLO VII
LE EPARCHIE E I VESCOVI
CAPITOLO I
I VESCOVI
  Can. 177 – §1. (= 369) L\’eparchia è una porzione del popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo Pastore e da lui riunita nello Spirito Santo per mezzo del Vangelo e dell\’Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è veramente presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica.
  §2. Nella erezione, mutazione e soppressione delle eparchie entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, bisogna osservare il can. 85, §1; in tutti gli altri casi l\’erezione, mutazione e soppressione compete solo alla Sede Apostolica.
  Can. 178 – (cf 381) Il Vescovo eparchiale, cioè colui al quale è stata affidata da pascere a nome proprio l\’eparchia, la governa come vicario e legato di Cristo; la potestà, che egli esercita personalmente a nome di Cristo, è propria, ordinaria, immediata, anche se in ultima istanza l\’esercizio della stessa potestà è governato dalla suprema autorità della Chiesa e può essere circoscritto entro certi limiti in vista dell\’utilità della Chiesa o dei fedeli cristiani.
  Can. 179 – (cf 376) I Vescovi ai quali non è stata affidata un\’eparchia da governare a nome proprio, qualunque altra funzione esercitino o abbiano esercitato nella Chiesa, sono chiamati Vescovi titolari.
Art. I
La elezione dei Vescovi
  Can. 180 – (cf 378) Perché qualcuno sia ritenuto idoneo all\’episcopato si richiede che sia:
  1 distinto per fede salda, buoni costumi, pietà, zelo delle anime e prudenza;
  2 di buona reputazione;
  3 non legato da vincolo matrimoniale;
  4 almeno di trentacinque anni d\’età;
  5 costituito nell\’ordine del presbiterato almeno da cinque anni;
  6 dottore o licenziato o almeno esperto in qualche scienza sacra.
  Can. 181 – §1. I Vescovi entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale sono designati a una sede eparchiale vacante, o a compiere qualche altra funzione, con l\’elezione canonica a norma dei cann. 947-957, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.
  §2. Tutti gli altri Vescovi sono nominati dal Romano Pontefice, fermi restando i cann. 149 e 168.
  Can. 182 – §1. Solo i membri del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale possono proporre i candidati idonei all\’episcopato; essi devono anche raccogliere, a norma del diritto particolare, le informazioni e i documenti che sono necessari per comprovare l\’idoneità dei candidati, dopo aver ascoltato, se lo ritengono opportuno, in segreto e singolarmente, alcuni presbiteri o anche altri fedeli cristiani distinti per prudenza e vita cristiana.
  §2. I Vescovi comunichino al Patriarca le informazioni in tempo opportuno prima della convocazione del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; il Patriarca poi, aggiungendo se è il caso proprie informazioni, invii la cosa a tutti i membri del Sinodo.
  §3. A meno che il diritto particolare approvato dal Romano Pontefice non stabilisca diversamente, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale esamini i nomi dei candidati e componga mediante voto segreto l\’elenco dei candidati che sarà inviato dal Patriarca alla Sede Apostolica per ottenere l\’assenso del Romano Pontefice.
  §4. L\’assenso del Romano Pontefice, una volta dato per i singoli candidati, vale finché non sarà stato esplicitamente revocato; nel qual caso il nome del candidato deve essere radiato dall\’elenco.
  Can. 183 – §1. Fatta canonicamente la convocazione, se i due terzi dei Vescovi che sono tenuti a partecipare al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, tolti coloro che sono trattenuti da un legittimo impedimento, sono presenti nel luogo designato, il Sinodo sia dichiarato canonico e si può procedere alla elezione.
  §2. I Vescovi eleggano liberamente colui che davanti al Signore ritengono degno e idoneo più di tutti gli altri.
  §3. Per la elezione occorre la maggioranza assoluta dei voti di coloro che sono presenti; dopo tre votazioni inefficaci, nella quarta votazione i voti vanno dati solo ai due candidati che nella terza votazione hanno ricevuto la maggioranza dei voti.
  §4. Se, a causa della parità dei voti nella terza o quarta votazione, non consta chi sia il candidato per la nuova votazione o chi sia stato eletto, la parità si dirima in favore di colui che è più anziano per ordinazione presbiterale; se nessuno precede gli altri per ordinazione presbiterale, prevale chi è più anziano d\’età.
  Can. 184 – §1. Se l\’eletto è tra quelli compresi nell\’elenco dei candidati per il quale il Romano Pontefice ha già dato l\’assenso, il Patriarca deve intimare sotto segreto l\’avvenuta elezione all\’eletto.
  §2. Se l\’eletto ha accettato l\’elezione, il Patriarca informi subito la Sede Apostolica dell\’accettazione della elezione e del giorno della proclamazione.
  Can. 185 – §1. Se l\’eletto non è compreso nell\’elenco dei candidati, il Patriarca informi subito la Sede Apostolica dell\’avvenuta elezione per ottenere l\’assenso del Romano Pontefice; il segreto sia osservato da tutti coloro che in qualche modo sono venuti a conoscenza dell\’esito della votazione, anche verso l\’eletto, finché non giunga al Patriarca la notizia dell\’assenso.
  §2. Ottenuto l\’assenso del Romano Pontefice, il Patriarca intìmi segretamente all\’eletto la elezione e agisca a norma del can. 184, §2.
  Can. 186 – §1. Se il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale non può riunirsi, il Patriarca, dopo aver consultato la Sede Apostolica, chieda per lettera i voti dei Vescovi; in questo caso, per la validità dell\’atto, il Patriarca deve servirsi dell\’opera di due Vescovi scrutatori, che devono essere designati a norma del diritto particolare o, se manca, dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente.
  §2. Gli scrutatori, osservando il segreto, aprano le lettere dei Vescovi, contino i voti e, stesa la relazione circa lo scrutinio eseguito, la sottoscrivano assieme al Patriarca.
  §3. Se uno tra i candidati in questo unico scrutinio ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Sinodo, sia ritenuto eletto e il Patriarca proceda a norma del can. 184 o 185; in caso contrario il Patriarca deferisce la cosa alla Sede Apostolica.
  Can. 187 – §1. A chiunque dev\’essere promosso all\’episcopato è necessaria la provvisione canonica con la quale viene costituito Vescovo eparchiale di una determinata eparchia o gli viene affidato un altro determinato incarico nella Chiesa.
  §2. (cf 380) Prima dell\’ordinazione episcopale il candidato emetta la professione di fede, come pure la promessa di obbedienza verso il Romano Pontefice e, nelle Chiese patriarcali, anche la promessa di obbedienza verso il Patriarca nelle cose in cui è soggetto al Patriarca a norma del diritto.
  Can. 188 – §1. (= 379) Se non è trattenuto da un legittimo impedimento, colui che dev\’essere promosso all\’episcopato, entro tre mesi da computare dal giorno della proclamazione se si tratta di un eletto, o dal ricevimento della lettera apostolica se si tratta di uno nominato, deve ricevere l\’ordinazione episcopale.
  §2. (= 382 §2) Il Vescovo eparchiale deve prendere possesso canonico dell\’eparchia entro quattro mesi da computare dalla sua elezione o nomina.
  Can. 189 – §1. Il Vescovo eparchiale prende possesso canonico della eparchia quando è fatta la legittima intronizzazione, nella quale viene letta pubblicamente la lettera apostolica o patriarcale di provvisione canonica.
  §2. Della avvenuta intronizzazione si stenda un documento che dev\’essere sottoscritto dal Vescovo eparchiale stesso assieme al cancelliere e almeno da due testimoni e da conservare nell\’archivio della curia eparchiale.
  §3. (= 382 §2) Prima dell\’intronizzazione il Vescovo non si intrometta, per nessun titolo, né da sé né per mezzo di altri, nel governo dell\’eparchia; se però ha qualche ufficio nell\’eparchia, lo può conservare ed esercitare.
Art. II
Diritti e doveri dei Vescovi eparchiali
  Can. 190 – (= 393) In tutti gli affari giuridici dell\’eparchia il Vescovo eparchiale la rappresenta.
  Can. 191 – §1. (= 391) E\’ compito del Vescovo eparchiale governare l\’eparchia affidatagli con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria.
  §2. Il Vescovo eparchiale esercita la potestà legislativa personalmente; esercita la potestà esecutiva sia personalmente, sia per mezzo del Protosincello o dei Sincelli; la potestà giudiziaria sia personalmente sia per mezzo del Vicario giudiziale e dei giudici.
  Can. 192 – §1. (cf 383 §1) Nell\’esercizio della sua funzione pastorale il Vescovo eparchiale si mostri sollecito verso tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure, di qualsiasi età, condizione, nazione o Chiesa sui iuris, sia che abitino nel territorio della eparchia sia che vi restino temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire abbastanza della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa.
  §2. Il Vescovo eparchiale curi in modo speciale che tutti i fedeli cristiani affidati alle sue cure favoriscano l\’unità fra i cristiani secondo i principi approvati dalla Chiesa.
  §3. Il Vescovo eparchiale consideri affidati a sé nel Signore i non battezzati e curi che risplenda anche per loro la carità di Cristo dalla testimonianza dei fedeli cristiani che vivono nella comunione ecclesiastica.
  §4. (= 384 a) Il Vescovo eparchiale segua con particolare sollecitudine i presbiteri, li ascolti come aiutanti e consiglieri, difenda i loro diritti e curi che adempiano i doveri propri del loro stato e abbiano a loro disposizione i mezzi e le istituzioni di cui hanno bisogno per alimentare la vita spirituale e intellettuale.
  §5. (cf 384 b) Il Vescovo eparchiale cerchi di provvedere, a norma del diritto, al conveniente sostentamento, alla regolare previdenza e sicurezza sociale, come pure all\’assistenza sanitaria dei chierici e delle loro famiglie, se sono coniugati.
  Can. 193 – §1. (cf 384 b) Il Vescovo eparchiale alla cui cura sono affidati dei fedeli cristiani di un\’altra Chiesa sui iuris ha il grave obbligo di provvedere in ogni modo affinché questi fedeli cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l\’autorità superiore della stessa Chiesa.
  §2. (= 383 §2) Il Vescovo eparchiale provveda alle necessità spirituali di questi fedeli cristiani, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci della stessa Chiesa sui iuris e fedeli cristiani, oppure anche mediante un Sincello costituito per la cura di questi fedeli cristiani.
  §3. I Vescovi eparchiali che costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Sincelli per la cura dei fedeli cristiani delle Chiese patriarcali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e, se sono consenzienti, agiscano di propria autorità informandone al più presto la Sede Apostolica; se però i Patriarchi per qualunque ragione dissentono, la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.
  Can. 194 – (= 383 §2) Il Vescovo eparchiale può conferire delle dignità ai chierici suoi sudditi, esclusi tutti gli altri, ma a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 195 – (= 385) Il Vescovo eparchiale favorisca al massimo le vocazioni sacerdotali, diaconali, monastiche e di tutti gli altri membri di istituti di vita consacrata e missionarie.
  Can. 196 – §1. (= 386 §1) Il Vescovo eparchiale è tenuto a proporre e spiegare ai fedeli cristiani le verità della fede che si devono credere e applicare nei costumi, predicando personalmente con frequenza; abbia anche cura che si osservino fedelmente le prescrizioni del diritto che riguardano il ministero della parola di Dio, specialmente l\’omelia e la formazione catechistica, in modo che a tutti venga offerta l\’intera dottrina cristiana.
  §2. Il Vescovo eparchiale difenda con fermezza l\’integrità e l\’unità della fede.
  Can. 197 – (= 387) Il Vescovo eparchiale, consapevole di essere obbligato a offrire un esempio di santità nella carità, nell\’umiltà e nella semplicità di vita, si impegni a promuovere con ogni mezzo la santità dei fedeli cristiani, secondo la vocazione propria di ciascuno; inoltre, essendo il principale dispensatore dei misteri di Dio, si adoperi perché i fedeli cristiani affidati alle sue cure crescano nella grazia mediante la celebrazione dei sacramenti e specialmente con la partecipazione alla Divina Liturgia e inoltre perché conoscano profondamente il mistero pasquale e lo vivano in modo da formare un corpo solo nell\’unità della carità di Cristo.
  Can. 198 – (cf 388) Il Vescovo eparchiale celebri frequentemente la Divina Liturgia per il popolo dell\’eparchia a lui affidata; deve poi celebrare nei giorni stabiliti dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 199 – §1. (cf 835 §1) Il Vescovo eparchiale come moderatore, promotore e custode di tutta la vita liturgica nell\’eparchia a lui affidata vigili perché essa sia favorita il più possibile e sia ordinata secondo le prescrizioni e anche le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris.
  §2. (cf 503) Il Vescovo eparchiale curi che nella propria chiesa cattedrale si celebri almeno una parte delle lodi divine anche ogni giorno, secondo le legittime consuetudini della propria Chiesa sui iuris ; come pure che in ogni parrocchia si celebrino le lodi divine per quanto possibile nei giorni di domenica e nelle feste e inoltre nelle principali solennità e nelle loro vigilie.
  §3. (cf 389) Il Vescovo eparchiale presieda frequentemente alle lodi divine nella chiesa cattedrale o in un\’altra chiesa specialmente nei giorni festivi di precetto e nelle altre solennità in cui partecipa una parte notevole di popolo.
  Can. 200 – (cf 390) E\’ compito del Vescovo eparchiale celebrare in tutta l\’eparchia le sacre funzioni che, secondo le prescrizioni dei libri liturgici, devono essere da lui celebrate solennemente, vestito con tutte le insegne pontificali, non però fuori dei confini della propria eparchia senza il consenso espresso o almeno ragionevolmente presunto del Vescovo eparchiale.
  Can. 201 – §1. (= 392) Poiché il Vescovo eparchiale deve difendere l\’unità della Chiesa universale, è tenuto a promuovere la disciplina ecclesiastica comune, come pure a far rispettare l\’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche e inoltre delle legittime consuetudini.
  §2. Il Vescovo eparchiale vigili perché non s\’introducano abusi nella disciplina ecclesiastica, soprattutto a riguardo del ministero della parola di Dio, della celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, del culto di Dio e dei Santi, nell\’esecuzione delle pie volontà.
  Can. 202 – I Vescovi eparchiali di diverse Chiese sui iuris, che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, procurino di favorire l\’unità di azione confrontando i loro pareri negli incontri periodici e unendo le forze sostengano le opere comuni volte a promuovere più speditamente il bene della religione e tutelare più efficacemente la disciplina ecclesiastica.
  Can. 203 – §1. (= 394) Il Vescovo eparchiale favorisca nell\’eparchia le varie forme di apostolato e abbia cura di coordinare sotto la sua guida, in tutta l\’eparchia o nei particolari distretti della medesima, tutte le opere di apostolato, conservando l\’indole propria di ciascuna.
  §2. Il Vescovo eparchiale solleciti l\’obbligo che hanno i fedeli cristiani di esercitare l\’apostolato secondo la condizione e l\’attitudine di ciascuno e li esorti a partecipare e a sostenere le varie opere di apostolato secondo le necessità di luogo e di tempo.
  §3. Il Vescovo eparchiale promuova le associazioni di fedeli cristiani che perseguono direttamente o indirettamente un fine spirituale erigendole, approvandole, lodandole o raccomandandole, se è necessario, a norma del diritto.
  Can. 204 – §1. (= 395) Il Vescovo eparchiale, anche se ha un Vescovo coadiutore o un Vescovo ausiliare, ha l\’obbligo di risiedere nella propria eparchia.
  §2. Oltre che a causa dei doveri che richiedono legittimamente la sua assenza fuori della propria eparchia per una giusta causa, il Vescovo eparchiale può assentarsi dalla sua eparchia ogni anno, non oltre un mese continuo o interrotto, purché si premuri che nella sua assenza l\’eparchia non ne risenta alcun danno.
  §3. Però nei giorni delle principali solennità stabilite dal diritto particolare secondo la tradizione della propria Chiesa sui iuris, il Vescovo eparchiale non si allontani dalla propria eparchia se non per una grave causa.
  §4. Se un Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale è rimasto assente illegittimamente più di sei mesi dalla eparchia a lui affidata, il Patriarca deferisca subito la cosa al Romano Pontefice; in tutti gli altri casi lo faccia il Metropolita oppure, se il Metropolita stesso è stato assente illegittimamente, lo faccia il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale soggetto allo stesso Metropolita.
  Can. 205 – §1. (= 396 §1) Il Vescovo eparchiale ha l\’obbligo di visitare canonicamente ogni anno o tutta o in parte l\’eparchia, in modo che almeno ogni cinque anni visiti canonicamente l\’intera eparchia personalmente o, se è legittimamente impedito, per mezzo del Vescovo coadiutore oppure del Vescovo ausiliare oppure tramite il Protosincello o il Sincello, oppure mediante un altro presbitero.
  §2. (= 397) Sono soggetti alla visita canonica del Vescovo eparchiale le persone, gli istituti cattolici, le cose e i luoghi sacri che stanno entro i confini dell\’eparchia.
  §3. Il Vescovo eparchiale può visitare i membri degli istituti religiosi e delle società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio o patriarcale e le loro case, soltanto nei casi espressamente previsti dal diritto.
  Can. 206 – §1. (cf 399 §1) Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale è tenuto a presentare al Patriarca ogni cinque anni una relazione sullo stato dell\’eparchia a lui affidata secondo il modo stabilito dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; il Vescovo invii al più presto una copia della relazione alla Sede Apostolica.
  §2. Tutti gli altri Vescovi eparchiali devono presentare la stessa relazione ogni cinque anni alla Sede Apostolica e, se si tratta dei Vescovi di una Chiesa patriarcale o di una Chiesa metropolitana sui iuris, inviino al più presto una copia della relazione al Patriarca o al Metropolita.
  Can. 207 – (cf 383 §2) Il Vescovo eparchiale di qualunque Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, in occasione della relazione quinquennale, informi la Sede Apostolica sullo stato e le necessità dei fedeli cristiani che, anche se ascritti a un\’altra Chiesa sui iuris, sono affidati alle sue cure.
  Can. 208 – §1. (= 400 §1) Il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, entro cinque anni da computare dalla sua intronizzazione, compia la visita all\’Urbe, possibilmente assieme al Patriarca, per venerare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo e presentarsi al successore di san Pietro nel primato sulla Chiesa universale.
  §2. Tutti gli altri Vescovi eparchiali ogni cinque anni devono compiere la visita all\’Urbe, personalmente o, se sono legittimamente impediti, per mezzo di un altro; se si tratta però di Vescovi di una Chiesa patriarcale è desiderabile che almeno qualche volta la visita sia fatta assieme al Patriarca.
  Can. 209 – §1. Il Vescovo eparchiale deve fare prima di tutti la commemorazione del Romano Pontefice, in segno di piena comunione con lui, nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici, e curare che sia fatta fedelmente da tutti gli altri chierici dell\’eparchia.
  §2. Il Vescovo eparchiale dev\’essere commemorato da tutti i chierici nella Divina Liturgia e nelle lodi divine secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
  Can. 210 – §1. (= 401 §§1-2) Il Vescovo eparchiale che ha compiuto il settantacinquesimo anno di età oppure che, per infermità o altra grave causa, risulti meno idoneo all\’adempimento del suo ufficio, è pregato di presentare la rinuncia all\’ufficio.
  §2. La rinuncia all\’ufficio di Vescovo eparchiale va presentata al Patriarca, se si tratta di un Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi la rinuncia va presentata al Romano Pontefice e inoltre, se il Vescovo appartiene alla Chiesa patriarcale, al più presto deve essere notificata al Patriarca.
  §3. Per l\’accettazione della rinuncia, il Patriarca necessita del consenso del Sinodo permanente, a meno che non vi sia stato in precedenza un invito a rinunciare da parte del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  Can. 211 – §1. (= 402) Il Vescovo eparchiale, la cui rinuncia all\’ufficio è stata accettata, ottiene il titolo di Vescovo emerito dell\’eparchia che ha governato e può conservare la sede della sua abitazione nella stessa eparchia, a meno che in determinati casi per speciali circostanze la Sede Apostolica o, se si tratta di un\’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, non provveda diversamente.
  §2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi deve fare in modo che si provveda a un\’adeguato e degno sostentamento del Vescovo emerito, tenendo presente tuttavia l\’obbligo primario a cui è tenuta l\’eparchia alla quale ha prestato servizio.
Art. III
I Vescovi coadiutori e i Vescovi ausiliari
  Can. 212 – §1. (= 403 §1) Se le necessità pastorali dell\’eparchia lo suggeriscono, si costituiscano uno o più Vescovi ausiliari su richiesta del Vescovo eparchiale.
  §2. In circostanze più gravi, anche di indole personale, può essere costituito d\’ufficio un Vescovo coadiutore con diritto di successione, provvisto di speciali potestà.
  Can. 213 – §1. (= 405 §1) Il Vescovo coadiutore, oltre ai diritti e doveri che sono stabiliti dal diritto comune, ha anche quelli che sono determinati nella lettera di provvisione canonica.
  §2. I diritti e doveri del Vescovo coadiutore, costituito dal Patriarca, li determina lo stesso Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente; se invece si tratta di concedere a un Vescovo coadiutore tutti i diritti e i doveri del Vescovo eparchiale, è richiesto il consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesta patriarcale.
  §3. (cf 405 §1) I diritti e i doveri del Vescovo ausiliare sono quelli stabiliti dal diritto comune.
  Can. 214 – §1. (cf 404 §1) Perché il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare prendano il possesso canonico del loro ufficio devono esibire al Vescovo eparchiale la lettera di provvisione canonica.
  §2. Il Vescovo coadiutore deve esibire inoltre la lettera di provvisione canonica al collegio dei consultori eparchiali.
  §3. (404 §3) Se invece il Vescovo eparchiale è totalmente impedito, è sufficiente che il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare esibiscano la lettera di provvisione canonica al collegio dei consultori eparchiali.
  §4. (cf 404 §2) All\’esibizione della lettera di provvisione canonica deve essere presente il cancelliere, che mette agli atti il fatto.
  Can. 215 – §1. (cf 406) Il Vescovo coadiutore fa le veci del Vescovo eparchiale assente o impedito; egli deve essere nominato Protosincello e il Vescovo eparchiale deve affidare a lui, a preferenza di altri, tutto ciò che per diritto richiede uno speciale mandato.
  §2. (cf 406 §2) Il Vescovo eparchiale, fermo restando il §1, nomini il Vescovo ausiliare Protosincello; se invece sono più di uno, nomini uno di loro Protosincello e gli altri invece Sincelli.
  §3. (= 407 §2) Il Vescovo eparchiale nel valutare le cause di maggior importanza, soprattutto di indole pastorale, prima degli altri consulti i Vescovi ausiliari.
  §4. (= 407 §3) Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare, per il fatto che sono chiamati a partecipare alla sollecitudine del Vescovo eparchiale, esercitino il loro ufficio in modo che in tutti gli affari agiscano con lui con unanime consenso.
  Can. 216 – §1. (= 408) Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare che non siano trattenuti da un giusto impedimento, ogni volta che ne siano richiesti dal Vescovo eparchiale, devono compiere le funzioni che dovrebbe compiere lo stesso Vescovo eparchiale.
  §2. Il Vescovo eparchiale non affidi abitualmente ad altri i diritti episcopali e le funzioni che il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare possono e vogliono esercitare.
  Can. 217 – (= 410) Il Vescovo coadiutore e il Vescovo ausiliare hanno l\’obbligo di risiedere nella eparchia; non si allontanino da essa se non per breve tempo, tranne a motivo di un incarico da svolgere fuori della eparchia oppure a causa delle ferie che non dovranno protrarsi oltre un mese.
  Can. 218 – (= 411) Per quanto riguarda la rinuncia all\’ufficio di Vescovo coadiutore o di Vescovo ausiliare, si applichino i cann. 210 e 211, §2; al rinunciante viene attribuito il titolo di emerito dell\’ufficio che ha svolto in precedenza.
Art. IV
La sede eparchiale vacante o impedita
  Can. 219 – (= 416) La sede eparchiale diventa vacante con la morte, la rinuncia, la traslazione e la privazione del Vescovo eparchiale.
  Can. 220 – A riguardo delle sedi eparchiali vacanti, situate entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, oltre ai cann. 225-232 e fermi restando i cann. 222 e 223, si osservi quanto segue:
  1 il Patriarca informi al più presto della vacanza della sede eparchiale la Sede Apostolica;
  2 fino alla nomina dell\’Amministratore eparchiale la potestà ordinaria del Vescovo eparchiale passa al Patriarca, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare della Chiesa patriarcale o dal Romano Pontefice;
  3 è compito del Patriarca nominare l\’Amministratore eparchiale entro un mese utile da computare dall\’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale, dopo aver consultato i Vescovi della curia patriarcale, se ce ne sono, altrimenti, consultato il Sinodo permanente; trascorso inutilmente un mese, la nomina dell\’Amministratore è devoluta alla Sede Apostolica;
  4 l\’Amministratore dell\’eparchia, dopo aver emessa la professione di fede davanti al Patriarca, ottiene la potestà che però non deve esercitare se non dopo aver preso il possesso canonico dell\’ufficio; questo avviene esibendo la lettera della sua nomina al collegio dei consultori eparchiali;
  5 spetta al Patriarca provvedere che alla sede eparchiale vacante sia dato al più presto e non oltre i termini stabiliti dal diritto comune un degno e idoneo Vescovo eparchiale.
  Can. 221 – Eccettuate le sedi eparchiali vacanti di cui nel can. 220, in tutti gli altri casi di sede eparchiale vacante, oltre ai cann. 225-232 e fermi restando i cann. 222 e 223, si osservi quanto segue:
  1 il Metropolita, o altrimenti colui che presiede a norma del can. 271, §5 il collegio dei consultori eparchiali, informi al più presto della vacanza della sede eparchiale la Sede Apostolica e, se si tratta di un\’eparchia della Chiesa patriarcale, anche il Patriarca;
  2 (419) il governo dell\’eparchia, se la Sede Apostolica non ha provveduto diversamente, passa, fino alla costituzione dell\’Amministratore eparchiale, al Vescovo ausiliare o, se sono più di uno, al Vescovo ausiliare più anziano per ordinazione episcopale o, se non c\’è un Vescovo ausiliare, al collegio dei consultori eparchiali; i predetti governano interinalmente l\’eparchia con la potestà che il diritto comune riconosce al Protosincello;
  3 (cf 421 §1) il collegio dei consultori eparchiali, entro otto giorni, da computare dall\’avvenuta notificazione della vacanza della sede eparchiale, deve eleggere l\’Amministratore dell\’eparchia; ma per la validità della elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei membri dello stesso collegio;
  4 (421 §2) se entro otto giorni non è stato eletto l\’Amministratore dell\’eparchia, oppure se l\’eletto è privo delle condizioni richieste per la validità nel can. 227, §2, la nomina dell\’Amministratore dell\’eparchia è devoluta al Metropolita o, se costui manca o è impedito, alla Sede Apostolica;
  5 l\’Amministratore dell\’eparchia legittimamente eletto o nominato ottiene immediatamente la potestà e non ha bisogno di alcuna conferma; egli informi al più presto la Sede Apostolica della sua elezione o della nomina da parte del Metropolita e, se appartiene alla Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.
  Can. 222 – (cf 409 §1) Il Vescovo coadiutore, purché abbia già preso il possesso canonico del suo ufficio, con la vacanza della sede eparchiale diventa per il diritto stesso Amministratore dell\’eparchia, finché non sarà intronizzato come Vescovo eparchiale.
  Can. 223 – (cf 418 §1) Nel caso di trasferimento a un\’altra sede eparchiale, il Vescovo deve prendere il possesso canonico della nuova eparchia entro due mesi da computare dall\’intimazione del trasferimento; nel frattempo però nella precedente eparchia:
  1 ha i diritti e i doveri dell\’Amministratore dell\’eparchia;
  2 conserva i privilegi onorifici dei Vescovi eparchiali;
  3 percepisce integralmente i redditi del precedente ufficio.
  Can. 224 – §1. (cf 481 §2) Durante la vacanza della sede eparchiale il Protosincello e i Sincelli cessano immediatamente dall\’ufficio, a meno che non siano:
  1 Vescovi ordinati;
  2 costituiti nell\’eparchia del Patriarca;
  3 costituiti nell\’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, finché l\’Amministratore dell\’eparchia non abbia preso il possesso canonico del suo ufficio.
  §2. (417) Tutto ciò che è stato compiuto legittimamente dal Protosincello e dai Sincelli, i quali con la vacanza della sede eparchiale cessano immediatamente dall\’ufficio, ha valore finché non hanno ricevuto notizia certa della vacanza della sede eparchiale.
  §3. (409 §2) Il Vescovo ausiliare durante la vacanza della sede eparchiale conserva le potestà, conferite dal diritto e da esercitare sotto l\’autorità dell\’Amministratore dell\’eparchia, che aveva come Protosincello o Sincello a sede eparchiale piena, a meno che non sia stabilito diversamente dalla Sede Apostolica o dal diritto particolare della propria Chiesa patriarcale.
  Can. 225 – §1. (= 423) Si elegge o si nomina un solo Amministratore dell\’eparchia; è riprovata la consuetudine contraria.
  §2. Se l\’economo eparchiale diventa Amministratore dell\’eparchia, il consiglio per gli affari economici elegga interinalmente un altro economo eparchiale.
  Can. 226 – (437) Né il Patriarca né il collegio dei consultori eparchiali, costituendo l\’Amministratore dell\’eparchia, possono conservare per sé una parte di potestà, né determinare la durata della gestione dell\’ufficio, né prestabilire altre restrizioni.
  Can. 227 – §1. (cf 425) L\’Amministratore dell\’eparchia si distingua per integrità, pietà, sana dottrina e prudenza.
  §2. All\’ufficio di Amministratore eparchiale può essere eletto o nominato validamente soltanto un Vescovo, oppure un presbitero che non sia legato dal vincolo matrimoniale, che abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età e che non sia già stato eletto, nominato o trasferito alla stessa sede eparchiale; se queste condizioni sono state trasgredite, gli atti di colui che è stato eletto o nominato Amministratore dell\’eparchia sono nulli per il diritto stesso.
  Can. 228 – §1. (= 428) Mentre la sede eparchiale è vacante non si apporti alcuna innovazione.
  §2. E\’ vietato a coloro che interinalmente provvedono al governo dell\’eparchia di compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio all\’eparchia o ai diritti episcopali; a costoro e a tutti gli altri è proibito specialmente di sottrarre, distruggere o modificare, sia personalmente sia per mezzo di un altro, i documenti della curia eparchiale.
  Can. 229 – (cf 427) L\’Amministratore dell\’eparchia ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.
  Can. 230 – Se non è stato legittimamente provveduto diversamente:
  1 l\’Amministratore dell\’eparchia ha diritto a una giusta remunerazione, da stabilire con legge di diritto particolare o determinata dalla legittima consuetudine, che dev\’essere presa dai beni dell\’eparchia;
  2 tutti gli altri emolumenti che spettano al Vescovo eparchiale, mentre la sede eparchiale è vacante, siano riservati al futuro Vescovo eparchiale per le necessità dell\’eparchia osservando le prescrizioni del diritto particolare che determinano il modo con cui erogare gli emolumenti.
  Can. 231 – §1. (cf 430 §2) La rinuncia dell\’Amministratore dell\’eparchia dev\’essere presentata al Patriarca se è lui che ha designato l\’Amministratore, altrimenti al collegio dei consultori eparchiali, nel quale caso non è necessario che sia accettata perché sia valida.
  §2. La rimozione dell\’Amministratore dell\’eparchia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale compete al Patriarca col consenso del Sinodo permanente; altrimenti è riservata alla Sede Apostolica.
  §3. Dopo la morte, la rinuncia o la rimozione dell\’Amministratore dell\’eparchia, ne venga costituito uno nuovo dalla stessa autorità e nello stesso modo prescritto per il precedente.
  §4. (cf 430 §1) L\’Amministratore dell\’eparchia cessa dall\’ufficio con la presa del possesso canonico dell\’eparchia da parte del nuovo Vescovo eparchiale; il nuovo Vescovo eparchiale può esigere da lui un rendiconto dell\’amministrazione.
  Can. 232 – §1. L\’economo eparchiale, durante la vacanza della sede eparchiale, svolga il suo ufficio sotto l\’autorità dell\’Amministratore dell\’eparchia; l\’amministrazione dei beni ecclesiastici che, per la vacanza della sede eparchiale, non hanno un amministratore, è devoluta all\’economo eparchiale, a meno che il Patriarca oppure il collegio dei consultori eparchiali non abbiano provveduto diversamente.
  §2. Per quanto riguarda la rinuncia o la rimozione dell\’economo eparchiale durante la vacanza della sede eparchiale, si deve osservare il can. 231, §§1 e 2.
  §3. Venuto meno in qualsiasi modo il diritto dell\’economo eparchiale entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, la elezione o la nomina del nuovo economo appartiene al Patriarca dopo aver consultato i Vescovi della curia patriarcale, se ci sono, altrimenti consultato il Sinodo permanente; in tutti gli altri casi l\’economo viene eletto dal collegio dei consultori eparchiali.
  §4. L\’economo eparchiale renda conto della sua amministrazione al nuovo Vescovo eparchiale; dopo il resoconto, se non è confermato dallo stesso nel suo ufficio, cessa dall\’ufficio.
  Can. 233 – §1. (cf 412-413) Quando la sede eparchiale è talmente impedita per prigionia, confino, esilio oppure inabilità del Vescovo eparchiale che egli non può comunicare con i fedeli cristiani a sé affidati nemmeno per lettera, il governo dell\’eparchia è presso il Vescovo coadiutore, a meno che il Patriarca non abbia provveduto altrimenti col consenso del Sinodo permanente nelle eparchie situate entro i confini del territorio della Chiesa che presiede, oppure la Sede Apostolica; se invece manca un Vescovo coadiutore oppure è impedito, il governo è presso il Protosincello, il Sincello o altro sacerdote idoneo, designato dal Vescovo eparchiale, il quale per il diritto stesso ha i diritti e i doveri del Protosincello; il Vescovo eparchiale però nel tempo opportuno può designarne più di uno, che si succedono a vicenda nell\’ufficio.
  §2. (cf 413 §2) Se costoro vengono meno oppure sono impediti dall\’assumere il governo dell\’eparchia, compete al collegio dei consultori eparchiali eleggere un sacerdote che governi l\’eparchia.
  §3. (cf 413 §3) Colui che ha assunto il governo dell\’eparchia entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, informi al più presto il Patriarca della sede eparchiale impedita e dell\’ufficio assunto; in tutti gli altri casi informi la Sede Apostolica e, se appartiene a una Chiesa patriarcale, anche il Patriarca.
Art. V
Gli Amministratori apostolici
  Can. 234 – §1. Talvolta il Romano Pontefice per gravi e speciali cause affida il governo di una eparchia, a sede piena oppure vacante, a un Amministratore apostolico.
  §2. I diritti, i doveri e i privilegi dell\’Amministratore apostolico si desumono dalla lettera della sua nomina.
CAPITOLO II
GLI ORGANI CHE AIUTANO IL VESCOVO EPARCHIALE NEL GOVERNO DELL\’EPARCHIA
Art. I
L\’assemblea eparchiale
  Can. 235 – (cf 460) L\’assemblea eparchiale presta al Vescovo eparchiale un\’opera di aiuto in quelle cose che si riferiscono a speciali necessità o all\’utilità dell\’eparchia.
  Can. 236 – (= 461 §1) L\’assemblea eparchiale venga convocata, a giudizio del Vescovo eparchiale e dopo aver consultato il consiglio presbiterale, ogniqualvolta le circostanze lo consigliano.
  Can. 237 – §1. (cf 462 §1) E\’ compito del Vescovo eparchiale convocare l\’assemblea eparchiale, presiederla personalmente o a mezzo di un altro, trasferirla, prorogarla, sospenderla e scioglierla.
  §2. Quando la sede eparchiale diventa vacante l\’assemblea eparchiale è sospesa dal diritto stesso, finché il nuovo Vescovo eparchiale non decide sulla cosa.
  Can. 238 – (cf 463) §1. All\’assemblea eparchiale devono essere convocati e devono recarsi:
  1 il Vescovo coadiutore e i Vescovi ausiliari;
  2 il Protosincello, i Sincelli, il Vicario giudiziale e l\’economo eparchiale;
  3 i consultori eparchiali;
  4 il rettore del seminario eparchiale maggiore;
  5 i protopresbiteri;
  6 almeno un parroco per ogni distretto, che dev\’essere eletto da tutti coloro che attualmente vi hanno la cura d\’anime; all\’elezione presiede il protopresbitero; inoltre deve essere eletto un altro presbitero che lo sostituisca se lo stesso è impedito;
  7 i membri del consiglio presbiterale e inoltre alcuni delegati del consiglio pastorale, se esiste, da eleggere dallo stesso consiglio secondo il modo e il numero stabiliti dal diritto particolare;
  8 alcuni diaconi eletti a norma del diritto particolare;
  9 i Superiori dei monasteri sui iuris e alcuni Superiori di tutti gli altri istituti di vita consacrata che hanno una casa nell\’eparchia, da eleggere secondo il numero e il modo stabilito dal diritto particolare;
  10 dei laici eletti dal consiglio pastorale, se esiste, altrimenti nel modo determinato dal Vescovo eparchiale, così che il numero dei laici non superi un terzo dei membri dell\’assemblea eparchiale.
  §2. (463 §2) Il Vescovo eparchiale, se lo giudica opportuno, può invitare all\’assemblea eparchiale anche altri, non escluse delle persone di altre Chiese sui iuris, e a tutti costoro può concedere anche il diritto di votare.
  §3. (463 §3) All\’assemblea eparchiale possono essere invitati anche alcuni osservatori provenienti da Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche.
  Can. 239 – (= 464) Coloro che devono recarsi all\’assemblea eparchiale, anche se sono trattenuti da un legittimo impedimento, non possono inviare un procuratore che partecipi all\’assemblea eparchiale a loro nome, ma informino il Vescovo eparchiale dell\’impedimento.
  Can. 240 – §1. Fermo restando il diritto di ogni fedele cristiano di indicare delle questioni da trattare nell\’assemblea eparchiale, è compito del solo Vescovo eparchiale stabilire gli argomenti da trattare in questa assemblea.
  §2. Il Vescovo eparchiale nel tempo opportuno costituisca una o più commissioni il cui compito è quello di predisporre gli argomenti da trattare nell\’assemblea eparchiale.
  §3. Il Vescovo eparchiale abbia anche cura che a tempo opportuno sia dato a tutti coloro che sono stati convocati lo schema degli argomenti da trattare.
  §4. (= 465) Tutte le questioni proposte siano sottoposte alla libera discussione nelle sessioni dell\’assemblea eparchiale.
  Can. 241 – (cf 466) Nell\’assemblea eparchiale il solo legislatore è il Vescovo eparchiale, mentre tutti gli altri hanno solamente il voto consultivo; lui solo sottoscrive le decisioni di qualunque genere prese nell\’assemblea eparchiale; se esse sono promulgate nella stessa assemblea, cominciano ad obbligare subito, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.
  Can. 242 – Il Vescovo eparchiale comunichi all\’autorità determinata dal diritto particolare della Chiesa sui iuris il testo di leggi, dichiarazioni e decreti che sono stati emanati nell\’assemblea eparchiale.
Art. II
La curia eparchiale
  Can. 243 – §1. (cf 469) Il Vescovo eparchiale deve avere, vicino alla sua sede, la curia eparchiale che lo aiuta nel governo dell\’eparchia a lui affidata.
  §2. Appartengono alla curia eparchiale il Protosincello, i Sincelli, il Vicario giudiziale, l\’economo eparchiale e il consiglio per gli affari economici, il cancelliere, i giudici eparchiali, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, i notai e altre persone che sono assunte dal Vescovo eparchiale per espletare correttamente gli uffici della curia eparchiale.
  §3. Il Vescovo eparchiale, se lo esigono le necessità o l\’utilità della eparchia, può costituire anche altri uffici nella curia eparchiale.
  Can. 244 – §1. (= 470) La nomina e la rimozione dagli uffici di coloro che esercitano un ufficio nella curia eparchiale spetta al Vescovo eparchiale.
  §2. (= 471) Tutti coloro che sono ammessi agli uffici nella curia eparchiale devono:
  1 emettere la promessa di adempiere fedelmente l\’ufficio secondo il modo determinato dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale;
  2 osservare il segreto nei limiti e secondo il modo determinati dal diritto oppure dal Vescovo eparchiale.
1 Il Protosincello e i Sincelli
  Can. 245 – (= 475 §1) In ciascuna eparchia si deve costituire il Protosincello affinché, con la potestà ordinaria vicaria di cui è provvisto a norma del diritto comune, aiuti il Vescovo eparchiale nel governo dell\’intera eparchia.
  Can. 246 – (cf 476) Ogniqualvolta lo richiede il buon governo dell\’eparchia, possono essere costituiti uno o più Sincelli, i quali cioè per il diritto stesso hanno la medesima potestà che il diritto attribuisce al Protosincello relativamente a una determinata parte dell\’eparchia o in un determinato genere di affari, oppure nei riguardi dei fedeli cristiani ascritti a un\’altra Chiesa sui iuris o di un determinato raggruppamento di persone.
  Can. 247 – §1. (477 §1 a) Il Protosincello e i Sincelli sono nominati liberamente dal Vescovo eparchiale e da lui possono liberamente essere rimossi, fermo restando il can. 215, §§1 e 2.
  §2. (cf 478 §1) Il Protosincello e il Sincello siano sacerdoti celibi, a meno che il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca diversamente, ascritti possibilmente tra i chierici dell\’eparchia, di età non inferiore ai trent\’anni, laureati o licenziati o almeno esperti in qualche scienza sacra, raccomandabili per sana dottrina, rettitudine, prudenza ed esperienza nel trattare gli affari.
  §3. (= 478 §2 b) Non sia conferito l\’ufficio di Protosincello o di Sincello ai consanguinei del Vescovo eparchiale fino al quarto grado compreso.
  §4. Il Vescovo eparchiale può assumere il Protosincello e i Sincelli anche da un\’altra eparchia o da un\’altra Chiesa sui iuris, col consenso però del loro Vescovo eparchiale.
  Can. 248 – §1. (cf 479 §1-2) Se per diritto comune non è espressamente disposto diversamente, al Protosincello in tutta l\’eparchia, e ai Sincelli invece dentro l\’ambito dell\’ufficio a loro conferito, compete la stessa potestà esecutiva di governo che ha il Vescovo eparchiale, ad eccezione di quelle cose che il Vescovo eparchiale ha riservato a sé o ad altri, oppure che per diritto comune richiedono il suo mandato speciale, non ottenuto il quale, l\’atto per il quale è richiesto un tale mandato, è nullo.
  §2. Al Protosincello e ai Sincelli, nell\’ambito della loro competenza, competono anche le facoltà abituali concesse dalla Sede Apostolica al Vescovo eparchiale, come pure l\’esecuzione dei rescritti della Sede Apostolica o del Patriarca, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente oppure che non sia stata scelta l\’abilità della persona del Vescovo eparchiale.
  Can. 249 – (= 480) Il Protosincello e i Sincelli devono riferire al Vescovo eparchiale sui principali affari programmati e attuati, né mai agiscano contro la sua volontà e la sua intenzione.
  Can. 250 – I Protosincelli e i Sincelli presbiteri, durante il loro incarico, hanno i privilegi e le insegne della prima dignità dopo quella episcopale.
  Can. 251 – §1. (= 481 §1) Il Protosincello e i Sincelli cessano dall\’ufficio con lo scadere del tempo determinato, con la rinuncia accettata dal Vescovo eparchiale e con la rimozione.
  §2. Durante la vacanza della sede eparchiale, a riguardo del Protosincello e dei Sincelli si osservi il can. 224.
  §3. (481 §2) Mentre è sospeso l\’ufficio del Vescovo eparchiale è sospesa la potestà del Protosincello e dei Sincelli, a meno che non siano Vescovi ordinati.
2 Il cancelliere e gli altri notai e l\’archivio della curia eparchiale
  Can. 252 – §1. (= 482) Nella curia eparchiale sia costituito il cancelliere, che sia presbitero o diacono, il cui principale dovere, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare, consiste nel curare che siano redatti e sbrigati gli atti di curia e che siano conservati nell\’archivio della curia eparchiale.
  §2. Se sembra necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, col nome di vice-cancelliere.
  §3. Il cancelliere come pure il vice-cancelliere sono per il diritto stesso notai della curia eparchiale.
  Can. 253 – §1. (= 483) Oltre al cancelliere possono essere costituiti altri notai, la cui firma fa pubblica fede, e questo sia per qualsiasi atto, sia per gli atti giudiziari soltanto, sia per i soli atti di una determinata causa, oppure di un affare.
  §2. I notai devono essere di integra reputazione e al di sopra di ogni sospetto; nelle cause in cui può essere in discussione la fama di un chierico, il notaio dev\’essere sacerdote.
  Can. 254 – (= 484) E\’ compito dei notai:
  1 stendere per iscritto gli atti e i documenti riguardanti i decreti, le disposizioni, gli obblighi o altre cose che richiedono la loro opera;
  2 verbalizzare fedelmente gli atti compiuti e apporvi la firma con l\’indicazione del luogo, del giorno, del mese e dell\’anno;
  3 esibire gli atti e i documenti, osservando quanto è prescritto, a chi ne fa legittima richiesta, e dichiarare le loro copie conformi all\’originale.
  Can. 255 – (= 485) Il cancelliere e gli altri notai possono essere liberamente rimossi dall\’ufficio dal Vescovo eparchiale, ma non dall\’Amministratore dell\’eparchia, se non con il consenso del collegio dei consultori eparchiali.
  Can. 256 – §1. (cf 486 §2) Il Vescovo eparchiale costituisca in un luogo sicuro l\’archivio della curia eparchiale in cui siano conservati i documenti che riguardano gli affari dell\’eparchia.
  §2. Si componga con ogni diligenza e sollecitudine l\’inventario dei documenti che sono custoditi nell\’archivio della curia eparchiale, con un loro breve riassunto.
  Can. 257 – §1. (= 487) L\’archivio della curia eparchiale deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave il Vescovo eparchiale e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi senza la licenza del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere.
  §2. E\’ diritto di coloro che ne hanno interesse ricevere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica dei documenti che per loro natura sono pubblici o che riguardano lo stato della loro persona.
  Can. 258 – (cf 488) Non è lecito asportare dall\’archivio della curia eparchiale documenti, se non soltanto per breve tempo e inoltre con la licenza o del solo Vescovo eparchiale, oppure del Protosincello e insieme del cancelliere.
  Can. 259 – §1. (= 489) Vi sia nella curia eparchiale anche un archivio segreto o almeno, nell\’archivio della curia eparchiale, un armadio segreto ben chiuso e sotto chiave, che non possa essere rimosso dal suo posto, in cui siano custoditi i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
  §2. Ogni anno si distruggano gli atti delle procedure usate nell\’infliggere pene in materia di costumi ai rei deceduti oppure che sono concluse da un decennio, conservando un breve sommario del fatto e il testo della sentenza definitiva o del decreto.
  Can. 260 – §1. (= 490) Solo il Vescovo eparchiale abbia la chiave dell\’archivio segreto o dell\’armadio segreto.
  §2. Mentre è vacante la sede eparchiale, non si apra l\’archivio segreto o l\’armadio segreto se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore eparchiale.
  §3. Non siano asportati documenti dall\’archivio segreto o dall\’armadio segreto.
  Can. 261 – §1. (= 491 §1) Il Vescovo eparchiale abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, parrocchiali e delle altre che esistono entro i confini del territorio dell\’eparchia siano diligentemente conservati e inoltre che si compilino due copie dell\’inventario degli atti e dei documenti, di cui una sia conservata nell\’archivio proprio e l\’altra nell\’archivio della curia eparchiale.
  §2. Per consultare o portar fuori gli atti e i documenti che appartengono a questi archivi, si osservino le norme stabilite dal Vescovo eparchiale.
3 L\’economo eparchiale e il consiglio per gli affari economici
  Can. 262 – §1. (= 494 §1) Il Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il collegio dei consultori eparchiali e inoltre il consiglio per gli affari economici, nomini l\’economo eparchiale, che sia un fedele cristiano veramente esperto in economia e distinto per onestà.
  §2. L\’economo eparchiale è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare; durante la sua funzione non sia rimosso se non per una grave causa da valutare dal Vescovo eparchiale dopo aver consultato il collegio dei consultori eparchiali e il consiglio per gli affari economici.
  §3. E\’ compito dell\’economo eparchiale amministrare i beni temporali dell\’eparchia, sotto la potestà del Vescovo eparchiale che dovrà determinare più in concreto i suoi diritti e i rapporti col consiglio per gli affari economici; vigilare sull\’amministrazione dei beni ecclesiastici in tutta l\’eparchia, provvedere alla loro conservazione, tutela e incremento, supplire alla negligenza degli amministratori locali e amministrare personalmente i beni ecclesiastici che mancano di un amministratore designato dal diritto.
  §4. L\’economo eparchiale deve rendere conto dell\’amministrazione al Vescovo eparchiale ogni anno e ogni volta che ne è richiesto dallo stesso Vescovo; il Vescovo eparchiale poi esamini i conti presentati dall\’economo eparchiale per mezzo del consiglio per gli affari economici.
  §5. Per quanto riguarda i doveri dell\’economo eparchiale quando la sede eparchiale è vacante si osservi il can. 232.
  Can. 263 – §1. (cf 492 §1) Il Vescovo eparchiale istituisca il consiglio per gli affari economici, che consta di un presidente che è il Vescovo eparchiale stesso, e di alcune persone idonee esperte anche, per quanto è possibile, in diritto civile, da nominare dal Vescovo eparchiale dopo aver consultato il collegio dei consultori eparchiali, a meno che non sia stato già provveduto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris in un altro modo equivalente, fermo restando sempre che chi è stato eletto o nominato da altri ha sempre bisogno della conferma del Vescovo eparchiale.
  §2. L\’economo eparchiale è membro di diritto del consiglio per gli affari economici.
  §3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo eparchiale fino al quarto grado compreso di consanguineità o di affinità.
  §4. (cf 1277) Il Vescovo eparchiale, negli atti di maggior importanza che riguardano l\’economia non tralasci di ascoltare il consiglio per gli affari economici; i membri di esso però hanno solo voto consultivo, a meno che per diritto comune in casi espressi in modo specifico o da un documento di fondazione non si esiga il loro consenso.
  §5. (= 493) Oltre alle altre funzioni affidategli dal diritto comune, è compito del consiglio per gli affari economici preparare ogni anno il conto dei proventi e delle spese che si prevedono nell\’anno venturo per il governo dell\’intera eparchia, e inoltre approvare a fine d\’anno il consuntivo delle entrate e delle uscite.
Art. III
Il consiglio presbiterale e il collegio dei consultori eparchiali
  Can. 264 – (cf 495) Nell\’eparchia dev\’essere costituito il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che rappresentano il presbiterio, il quale col suo consiglio aiuta il Vescovo eparchiale, a norma del diritto, in ciò che riguarda le necessità dell\’attività pastorale e il bene dell\’eparchia.
  Can. 265 – (= 496) Il consiglio presbiterale abbia i propri statuti approvati dal Vescovo eparchiale, ferme restando le norme del diritto comune e del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 266 – (= 497) Per la costituzione del consiglio presbiterale si osservi quanto segue:
  1 una parte conveniente dei membri sia eletta, a norma del diritto particolare della Chiesa sui iuris, dai sacerdoti stessi;
  2 alcuni altri sacerdoti devono essere membri di diritto a norma degli statuti, cioè che appartengono al consiglio in ragione dell\’ufficio loro affidato;
  3 il Vescovo eparchiale ha pieno diritto di nominare alcuni altri membri liberamente.
  Can. 267 – §1. (= 498) Nell\’eleggere i membri del consiglio presbiterale hanno voce attiva e passiva:
  1 tutti i presbiteri ascritti all\’eparchia;
  2 tutti gli altri sacerdoti che hanno domicilio o quasi domicilio nell\’eparchia e che simultaneamente esercitano qualche funzione per il bene della stessa eparchia.
  §2. Per quanto lo prevedono gli statuti, la voce attiva e passiva può essere concessa anche agli altri sacerdoti che hanno il domicilio o il quasi-domicilio nell\’eparchia.
  Can. 268 – (= 499) Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli statuti in modo che, per quanto è possibile, i sacerdoti del presbiterio siano rappresentati tenendo conto soprattutto dei diversi ministeri e dei vari distretti dell\’eparchia.
  Can. 269 – §1. (= 500) Spetta al Vescovo eparchiale convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare in esso, oppure accogliere quelle proposte dai membri.
  §2. Il Vescovo eparchiale ascolti il consiglio presbiterale negli affari più importanti e deve consultarlo nei casi indicati dal diritto comune; ha bisogno però del consenso di esso soltanto nei casi espressamente determinati dal diritto comune, fermo restando il diritto del Patriarca, nei riguardi dell\’eparchia che egli governa, di chiedere soltanto il parere del consiglio presbiterale anche in questi casi.
  §3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo eparchiale, al quale soltanto spetta anche la cura di pubblicare ciò che nello stesso consiglio è stato fatto.
  Can. 270 – §1. (= 501) I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato negli statuti, in modo tale però che entro un quinquennio si rinnovi l\’intero consiglio o una parte di esso.
  §2. Quando la sede eparchiale diventa vacante il consiglio presbiterale cessa e le sue funzioni sono svolte dal collegio dei consultori eparchiali; entro un anno, da computare dalla presa del possesso canonico dell\’eparchia, il Vescovo eparchiale deve costituire un nuovo consiglio presbiterale.
  §3. Se il consiglio presbiterale non adempie la funzione affidatagli per il bene dell\’eparchia oppure ne abusa gravemente, il Vescovo eparchiale dopo aver consultato il Metropolita oppure, se si tratta della stessa sede metropolitana, dopo aver consultato il Vescovo eparchiale più anziano per ordinazione episcopale soggetto allo stesso Metropolita, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituire un nuovo consiglio presbiterale.
  Can. 271 – §1. (cf 502) Il Vescovo eparchiale deve costituire il collegio dei consultori eparchiali, al quale competono le funzioni determinate dal diritto.
  §2. Il collegio dei consultori eparchiali è costituito per un quinquennio, trascorso il quale però continua ancora a svolgere le sue funzioni proprie, finché non sarà costituito un nuovo collegio.
  §3. I membri del collegio dei consultori eparchiali devono essere di numero non inferiore a sei e non superiore a dodici; se per qualsiasi causa entro un determinato quinquennio non c\’è più il numero minimo dei membri del collegio, il Vescovo eparchiale integri al più presto il collegio con la nomina di un nuovo membro, altrimenti il collegio non può agire validamente.
  §4. I membri del collegio dei consultori eparchiali sono nominati liberamente dal Vescovo eparchiale tra coloro che, al tempo della nomina, sono membri del consiglio presbiterale.
  §5. (= 502 §2) Il Vescovo eparchiale presiede il collegio dei consultori eparchiali; quando la sede eparchiale è vacante o impedita [lo presiede] colui che interinalmente tiene il posto del Vescovo eparchiale oppure, se non è costituito, il sacerdote più anziano per sacra ordinazione nello stesso collegio.
  §6. Ogni volta che il diritto stabilisce che il Vescovo eparchiale necessita del consenso del collegio dei consultori eparchiali, per il Patriarca, negli affari dell\’eparchia che egli governa, è sufficiente che consulti questo collegio.
Art. IV
Il consiglio pastorale
  Can. 272 – (= 511) Si costituisca nell\’eparchia, se le circostanze pastorali lo suggeriscono, il consiglio pastorale che ha il compito, sotto l\’autorità del Vescovo, di studiare, valutare e proporne le conclusioni pratiche in ordine alle attività pastorali nell\’eparchia.
  Can. 273 – §1. (= 512) Il consiglio pastorale, che è un gruppo soltanto consultivo, è composto da chierici, religiosi o membri di società di vita comune a guisa dei religiosi e soprattutto da laici che sono designati nel modo determinato dal Vescovo eparchiale.
  §2. Il consiglio pastorale sia costituito, per quanto è possibile, in modo che i fedeli cristiani dell\’eparchia siano rappresentati tenendo conto dei diversi generi di persone, di associazioni e di altre iniziative.
  §3. Il Vescovo eparchiale, a seconda dell\’opportunità, può invitare al consiglio pastorale, assieme a questi fedeli cristiani, anche altri di un\’altra Chiesa sui iuris.
  §4. Al consiglio pastorale non siano designati se non fedeli cristiani che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza.
  Can. 274 – §1. (= 513) Il consiglio pastorale sia costituito a tempo determinato, secondo le prescrizioni degli statuti emanati dal Vescovo eparchiale.
  §2. Quando la sede eparchiale diventa vacante, il consiglio pastorale cessa.
  Can. 275 – (cf 514 §1) Spetta solamente al Vescovo eparchiale convocare il consiglio pastorale secondo le necessità dell\’apostolato, presiederlo e pubblicare ciò che nello stesso è stato trattato.
Art. V
I protopresbiteri
  Can. 276 – §1. (553 §1) Il protopresbitero è un presbitero che è preposto a un distretto composto di diverse parrocchie, per espletare in quel luogo a nome del Vescovo eparchiale le funzioni determinate dal diritto.
  §2. Spetta al Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, erigere, mutare e sopprimere tali distretti secondo le necessità dell\’attività pastorale.
  Can. 277 – §1. (cf 554) Il Vescovo diocesano nomini all\’ufficio di protopresbitero, ufficio che salvo il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, non dev\’essere stabilmente congiunto con l\’ufficio di parroco di una determinata parrocchia, dopo aver ascoltato, se lo ritiene opportuno, i parroci e i vicari parrocchiali del distretto interessato, un presbitero distinto per dottrina e attività apostolica, scelto specialmente tra i parroci.
  §2. Il protopresbitero è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare.
  §3. Il Vescovo eparchiale può rimuovere dall\’ufficio il protopresbitero per una giusta causa.
  Can. 278 – §1. (= 555) Il protopresbitero, oltre alle potestà e facoltà a lui conferite dal diritto particolare, ha il diritto e il dovere:
  1 di promuovere e coordinare l\’attività pastorale comune;
  2 di aver cura che i chierici conducano una vita conforme al loro stato e inoltre che adempiano diligentemente i loro doveri;
  3 di provvedere che la Divina Liturgia e le lodi divine siano celebrate secondo le prescrizioni dei libri liturgici; che si conservi diligentemente il decoro e lo splendore delle chiese e della sacra suppellettile, specialmente nella celebrazione della Divina Liturgia e nella custodia della Divina Eucaristia; che i libri parrocchiali siano compilati e custoditi regolarmente; che i beni ecclesiastici siano amministrati avvedutamente e infine che la casa parrocchiale sia conservata con la dovuta diligenza.
  §2. Nel distretto affidatogli il protopresbitero:
  1 si adoperi perché i chierici frequentino le conferenze che il Gerarca del luogo giudica opportune per promuovere le scienze sacre e le attività pastorali;
  2 abbia cura che i chierici dispongano di sussidi spirituali e abbia la massima sollecitudine per coloro che si trovano in situazioni più difficili oppure sono angustiati da problemi.
  §3. Quando il protopresbitero viene a sapere che dei parroci e la loro famiglia, se sono coniugati, hanno una grave malattia, procuri che non manchino degli aiuti spirituali e materiali e che, in caso di morte, siano celebrate degne esequie; provveda pure che, in occasione della loro malattia o morte, non vadano perduti oppure asportati libri, documenti o suppellettile sacra e altre cose che appartengono alla Chiesa.
  §4. Il protopresbitero ha l\’obbligo di visitare le parrocchie secondo la determinazione stabilita dal Vescovo eparchiale.
CAPITOLO III
LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI
  Can. 279 – (cf 515 §1) La parrocchia è una determinata comunità di fedeli cristiani, stabilmente costituita in un\’eparchia, la cui cura pastorale è affidata a un parroco.
  Can. 280 – §1. (= 518) Di regola la parrocchia sia territoriale, tale cioè da abbracciare tutti i fedeli cristiani di un determinato territorio; se però, a giudizio del Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, risulti opportuno, vengano erette parrocchie personali, determinate in ragione della nazione, della lingua, dell\’ascrizione dei fedeli cristiani a un\’altra Chiesa sui iuris, anzi anche per altra ragione precisa.
  §2. (= 515 §2) Spetta al Vescovo eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale, erigere, modificare e sopprimere le parrocchie.
  §3. (= 515 §3) La parrocchia legittimamente eretta è per il diritto stesso una persona giuridica.
  Can. 281 – §1. (cf 519) Il parroco è il presbitero a cui, come principale cooperatore del Vescovo eparchiale, è affidata, quale pastore proprio, la cura delle anime in una determinata parrocchia, sotto l\’autorità dello stesso Vescovo eparchiale.
  §2. (cf 520 §1) Una persona giuridica non può essere validamente parroco.
  Can. 282 – §1. (= 520 §1 b) Il Vescovo eparchiale, non però l\’Amministratore eparchiale, dopo aver consultato il consiglio presbiterale e col consenso del Superiore maggiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, può erigere una parrocchia nella chiesa dello stesso istituto o società, fermo restando il can. 480.
  §2. Questa erezione dev\’essere fatta mediante una convenzione stipulata per iscritto tra il Vescovo eparchiale e il Superiore maggiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, mediante la quale si stabilisce accuratamente tutto ciò che riguarda il ministero parrocchiale da svolgere, le persone da assegnare alla parrocchia, le questioni economiche e quali siano i diritti e doveri dei membri dello stesso istituto o società in quella chiesa e quelli del parroco.
  Can. 283 – Il Vescovo eparchiale non sottragga, se non per una grave causa, determinati gruppi di persone, di edifici e luoghi che sono nel territorio della parrocchia e non sono esenti di diritto, né in tutto né in parte, dalla cura del parroco.
  Can. 284 – §1. (cf 523) Il diritto di nominare i parroci spetta solamente al Vescovo eparchiale che li nomina liberamente.
  §2. (cf 682 §1) Per affidare invece una parrocchia a un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il Superiore maggiore propone un presbitero idoneo del suo istituto o società al Vescovo eparchiale per la nomina, salve restando le convenzioni stipulate col Vescovo eparchiale o con altra autorità determinata dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  §3. (# 522) Il parroco è stabile nel suo ufficio, perciò non sia nominato a tempo determinato se non quando:
  1 si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi;
  2 il candidato ha dato per iscritto il consenso a questo;
  3 si tratta di un caso speciale, nel qual caso si richiede il consenso del collegio dei consultori eparchiali;
  4 il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris lo permette.
  Can. 285 – §1. (521 §2) Perché un presbitero possa essere nominato parroco occorre che sia fornito di buoni costumi, di sana dottrina, di zelo delle anime, di prudenza e delle altre virtù e doti che sono richieste dal diritto per adempiere lodevolmente il ministero parrocchiale.
  §2. Se il presbitero è coniugato, i buoni costumi sono richiesti anche nella moglie e nei suoi figli che abitano con lui.
  §3. (= 524) Il Vescovo eparchiale conferisca la parrocchia vacante a colui che, vagliate tutte le circostanze, egli ritiene idoneo, esclusa ogni discriminazione di persone; per dare il giudizio di idoneità, ascolti il protopresbitero e compia appropriate indagini ascoltando anche, se lo ritiene opportuno, altri fedeli cristiani specialmente chierici.
  Can. 286 – (= 525) Mentre la sede eparchiale è vacante o impedita, spetta all\’Amministratore eparchiale o a un altro che regge interinalmente l\’eparchia:
  1 nominare parroco il presbitero proposto dal Superiore maggiore a norma del can. 284, §2;
  2 nominare un parroco tra gli altri presbiteri, se la sede eparchiale è vacante oppure impedita da almeno un anno.
  Can. 287 – §1. (= 526 §1) Il parroco abbia la cura parrocchiale solamente di una parrocchia; tuttavia, per la scarsità di presbiteri oppure per altre circostanze, può essere affidata allo stesso parroco la cura di più parrocchie vicine.
  §2. (526 §2) Nella stessa parrocchia vi sia soltanto un parroco; se però il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris (517 §1) permette che la parrocchia sia affidata a più presbiteri, lo stesso diritto particolare determini accuratamente quali siano i diritti e doveri del moderatore, che ha la direzione dell\’attività comune e che inoltre risponde di essa al Vescovo eparchiale, e quali quelli degli altri presbiteri.
  Can. 288 – (cf 527 §1) Il parroco ottiene la cura delle anime dal momento della provvisione canonica; ma non gli è lecito esercitarla se non dopo la presa del possesso canonico della parrocchia a norma del diritto particolare.
  Can. 289 – §1. (cf 528 §1) Nell\’esercitare la funzione di insegnare, il parroco ha l\’obbligo di predicare la parola di Dio a tutti i fedeli cristiani affinché, radicati nella fede, speranza e carità, essi crescano in Cristo e la comunità cristiana renda quella testimonianza di carità che il Signore ha raccomandato; inoltre mediante l\’istruzione catechistica deve condurre i fedeli cristiani alla piena conoscenza del mistero della salvezza adatta all\’età di ciascuno; per dare questa istruzione cerchi non solo l\’aiuto dei membri degli istituti religiosi o delle società di vita apostolica a guisa dei religiosi, ma anche la collaborazione dei laici.
  §2. (cf 528 §2) Nel compiere la funzione di santificare, il parroco abbia cura che la celebrazione della Divina Liturgia sia il centro e il culmine dell\’intera vita della comunità cristiana; si adoperi inoltre perché i fedeli cristiani si nutrano dell\’alimento spirituale mediante una devota e frequente accoglienza dei sacramenti e con una cosciente e attiva partecipazione alle lodi divine; ricordi ancora il parroco che il sacramento della penitenza favorisce in sommo grado alla crescita della vita cristiana; perciò si renda disponibile ad amministrare questo sacramento, chiamando a questo scopo anche altri sacerdoti, se è necessario, che conoscono le varie lingue.
  §3. (cf 529 §1) Nell\’adempiere la funzione di governare il parroco procuri anzitutto di conoscere il proprio gregge; poiché però è servitore di tutte le pecore, favorisca la crescita della vita cristiana sia nei singoli fedeli cristiani, sia nelle associazioni impegnate specialmente nell\’apostolato, sia nell\’intera comunità cristiana; visiti perciò le case e le scuole, nella misura in cui lo esige la funzione pastorale; s\’interessi con sollecitudine degli adolescenti e dei giovani; segua con carità di padre i poveri e gli infermi; infine abbia una cura speciale degli operai e inoltre si adoperi perché i fedeli cristiani diano il loro aiuto alle opere di apostolato.
  Can. 290 – §1. (cf 532) In tutti gli affari giuridici della parrocchia il parroco la rappresenta.
  §2. (cf 530) Spettano al parroco le funzioni sacre più importanti come sono la celebrazione dei sacramenti dell\’iniziazione cristiana, la benedizione dei matrimoni, fermo restando il can. 302, §2, e le esequie ecclesiastiche; perciò non è lecito di celebrarle da parte dei vicari parrocchiali se non con la licenza almeno presunta del parroco stesso.
  Can. 291 – (cf 531) Tutte le offerte, ad eccezione di quelle di cui ai cann. 715-717, ricevute dal parroco e da tutti gli altri chierici addetti alla parrocchia in occasione del compimento di una funzione pastorale, devono essere versate nella cassa parrocchiale, a meno che non consti della volontà contraria dell\’offerente a riguardo delle offerte pienamente volontarie; è compito del Vescovo eparchiale, consultato il consiglio pastorale, stabilire le prescrizioni con cui provvedere alla destinazione di queste offerte e anche alla giusta remunerazione del parroco e di tutti gli altri chierici della parrocchia, a norma del can. 390.
  Can. 292 – §1. (= 533) Il parroco ha l\’obbligo di risiedere nella casa parrocchiale vicino alla chiesa parrocchiale; tuttavia il Gerarca del luogo può permettere per una giusta causa che egli dimori altrove purché il ministero parrocchiale non ne subisca alcun danno.
  §2. Se non lo impedisce un grave motivo, al parroco è lecito assentarsi ogni anno dalla parrocchia non oltre un mese continuo o interrotto; non sono computati nel tempo delle ferie i giorni che il parroco dedica annualmente agli esercizi spirituali; tuttavia se il parroco vuole assentarsi dalla parrocchia per oltre una settimana, ha l\’obbligo di informarne il proprio Gerarca del luogo.
  §3. Spetta al Vescovo eparchiale stabilire le norme che assicurino durante l\’assenza del parroco come provvedere alla cura della parrocchia mediante un sacerdote provvisto delle debite potestà e facoltà.
  Can. 293 – Il parroco si ricordi di dover offrire ai battezzati e ai non battezzati, ai cattolici e ai non cattolici, col suo comportamento quotidiano e la sua sollecitudine, l\’esempio di un ministero veramente sacerdotale e pastorale, e di dover rendere testimonianza di verità e di vita davanti a tutti e, come buon pastore, di cercare anche coloro che, pur se battezzati nella Chiesa cattolica, si sono allontanati dalla pratica dei sacramenti e perfino hanno abbandonato la fede.
  Can. 294 – (cf 534) Il parroco celebri frequentemente la Divina Liturgia per il popolo a lui affidato; nei giorni poi prescritti dal diritto particolare della Chiesa sui iuris ha l\’obbligo di celebrare.
  Can. 295 – (cf 536-537) Nella parrocchia vi siano, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, gli opportuni consigli per trattare i problemi pastorali ed economici.
  Can. 296 – §1. (= 535) In parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti e altri libri secondo le norme del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris oppure, se queste mancano, secondo quanto è stabilito dallo stesso Vescovo eparchiale; il parroco provveda che i libri parrocchiali, nel rispetto delle stesse norme, siano compilati e conservati regolarmente.
  §2. Nel libro dei battezzati siano annotati anche l\’ascrizione del battezzato a una determinata Chiesa sui iuris a norma del can. 37, il conferimento della crismazione del santo myron, come pure tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli cristiani in ragione del matrimonio, salvo però quanto prescritto nel can. 840, §3, in ragione dell\’adozione, e anche in ragione dell\’ordine sacro o della professione perpetua in un istituto religioso; queste annotazioni siano sempre riportate nell\’attestato di battesimo.
  §3. Gli attestati rilasciati sullo stato canonico dei fedeli cristiani e tutti i documenti che possono avere importanza giuridica siano sottoscritti dal parroco stesso o da un suo delegato e muniti del timbro parrocchiale.
  §4. Nella parrocchia vi sia l\’archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali insieme alle lettere dei Gerarchi e gli altri documenti che sia necessario o utile conservare; tutto ciò deve essere ispezionato dal Vescovo eparchiale o dal suo delegato al momento della visita canonica o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che non vada in mano ad estranei.
  §5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano diligentemente custoditi a norma del diritto particolare.
  Can. 297 – §1. (cf 538 §1) Il parroco cessa dall\’ufficio con la rinuncia accettata dal Vescovo eparchiale, con la scadenza del tempo determinato, con la rimozione o il trasferimento.
  §2. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, il parroco è pregato di presentare la rinuncia all\’ufficio al Vescovo eparchiale il quale, considerate tutte le circostanze di persona e di luogo, decida se accettarla oppure differirla; il Vescovo eparchiale deve provvedere all\’adeguato sostentamento e all\’abitazione del rinunciante, attenendosi alle norme del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 298 – (= 539) Se una parrocchia si rende vacante, oppure se il parroco è impedito per qualsiasi causa di esercitare il ministero pastorale nella parrocchia, il Vescovo eparchiale nomini al più presto un sacerdote come amministratore della parrocchia.
  Can. 299 – §1. (= 540) L\’amministratore della parrocchia ha gli stessi diritti e doveri del parroco, a meno che non sia stabilito diversamente dal Vescovo eparchiale.
  §2. All\’amministratore della parrocchia non è lecito far nulla che possa recare pregiudizio ai diritti del parroco oppure essere di danno ai beni parrocchiali.
  §3. Al termine della sua funzione, l\’amministratore della parrocchia presenti il resoconto al parroco.
  Can. 300 – §1. (= 541) Quando una parrocchia si rende vacante, come pure quando il parroco è totalmente impedito di esercitare il ministero pastorale, prima della nomina dell\’amministratore della parrocchia, il vicario parrocchiale assuma interinalmente la cura della parrocchia; se poi essi sono più di uno, [l\’assuma] il più anziano tra loro per ordinazione presbiterale oppure, se i vicari mancano, il parroco più vicino; il Vescovo eparchiale però determini tempestivamente quale parrocchia deve considerarsi più vicina a un\’altra.
  §2. Chi assume interinalmente il governo della parrocchia informi subito della cosa il Vescovo eparchiale.
  Can. 301 – §1. (cf 545 §1) Se, per attendere nel modo dovuto alla cura pastorale di una parrocchia, risulta necessario o opportuno, al parroco possono essere affiancati uno o più vicari parrocchiali, che devono essere presbiteri.
  §2. Il vicario parrocchiale può essere costituito sia per l\’intera parrocchia, sia per una determinata parte della parrocchia.
  §3. (= 547) Il Vescovo eparchiale nomina liberamente il vicario parrocchiale dopo aver sentito, se non ritiene prudente agire diversamente, il parroco e, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, osservando il can. 284, §2.
  Can. 302 – §1. (= 548 §1) I diritti e i doveri del vicario parrocchiale si desumano dal diritto comune e particolare, come pure dalla lettera del Vescovo eparchiale, e devono essere esercitati sotto l\’autorità del parroco; ma, se non è espressamente diposto diversamente ed eccettuato l\’obbligo di cui nel can. 294, il vicario parrocchiale deve, in ragione dell\’ufficio, aiutare il parroco in tutto il ministero parrocchiale e, se il caso lo richiede, fare le veci del parroco.
  §2. (cf 1111 §1) Il vicario parrocchiale non è provvisto però, in ragione dell\’ufficio, della facoltà di benedire i matrimoni; tuttavia questa facoltà, anche generale, gliela può conferire, oltre al Gerarca del luogo, anche il parroco entro i confini della parrocchia; il vicario parrocchiale, se gli è stata conferita questa facoltà, può conferirla anche ad altri sacerdoti nei singoli casi.
  §3. (cf 548 §3) Il vicario parrocchiale, quale cooperatore del parroco, impieghi ogni giorno la sua generosa e attiva opera nella funzione pastorale; tra il parroco e il vicario parrocchiale vi sia un rapporto fraterno e una carità vicendevole e si coltivi sempre il rispetto; essi poi si aiutino a vicenda con i consigli, l\’appoggio e l\’esempio a provvedere alla cura pastorale con volontà concorde e con impegno comune.
  §4. (550 §§1.3) Il vicario parrocchiale ha l\’obbligo di risiedere in parrocchia secondo le prescrizioni del Vescovo eparchiale e le legittime consuetudini; riguardo poi al tempo delle ferie, il vicario parrocchiale ha lo stesso diritto del parroco.
  Can. 303 – (cf 552) Il vicario parrocchiale può essere rimosso dal Vescovo eparchiale per una giusta causa; se poi il vicario parrocchiale è membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, si osservi il can. 1391, §2.
CAPITOLO II
I RETTORI DELLE CHIESE
  Can. 304 – (cf 556) Il rettore di una chiesa è il presbitero a cui è stata demandata la cura di una chiesa che non è né parrocchiale né annessa alla casa di un istituto di vita consacrata.
  Can. 305 – §1. (= 557) Il rettore di una chiesa è nominato dal Vescovo eparchiale, salvo il diritto del Superiore maggiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi di proporre per la nomina un presbitero idoneo del suo istituto o della società.
  §2. Anche se la chiesa appartiene a qualche istituto di vita consacrata clericale di diritto pontificio o patriarcale, compete al Vescovo eparchiale nominare il rettore della chiesa proposto dal Superiore.
  §3. Se la chiesa è unita a un seminario o a un altro collegio retto da presbiteri, il rettore del seminario o del collegio è anche rettore della chiesa, a meno che il Vescovo eparchiale non abbia stabilito diversamente.
  Can. 306 – §1. (= 558) Al rettore di una chiesa non è lecito compiere nella chiesa a lui affidata le funzioni parrocchiali se non col consenso oppure, quando è il caso, con la delega del parroco e fermo restando il can. 336, §2.
  §2. (cf 559) Il rettore di una chiesa può celebrarvi la Divina Liturgia e le lodi divine, salvi restando i legittimi statuti di fondazione e inoltre purché, a giudizio del Gerarca del luogo, esse non pregiudichino in alcun modo il ministero parrocchiale.
  Can. 307 – (= 560) Il Gerarca del luogo, se lo ritiene opportuno, può ordinare al rettore della chiesa di celebrare nella chiesa a lui affidata determinate funzioni sacre, anche parrocchiali, come pure che la chiesa rimanga aperta ad alcuni gruppi di fedeli cristiani.
  Can. 308 – (= 561) Senza la licenza almeno presunta del rettore della chiesa o di un\’autorità superiore, non è lecito a nessuno celebrare nella chiesa la Divina Liturgia o le lodi divine, amministrare i sacramenti o compiere altre funzioni sacre; questa licenza poi deve essere data o negata a norma del diritto.
  Can. 309 – (= 562) Il rettore di una chiesa, sotto l\’autorità del Gerarca del luogo e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, deve aver cura che la Divina Liturgia, i sacramenti e le lodi divine siano celebrati nella chiesa secondo le prescrizioni dei libri liturgici e del diritto, che gli oneri siano adempiuti fedelmente, che i beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente, che si provveda alla conservazione e al decoro della sacra suppellettile e degli edifici sacri, e che nulla avvenga in qualunque modo che sia in contrasto con la santità del luogo o con il rispetto dovuto alla casa di Dio.
  Can. 310 – (cf 563) Il Vescovo eparchiale può rimuovere il rettore di una chiesa per una giusta causa; ma se il rettore della chiesa è membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, si osservi il can. 1391, §2.
 
TITOLO VIII
GLI ESARCATI E GLI ESARCHI
  Can. 311 – §1. L\’esarcato è una porzione del popolo di Dio che, per speciali circostanze, non viene eretta in eparchia e che, circoscritta da un territorio o con qualche altro criterio, è affidata alla cura pastorale dell\’Esarca.
  §2. Nell\’erezione, modificazione e soppressione di un esarcato che è situato entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale occorre osservare il can. 85, §3; la erezione, modificazione e soppressione di tutti gli altri esarcati compete alla sola Sede Apostolica.
  Can. 312 – L\’Esarca governa l\’esarcato o a nome di colui dal quale è stato nominato, oppure a nome proprio; di questo deve constare nella erezione o modificazione dell\’esarcato.
  Can. 313 – Quanto nel diritto è detto delle eparchie e dei Vescovi eparchiali, vale anche degli esarcati e degli Esarchi, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto, o non consti dalla natura della cosa.
  Can. 314- §1. Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, l\’Esarca è nominato dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente e fermi restando i cann. 181-188, se si tratta dell\’Esarca che dev\’essere ordinato Vescovo; in tutti gli altri casi la nomina dell\’Esarca compete solo alla Sede Apostolica.
  §2. L\’Esarca nominato dal Patriarca non può essere rimosso dall\’ufficio se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  §3. L\’Esarca prende il possesso canonico dell\’esarcato affidatogli esibendo il decreto di nomina a colui che governa interinalmente l\’esarcato.
  Can. 315 – §1. L\’Esarca costituito fuori dei confini del territorio della Chiesa patriarcale può richiedere al Patriarca dei presbiteri idonei che si assumano la cura pastorale dei fedeli cristiani nell\’esarcato; il Patriarca poi, per quanto è possibile, soddisfi la domanda dell\’Esarca.
  §2. I presbiteri inviati dal Patriarca a tempo determinato oppure indeterminato nell\’esarcato, sono da ritenere addetti all\’esarcato e soggetti in tutto alla potestà dell\’Esarca.
  Can. 316 – Il ricorso contro i decreti dell\’Esarca che governa l\’esarcato a nome del Romano Pontefice o del Patriarca, si fa rispettivamente alla Sede Apostolica o al Patriarca; il ricorso contro i decreti dell\’Esarca che governa l\’esarcato a nome proprio, si fa secondo la norma ordinaria del diritto.
  Can. 317 – L\’Esarca ha l\’obbligo di visitare le tombe dei santi Apostoli Pietro e Paolo a norma del can. 208; sono eccettuati gli Esarchi che governano l\’esarcato a loro affidato a nome del Patriarca.
  Can. 318 – §1. L\’Esarca nominato dal Patriarca deve inviare ogni cinque anni una relazione scritta al Patriarca sullo stato spirituale e temporale dell\’esarcato.
  §2. L\’Esarca nominato dal Romano Pontefice deve fare ogni cinque anni la stessa relazione alla Sede Apostolica e, se appartiene alla Chiesa patriarcale, deve mandare al più presto una copia della relazione anche al Patriarca.
  Can. 319 – §1. L\’Esarca è tenuto alle leggi sull\’assemblea eparchiale, sulla curia eparchiale, sul consiglio presbiterale, sul collegio dei consultori eparchiali e sul consiglio pastorale, adattandole equamente in ragione dei luoghi e delle persone, a giudizio dell\’autorità che ha eretto o modificato l\’esarcato.
  §2. Se il collegio dei consultori, a norma del can. 271, §3, non può essere costituito, l\’Esarca costituisca un gruppo dai presbiteri più prudenti, in numero non minore di tre, scelti possibilmente tra i membri del consiglio presbiterale, se esso esiste, del cui consenso o consiglio deve far richiesta ogniqualvolta il diritto stabilisce che il Vescovo eparchiale ha bisogno del consenso o del consiglio del collegio dei consultori eparchiali.
  Can. 320 – §1. Il governo dell\’esarcato vacante o impedito passa al Protosincello o, se manca, al parroco più anziano per ordinazione presbiterale.
  §2. Colui al quale è pervenuto il governo interinale dell\’esarcato deve informare al più presto l\’autorità che ha il compito di nominare l\’Esarca perché provveda; nel frattempo però egli può usare tutte le potestà e facoltà, sia ordinarie sia delegate, che ebbe l\’Esarca, a meno che non siano state a lui affidate per l\’abilità della persona dell\’Esarca.
  Can. 321 – §1. L\’Esarca che non è stato ordinato Vescovo, durante la sua funzione ha i privilegi e le insegne della prima dignità dopo quella episcopale.
  §2. Quanto al conservare o meno questi privilegi e insegne, espletata la funzione, si osservi il diritto particolare.
 
TITOLO IX
LE ASSEMBLEE DEI GERARCHI DI DIVERSE CHIESE SUI IURIS
  Can. 322 – §1. (cf 447-459) Dove sembri opportuno a giudizio della Sede Apostolica, i Patriarchi, i Metropoliti delle Chiese metropolitane sui iuris, i Vescovi eparchiali e, se gli statuti lo comportano, anche tutti gli altri Gerarchi del luogo delle diverse Chiese sui iuris, anche della Chiesa latina, che esercitano la loro potestà nella stessa nazione o regione, devono essere convocati dal Patriarca o da altra autorità designata dalla Sede Apostolica alle assemblee periodiche nei tempi stabiliti, affinché in uno scambio luminoso di prudenza ed esperienza e mediante un confronto di pareri nasca una santa cospirazione di forze per il bene comune delle Chiese, con cui favorire l\’unità di azione, aiutare le attività comuni, promuovere più speditamente il bene della religione e inoltre osservare più efficacemente la disciplina ecclesiastica.
  §2. Le decisioni di questa assemblea non hanno forza giuridica di obbligare, a meno che non si tratti di cose che non possono pregiudicare in alcun modo il rito di ciascuna Chiesa sui iuris e la potestà dei Patriarchi, dei Sinodi, dei Metropoliti e dei Consigli dei Gerarchi, e che inoltre siano state stabilite insieme almeno con due terzi dei voti dei membri aventi voto deliberativo e siano state approvate dalla Sede Apostolica.
  §3. Una decisione, anche se presa con voto unanime, che in qualunque modo ecceda la competenza di questa assemblea, non ha nessun valore finché non sia stata approvata dallo stesso Romano Pontefice.
  §4. Ogni assemblea dei Gerarchi di diverse Chiese sui iuris rediga i propri statuti nei quali sia favorita, per quanto possibile, anche la partecipazione dei Gerarchi delle Chiese che non sono ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica; gli statuti, per aver valore, devono essere approvati dalla Sede Apostolica.
 
TITOLO X
I CHIERICI
  Can. 323 – §1. (cf 207 §1) I chierici, che sono chiamati anche ministri sacri, sono dei fedeli cristiani che, eletti dall\’autorità ecclesiastica competente, mediante il dono dello Spirito Santo ricevuto nella sacra ordinazione, sono deputati a essere ministri della Chiesa partecipando alla missione e alla potestà di Cristo Pastore.
  §2. I chierici a motivo della sacra ordinazione sono distinti, per divina istituzione, da tutti gli altri fedeli cristiani.
  Can. 324 – I chierici, congiunti tra loro nella comunione gerarchica e costituiti nei vari gradi, partecipano in modo diverso dell\’unico ministero ecclesiastico divinamente istituito.
  Can. 325 – (= 1009) I chierici, in ragione della sacra ordinazione, si distinguono in Vescovi, presbiteri e diaconi.
  Can. 326- I chierici sono costituiti nei gradi dell\’ordine mediante la stessa sacra ordinazione; ma non possono esercitare la potestà se non a norma del diritto.
  Can. 327 – Se oltre ai Vescovi, ai presbiteri o ai diaconi, anche altri ministri, costituiti in un ordine minore e generalmente chiamati chierici minori, sono ammessi o istituiti a servizio del popolo di Dio o a esercitare funzioni della sacra liturgia, costoro sono regolati soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
CAPITOLO I
LA FORMAZIONE DEI CHIERICI
  Can. 328 – (cf 232) E\’ diritto e dovere proprio della Chiesa formare i chierici e gli altri suoi ministri; questo dovere si esercita in modo singolare e più intenso nell\’erezione e nel governo dei seminari.
  Can. 329 – §1. (cf 233 §1) L\’opera di promozione delle vocazioni, specialmente per i ministeri sacri, appartiene all\’intera comunità cristiana, la quale per la sua corresponsabilità dev\’essere sollecita alle necessità del ministero della Chiesa universale:
  1 abbiano cura i genitori, i maestri e gli altri primi educatori della vita cristiana, animando le famiglie e le scuole con spirito evangelico, che i fanciulli e i giovani possano ascoltare liberamente e rispondere volentieri al Signore che li chiama per mezzo dello Spirito Santo;
  2 i chierici e anzitutto i parroci si impegnino a discernere e incoraggiare le vocazioni sia negli adolescenti sia negli altri, anche di età più avanzata;
  3 spetta in primo luogo al Vescovo eparchiale incitare il suo gregge, unendo le forze con gli altri Gerarchi, per promuovere le vocazioni e coordinare le iniziative.
  §2. Si provveda per diritto particolare affinché siano istituite in tutte le Chiese delle opere sia regionali sia, per quanto è possibile, eparchiali per promuovere le vocazioni; queste opere devono essere aperte alle necessità della Chiesa universale, specialmente missionarie.
  Can. 330 – §1. (cf 242 §1) Spetta al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi emanare un piano di formazione dei chierici nel quale si deve spiegare più dettagliatamente il diritto comune per i seminari situati entro i confini del territorio della propria Chiesa; in tutti gli altri casi invece tocca al Vescovo eparchiale preparare un simile piano, proprio della sua eparchia, fermo restando il can. 150, §3; spetta a queste stesse autorità anche modificare questo piano.
  §2. Il piano di formazione dei chierici, anche mediante convenzioni, può essere comune a un\’intera regione o nazione, anzi anche alle altre chiese sui iuris, con l\’avvertenza però che l\’indole dei riti non ne scapiti.
  §3. (cf 243) Il piano di formazione dei chierici, osservando fedelmente il diritto comune e tenuta presente la tradizione della propria Chiesa sui iuris, deve comprendere fra l\’altro norme più speciali riguardo alla formazione personale, spirituale, dottrinale e pastorale degli alunni, come pure le singole discipline da insegnare e inoltre il regolamento dei corsi e degli esami.
Art. I
L\’erezione e il governo dei seminari
  Can. 331 – §1. (# 234) Nel seminario minore si formano anzitutto coloro che sembrano presentare indizi di vocazione ai ministeri sacri, per poterla discernere con più facilità e chiarezza e coltivarla con dedizione; a norma del diritto particolare possono essere formati anche coloro che, sebbene non sembrino chiamati allo stato clericale, possono essere formati a esercitare alcuni ministeri o delle opere di apostolato. Gli altri istituti poi che, secondo i propri statuti, servono agli stessi fini, anche se differiscono di nome, sono equiparati al seminario minore.
  §2. (cf 237.241) Nel seminario maggiore viene coltivata, provata e confermata più intensamente la vocazione di coloro che, da segni sicuri, sono già stimati idonei ad assumere stabilmente i sacri ministeri.
  Can. 332 – §1. (cf 234) Il seminario minore sia eretto in ogni eparchia, se lo richiede il bene della Chiesa e se lo permettono le forze e le risorse.
  §2. Si deve erigere un seminario maggiore che serva o a un\’eparchia molto ampia oppure, se non a un\’intera Chiesa sui iuris, almeno a diverse eparchie della stessa Chiesa sui iuris, facendo oppurtune convenzioni, anzi anche a diverse Chiese sui iuris che hanno un\’eparchia nella stessa regione o nazione, in modo che, sia per il conveniente numero di alunni, sia per la relativa abbondanza di moderatori e di professori debitamente qualificati, come pure per la sufficienza di mezzi per il congiungersi delle forze migliori, si provveda a una formazione per nulla manchevole.
  Can. 333 – Anche se è desiderabile che agli alunni di una Chiesa sui iuris sia riservato un seminario, prima di tutto minore, tuttavia per speciali circostanze possono essere ammessi nello stesso seminario alunni anche di altre Chiese sui iuris.
  Can. 334 – §1. (cf 237) Il seminario per la propria eparchia è eretto dal Vescovo eparchiale; il seminario comune a diverse eparchie è eretto dai Vescovi eparchiali delle stesse eparchie, o dall\’autorità superiore, col consenso però del Consiglio dei Gerarchi se si tratta del Metropolita della Chiesa metropolitana sui iuris ; oppure col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, se si tratta del Patriarca.
  §2. I Vescovi eparchiali, per i cui sudditi è stato eretto un seminario comune, non possono erigere validamente un altro seminario senza il consenso dell\’autorità che ha eretto il seminario comune, oppure, se si tratta di un seminario eretto dagli stessi Vescovi eparchiali, senza l\’unanime consenso delle parti che si sono accordate o senza il consenso dell\’autorità superiore.
  Can. 335 – §1. (= 238) Il seminario legittimamente eretto è, per il diritto stesso, persona giuridica.
  §2. In tutti gli affari giuridici del seminario, il rettore lo rappresenta, a meno che il diritto particolare o gli statuti del seminario non stabiliscano diversamente.
  Can. 336 – §1. (cf 263) Il seminario comune a diverse eparchie è soggetto al Gerarca designato da coloro che hanno eretto il seminario.
  §2. (= 262) Il seminario è esente dal governo parrocchiale; per tutti coloro che si trovano nel seminario svolge l\’ufficio di parroco, ad eccezione della materia matrimoniale e fermo restando il can. 734, il rettore del seminario o il suo delegato.
  Can. 337 – §1. (cf 239 §3) Il seminario abbia i propri statuti nei quali siano determinati anzitutto il fine speciale del seminario e la competenza delle autorità; si stabiliscano inoltre il modo della nomina o della elezione, la durata nell\’ufficio, i diritti e i doveri e la giusta remunerazione dei moderatori, degli ufficiali e dei professori e dei consiglieri, come pure i metodi coi quali essi, anzi anche gli alunni, partecipano alla cura del rettore soprattutto nell\’osservanza della disciplina del seminario.
  §2. (cf 243) Il seminario abbia anche il proprio direttorio nel quale si applicano le norme del piano di formazione dei chierici adattate alle speciali circostanze e vengono definiti in modo più concreto i punti più importanti della disciplina del seminario che riguardano, nel rispetto degli statuti, la formazione degli alunni e la vita quotidiana e l\’ordine dell\’intero seminario.
  §3. Gli statuti del seminario hanno bisogno dell\’approvazione dell\’autorità che ha eretto il seminario e alla quale compete, quando occorre, di modificarli; queste cose, nei riguardi del direttorio, spettano all\’autorità determinata negli statuti.
  Can. 338 – §1. (cf 239 §1) In ogni seminario vi siano il rettore e, se occorre, l\’economo e gli altri moderatori e ufficiali.
  §2. (cf 260) E\’ compito del rettore curare, a norma degli statuti, il governo generale del seminario, sollecitare tutti all\’osservanza degli statuti e del direttorio del seminario, coordinare l\’attività degli altri moderatori e ufficiali, e favorire l\’unità e la collaborazione di tutto il seminario.
  Can. 339 – §1. (cf 239 §2) Vi sia inoltre almeno un padre spirituale distinto dal rettore; oltre che da lui, gli alunni possono recarsi liberamente da qualsiasi altro presbitero approvato dal rettore per la loro direzione spirituale.
  §2. (cf 240 §1) Oltre ai confessori ordinari, siano designati o invitati anche altri confessori, fermo restando il pieno diritto degli alunni di recarsi da qualunque confessore, anche fuori del seminario, salva restando la disciplina del seminario.
  §3. (cf 240 §2) Nell\’esprimere un giudizio sulle persone non è lecito chiedere il voto dei confessori o dei padri spirituali.
  Can. 340 – §1. (cf 253 §1) Se si istituiscono nello stesso seminario i corsi per l\’insegnamento delle discipline, vi deve essere un adeguato numero di professori scelti con cura, ciascuno veramente esperto nella sua scienza, e che, nel caso di un seminario maggiore, abbiano conseguito i gradi accademici adeguati.
  §2. (254) I professori, mediante una preparazione costantemente aggiornata e cooperando concordemente tra loro e con i moderatori del seminario, concorrano alla formazione integrale dei futuri ministri della Chiesa, solleciti dell\’unità della fede e della formazione nella diversità delle discipline.
  §3. (cf 252 §3) I professori delle scienze sacre, seguendo le orme dei santi Padri e dei collaudati Dottori della Chiesa specialmente dell\’Oriente, s\’impegnino a illustrare la dottrina attingendo da questo eccellentissimo tesoro da loro trasmesso.
  Can. 341 – §1. (= 264) Compete all\’autorità che ha eretto il seminario aver cura che si provveda alle spese del seminario anche per mezzo di tributi o di offerte, di cui ai cann. 1012 e 1014.
  §2. (= 264) Sono soggette al tributo per il seminario anche le case dei religiosi, a meno che non si sostengano solo con elemosine, oppure vi sia attualmente una sede di studi di cui ai cann. 471, §2 e 536, §2.
Art. II
La formazione ai ministeri
  Can. 342 – §1. (= 241 §1) Si ammettano in seminario solo gli alunni che risultino, dai documenti richiesti a norma degli statuti, di essere abili.
  §2. (241 §2) Nessuno sia accolto se non consta con certezza che ha ricevuto i sacramenti del battesimo e della crismazione del santo myron.
  §3. Coloro che anteriormente sono stati alunni in un altro seminario o in qualche istituto religioso o in una società di vita comune a guisa dei religiosi non siano ammessi se non dopo aver ottenuto la testimonianza del rettore o del Superiore, specialmente sulla causa della dimissione o dell\’uscita.
  Can. 343 – Gli alunni, anche se ammessi in un seminario di un\’altra chiesa sui iuris o in un seminario comune a più Chiese sui iuris, siano formati secondo il rito proprio: la consuetudine contraria è riprovata.
  Can. 344 – §1. Gli adolescenti e i giovani che vivono nel seminario minore conservino un conveniente rapporto con le proprie famiglie e coi loro coetanei di cui hanno bisogno per una sana crescita psicologica, specialmente affettiva; si eviti con cura tuttavia tutto ciò che, secondo le sane norme della psicologia e della pedagogia, può diminuire in qualsiasi modo la libera scelta dello stato.
  §2. Gli alunni, aiutati da un\’opportuna direzione spirituale, si abituino a prendere decisioni personali e responsabili alla luce del Vangelo e a coltivare costantemente le varie doti del loro ingegno senza trascurare nessuna virtù che si addice alla natura umana.
  §3. Il curricolo degli studi del seminario minore deve comprendere tutto quello che in ciascuna nazione è richiesto per iniziare gli studi superiori e anche, permettendolo il piano degli studi, quelle cose che sono particolarmente utili per assumersi i ministeri sacri; si curi ordinariamente che gli alunni conseguano il titolo civile di studio per poter così proseguire gli studi anche altrove, se si arriva a questa scelta.
  §4. Gli alunni di età più matura siano formati sia nel seminario sia in un istituto speciale, tenendo conto anche della precedente formazione di ciascuno.
  Can. 345 – La formazione degli alunni sia completata nel seminario maggiore supplendo magari a ciò che è mancato in casi singoli alla formazione nel seminario minore, integrando fra loro la formazione spirituale, intellettuale e pastorale, in modo da farli diventare ministri di Cristo in mezzo alla sua Chiesa, luce e sale del mondo contemporaneo.
  Can. 346 – §1. (cf 244) Coloro che aspirano ai sacri ministeri siano formati a coltivare nello Spirito Santo un\’intima familiarità con Cristo e a cercare Dio in tutte le cose affinché, spinti dalla carità di Cristo Pastore, siano solleciti a guadagnare al regno di Dio tutti gli uomini con il dono della propria vita.
  §2. Attingano ogni giorno più, anzitutto dalla parola di Dio e dai sacramenti, l\’energia per la loro vita spirituale e la forza per il lavoro apostolico:
  1 con la meditazione vigile e costante della parola di Dio e con la fedele spiegazione secondo i Padri, gli alunni si abituino a conformare sempre più la loro vita alla vita di Cristo e, fortificati sempre più nella fede, nella speranza e nella carità, si esercitino a vivere secondo la forma del Vangelo;
  2 (cf 246 §1) partecipino assiduamente alla Divina Liturgia in modo che essa sia la fonte e il culmine anche della vita del seminario, come lo è di tutta la vita cristiana;
  3 imparino a celebrare sempre le lodi divine secondo il proprio rito per trarne alimento per la vita spirituale;
  4 facendo gran conto della direzione spirituale, imparino a fare rettamente l\’esame di coscienza e ricevano frequentemente il sacramento della penitenza;
  5 onorino con pietà filiale Santa Maria sempre Vergine, Madre di Dio, che Cristo costituì Madre di tutti gli uomini;
  6 siano coltivati anche gli esercizi di pietà che conducono allo spirito di orazione e che sono forza e riparo della vocazione apostolica, anzitutto quelli che sono stati raccomandati dalla veneranda tradizione della propria Chiesa sui iuris ; comunque si consiglia il ritiro spirituale e l\’istruzione sui sacri ministeri, l\’esortazione nella via dello spirito;
  (cf 245 §2) 7 gli alunni siano educati al “sentire con la Chiesa” e al suo servizio, come pure alla virtù dell\’obbedienza e alla fraterna collaborazione;
  8 siano aiutati a coltivare anche tutte le altre virtù che hanno grande rilevanza nella loro vocazione, come il discernimento degli spiriti, la castità, la fortezza d\’animo; tengano in grande considerazione e coltivino anche quelle virtù che sono molto apprezzate tra gli uomini e che danno pregio al ministro di Cristo, come la sincerità d\’animo, la costante cura della giustizia, lo spirito di povertà, la fedeltà alla parola data, la gentilezza del tratto, la modestia nel parlare congiunta con la carità.
  §3. Le norme disciplinari del seminario siano applicate secondo la maturità degli alunni, affinché mentre gli alunni imparano a controllarsi, usando saggiamente la libertà, si abituino ad agire spontaneamente e diligentemente.
  Can. 347 – (cf 248) L\’insegnamento dottrinale deve tendere a far acquisire agli alunni, forniti della cultura generale del loro ambiente e del loro tempo e scrutando gli sforzi e le conquiste dell\’ingegno umano, un\’ampia e solida dottrina nelle scienze sacre in modo che, istruiti in una più piena intelligenza della fede e fortificati dalla luce di Cristo maestro, possano illuminare gli uomini del loro tempo in modo più efficace e servire la verità.
  Can. 348 – §1. (250) Per coloro che sono destinati al sacerdozio, gli studi del seminario maggiore devono comprendere, fermo restando il can. 345, i corsi filosofici e teologici, che possono essere compiuti o successivamente o congiuntamente; questi stessi studi devono abbracciare almeno un sessennio completo in modo che il tempo dedicato alle discipline filosofiche raggiunga un intero biennio e quello impegnato per gli studi teologici un\’intero quadriennio.
  §2. I corsi filosofico-teologici prendano l\’avvio con l\’introduzione al mistero di Cristo e all\’economia della salvezza e non siano conclusi senza che sia mostrata, tenuto conto dell\’ordine o gerarchia delle verità della dottrina cattolica, la relazione e la coerente composizione di tutte le discipline tra loro.
  Can. 349 – §1. (cf 251) L\’insegnamento della filosofia deve tendere a completare la formazione nelle scienze umane; perciò, tenendo presente la sapienza antica e moderna sia dell\’intera famiglia umana sia specialmente della propria cultura, si cerchi di conoscere prima di tutto il patrimonio filosofico perennemente valido.
  §2. I corsi storici e sistematici siano dati in modo tale che gli alunni, mediante un acuto senso critico, possano distinguere più facilmente il vero dal falso e, con mente aperta a Dio che parla, siano in grado di continuare rettamente la ricerca teologica e siano meglio preparati a esercitare i ministeri dialogando anche con gli intellettuali di oggi.
  Can. 350 – §1. (cf 252 §1) Le discipline teologiche siano insegnate alla luce della fede in modo che gli alunni penetrino profondamente la dottrina cattolica attinta dalla divina rivelazione e la esprimano nella loro cultura in modo che essa sia insieme alimento della loro vita spirituale e strumento validissimo per esercitare più efficacemente il ministero.
  §2. La Sacra Scrittura deve essere come l\’anima di tutta la teologia e informare tutte le discipline sacre; perciò si insegnino, oltre a un metodo accurato di esegesi, i tratti principali dell\’economia della salvezza e i temi più rilevanti della teologia biblica.
  §3. La liturgia venga insegnata tenendo conto della sua speciale importanza in quanto è la necessaria fonte della dottrina e dello spirito veramente cristiano.
  §4. (cf 256 §2) Finché l\’unità che Cristo vuole per la sua Chiesa non sarà pienamente realizzata, l\’ecumenismo dev\’essere una delle necessarie dimensioni di qualsiasi disciplina teologica.
  Can. 351 – (cf 256 §2) I professori delle scienze sacre, poiché insegnano su mandato dell\’autorità ecclesiastica, trasmettano fedelmente la dottrina da essa proposta e in tutto si sottomettano umilmente al magistero costante e alla guida della Chiesa.
  Can. 352 – §1. (cf 255) La formazione pastorale deve essere adattata alle situazioni del luogo e del tempo, alle doti degli alunni sia celibi sia coniugati e alle necessità dei ministeri ai quali si preparano.
  §2. (cf 256 §1) Gli alunni vengano istruiti anzitutto nell\’arte catechetica e omiletica, nella celebrazione liturgica, nell\’amministrazione della parrocchia, nel dialogo dell\’evangelizzazione coi non credenti o i non cristiani o con i cristiani meno fervorosi, nell\’apostolato sociale e degli strumenti della comunicazione sociale, senza trascurare le discipline ausiliarie, come la psicologia e la sociologia pastorale.
  §3. (cf 257 §1) Anche se gli alunni si preparano a esercitare i ministeri nella propria Chiesa sui iuris, siano formati a uno spirito veramente universale, per cui siano interiormente pronti ad andare incontro al servizio delle anime in ogni luogo della terra; siano perciò istruiti sulle necessità della Chiesa universale e specialmente sull\’apostolato dell\’ecumenismo e dell\’evangelizzazione.
  Can. 353 – (cf 258) A norma del diritto particolare vi siano delle esercitazioni ed esperienze che contribuiscano soprattutto a rafforzare la formazione pastorale, come il servizio sociale o caritativo, l\’insegnamento catechistico, specialmente però il tirocinio pastorale nel corso della formazione filosofico-teologica e il tirocinio diaconale prima dell\’ordinazione presbiterale (1032 §2).
  Can. 354 – (cf 236) La formazione propria da impartire ai diaconi non destinati al sacerdozio sia adattata, ispirandosi alle norme sopra riferite, in modo tale che il curricolo degli studi duri almeno per un triennio, tenendo conto delle tradizioni della propria Chiesa sui iuris sulla diaconia della liturgia, della parola e della carità.
  Can. 355 – (cf 1027) Gli ordinandi siano debitamente istruiti sugli obblighi dei chierici e vengano educati ad accoglierli e ad adempierli con grande generosità.
  Can. 356 – §1. Il rettore del seminario invii ogni anno una relazione sul progresso della formazione degli alunni al rispettivo Vescovo eparchiale, oppure eventualmente al Superiore maggiore; riferisca poi sullo stato del seminario a coloro che hanno eretto il seminario.
  §2. (cf 259 §2) Il Vescovo eparchiale o il Superiore maggiore, al fine di provvedere alla formazione dei loro alunni, visitino frequentemente il seminario, particolarmente se si tratta di coloro che devono essere promossi agli ordini sacri.
CAPITOLO II
L\’ASCRIZIONE DEI CHIERICI A UN\’EPARCHIA
  Can. 357 – §1. (cf 265) Qualsiasi chierico deve essere ascritto come chierico a un\’eparchia, o a un esarcato, o a un istituto religioso, o a una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure a un istituto o a un\’associazione che abbia ottenuto dalla Sede Apostolica il diritto di ascriversi dei chierici oppure, entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente.
  §2. Ciò che è stabilito circa l\’ascrizione dei chierici a un\’eparchia e la dimissione da essa, vale anche, con i dovuti riferimenti, delle altre persone giuridiche sopra indicate, come pure, se così lo comporta il diritto particolare, della stessa Chiesa patriarcale, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto.
  Can. 358 – (cf 266 §1) Per mezzo dell\’ordinazione diaconale uno è ascritto come chierico all\’eparchia per il cui servizio è ordinato, a meno che, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, non sia già stato ascritto alla stessa eparchia.
  Can. 359 – (= 267 §1) Perché un chierico già ascritto a un\’eparchia possa validamente passare a un\’altra eparchia, deve ottenere dal suo Vescovo eparchiale una lettera di dimissione sottoscritta dal medesimo e parimenti una lettera di ascrizione dal Vescovo eparchiale della eparchia a cui desidera essere ascritto, sottoscritta dal medesimo.
  Can. 360 – §1. (cf 268 §1) La trasmigrazione di un chierico in altra eparchia, conservando l\’ascrizione, avviene per un tempo determinato, rinnovabile anche più volte, per mezzo di una convenzione scritta, stipulata tra due Vescovi eparchiali, nella quale sono stabiliti i diritti e i doveri del chierico o delle parti.
  §2. Trascorso un quinquennio dalla legittima trasmigrazione, il chierico è ascritto per il diritto stesso all\’eparchia ospitante se, a questa sua volontà manifestata per iscritto ai due Vescovi eparchiali, nessuno dei due entro quattro mesi ha contradetto per iscritto.
  Can. 361 – (= 271 §1 a) Non venga negato, se non per vera necessità della propria eparchia o della Chiesa sui iuris, a un chierico sollecito verso la Chiesa universale, specialmente in ragione dell\’evangelizzazione, il passaggio o la trasmigrazione in un\’altra eparchia che soffre di grave penuria di chierici, purché egli sia preparato e adatto ad esercitare i ministeri.
  Can. 362 – §1. (cf 271 §3) Per una giusta causa un chierico può essere richiamato dalla trasmigrazione dal proprio Vescovo eparchiale o essere rimandato dal Vescovo eparchiale ospitante rispettando le convenzioni stipulate e l\’equità.
  §2. (cf 271 §2) A chi ritorna legittimamente dalla trasmigrazione nella propria eparchia devono essere conservati e assicurati tutti i diritti che avrebbe se avesse esercitato in essa il sacro ministero.
  Can. 363 – (cf 272) Non possono ascrivere un chierico all\’eparchia, né da essa dimetterlo, o concedere validamente a un chierico la licenza di trasmigrazione:
  1 l\’Amministratore della Chiesa patriarcale senza il consenso del Sinodo permanente; l\’Esarca patriarcale e l\’Amministratore dell\’eparchia senza il consenso del Patriarca;
  2 in tutti gli altri casi, l\’Amministratore dell\’eparchia se non dopo un anno dalla vacanza della sede eparchiale e col consenso del collegio dei consultori eparchiali.
  Can. 364 – (cf 267 §2) L\’ascrizione di un chierico a un\’eparchia non cessa se non con una valida ascrizione a un\’altra eparchia o con la perdita dello stato clericale.
  Can. 365 – §1. (cf 269) Per il lecito passaggio o la trasmigrazione sono richieste delle giuste cause quali sono l\’utilità della Chiesa o il bene dello stesso chierico; la licenza però non sia rifiutata, a meno che non esistano cause gravi.
  §2. Se lo comporta il diritto particolare di una Chiesa sui iuris, per il lecito passaggio all\’eparchia di un\’altra Chiesa sui iuris si richiede anche che il Vescovo eparchiale, che dimette il chierico, ottenga il consenso dell\’autorità determinata dallo stesso diritto particolare.
  Can. 366 – §1. (cf 269) Il Vescovo eparchiale non ascriva alla sua eparchia un chierico estraneo, a meno che:
  1 lo esigano le necessità o l\’utilità dell\’eparchia;
  2 gli consti dell\’attitudine del chierico a esercitare i ministeri, specialmente se il chierico è venuto da un\’altra Chiesa sui iuris ;
  3 gli consti da un legittimo documento della legittima dimissione dall\’eparchia e abbia dal Vescovo eparchiale che dimette le opportune testimonianze, se necessario anche sotto segreto, circa il curricolo di vita e i costumi del chierico;
  4 il chierico abbia dichiarato per iscritto di dedicarsi al servizio della nuova eparchia a norma del diritto.
  §2. Il Vescovo eparchiale informi al più presto il precedente Vescovo eparchiale dell\’avvenuta ascrizione del chierico alla sua eparchia.
CAPITOLO III
I DIRITTI E I DOVERI DEI CHIERICI
  Can. 367 – I chierici hanno come primo obbligo quello di annunciare a tutti il Regno di Dio e di ripresentare l\’amore di Dio verso gli uomini nel ministero della parola e dei sacramenti, anzi con l\’intera loro vita, in modo che tutti, amando Dio sopra ogni cosa e amandosi a vicenda, siano edificati e crescano nel Corpo di Cristo che è la Chiesa.
  Can. 368 – (cf 276) I chierici sono tenuti per una ragione speciale alla perfezione che Cristo propone ai suoi discepoli, poiché con la sacra ordinazione sono stati consacrati a Dio in modo nuovo per diventare strumenti più adatti di Cristo, eterno Sacerdote, a servizio del popolo di Dio e per essere nello stesso tempo modelli esemplari per il gregge.
  Can. 369 – §1. (cf 276 §2) I chierici attendano ogni giorno alla lettura e alla meditazione della parola di Dio in modo che, resi fedeli e attenti ascoltatori di Cristo, diventino ministri veraci della predicazione; siano assidui all\’orazione, alle celebrazioni liturgiche e specialmente nella devozione verso il mistero dell\’Eucaristia; facciano ogni giorno l\’esame di coscienza e ricevano con frequenza il sacramento della penitenza; venerino Santa Maria sempre Vergine Madre di Dio e implorino da lei la grazia di conformarsi al suo Figlio e compiano gli altri esercizi di pietà della propria Chiesa sui iuris.
  §2. Abbiano grande stima della direzione spirituale e nei tempi stabiliti si dedichino, secondo le prescrizioni del diritto proprio, ai ritiri spirituali.
  Can. 370 – (= 273) I chierici hanno un obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Romano Pontefice, al Patriarca e al Vescovo eparchiale.
  Can. 371 – §1. (= 274 §1) I chierici, in possesso dei requisiti canonici, hanno il diritto di ottenere dal proprio Vescovo eparchiale un qualche ufficio, ministero o incarico da esercitare a servizio della Chiesa.
  §2. I chierici devono accettare e adempiere fedelmente ogni ufficio, ministero o incarico ad essi affidato dall\’autorità competente, ogniqualvolta le necessità della Chiesa lo esigano, a giudizio della stessa autorità.
  §3. Per poter esercitare però una professione civile, si richiede la licenza del proprio Gerarca.
  Can. 372 – §1. (cf 279) I chierici, dopo aver completata la formazione richiesta per gli ordini sacri, non smettano di applicarsi alle scienze sacre, anzi si diano da fare per acquistare una conoscenza e una pratica più profonda e aggiornata delle stesse, per mezzo di corsi di formazione approvati dal proprio Gerarca.
  §2. Frequentino inoltre le conferenze che il Gerarca ha giudicato opportune per promuovere le scienze sacre e la pastorale.
  §3. Non trascurino di procurarsi un tale corredo di scienze, anche profane, specialmente di quelle che sono più strettamente congiunte con le scienze sacre, quale conviene a persone colte.
  Can. 373 – (# 277) Il celibato dei chierici, scelto per il regno dei cieli e tanto conveniente per il sacerdozio, dev\’essere tenuto ovunque in grandissima stima, secondo la tradizione della Chiesa universale; così pure dev\’essere tenuto in onore lo stato dei chierici uniti in matrimonio, sancito attraverso i secoli dalla prassi della Chiesa primitiva e delle Chiese orientali.
  Can. 374 – (cf 277 §3) I chierici celibi e coniugati devono risplendere per il decoro della castità; spetta al diritto particolare stabilire i mezzi opportuni da usare per raggiungere questo fine.
  Can. 375 – I chierici coniugati offrano un luminoso esempio agli altri fedeli cristiani nel condurre la vita familiare e nell\’educazione dei figli.
  Can. 376 – (cf 280) Si favorisca, per quanto è possibile, la lodevole vita comune tra chierici celibi per aiutarsi vicendevolmente nel coltivare la vita spirituale e intellettuale e per poter collaborare più efficacemente nel ministero.
  Can. 377 – (276 §2, 3) Tutti i chierici devono celebrare le lodi divine secondo il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 378 – (276 §2, 2) I chierici celebrino frequentemente la Divina Liturgia a norma del diritto particolare, specialmente nei giorni di domenica e nelle feste di precetto; anzi è vivamente raccomandata la celebrazione quotidiana.
  Can. 379 – (= 275) I chierici uniti col vincolo della carità ai confratelli di qualunque Chiesa sui iuris, operino tutti al medesimo fine, cioè per l\’edificazione del Corpo di Cristo e perciò, di qualunque condizione siano e anche se attendono a uffici diversi, collaborino tra di loro e si aiutino a vicenda.
  Can. 380 – (cf 233 §1) Tutti i chierici siano solleciti a promuovere le vocazioni ai ministeri sacri e a condurre la vita negli istituti di vita consacrata, non solo con la predicazione, la catechesi e con altri mezzi opportuni, ma anzitutto con la testimonianza della vita e del ministero.
  Can. 381 – §1. I chierici, ardenti di zelo apostolico, siano di esempio a tutti nella beneficenza e nell\’ospitalità soprattutto verso i malati, gli afflitti, i perseguitati, gli esiliati e i profughi.
  §2. (cf 843 §1) I chierici, se non sono trattenuti da un giusto impedimento, hanno l\’obbligo di fornire gli aiuti derivanti dai beni spirituali della Chiesa, specialmente della parola di Dio e dei sacramenti, ai fedeli cristiani che li chiedono in modo appropriato, che sono ben disposti e non hanno dal diritto la proibizione di ricevere i sacramenti.
  §3. (cf 275 §2) I chierici riconoscano e promuovano la dignità dei laici e il ruolo proprio che essi hanno nella missione della Chiesa, particolarmente apprezzando i molteplici carismi dei laici, come pure volgendo al bene della Chiesa la loro competenza ed esperienza, specialmente nei modi previsti dal diritto.
  Can. 382 – (cf 285 §1) I chierici si astengano assolutamente da tutto ciò che, secondo le norme definite più dettagliatamente dal diritto particolare, è sconveniente al proprio stato ed evitino inoltre tutto ciò che è ad esso estraneo.
  Can. 383 – Anche se è giusto che i chierici abbiano ugual titolo ai diritti civili e politici, non diversamente da tutti gli altri cittadini, tuttavia:
  1 (285 §3) hanno il divieto di assumere uffici pubblici che comportano partecipazione nell\’esercizio del potere civile;
  2 (289 §1) dato che il servizio militare non si addice allo stato clericale, non lo assumano come volontari se non con la licenza del loro Gerarca;
  3 (289 §2) usufruiscano delle eccezioni che le leggi civili o le convenzioni oppure le consuetudini concedono in loro favore dall\’esercitare incarichi e pubblici uffici estranei allo stato clericale, come pure dal servizio militare.
  Can. 384 – §1. (cf 287) Come ministri della riconciliazione di tutti nella carità di Cristo, i chierici si preoccupino di favorire la pace, l\’unità e la concordia fondata sulla giustizia tra gli uomini.
  §2. Non assumano un ruolo attivo nei partiti politici e nella direzione delle associazioni sindacali, a meno che, a giudizio del Vescovo eparchiale o, quando così lo comporta il diritto particolare, del Patriarca oppure di altra autorità, non lo richiedano la difesa dei diritti della Chiesa oppure la promozione del bene comune.
  Can. 385 – §1. I chierici, penetrati dallo spirito di povertà di Cristo, si sforzino con la semplicità della vita di essere testimoni di fronte al mondo dei beni eterni e con discernimento spirituale destinino i beni temporali a un uso retto (= 282 §2); i beni poi di cui vengono in possesso in occasione dell\’esercizio dell\’ufficio, del ministero o di un incarico ecclesiastico, dopo che hanno provveduto con essi al proprio dignitoso sostentamento e all\’adempimento degli obblighi del proprio stato, li impieghino e li condividano nelle opere di carità e di apostolato.
  §2. (286) E\’ proibito ai chierici di esercitare, personalmente o per mezzo di altri, il commercio o l\’attività affaristica, sia per il proprio interesse sia per quello di altri, se non con la licenza dell\’autorità determinata dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, oppure della Sede Apostolica.
  §3. (= 285 §4) E\’ proibita al chierico la fideiussione, anche su beni propri, se non dopo aver consultato il Vescovo eparchiale o, quando è il caso, il Superiore maggiore.
  Can. 386 – §1. (= 283 §1) I chierici anche se non hanno un ufficio residenziale, non si allontanino dalla loro eparchia per un tempo notevole, che dev\’essere determinato dal diritto particolare, senza la licenza almeno presunta del proprio Gerarca del luogo.
  §2. Il chierico che dimora fuori della propria eparchia, nelle cose che riguardano gli obblighi di stato dello stesso chierico, è soggetto al Vescovo eparchiale del luogo; se prevede di rimanervi per un tempo non breve, informi senza indugio il Gerarca del luogo.
  Can. 387 – (cf 284) Per quanto riguarda la foggia dell\’abito dei chierici, si osservi il diritto particolare.
  Can. 388 – I chierici non possono far uso dei diritti e delle insegne annesse alle dignità loro conferite, fuori dei luoghi nei quali l\’autorità che ha conferito la dignità esercita la sua potestà, o che ha consentito per iscritto alla concessione della stessa dignità senza eccepire nulla, a meno che essi non accompagnino l\’autorità che ha concesso la dignità o la rappresentino, oppure che abbiano ottenuto il consenso del Gerarca del luogo.
  Can. 389 – I chierici si studino di evitare qualsiasi contesa; se tuttavia qualche contesa è sorta tra loro, venga deferita al foro ecclesiastico e questo si faccia anche, per quanto è possibile, quando si tratta di contese tra chierici e altri fedeli cristiani.
  Can. 390 – §1. (cf 281) I chierici hanno diritto a un conveniente sostentamento e quindi di percepire una giusta remunerazione per l\’adempimento dell\’ufficio o dell\’incarico loro affidati; remunerazione che, se si tratta di chierici coniugati, deve provvedere anche al sostentamento della loro famiglia, a meno che non sia già stato provveduto sufficientemente in altro modo.
  §2. Inoltre essi hanno diritto che si provveda a loro e alla loro famiglia, se sono coniugati, una conveniente previdenza e sicurezza sociale, come pure l\’assistenza sanitaria; affinché questo diritto possa essere applicato, i chierici sono obbligati a contribuire in quota parte, a norma del diritto particolare, all\’istituto di cui nel can. 1021, §2.
  Can. 391 – (cf 278 §1) E\’ pieno diritto dei chierici, fermo restando il can. 578, §3, di associarsi con altri per raggiungere dei fini convenienti allo stato clericale; giudicare autenticamente di questa convenienza, però, spetta al Vescovo eparchiale.
  Can. 392 – (= 283 §2) I chierici hanno diritto al dovuto tempo di ferie annuali, da determinarsi nel diritto particolare.
  Can. 393 – Ai chierici di qualsiasi condizione deve stare a cuore la sollecitudine per tutte le Chiese e perciò si mostrino disposti al servizio ovunque ci sia una necessità urgente e specialmente a esercitare, col permesso o su invito del proprio Vescovo eparchiale o del proprio Superiore, il loro ministero nelle missioni o nelle regioni che soffrono di scarsità di chierici.
CAPITOLO IV
LA PERDITA DELLO STATO CLERICALE
  Can. 394 – (= 290) La sacra ordinazione, una volta ricevuta validamente, non diviene mai nulla; il chierico tuttavia perde lo stato clericale:
  1 per sentenza giudiziaria o per decreto amministrativo col quale viene dichiarata la nullità della sacra ordinazione;
  2 con la pena di deposizione legittimamente inflitta;
  3 per rescritto della Sede Apostolica o, a norma del can. 397, del Patriarca; questo rescritto però non può essere concesso lecitamente dal Patriarca e non è concesso dalla Sede Apostolica ai diaconi senza gravi motivi, ai presbiteri senza gravissimi motivi.
  Can. 395 – (= 292) Il chierico che, a norma del diritto, perde lo stato clericale, con esso perde i diritti propri dello stato clericale e non è più tenuto a nessun obbligo dello stato clericale, fermo restando però il can. 396; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine, salvi i cann. 725 e 735, §2; dal diritto stesso è privato di tutti gli uffici, ministeri e incarichi e di qualsiasi potestà delegata.
  Can. 396 – (= 291) All\’infuori dei casi in cui viene dichiarata la nullità della sacra ordinazione, la perdita dello stato clericale non comporta la dispensa dall\’obbligo del celibato che è concessa solamente dal Romano Pontefice.
  Can. 397 – Il Patriarca, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o, se vi è pericolo nell\’attesa, del Sinodo permanente, può concedere la perdita dello stato clericale ai chierici che hanno domicilio o quasi-domicilio entro i confini del territorio della propria Chiesa patriarcale, i quali non sono obbligati al celibato oppure, se vi sono tenuti, che non chiedono la dispensa da questo obbligo; in tutti gli altri casi la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.
  Can. 398 – (cf 293) Colui che ha perduto lo stato clericale per rescritto della Sede Apostolica può essere ammesso di nuovo tra i chierici solamente dalla Sede Apostolica; chi invece ha ottenuto la perdita dello stato clericale dal Patriarca, può essere di nuovo ammesso tra i chierici anche dal Patriarca.
 
TITOLO XI
I LAICI
  Can. 399 – (cf 207 §2) Col nome di laici in questo Codice si intendono i fedeli cristiani che hanno come propria e speciale l\’indole secolare e che, vivendo nel secolo, partecipano alla missione della Chiesa, ma non sono costituiti nell\’ordine sacro e non sono ascritti allo stato religioso.
  Can. 400 – (= 224) I laici, oltre ai diritti e doveri che sono comuni a tutti quanti i fedeli cristiani e oltre a quelli che sono stabiliti negli altri canoni, hanno gli stessi diritti e doveri che sono elencati nei canoni di questo titolo.
  Can. 401 – (cf 225 §2) E\’ compito anzitutto dei laici, per vocazione propria, cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio, e perciò dare testimonianza a Cristo nella vita privata, familiare e politico-sociale e renderlo visibile agli altri, lottare per le leggi giuste nella società e inoltre contribuire alla santificazione del mondo a guisa di fermento, risplendendo per fede, speranza e carità.
  Can. 402 – (= 227) I laici hanno il diritto che venga ad essi riconosciuta nelle cose della città terrena la libertà che compete a tutti i cittadini; usando però della stessa libertà, essi procurino che le loro attività siano animate da spirito evangelico e prestino attenzione alla dottrina proposta dal magistero della Chiesa, evitando tuttavia di presentare il proprio parere, nelle questioni opinabili, come dottrina della Chiesa.
  Can. 403 – §1. Fermo restando il diritto e il dovere di osservare in ogni luogo il proprio rito, i laici hanno il diritto di partecipare attivamente nelle celebrazioni liturgiche di qualunque Chiesa sui iuris secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
  §2. (cf 230 §2) Se le necessità della Chiesa o una vera utilità lo consigliano e mancano i ministri sacri, ai laici possono essere affidate alcune funzioni dei ministri sacri a norma del diritto.
  Can. 404 – §1. (= 229) Oltre all\’istruzione catechistica da ricevere fin dall\’infanzia, i laici hanno il diritto e il dovere di acquistare una conoscenza, proporzionata alle doti intellettuali e alla condizione di ciascuno, della dottrina rivelata da Cristo e tramandata dal magistero autentico della Chiesa non solo per poter vivere secondo la stessa dottrina, ma anche per poter annunziarla e, se occorre, difenderla.
  §2. Hanno pure il diritto di acquisire quella conoscenza più piena nelle scienze sacre che viene impartita nelle università ecclesiastiche degli studi o nelle facoltà, oppure negli istituti di scienze religiose, frequentandovi le lezioni e conseguendo i gradi accademici.
  §3. Così pure, rispettate le prescrizioni stabilite circa l\’idoneità richiesta, essi hanno la capacità di ricevere dall\’autorità ecclesiastica competente il mandato di insegnare le discipline sacre.
  Can. 405 – Anche i laici studino diligentemente il patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare in modo tale però da favorire la benevolenza vicendevole e la stima, come pure l\’unità di azione tra i laici delle diverse Chiese sui iuris affinché la varietà dei riti non solo non rechi danno al bene comune della società in cui vivono, ma piuttosto conduca ogni giorno più allo stesso bene.
  Can. 406 – (cf 225 §1) I laici, memori dell\’obbligo di cui nel can. 14, sappiano che esso si fa ancor più urgente in quelle circostanze in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo, se non per mezzo loro.
  Can. 407 – (= 226) I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, hanno un obbligo speciale di impegnarsi nell\’edificazione del popolo di Dio per mezzo del matrimonio e della famiglia.
  Can. 408 – §1. (228 §2) I laici che si distinguono per la dovuta scienza, esperienza e integrità, sono abili ad essere ascoltati dalle autorità ecclesiastiche in qualità di esperti o di consiglieri, sia come singoli sia come membri dei vari consigli e assemblee, quali quelli parrocchiali, eparchiali o patriarcali.
  §2. (cf 228 §2) Oltre agli incarichi ecclesiastici, ai quali i laici sono ammessi dal diritto comune, essi possono essere assunti dall\’autorità competente anche ad altri incarichi, eccettuati quelli che richiedono l\’ordine sacro o che sono espressamente vietati ai laici dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  §3. Riguardo all\’esercizio di un incarico ecclesiastico, i laici sono pienamente soggetti all\’autorità ecclesiastica.
  Can. 409 – §1. (= 231) I laici che sono addetti in modo permanente o temporaneo a uno speciale servizio della Chiesa, hanno l\’obbligo di acquisire quell\’adeguata formazione richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per compiere questo incarico consapevolmente, assiduamente e diligentemente.
  §2. Essi hanno diritto a una giusta remunerazione, adeguata alla loro condizione, con cui poter provvedere decorosamente, nel rispetto anche delle prescrizioni del diritto civile, alle proprie necessità e a quelle della famiglia; hanno inoltre il diritto che si provveda alla conveniente previdenza e sicurezza sociale, nonché all\’assistenza sanitaria loro e della propria famiglia.
 
TITOLO XII
I MONACI E TUTTI GLI ALTRI RELIGIOSI E I MEMBRI DEGLI ALTRI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
CAPITOLO I
I MONACI E TUTTI GLI ALTRI RELIGIOSI
Art. I
Canoni generali
  Can. 410 – (573) Lo stato religioso è un modo stabile di vivere in comune in un istituto approvato dalla Chiesa, nel quale i fedeli cristiani, seguendo più da vicino Cristo, Maestro ed Esempio di Santità, sotto l\’azione dello Spirito Santo, con nuovo e speciale titolo sono consacrati per mezzo dei voti pubblici di obbedienza, castità e povertà da osservare sotto un legittimo Superiore a norma degli statuti, rinunciano al secolo e si dedicano totalmente a conseguire la perfezione della carità al servizio del Regno di Dio per l\’edificazione della Chiesa e la salvezza del mondo, come segni che preannunciano la gloria celeste.
  Can. 411 – (574 §1) Lo stato religioso dev\’essere sostenuto e promosso da tutti.
1 Dipendenza dei religiosi dal Vescovo eparchiale, dal Patriarca, dalla Sede Apostolica
  Can. 412 – §1. (cf 590) Tutti i religiosi sono soggetti al Romano Pontefice come loro supremo Superiore e sono obbligati a mettersi ai suoi ordini anche in forza del voto di obbedienza.
  §2. (= 591) Per provvedere meglio al bene degli istituti e alle necessità dell\’apostolato, il Romano Pontefice, in ragione del suo primato sulla Chiesa universale e in vista della comune utilità, può esimere dal governo del Vescovo eparchiale gli istituti di vita consacrata e sottoporli solamente a se stesso o ad altra autorità ecclesiatica.
  Can. 413 – (cf 589) Per quanto riguarda il governo interno e la disciplina religiosa (593), gli istituti religiosi, se non è disposto diversamente dal diritto, se sono di diritto pontificio, sono soggetti immediatamente ed esclusivamente alla Sede Apostolica (594); se invece sono di diritto patriarcale o eparchiale, sono soggetti immediatamente al Patriarca o al Vescovo eparchiale, fermo restando il can. 418, §2.
  Can. 414 – §1. (cf 595) Per quanto riguarda i monasteri e le congregazioni di diritto eparchiale, compete al Vescovo eparchiale:
  1 approvare i tipici dei monasteri e gli statuti delle congregazioni, come pure i cambiamenti in essi introdotti a norma di diritto, salvo restando quanto è stato approvato dall\’autorità superiore;
  2 (595 §2) dare dispense dagli stessi tipici o dagli statuti che eccedono la potestà dei Superiori religiosi e che sono legittimamente richieste a lui stesso nei singoli casi e per modo di atto;
  3 visitare i monasteri, anche quelli dipendenti, e le singole case delle congregazioni che sono nel suo territorio ogniqualvolta vi compie la visita canonica, oppure ogni volta che ragioni veramente speciali a suo giudizio lo consigliano.
  §2. Questi diritti competono al Patriarca nei confronti degli ordini e congregazioni di diritto patriarcale che hanno la casa principale entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede; in caso diverso gli stessi diritti, nei riguardi di tutti gli ordini come pure dei monasteri e delle congregazioni che non sono di diritto eparchiale, competono solo alla Sede Apostolica.
  §3. Se una congregazione di diritto eparchiale si propaga ad altre eparchie, non si può validamente cambiare nulla negli stessi statuti se non col consenso del Vescovo eparchiale dell\’eparchia nella quale ha sede la casa principale, dopo aver consultato però i Vescovi eparchiali nelle cui eparchie sono situate tutte le altre case.
  Can. 415 – §1. (678 §1) Tutti i religiosi sono soggetti alla potestà del Gerarca del luogo nelle cose che riguardano la celebrazione pubblica del culto divino, la predicazione della parola di Dio fatta al popolo, l\’educazione religiosa e morale dei fedeli cristiani, specialmente dei fanciulli, l\’istruzione catechistica e liturgica, il decoro dello stato clericale, nonché le varie opere per ciò che si riferisce all\’apostolato.
  §2. (628 §2) E\’ diritto e dovere del Vescovo eparchiale visitare i singoli monasteri e le case degli ordini e delle congregazioni che hanno sede nel suo territorio per quanto riguarda queste cose, ogniqualvolta vi compie la visita canonica oppure tutte le volte che, a suo giudizio, lo consigliano cause gravi.
  §3. (681 §1) Il Vescovo eparchiale non può affidare ai religiosi opere di apostolato o incarichi propri dell\’eparchia se non col consenso dei Superiori competenti, fermo restando il diritto comune e rispettando la disciplina religiosa, l\’indole propria e il fine specifico degli istituti.
  §4. (cf 1320) I religiosi che hanno commesso un delitto fuori della casa e non vengono puniti dal proprio Superiore, preavvertito dal Gerarca del luogo, possono essere puniti da costui, anche se sono usciti legittimamente dalla casa e vi sono ritornati.
  Can. 416 – (cf 678 §3) I Patriarchi come pure i Gerarchi del luogo promuovano delle assemblee con i Superiori dei religiosi, in tempi determinati e ogni volta che questo sembri opportuno, per procedere concordemente e di comune intesa nelle opere di apostolato che sono esercitate dai membri.
  Can. 417 – (cf 683 §2) Se si fossero insinuati degli abusi nelle case di istituti di diritto patriarcale o pontificio, oppure nelle loro chiese e il Superiore avesse trascurato di provvedere dopo essere stato ammonito dal Gerarca del luogo, lo stesso Gerarca del luogo è obbligato a deferire prontamente la cosa all\’autorità a cui l\’istituto stesso è immediatamente soggetto.
2 I Superiori e i membri degli istituti religiosi
  Can. 418 – §1. (620) Sono Superiori maggiori il Preside di una confederazione monastica, il Superiore di un monastero sui iuris, il Superiore generale di un ordine o di una congregazione, il Superiore provinciale, i vicari degli stessi e gli altri che hanno una potestà a guisa dei Provinciali, come pure coloro che, quando mancano i predetti, nel frattempo succedono legittimamente nell\’ufficio.
  §2. Sotto il nome di Superiore di monaci e di tutti gli altri religiosi non è compreso il Gerarca del luogo né il Patriarca, fermi restando i canoni che attribuiscono al Patriarca o al Gerarca del luogo una potestà su di loro.
  Can. 419 – §1. (592 §1) Il Preside di una confederazione monastica, il Superiore di un monastero sui iuris non confederato e il Superiore generale di un ordine o di una congregazione devono inviare almeno ogni cinque anni all\’autorità a cui sono immediatamente soggetti, una relazione sullo stato degli istituti a cui presiedono, secondo la formula stabilita dalla stessa autorità.
  §2. I Superiori degli istituti di diritto eparchiale o patriarcale mandino una copia della relazione anche alla Sede Apostolica.
  Can. 420 – §1. (628 §1) I Superiori maggiori che il tipico di un monastero oppure gli statuti di un ordine o di una congregazione designano all\’incarico di visitatore, nei tempi negli stessi stabiliti, visitino tutte le case a loro soggette, personalmente o per mezzo di altri se sono legittimamente impediti.
  §2. I membri si comportino fiduciosamente col visitatore al quale hanno l\’obbligo di rispondere secondo verità nella carità quando legittimamente li interroga; a nessuno poi è lecito distogliere in alcun modo i membri da questo obbligo oppure di impedire altrimenti il fine della visita.
  §3. Il Gerarca del luogo deve visitare tutte le case religiose se il Superiore maggiore, a cui di diritto compete la visita, non le ha visitate nello spazio di cinque anni e, ammonito dal Gerarca del luogo, ha trascurato di visitarle.
  Can. 421 – (cf 619) I Superiori hanno il grave obbligo di curare che i membri loro affidati conformino la loro vita al tipico o agli statuti propri; i Superiori aiutino i membri con l\’esempio e l\’esortazione a conseguire il fine dello stato religioso, provvedano in modo opportuno alle loro necessità personali, curino e visitino assiduamente gli ammalati, riprendano gli irrequieti, consolino i timidi, siano pazienti verso tutti.
  Can. 422 – §1. (627) I Superiori abbiano un consiglio permanente costituito a norma del tipico o degli statuti, della cui opera si avvalgano nell\’esercizio del loro ufficio; nei casi prescritti dal diritto sono obbligati a chiederne il consenso o il consiglio, a norma del can. 934.
  §2. Nel diritto particolare si stabilisca se nelle case dove vivono meno di sei membri, il consiglio debba esserci o no.
  Can. 423 – (634 §1) Il monastero, la confederazione monastica, l\’ordine e la congregazione, le loro province e le case legittimamente erette sono per il diritto stesso persone giuridiche; il tipico o gli statuti possono però escludere o limitare la loro capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare i beni temporali.
  Can. 424 – (635 §2) Nel tipico o negli statuti si stabiliscano delle norme sull\’uso e l\’amministrazione dei beni in modo da favorire, esprimere e tutelare la propria povertà.
  Can. 425 – I beni temporali degli istituti religiosi sono regolati dai cann. 1007-1054, se non è disposto diversamente dal diritto comune o se non consta dalla natura delle cose.
  Can. 426 – Tutti e singoli i religiosi, i Superiori ugualmente come i sudditi, devono non solo osservare fedelmente e integralmente i voti che hanno emesso, ma anche conformare la loro vita secondo il tipico o gli statuti conservando fedelmente lo spirito e gli intendimenti del fondatore e in tal modo tendere alla perfezione del proprio stato.
  Can. 427 – (cf 672) Tutti e singoli i religiosi sono tenuti agli obblighi prescritti per i chierici dal diritto comune, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura delle cose.
  Can. 428 – (266 §2) Un membro di voti perpetui viene ascritto come chierico a un istituto religioso con l\’ordinazione diaconale o, nel caso di un chierico già ascritto a un\’eparchia, con la professione perpetua.
  Can. 429 – Le lettere dei religiosi inviate ai loro Superiori, come pure al Gerarca del luogo, al Patriarca, al Legato del Romano Pontefice e alla Sede Apostolica, come anche le lettere che essi ricevono dagli stessi, non sono soggette ad alcuna ispezione.
  Can. 430 – Non è lecito conferire ai religiosi titoli di dignità o di uffici puramente onorifici, a meno che, se lo permettono il tipico o gli statuti, non si tratti di titoli di uffici di Superiori maggiori che i religiosi hanno già esercitato.
  Can. 431 – §1. Un religioso non può, fin dalla sua prima professione, senza il consenso scritto dato dal proprio Superiore maggiore, essere promosso a una dignità o a un ufficio fuori del proprio istituto, eccetto le dignità e gli uffici che vengano conferiti dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa
le per mezzo di elezione, e fermo restando il can. 89, §2; terminato l\’incarico, egli deve tornare al monastero, all\’ordine o alla congregazione.
  §2. (705) Il religioso che diventa Patriarca, Vescovo o Esarca:
  1 rimane legato ai voti e continua a essere tenuto a tutti gli altri obblighi della sua professione, eccetto quelli che egli prudentemente giudica incompatibili con la sua dignità; è privo di voce attiva e passiva nel proprio monastero, ordine o congregazione; è esentato dalla potestà dei Superiori e rimane soggetto solamente al Romano Pontefice in forza del voto di obbedienza;
  2 terminato però l\’incarico, colui che ritorna al monastero, ordine o congregazione, fermi restando per il resto i cann. 62 e 211, può avere voce attiva o passiva, se il tipico o gli statuti lo permettono.
  §3. (= 706 §3) Il religioso che diventa Patriarca, Vescovo o Esarca:
  1 se con la professione ha perso la capacità di acquistare il dominio dei beni, ha l\’uso, l\’usufrutto e l\’amministrazione dei beni che gli pervengono; il Patriarca, il Vescovo eparchiale, l\’Esarca, acquista invece la proprietà per la Chiesa patriarcale, per l\’eparchia, per l\’esarcato; tutti gli altri [acquistano] per il monastero o per l\’ordine;
  2 se con la professione non ha perso il dominio dei beni, ricupera l\’uso, l\’usufrutto e l\’amministrazione dei beni che aveva; tutto quello che gli proviene in seguito, lo acquista pienamente per sè;
  3 in entrambi i casi, dei beni che gli pervengono non a titolo personale, deve disporre secondo la volontà degli offerenti.
  Can. 432 – (= 706 §3) Il monastero dipendente, la casa o la provincia di un istituto religioso di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che viene ascritto, col consenso della Sede Apostolica, a un\’altra Chiesa sui iuris, deve osservare il diritto di questa Chiesa, salve restando le prescrizioni del tipico o degli statuti che riguardano il governo interno del medesimo istituto e i privilegi concessi dalla Sede Apostolica.
Art. II
I monasteri
  Can. 433 – §1. Si chiama monastero una casa religiosa nella quale i membri tendono alla perfezione evangelica osservando le regole e le tradizioni della vita monastica.
  §2. Monastero sui iuris è quello che non dipende da un altro monastero ed è retto dal proprio tipico approvato dall\’autorità competente.
  Can. 434 – (589) Un monastero è di diritto pontificio se è stato eretto dalla Sede Apostolica, oppure è stato riconosciuto come tale con un decreto della stessa; è di diritto patriarcale se è stauropegiaco; è di diritto eparchiale se è stato eretto dal Vescovo e non ha ottenuto il decreto di riconoscimento della Sede Apostolica.
1 Erezione e soppressione dei monasteri
  Can. 435 – §1. Compete al Vescovo eparchiale erigere un monastero sui iuris dopo aver consultato il Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale oppure, in tutti gli altri casi, consultata la Sede Apostolica.
  §2. L\’erezione del monastero stauropegiaco è riservata al Patriarca.
  Can. 436 – §1. Qualsiasi monastero sui iuris può avere dei monasteri dipendenti, alcuni dei quali sono filiali se, per l\’atto stesso di erezione o per decreto emesso secondo il tipico, possono aspirare alla condizione di monastero sui iuris ; altri invece sono sussidiari.
  §2. Per erigere validamente un monastero dipendente si richiede il consenso, dato per iscritto, dell\’autorità a cui il monastero sui iuris è soggetto e del Vescovo eparchiale del luogo dove questo monastero viene eretto.
  Can. 437 – §1. (cf 611) La licenza di erigere un monastero, anche dipendente, comporta il diritto di avere una chiesa e di compiervi i sacri ministeri, come pure di esercitare le pie opere che a norma del tipico sono proprie del monastero, salve restando le clausole legittimamente apposte.
  §2. Per edificare e aprire una scuola, un ospizio o una casa simile separata dal monastero, è richiesto per ciascun monastero il consenso dato per iscritto del Vescovo eparchiale.
  §3. (612) Per trasformare un monastero in altri usi si richiedono le stesse formalità della sua erezione, a meno che non si tratti di una trasformazione che si riferisca solamente al governo interno e alla disciplina religiosa.
  Can. 438 – §1. Compete al Patriarca sopprimere per grave causa, entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, un monastero sui iuris o filiale di diritto eparchiale o stauropegiaco, col consenso del Sinodo permanente e su richiesta o consultato il Vescovo eparchiale, se il monastero è di diritto eparchiale, e dopo aver consultato il Superiore del monastero o il Preside della confederazione, se il monastero è confederato, salvo restando il ricorso in sospensivo al Romano Pontefice.
  §2. Tutti gli altri monasteri sui iuris o filiali li può sopprimere solo la Sede Apostolica.
  §3. Un monastero sussidiario può essere soppresso con un decreto emanato dal Superiore del monastero dal quale dipende, a norma del tipico e col consenso del Vescovo eparchiale.
  §4. I beni del monastero sui iuris soppresso vanno alla confederazione, se esso era confederato; altrimenti vanno all\’eparchia o, se era stauropegiaco, alla Chiesa patriarcale; i beni invece di un monastero dipendente soppresso vanno al monastero sui iuris ; è riservato però alla Sede Apostolica stabilire la destinazione dei beni di un monastero di diritto pontificio soppresso, salva restando in ogni caso la volontà degli offerenti.
  Can. 439 – §1. Più monasteri sui iuris della stessa eparchia soggetti al Vescovo eparchiale possono costituire una confederazione col consenso dato per iscritto dello stesso Vescovo eparchiale, al quale compete anche approvare gli statuti della confederazione.
  §2. Una confederazione tra più monasteri sui iuris di diverse eparchie o stauropegiaci situati entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, può essere costituita dopo aver consultato i Vescovi eparchiali interessati e col consenso del Patriarca, al quale è riservato anche approvare gli statuti della confederazione.
  §3. In tutti gli altri casi per costituire una confederazione ci si rivolga alla Sede Apostolica.
  Can. 440 – §1. L\’aggregazione di un monastero sui iuris non confederato e la separazione di uno confederato dalla confederazione è riservata alla stessa autorità di cui nel can. 439.
  §2. Una confederazione però entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale non può essere soppressa se non dal Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e dopo aver consultato i Vescovi eparchiali interessati e il Preside della confederazione, salvo restando il ricorso in sospensivo presso il Romano Pontefice; la soppressione di tutte le altre confederazioni è riservata alla Sede Apostolica.
  §3. Stabilire la destinazione dei beni che appartengono alla stessa confederazione soppressa è riservato all\’autorità che ha soppresso la confederazione, salva restando la volontà degli offerenti; al Patriarca in questo caso è necessario il consenso del Sinodo permanente.
2 I Superiori dei monasteri, le Sinassi e gli economi
  Can. 441 – §1. (596 §1) Nei monasteri i Superiori e le Sinassi hanno quella potestà che è determinata dal diritto comune e dal tipico.
  §2. I Superiori nei monasteri sui iuris hanno la potestà di governo fin dove essa è a loro espressamente concessa dal diritto o dall\’autorità alla quale sono soggetti, fermo restando il can. 979.
  §3. La potestà del Preside di una confederazione monastica, oltre alle cose determinate dal diritto comune, deve essere determinata negli statuti della stessa confederazione.
  Can. 442 – Fermo restando il tipico del monastero sui iuris che esiga di più, perché uno sia abile a ricevere l\’ufficio di Superiore di un monastero sui iuris si richiede che abbia emesso la professione perpetua, che sia professo almeno da dieci anni e che abbia compiuto quarant\’anni.
  Can. 443 – §1. (cf 625) Il Superiore di un monastero sui iuris è eletto nella Sinassi riunita a norma del tipico e osservati i cann. 947-960, salvo restando il diritto del Vescovo eparchiale di presiedere, personalmente o per mezzo di un altro, alla Sinassi di elezione.
  §2. Nella elezione invece del Superiore di un monastero sui iuris confederato, presiede alla Sinassi di elezione, personalmente o per mezzo di un altro, il Preside della stessa confederazione.
  Can. 444 – §1. (cf 624 §1) L\’ufficio di Superiore di un monastero sui iuris viene conferito a tempo indeterminato, a meno che il tipico non stabilisca diversamente.
  §2. Se il tipico non prescrive diversamente, i Superiori dei monasteri dipendenti sono costituiti, per un tempo determinato nello stesso tipico, dal Superiore del monastero sui iuris con il consenso del suo consiglio se il monastero è filiale, consultato invece lo stesso consiglio se è sussidiario.
  §3. I Superiori poi che hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età, o che a motivo della salute malferma o per altra grave causa sono divenuti meno adatti all\’adempimento del loro ufficio, presentino la rinuncia dall\’ufficio alla Sinassi, alla quale spetta di accettarla.
  Can. 445 – (626) I membri della Sinassi di elezione si premurino di eleggere coloro che nel Signore riconoscono veramente degni e idonei all\’ufficio di Superiore, astenendosi da qualunque abuso e specialmente dalla ricerca di voti tanto per se stessi quanto per altri.
  Can. 446 – (629) Il Superiore risieda nel proprio monastero e non se ne allontani se non a norma del tipico.
  Can. 447 – §1. (cf 636) Per l\’amministrazione dei beni temporali vi sia nel monastero l\’economo, che svolga il suo ufficio sotto la direzione del Superiore.
  §2. Il Superiore del monastero sui iuris non eserciti insieme l\’ufficio di economo dello stesso monastero; invece l\’ufficio di economo di un monastero dipendente, anche se è meglio che sia distinto dall\’ufficio di Superiore, è tuttavia compatibile con esso se lo esige la necessità.
3 L\’ammissione nel monastero sui iuris e il noviziato
  Can. 448 – (* 538) Perché qualcuno sia ammesso in un monastero sui iuris si richiede che sia mosso da retta intenzione (cf 597 §1), sia idoneo a condurre la vita monastica e non sia trattenuto da alcun impedimento stabilito dal diritto.
  Can. 449 – (cf 597 §2) Prima di essere ammesso al noviziato, il candidato deve vivere nel monastero per uno spazio di tempo determinato dal tipico, sotto la cura speciale di un membro sperimentato.
  Can. 450 – (cf 643 §1) Ferme restando le prescrizioni del tipico che esigano di più, non possono essere ammessi validamente al noviziato:
  1 gli acattolici;
  2 coloro che sono puniti da pena canonica eccetto le pene di cui nel can. 1426, §1;
  3 coloro su cui pende una grave pena per un delitto del quale sono legittimamente accusati;
  4 coloro che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età, a meno che non si tratti di un monastero nel quale vi sia la professione temporanea, nel qual caso è sufficiente l\’età di diciassette anni;
  5 coloro che entrano nel monastero indotti da violenza, da timore grave oppure da dolo, o coloro che il Superiore riceve indotto allo stesso modo;
  6 i coniugi mentre dura il matrimonio;
  7 coloro che sono legati dal vincolo della professione religiosa o da altro vincolo sacro in un istituto di vita consacrata, a meno che non si tratti di un passaggio legittimo.
  Can. 451 – Nessuno può essere lecitamente ammesso al noviziato di un monastero di un\’altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è stato destinato a un monastero dipendente, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.
  Can. 452 – §1. (cf 644) I chierici ascritti a un\’eparchia non possono essere ammessi lecitamente al noviziato se non dopo che sia stato consultato il loro Vescovo eparchiale; né possono essere ammessi lecitamente se il Vescovo eparchiale è contrario perché la loro partenza produce un grave danno alle anime che non può assolutamente essere evitato diversamente, oppure se si tratta di coloro che, essendo destinati ai sacri ordini nel monastero, ne sono trattenuti da qualche impedimento stabilito dal diritto.
  §2. Non possono neppure essere ammessi lecitamente nel monastero i genitori la cui opera è necessaria per nutrire ed educare i figli, oppure quei figli che devono provvedere al padre o alla madre, al nonno o alla nonna che si trovano in grave necessità, a meno che il monastero non abbia provveduto diversamente alla cosa.
  Can. 453 – §1. (# 641) Compete al Superiore del monastero sui iuris ammettere al noviziato dopo aver consultato il suo consiglio.
  §2. Al Superiore stesso deve constare, usando i mezzi opportuni, della idoneità e della piena libertà del candidato nella scelta dello stato monastico.
  §3. (cf 645 §3) A riguardo dei documenti che i candidati devono presentare e circa le varie testimonianze che devono essere raccolte a proposito della loro buona condotta e dell\’idoneità, si osservino le prescrizioni del tipico.
  Can. 454 – Nel tipico devono essere definite le norme sulla dote, da apportare dai candidati e da amministrare sotto la speciale vigilanza del Gerarca del luogo, come pure circa la restituzione integrale della dote, ma senza i frutti maturati, a colui che, per qualsiasi ragione, si separa dal monastero.
  Can. 455 – Il noviziato inizia con la vestizione dell\’abito monastico o in un altro modo stabilito nel tipico.
  Can. 456 – §1. Il monastero sui iuris può avere i propri novizi, che vengono iniziati alla vita monastica nello stesso monastero guidati da un membro idoneo.
  §2. (cf 647 §2) Il noviziato, perché sia valido, dev\’essere trascorso nello stesso monastero sui iuris oppure, per decisione del Superiore dopo aver consultato il suo consiglio, in un altro monastero sui iuris della stessa confederazione.
  §3. Se però qualche monastero sui iuris, sia confederato sia non confederato, non può adempiere le prescrizioni circa la formazione dei novizi, il Superiore ha l\’obbligo di mandare i novizi in un altro monastero nel quale le stesse prescrizioni siano religiosamente osservate.
  Can. 457 – §1. (cf 648 §1) Il noviziato, perché sia valido, dev\’essere trascorso per un triennio intero e continuo; però, nei monasteri in cui la professione temporanea precede la professione perpetua, è sufficiente un solo anno di noviziato.
  §2. (649 §1) In ciascun anno di noviziato un\’assenza, sia continua sia interrotta, più breve di tre mesi non tocca la validità; ma il tempo mancante, se supera i quindici giorni, dev\’essere supplito.
  §3. (# 648 §3) Il noviziato non sia esteso oltre i tre anni, fermo restando il can. 461, §2.
  Can. 458 – §1. (# 648 §3) Alla formazione dei novizi sia preposto come maestro, a norma del tipico, un membro che si distingua per prudenza, carità, pietà, scienza e osservanza della vita monastica e che sia professo almeno da dieci anni.
  §2. I diritti e i doveri di questo maestro, specialmente per quanto riguarda il modo della formazione dei novizi e le relazioni verso la Sinassi e il Superiore del monastero, siano determinati nel tipico.
  Can. 459 – §1. Durante il tempo di noviziato bisogna adoperarsi continuamente affinché, sotto la guida del maestro, l\’animo del novizio sia formato con lo studio del tipico, in pie meditazioni e in preghiera assidua, nell\’apprendere le esigenze dei voti e delle virtù, in esercitazioni adatte a estirpare i vizi, a padroneggiare le passioni, ad acquistare le virtù.
  §2. (* 565 §2) Nel tempo del noviziato i novizi non siano destinati alle opere esterne del monastero (cf 652 §5) e non si occupino appositamente allo studio della letteratura, delle scienze o delle arti.
  Can. 460 – (* 568) Il novizio non può validamente rinunciare in qualsiasi modo ai suoi beni oppure sottoporli a obbligazioni, fermo restando il can. 467, §1.
  Can. 461 – §1. (653 §1) Il novizio può abbandonare liberamente il monastero sui iuris oppure essere dimesso per giusta causa dal Superiore o dalla Sinassi secondo il tipico.
  §2. Terminato il noviziato, se il novizio è giudicato idoneo, sia ammesso alla professione, altrimenti sia dimesso; ma se rimane un dubbio sulla sua idoneità, il tempo di noviziato può essere prorogato, a norma del tipico, non però oltre un anno.
4 La consacrazione o professione monastica
  Can. 462 – §1. (cf 654) Lo stato monastico è definitivamente assunto con la professione perpetua nella quale sono compresi i tre voti perpetui di obbedienza, di castità e di povertà.
  §2. Nell\’emettere la professione si osservino le prescrizioni del tipico e dei libri liturgici.
  Can. 463 – Per quanto riguarda i diversi gradi di professione monastica, si stia al tipico del monastero, salvo restando il valore giuridico della professione secondo il diritto comune.
  Can. 464 – (656) Per la validità della professione monastica perpetua si richiede che:
  1 il noviziato sia stato compiuto validamente;
  2 il novizio sia ammesso alla professione dal Superiore del proprio monastero sui iuris col consenso del suo consiglio e la professione sia ricevuta dallo stesso Superiore personalmente o per mezzo di un altro;
  3 la professione sia espressa e non sia né emessa né ricevuta per violenza, timore grave oppure dolo;
  4 siano adempiute tutte le altre cose richieste nel tipico per la validità della professione.
  Can. 465 – Le cose che sono prescritte dal diritto comune sulla professione temporanea valgono anche per i monasteri nei quali questa professione viene premessa, secondo il tipico, alla professione perpetua.
  Can. 466 – La professione monastica perpetua rende invalidi gli atti contrari ai voti, se gli atti possono essere annullati.
  Can. 467 – §1. (cf 668 §4) Il candidato alla professione monastica perpetua, entro sessanta giorni prima della professione, deve rinunciare a tutti i beni che possiede in quel momento, in favore di chi vuole, sotto la condizione che dovrà seguire la professione; la rinuncia fatta prima di questo tempo è nulla per il diritto stesso.
  §2. Emessa la professione, si faccia subito tutto quello che è necessario affinché la rinuncia consegua effetto anche per diritto civile.
  Can. 468 – §1. (cf 668 §5) Qualunque bene temporale che a qualsiasi titolo sopravvenga a un membro, dopo la professione perpetua, rimane acquisito dal monastero.
  §2. (639 §1 e 3) Quanto ai debiti e alle obbligazioni che un membro ha contratto dopo la professione perpetua con la licenza del Superiore, ne deve rispondere il monastero; se invece ha contratto debiti senza la licenza del Superiore, ne deve rispondere il membro stesso.
  §3. Resta fermo tuttavia che, contro colui il cui patrimonio si è in qualche modo avvantaggiato in seguito a quel contratto, si può sempre intentare un\’azione.
  Can. 469 – (cf 266 §2) Emessa la professione perpetua, il membro perde per il diritto stesso qualunque ufficio, se ne ha qualcuno, e la propria eparchia e inoltre viene aggregato per il diritto stesso al monastero.
  Can. 470 – Il documento di emissione della professione perpetua, sottoscritto dal membro stesso e da colui che ha ricevuto la professione, anche se delegato, sia conservato nell\’archivio del monastero; il Superiore del proprio monastero sui iuris ne deve informare quanto prima il parroco presso il quale è stato registrato il battesimo del membro.
5 La formazione dei membri e la disciplina monastica
  Can. 471 – §1. (cf 659 §1) Il metodo di formazione dei membri sia determinato nel tipico in modo tale che essi siano incitati permanentemente a conseguire più pienamente una vita di santità, come pure che le doti del loro ingegno si sviluppino con lo studio della sacra dottrina e con l\’acquisto della cultura umana secondo le necessità dei tempi e così diventino più adatti a esercitare le arti e le opere che sono legittimamente assunte dal monastero.
  §2. (cf 659 §2) La formazione dei monaci che sono destinati agli ordini sacri, inoltre dev\’essere fatta secondo il piano di formazione dei chierici di cui nel can. 330 nello stesso monastero, se esso ha una sede di studi organizzata a norma del can. 340, §1; oppure in un altro seminario o istituto di studi superiori approvato dall\’autorità ecclesiastica, sotto la guida di un esperto moderatore.
  Can. 472 – (cf 1019 §1) Il Superiore di un monastero sui iuris può dare ai suoi membri di voti perpetui, a norma del tipico, le lettere dimissorie per la sacra ordinazione; queste lettere devono essere inviate al Vescovo eparchiale del luogo dove è situato il monastero, anche se dipendente o, se si tratta di un monastero stauropegiaco, al Vescovo designato dal Patriarca.
  Can. 473 – §1. (cf 663) Nei singoli monasteri si celebrino ogni giorno le lodi divine, a norma del tipico e delle legittime consuetudini; inoltre si celebri la Divina Liturgia tutti i giorni, eccettuati quelli che sono esclusi dalle prescrizioni dei libri liturgici.
  §2. I Superiori dei monasteri abbiano cura che tutti i membri, a norma del tipico:
  1 partecipino quotidianamente alle lodi divine e alla Divina Liturgia ogni volta che viene celebrata, se non sono legittimamente impediti; si dedichino alla contemplazione delle realtà divine e si applichino assiduamente agli altri esercizi di pietà;
  2 possano accedere liberamente e frequentemente ai padri spirituali e ai confessori;
  3 (663 §5) ogni anno si dedichino per alcuni giorni al ritiro spirituale.
  Can. 474 – §1. (664) I membri dei monasteri ricevano frequentemente, a norma del tipico, il sacramento della penitenza.
  §2. (cf 630 §1) Fermo restando il tipico che consiglia la confessione presso determinati confessori, tutti i membri del monastero possono ricevere il sacramento della penitenza da qualsiasi sacerdote provvisto della facoltà di amministrare questo sacramento, ferma restando la disciplina monastica.
  Can. 475 – §1. (cf 630 §3 e 969 §2) Nei singoli monasteri, a seconda del numero dei membri, siano designati dal Superiore del monastero più padri spirituali e confessori, se si tratta di presbiteri-monaci provvisti della facoltà di amministrare il sacramento della penitenza; altrimenti siano invece designati dal Gerarca del luogo dopo aver ascoltato il Superiore del monastero sui iuris, il quale in precedenza deve sentire il parere della comunità interessata.
  §2. (cf 567) Per i monasteri nei quali non ci sono presbiteri-monaci, il Gerarca del luogo designi allo stesso modo un sacerdote che ha il compito di celebrare regolarmente nel monastero la Divina Liturgia e di predicare la parola di Dio, fermo restando il can. 612, §2.
  Can. 476 – (669) I membri del monastero, sia dentro sia fuori del monastero, indossino l\’abito monastico prescritto dal proprio tipico.
  Can. 477 – §1. (667) Nel monastero si osservi la clausura nel modo prescritto dal tipico, salvo restando il diritto del Superiore di ammettere, a modo di atto e per grave causa, nelle parti sottoposte alla clausura, persone dell\’altro sesso, oltre a quelle che secondo il tipico possono entrare nella clausura.
  §2. Le parti del monastero sottoposte alla clausura siano indicate in modo palese.
  §3. Compete al Superiore del monastero sui iuris, col consenso del suo consiglio e anche informandone il Vescovo eparchiale, prescrivere accuratamente i confini della clausura oppure mutarli per una giusta causa.
  Can. 478 – (665 §1) Il Superiore del monastero può permettere che i membri dimorino fuori del monastero per un tempo determinato dal tipico; ma per un\’assenza che supera un anno, se non interviene un motivo di studi o di malattia, si richiede la licenza dell\’autorità a cui il monastero è soggetto.
  Can. 479 – (cf 778) Se, a giudizio del Gerarca del luogo, si rende necessario l\’aiuto dei monasteri per l\’istruzione catechistica del popolo, tutti i Superiori richiesti dallo stesso Gerarca la devono impartire al popolo, personalmente o per mezzo di altri, nelle proprie chiese.
  Can. 480 – (# 520 §1) Una parrocchia non può essere eretta nella chiesa di un monastero né i monaci possono essere nominati parroci senza il consenso del Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede oppure, in tutti gli altri casi, della Sede Apostolica.
6 Gli eremiti
  Can. 481 – (cf 603) L\’eremita è un membro di un monastero sui iuris che si dà interamente alla contemplazione delle cose celesti e si isola totalmente dagli uomini e dal mondo.
  Can. 482 – Per intraprendere legittimamente la vita eremitica si richiede che il membro abbia ottenuto la licenza del Superiore del monastero sui iuris al quale appartiene, col consenso del suo consiglio, e abbia trascorso la vita nel monastero almeno per sei anni, da computare dal giorno della professione perpetua.
  Can. 483 – Il luogo nel quale l\’eremita vive sia designato dal Superiore del monastero e sia separato in modo speciale dal secolo e dalle altre parti del monastero; se però il luogo si trova fuori dal recinto del monastero, occorre inoltre il consenso dato per iscritto dal Vescovo eparchiale.
  Can. 484 – L\’eremita dipende dal Superiore del monastero e inoltre resta obbligato dai canoni sui monaci e dal tipico del monastero nella misura in cui sono compatibili con la vita eremitica.
  Can. 485 – Il Superiore del monastero sui iuris, col consenso del suo consiglio, può porre fine alla vita eremitica per una giusta causa, anche contro la volontà dell\’eremita.
7 Il monastero stauropegiaco
  Can. 486 – §1. Il Patriarca, dopo aver consultato il Vescovo eparchiale e col consenso del Sinodo permanente, per una grave causa, può concedere lo stato di monastero stauropegiaco, nell\’atto stesso dell\’erezione, a un monastero sui iuris.
  §2. Il monastero stauropegiaco è immediatamente soggetto al Patriarca in modo tale che egli solo ha gli stessi diritti e doveri del Vescovo eparchiale sul monastero, sui membri ascritti al medesimo e sulle persone che vivono giorno e notte nel monastero; tutte le altre persone poi addette al monastero sono soggette immediatamente ed esclusivamente al Patriarca, soltanto in quelle cose che riguardano la loro funzione o ufficio.
8 Passaggio a un altro monastero
  Can. 487 – §1. (cf 684-685) Un membro non può passare da un monastero sui iuris a un altro della stessa confederazione senza il consenso dato per iscritto del Preside della confederazione.
  §2. Per il passaggio da un monastero non confederato a un altro monastero soggetto alla stessa autorità è richiesto il consenso della stessa autorità; se invece il monastero al quale si fa il passaggio è soggetto a un\’altra autorità, si richiede anche il consenso di questa autorità.
  §3. Il Patriarca, il Vescovo eparchiale e il Preside della confederazione non possono dare questo consenso se non dopo aver consultato il Superiore del monastero sui iuris, dal quale si fa il passaggio.
  §4. Per la validità del passaggio a un monastero di un\’altra Chiesa sui iuris si richiede inoltre il consenso della Sede Apostolica.
  §5. Il passaggio avviene con l\’ammissione concessa dal Superiore del nuovo monastero sui iuris col consenso della Sinassi.
  Can. 488 – §1. Colui che passa a un altro monastero sui iuris della stessa confederazione non fa il noviziato né emette una nuova professione e dal giorno del passaggio perde i diritti e viene sciolto dagli obblighi del precedente monastero, assume i diritti e gli obblighi dell\’altro e, se è chierico, viene ascritto allo stesso anche come chierico.
  §2. Chi passa da un monastero sui iuris a un altro monastero sui iuris, che non appartiene a nessuna confederazione oppure che fa parte di una diversa, osservi le prescrizioni del tipico del monastero verso il quale avviene il passaggio, per quanto riguarda l\’obbligo di fare il noviziato e di emettere la professione; se però nel tipico non si tratta di ciò, non fa il noviziato né emette la nuova professione, ma l\’effetto del passaggio ha luogo dal giorno in cui avviene il passaggio, a meno che il Superiore del monastero non esiga da lui che trascorra un certo tempo, non oltre un anno, nel monastero a titolo di esperimento; trascorso il tempo dell\’esperimento o sia ascritto stabilmente al nuovo monastero dal Superiore con il consenso del suo consiglio o della Sinassi a norma del tipico, oppure ritorni al precedente monastero.
  §3. Nel passaggio da un monastero sui iuris a un ordine o a una congregazione si osservino, con gli adattamenti del caso, i cann. 544 e 545.
  §4. Il monastero sui iuris, dal quale un membro si separa, conserva i beni che in ragione del membro stesso sono già stati da esso acquisiti; per quanto riguarda la dote, essa dal giorno del passaggio appartiene, senza i frutti già maturati, al monastero verso il quale avviene il passaggio.
9 L\’esclaustrazione e la separazione dal monastero
  Can. 489 – §1. (cf 686 §1) L\’indulto di esclaustrazione da un monastero sui iuris non può concederlo a un membro di voti perpetui, su domanda del membro stesso, se non l\’autorità a cui il monastero è soggetto, dopo aver ascoltato il Superiore del monastero sui iuris assieme al suo consiglio.
  §2. Il Vescovo eparchiale non può concedere questo indulto se non per un triennio.
  Can. 490 – (686 §3) L\’esclaustrazione può essere imposta, su richiesta del Superiore del monastero sui iuris col consenso del suo consiglio, dall\’autorità a cui il monastero è soggetto, per grave causa e osservando l\’equità e la carità.
  Can. 491 – (687) Il membro esclaustrato rimane legato ai voti ed è ancora tenuto a tutti gli altri obblighi della professione monastica che sono compatibili col suo nuovo stato; deve deporre l\’abito monastico; durante il tempo dell\’esclaustrazione è privo di voce attiva e passiva; è soggetto al Vescovo eparchiale del luogo dove dimora, al posto del Superiore del proprio monastero, anche in virtù del voto di obbedienza.
  Can. 492 – §1. (691) Un membro di voti perpetui non chieda l\’indulto di separarsi dal monastero e di ritornare alla vita secolare se non per cause gravissime ponderate davanti al Signore; presenti la sua domanda al Superiore del monastero sui iuris il quale, assieme al suo voto e a quello del suo consiglio, la inoltrerà alla Sede Apostolica.
  §2. Tale indulto è riservato alla Sede Apostolica.
  Can. 493 – §1. (692) L\’indulto di separarsi dal monastero e di ritornare alla vita secolare, legittimamente concesso e intimato a un membro, se all\’atto dell\’intimazione non è stato respinto dal membro stesso, comporta per il diritto stesso la dispensa dai voti come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione, non però da quelli annessi all\’ordine sacro, se il membro è stato costituito nell\’ordine sacro.
  §2. (# 690) Se il membro che si è separato dal monastero ed è ritornato alla vita secolare viene ripreso di nuovo nel monastero, ripete il noviziato e la professione, come se non fosse mai appartenuto alla vita religiosa.
  Can. 494 – §1. (# 693) Il monaco di voti perpetui e costituito nell\’ordine sacro, se ha ottenuto l\’indulto di separarsi dal monastero e di ritornare al secolo, non può esercitare gli ordini sacri finché non abbia trovato un Vescovo eparchiale benevolo che lo accolga.
  §2. Il Vescovo eparchiale lo può accogliere sia senza condizioni sia a titolo di esperimento per cinque anni; nel primo caso il monaco è ascritto all\’eparchia per il diritto stesso, nel secondo invece lo è quando sono passati cinque anni, a meno che non sia stato prima espressamente dimesso.
  Can. 495 – (cf 665 §2) Il membro che, dopo aver emessa la professione, abbandona illegittimamente il monastero, deve ritornare senza ritardi al monastero; i Superiori devono ricercarlo sollecitamente e, se ritorna mosso da vera penitenza, riceverlo; in caso contrario sia punito o anche dimesso a norma del diritto.
  Can. 496 – §1. (cf 688 §2) Colui che durante la professione temporanea per una grave causa vuole separarsi dal monastero e ritornare alla vita secolare, presenti la sua domanda al Superiore del monastero sui iuris.
  §2. Il Superiore invii questa domanda, assieme al suo voto e a quello del suo consiglio, al Vescovo eparchiale al quale compete, anche se si tratta di monasteri di diritto pontificio, concedere in questo caso l\’indulto di separarsi dal monastero e di ritornare nel secolo, a meno che il diritto particolare non riservi ciò al Patriarca per i monasteri situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.
10 La dimissione dei monaci
  Can. 497 – §1. (694 §1) E\’ da ritenere dimesso dal monastero per il diritto stesso il membro che:
  1 ha pubblicamente abbandonato la fede cattolica;
  2 ha celebrato o anche solo civilmente attentato il matrimonio.
  §2. In questi casi il Superiore del monastero sui iuris, dopo aver consultato il suo consiglio, senza alcun ritardo, raccolte le prove, emetta la dichiarazione del fatto, affinché consti giuridicamente della dimissione, e informi al più presto della cosa l\’autorità a cui il monastero è immediatamente soggetto.
  Can. 498 – §1. (703) Il membro che è causa sia di un imminente e gravissimo scandalo esterno, sia di un danno nei riguardi del monastero, può essere espulso immediatamente dal Superiore del monastero sui iuris col consenso del suo consiglio, facendogli deporre subito l\’abito monastico.
  §2. Il Superiore del monastero sui iuris procuri, se è il caso, che sia promosso il processo di dimissione a norma di diritto, oppure deferisca la cosa all\’autorità a cui il monastero è soggetto.
  §3. Al membro espulso dal monastero, che è costituito nell\’ordine sacro, è proibito l\’esercizio dell\’ordine sacro, a meno che l\’autorità a cui è soggetto il monastero non decida diversamente.
  Can. 499 – (cf 688 §2) Mentre dura la professione temporanea, un membro può essere dimesso dal Superiore del monastero sui iuris col consenso del suo consiglio secondo il can. 552, §§2 e 3; ma perché la dimissione sia valida dev\’essere confermata dal Vescovo eparchiale o dal Patriarca, se il diritto particolare così prevede per i monasteri situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.
  Can. 500 – §1. (cf 699 §1) Per dimettere un membro di voti perpetui, fermo restando il can. 497, è competente il Preside della confederazione monastica o il Superiore del monastero sui iuris non confederato, l\’uno e l\’altro col consenso del proprio consiglio, che nel caso deve essere composto, per la validità, assieme al Superiore che presiede, almeno da cinque membri, in modo che, se mancano o sono assenti i consiglieri ordinari, siano chiamati altri a norma del tipico o degli statuti della confederazione; la votazione poi deve essere segreta.
  §2. (cf 697 2) Per decidere validamente la dimissione, oltre alle altre condizioni stabilite eventualmente dal tipico, si richiede che:
  1 le cause della dimissione siano gravi, imputabili, giuridicamente provate e unite alla mancata emendazione;
  2 la dimissione sia stata preceduta, a meno che la natura della causa di dimissione lo escluda, da due ammonizioni, con formale comminazione della dimissione, che siano andate a vuoto;
  3 le cause della dimissione siano state manifestate per iscritto al membro, accordandogli dopo ogni ammonizione piena facoltà di difendersi;
  4 sia trascorso il tempo utile stabilito dal tipico dopo l\’ultima ammonizione.
  §3. Le risposte scritte date dal membro siano allegate agli atti da sottoporre a coloro di cui si tratta nel §1.
  §4. (cf 700) Il decreto di dimissione non può essere mandato ad esecuzione se non è stato approvato dall\’autorità a cui il monastero è soggetto.
  Can. 501 – §1. (cf 700) Il decreto di dimissione sia intimato al più presto al membro interessato.
  §2. Contro il decreto di dimissione, però, il membro può sia interporre ricorso entro quindici giorni con effetto sospensivo, sia postulare che la causa sia trattata per via giudiziaria, a meno che il decreto di dimissione non sia stato confermato dalla Sede Apostolica.
  §3. Del ricorso contro il decreto di dimissione si occupa la Sede Apostolica o, se si tratta di un membro che ha il domicilio entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, il Patriarca.
  §4. Se invece la causa dev\’essere trattata per via giudiziaria, se ne occupa il tribunale dell\’autorità immediatamente superiore a colui che ha confermato il decreto di dimissione; il Superiore che ha emesso il decreto di dimissione consegni allo stesso tribunale la raccolta degli atti relativi e si proceda secondo i canoni del giudizio penale, escluso l\’appello.
  Can. 502 – (cf 701) Con la legittima dimissione, esclusa quella di cui nel can. 497, cessano per il diritto stesso tutti i vincoli nonché gli obblighi sorti dalla professione monastica e, se il membro è costituito nell\’ordine sacro, dev\’essere osservato il can. 494.
  Can. 503 – §1. (= 702 §1) Colui che si separa legittimamente dal monastero o è legittimamente dimesso da esso, non può rivendicare nulla da esso per qualsiasi opera in esso compiuta.
  §2. Tuttavia il monastero osservi l\’equità e la carità verso il membro che se ne separa.
Art. III
Gli ordini e le congregazioni
  Can. 504 – §1. L\’ordine è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, nella quale i membri, pur non essendo monaci, emettono una professione che è equiparata alla professione monastica.
  §2. La congregazione è una società eretta dalla competente autorità ecclesiastica, nella quale i membri emettono la professione con i tre voti pubblici di obbedienza, castità e povertà, la quale però non è equiparata alla professione monastica, ma ha una forza propria a norma del diritto.
  Can. 505 – §1. (= 589) Un ordine è di diritto pontificio se è stato eretto dalla Sede Apostolica, oppure se è stato riconosciuto come tale da un decreto della stessa; è di diritto patriarcale invece se, dopo essere stato eretto dal Patriarca, non ha ottenuto il decreto di riconoscimento della Sede Apostolica.
  §2. Una congregazione è:
  1 di diritto pontificio se è stata eretta dalla Sede Apostolica, oppure se è stata riconosciuta come tale per mezzo di un decreto della stessa;
  2 di diritto patriarcale se è stata eretta dal Patriarca, oppure se con un decreto dello stesso è stata riconosciuta come tale e non ha ottenuto un decreto di riconoscimento della Sede Apostolica;
  3 di diritto eparchiale se è stata eretta dal Vescovo eparchiale e non ha ottenuto il decreto di riconoscimento della Sede Apostolica o del Patriarca.
  §3. (588 2) Un ordine o una congregazione è clericale se, in ragione del fine ovvero dell\’intendimento proposto dal fondatore o in forza di una legittima consuetudine, è sotto il governo dei presbiteri, assume i ministeri propri dell\’ordine sacro ed è riconosciuto come tale dall\’autorità ecclesiatica.
1 Erezione e soppressione di un ordine, di una congregazione, provincia, casa
  Can. 506 – §1. (579) Un Vescovo eparchiale può erigere solamente delle congregazioni; ma non le eriga se non dopo aver consultato la Sede Apostolica e inoltre, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, se non dopo dopo aver consultato il Patriarca.
  §2. Il Patriarca può erigere ordini e congregazioni col consenso del Sinodo permanente e dopo aver consultato la Sede Apostolica.
  §3. Entro i confini del territorio di una Chiesa patriarcale, una congregazione di diritto eparchiale che sia diffusa in più eparchie dello stesso territorio, può diventare di diritto patriarcale per decreto del Patriarca, dopo aver consultato gli interessati e con il consenso del Sinodo permanente.
  Can. 507 – §1. (cf 616 §2) Un ordine, sia pure di diritto patriarcale, legittimamente eretto, anche se consta di una sola casa, non può essere soppresso se non dalla Sede Apostolica, alla quale è pure riservato disporre dei beni dell\’ordine soppresso, salva restando la volontà degli offerenti.
  §2. Può sopprimere una congregazione di diritto patriarcale o eparchiale legittimamente eretta, anche se consta di una sola casa, oltre alla Sede Apostolica, anche il Patriarca entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato gli interessati, e col consenso del Sinodo permanente e della Sede Apostolica.
  Can. 508 – §1. (621) La provincia indica una parte dello stesso ordine o congregazione che consta di diverse case, che un Superiore maggiore governa direttamente.
  §2. (cf 581) Dividere un ordine o una congregazione in province, congiungere delle province, circoscriverle diversamente, o sopprimerle ed erigerne delle nuove, appartiene all\’autorità determinata dagli statuti dell\’ordine o della congregazione.
  §3. Stabilire [la destinazione] dei beni della provincia soppressa, salva restando la giustizia e la volontà degli offerenti, spetta alla Sinassi generale a meno che gli statuti non dispongano diversamente o, quando vi sia necessità urgente, al Superiore generale con il consenso del suo consiglio.
  Can. 509 – §1. (cf 609) Un ordine o una congregazione non possono erigere validamente una casa se non col consenso dato per iscritto dal Vescovo eparchiale; se si tratta dell\’erezione della prima casa di un ordine o di una congregazione di diritto patriarcale in una eparchia, è richiesto, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, il consenso del Patriarca o, in tutti gli altri casi, della Sede Apostolica.
  §2. Quanto è detto nel can. 437, vale anche delle case di ordini e congregazioni.
  Can. 510 – (cf 616) La casa di un ordine o di una congregazione non può essere soppressa validamente se non dopo aver consultato il Vescovo eparchiale; la soppressione invece dell\’unica casa di un ordine o congregazione è riservata alla stessa autorità a cui compete, secondo il can. 507, di sopprimere lo stesso ordine o congregazione.
2 I Superiori, le Sinassi e gli economi negli ordini e nelle congregazioni
  Can. 511 – §1. (cf 596 §1) Negli ordini e nelle congregazioni i Superiori e le Sinassi hanno quella potestà che è determinata dal diritto comune e dagli statuti.
  §2. (596 §2) Negli ordini e nelle congregazioni clericali di diritto pontificio o patriarcale, però, i Superiori e le Sinassi hanno inoltre la potestà di governo per il foro esterno e interno a norma degli statuti.
  Can. 512 – §1. (631 §1) La Sinassi generale, che è la superiore autorità a norma degli statuti, sia formata in modo tale che, rappresentando l\’intero ordine o congregazione, diventi un vero segno della sua unità nella carità.
  §2. (631 §2) Non solo le province e le case, ma anche ogni membro può inviare liberamente alla Sinassi generale i suoi desideri nel modo determinato negli statuti.
  Can. 513 – §1. (623) Perché i membri siano validamente nominati oppure eletti all\’ufficio di Superiore si richiede un adeguato tempo dopo la professione perpetua, da determinare negli statuti che, se si tratta dei Superiori maggiori, deve essere almeno di dieci anni, da computare dalla prima professione.
  §2. Se si tratta del Superiore generale è richiesto inoltre per la validità che abbia compiuto i trentacinque anni.
  Can. 514 – §1. (624 §1) I Superiori siano costituiti per uno spazio di tempo determinato e conveniente, a meno che gli statuti non stabiliscano diversamente per il Superiore generale.
  §2. (624 §3) Tuttavia essi possono essere rimossi dall\’ufficio o trasferiti a un altro, prima che sia trascorso il tempo determinato, per cause e secondo modalità determinate dagli statuti.
  §3. (624 §2) Si provveda negli statuti con norme adatte affinché i membri non siano Superiori troppo a lungo senza interruzione.
  Can. 515 – §1. (625 §1) Il Superiore generale sia designato mediante elezione a norma degli statuti.
  §2. (625 §3) Tutti gli altri Superiori siano designati a norma degli statuti, in modo tale, tuttavia, che se vengono eletti necessitino della conferma del competente Superiore maggiore; se invece sono nominati, si premetta un\’opportuna consultazione.
  §3. Nelle elezioni si osservino accuratamente i cann. 947-960 come pure il can. 445.
  Can. 516 – §1. (cf 636 §1) Per l\’amministrazione dei beni temporali negli ordini e nelle congregazioni vi siano gli economi: l\’economo generale che amministri i beni dell\’intero ordine o congregazione, l\’economo provinciale per quelli della provincia, l\’economo locale per quelli delle singole case; tutti costoro esercitino il loro ufficio sotto la direzione del Superiore.
  §2. (636 §1) Il Superiore maggiore non può svolgere da solo l\’ufficio di economo generale e di economo provinciale; l\’ufficio invece di economo locale, anche se è meglio che sia distinto dall\’ufficio di Superiore, è tuttavia compatibile con esso, se la necessità lo esige.
  §3. Se gli statuti non prevedono il modo di designazione degli economi, essi siano nominati dal Superiore maggiore col consenso del suo consiglio.
3 Ammissione negli ordini e nelle congregazioni e il noviziato
  Can. 517 – §1. (643 §1 1) L\’età richiesta per la valida ammissione al noviziato di un ordine o congregazione è il diciasettesimo anno compiuto; a riguardo di tutti gli altri requisiti per l\’ammissione al noviziato, si osservino i cann. 448, 450, 452 e 454.
  §2. Nessuno può essere ammesso lecitamente al noviziato di un istituto religioso di un\’altra Chiesa sui iuris senza la licenza della Sede Apostolica, a meno che non si tratti di un candidato che è destinato a una provincia o casa, di cui nel can. 432, della propria Chiesa.
  Can. 518 – Prima di essere ammesso al noviziato il candidato sia preparato convenientemente, sotto la speciale cura di un membro sperimentato, per un tempo e secondo il modo determinato dagli statuti.
  Can. 519 – (641) Il diritto di ammettere i candidati al noviziato appartiene ai Superiori maggiori a norma degli statuti, osservato il can. 453, §§2 e 3.
  Can. 520 – Il noviziato inizia nel modo prescritto dagli statuti.
  Can. 521 – (647 §1) L\’erezione, il trasferimento e la soppressione della sede del noviziato avviene per decreto del Superiore generale col consenso del suo consiglio.
  Can. 522 – §1. (647 §2) Il noviziato, perché sia valido, dev\’essere compiuto in una casa in cui vi è la sede del noviziato; in casi speciali e in via eccezionale, per concessione del Superiore generale col consenso del suo consiglio, il noviziato può essere compiuto in un\’altra casa dello stesso ordine o congregazione sotto la direzione di un membro sperimentato che faccia le veci del maestro dei novizi.
  §2. (647 §3) Il Superiore maggiore può permettere che il gruppo dei novizi dimori, per un certo spazio di tempo, in un\’altra casa del proprio ordine o congregazione da lui designata.
  Can. 523 – §1. (cf 648) Per la validità del noviziato si richiede che il noviziato comprenda un anno intero e continuo; l\’assenza però più breve di tre mesi, sia continua sia interrotta, non tocca la validità; ma il tempo mancante, se supera i quindici giorni, dev\’essere supplito, anche se era stato dedicato a completare la formazione dei novizi con esercitazioni apostoliche.
  §2. Se negli statuti è prescritto un tempo di noviziato più lungo, questo non è richiesto per la validità della professione.
  Can. 524 – §1. (cf 651 §1) Alla formazione dei novizi sia preposto come maestro, a norma degli statuti, un membro che si distingue per prudenza, carità, pietà, scienza e per l\’osservanza dello stato religioso, che sia professo almeno da dieci anni e, se si tratta di un ordine o una congregazione clericale, costituito nell\’ordine del presbiterato.
  §2. (651 §2) Al maestro si assegnino, se è necessario, dei collaboratori che in tutto quanto riguarda la direzione del noviziato e la formazione dei novizi siano a lui soggetti.
  §3. (cf 650 §2) E\’ compito del solo maestro provvedere alla formazione dei novizi e a lui solamente compete la direzione del noviziato in modo che a nessuno sia lecito intromettersi in queste cose, eccettuati quei Superiori a cui è permesso dagli statuti e ai visitatori; per quanto invece riguarda la disciplina religiosa di tutta la casa, il maestro allo stesso modo dei novizi, è sottoposto al Superiore.
  §4. Il novizio è soggetto alla potestà del maestro e dei Superiori e a costoro egli deve obbedire.
  Can. 525 – §1. Tutto ciò che è prescritto nei cann. 459-461 vale anche per gli ordini e le congregazioni.
  §2. (668 §1) Prima di emettere la professione temporanea il novizio deve cedere a chi preferisce l\’amministrazione dei suoi beni che al momento possiede e che in seguito gli potrebbero forse sopraggiungere, e deve disporre liberamente del loro uso e dell\’usufrutto.
4 La professione negli ordini e nelle congregazioni
  Can. 526 – §1. (cf 655) La professione temporanea con i tre voti di obbedienza, di castità e di povertà venga emessa per un tempo stabilito negli statuti.
  §2. Questa professione, a norma degli statuti, può essere rinnovata più volte in modo tale, però, che complessivamente non si estenda mai per un tempo più breve di un triennio o più lungo di un sessennio.
  Can. 527 – (= 656) Per la validità della professione temporanea si richiede:
  1 che il noviziato sia stato compiuto validamente;
  2 che il novizio sia ammesso alla professione dal Superiore competente secondo gli statuti con il consenso del suo consiglio e che la professione sia ricevuta dallo stesso Superiore personalmente o per mezzo di un altro;
  3 che la professione sia espressa e non emessa o ricevuta con violenza, timore grave oppure dolo;
  4 che siano adempiute tutte le altre cose richieste negli statuti per la validità della professione.
  Can. 528 – (cf 654) Un membro di voti temporanei ha lo stesso obbligo di osservare gli statuti come un membro di voti perpetui; è privo di voce attiva e passiva, a meno che non sia espressamente disposto diversamente negli statuti.
  Can. 529 – §1. La professione temporanea rende illeciti ma non invalidi gli atti contrari ai voti.
  §2. Questa professione non toglie al membro la proprietà dei suoi beni né la capacità di acquistarne altri; tuttavia non è lecito al membro rinunciare con atto tra vivi al dominio dei suoi beni a titolo grazioso.
  §3. Tutto ciò che un membro di voti temporanei invece acquista con la propria attività (668 §3) oppure a motivo dell\’ordine o della congregazione, lo acquista per l\’ordine o la congregazione; se non è legittimamente provato il contrario, si presume che il membro acquisti a motivo dell\’ordine o della congregazione.
  §4. Il membro di voti temporanei può cambiare la cessione o la disposizione di cui nel can. 525, §2; non però di proprio arbitrio, ma col consenso del Superiore maggiore, purché il cambiamento almeno di una parte notevole dei beni non sia fatto a favore dell\’ordine o della congregazione; con l\’uscita però dall\’ordine o dalla congregazione tale cessione e disposizione cessa di avere vigore.
  §5. Se un membro di voti temporanei ha contratto debiti e obbligazioni, ne deve rispondere lui stesso, a meno che egli non abbia trattato un affare dell\’ordine o della congregazione con licenza del Superiore.
  §6. Emessa la professione temporanea, sono vacanti per il diritto stesso tutti gli uffici del professo.
  Can. 530 – (668 §1) Nelle congregazioni il membro faccia liberamente il testamento, almeno prima della professione perpetua, che sia valido anche nel diritto civile.
  Can. 531 – Per mezzo della professione perpetua il membro assume definitivamente lo stato religioso, perde la propria eparchia e viene aggregato a pieno diritto all\’ordine o alla congregazione.
  Can. 532 – (658 2) Per la validità della professione perpetua, oltre ai requisiti di cui nel can. 464, si richiede che ci sia stata precedentemente la professione temporanea a norma del can. 526.
  Can. 533 – Negli ordini la professione perpetua è equiparata alla professione monastica: valgono perciò per essa i cann. 466-468.
  Can. 534 – Nelle congregazioni:
  1 gli effetti canonici della professione perpetua restano gli stessi che sono determinati nel can. 529 sulla professione temporanea, a meno che dal diritto comune non sia disposto diversamente;
  2 il Superiore maggiore col consenso del suo consiglio può concedere, al membro di voti perpetui che lo richiede, la licenza di cedere i suoi beni, salve restando le norme della prudenza;
  3 (cf 668 §4) la Sinassi generale è competente a introdurre negli statuti, se sembra opportuno, la rinuncia obbligatoria al patrimonio acquistato o acquistabile dal membro, che però non può essere fatta prima della professione perpetua.
  Can. 535 – §1. Nell\’emettere qualsiasi professione si osservino le prescrizioni degli statuti.
  §2. Si conservi nell\’archivio dell\’ordine o della congregazione il documento di emissione della professione, sottoscritto dal membro stesso e da colui che, anche se per delega, ha ricevuto la professione; se si tratta della professione perpetua, il Superiore maggiore deve al più presto informare della stessa il parroco presso il quale è stato registrato il battesimo del membro.
5 La formazione dei membri e la disciplina religiosa
negli ordini e nelle congregazioni
  Can. 536 – §1. (659 §1) Il modo della formazione dei membri viene determinato negli statuti, osservando il can. 471, §1.
  §2. (659 §3) La formazione dei membri che sono destinati agli ordini sacri, deve essere fatta inoltre secondo il piano di formazione dei chierici, di cui nel can. 330, nella sede degli studi dell\’ordine o della congregazione, approvata dalla Sinassi generale o dai Superiori maggiori a norma degli statuti; se invece non si può avere una propria sede degli studi a norma del can. 340, §1, i membri devono essere formati sotto la guida di uno sperimentato moderatore in un altro seminario o in un istituto di studi superiori approvato dall\’autorità ecclesiastica.
  Can. 537 – §1. (1019 §1) I Superiori maggiori possono dare, a norma degli statuti, le lettere dimissorie per la sacra ordinazione ai membri di voti perpetui.
  §2. (# 1021) Il Vescovo, al quale il Superiore deve inviare le lettere dimissorie, è il Vescovo eparchiale del luogo dove l\’ordinando ha il domicilio; a un altro Vescovo, invece, se il Vescovo eparchiale ha concesso la licenza, oppure è di un\’altra Chiesa sui iuris diversa da quella dell\’ordinando, oppure è assente, oppure infine se la sede eparchiale è vacante e la governa uno che non è ordinato Vescovo; di queste cose è necessario che il Vescovo ordinante sia informato nei singoli casi mediante un autentico documento della curia eparchiale.
  Can. 538 – §1. (cf 663 §3) Nelle singole case degli ordini e delle congregazioni si celebrino le lodi divine a norma degli statuti e delle legittime consuetudini.
  §2. (cf 663) I Superiori abbiano cura che tutti i membri adempiano, a norma degli statuti, quanto è prescritto nel can. 473, §2.
  §3. (cf 630 §1) I membri degli ordini e delle congregazioni ricevano frequentemente il sacramento della penitenza e si osservi il can. 474, §2.
  Can. 539 – §1. (630 §2) I Superiori abbiano cura che i membri dispongano di confessori idonei.
  §2. (630 §3) Negli ordini e nelle congregazioni clericali di diritto pontificio o patriarcale, i confessori siano designati dal Superiore maggiore a norma degli statuti; in tutti gli altri casi, invece, dal Gerarca del luogo dopo aver ascoltato il Superiore, il quale deve consultare previamente la comunità interessata.
  Can. 540 – (669) Per ciò che riguarda l\’abito dei membri, si deve stare alle prescrizioni degli statuti e, fuori delle proprie case, anche alle norme del Vescovo eparchiale.
  Can. 541 – (cf 667) Le norme sulla clausura siano determinate negli statuti dei singoli ordini e congregazioni secondo la propria indole, fermo restando il diritto dei Superiori, anche locali, di permettere diversamente, a modo di atto e per giusta causa.
  Can. 542 – I Superiori procurino che i membri da loro designati, specialmente nell\’eparchia in cui abitano, se dal Gerarca del luogo o dal parroco viene richiesto il loro aiuto per provvedere alle necessità dei fedeli, lo diano volentieri entro o fuori le proprie chiese, salve restando l\’indole e la disciplina religiosa dell\’istituto.
  Can. 543 – Il membro di un ordine o congregazione che è parroco rimane legato ai voti ed è anche tenuto a tutti gli altri obblighi della sua professione e agli statuti nella misura in cui la loro osservanza è compatibile con gli obblighi del suo ufficio; per quanto concerne la disciplina religiosa, egli è sottoposto al Superiore; nelle cose invece che riguardano l\’ufficio di parroco, ha gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri parroci e in egual misura è sottoposto al Vescovo eparchiale.
6 Passaggio a un altro ordine o congregazione oppure a un monastero sui iuris
  Can. 544 – §1. (cf 684 §1) Entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, un membro può passare validamente a un altro istituto religioso col consenso dato per iscritto dal Patriarca e col consenso del proprio Superiore generale e del Superiore generale dell\’ordine o della congregazione al quale vuole passare, oppure, se si tratta di passaggio a un monastero, del Superiore del monastero sui iuris ; per dare questo consenso i Superiori necessitano del consenso previo del loro consiglio o, se si tratta di un monastero, della Sinassi.
  §2. Un membro può passare validamente da una congregazione di diritto eparchiale a un altro istituto religioso di diritto eparchiale col consenso dato per iscritto del Vescovo eparchiale del luogo dove è la casa principale dell\’istituto religioso verso il quale avviene il passaggio, dopo aver consultato il Superiore generale della congregazione dalla quale avviene il passaggio e col consenso del Superiore generale della congregazione, oppure del Superiore del monastero sui iuris, verso il quale avviene il passaggio; per dare questo consenso i Superiori necessitano del previo consenso del loro consiglio o, se si tratta di un monastero, della Sinassi.
  §3. In tutti gli altri casi un membro non può passare validamente a un altro istituto religioso se non col consenso della Sede Apostolica.
  §4. Per la validità del passaggio a un istituto religioso di un\’altra Chiesa sui iuris è richiesto il consenso della Sede Apostolica.
  Can. 545 – §1. (# 684 §4) Colui che fa il passaggio deve fare il noviziato per intero, a meno che il Superiore generale o il Superiore del monastero sui iuris, entrambi col consenso del loro consiglio, non riducano per speciali motivi il tempo del noviziato, ma non meno di sei mesi; durante il noviziato, pur rimanendo i voti, sono sospesi i diritti e doveri particolari che il membro aveva nel precedente ordine o congregazione, ed egli rimane soggetto ai Superiori e al maestro dei novizi del nuovo istituto religioso anche in virtù del voto di obbedienza.
  §2. Finito il noviziato, colui che fa il passaggio se era già professo perpetuo emetta pubblicamente la professione perpetua secondo le prescrizioni degli statuti del nuovo istituto religioso; con questa professione egli viene aggregato pienamente al nuovo istituto e, se è chierico, viene ad esso ascritto anche come chierico; colui invece che è ancora professo di voti temporanei, rinnovi nello stesso modo la professione temporanea almeno per la durata di tre anni, a meno che non abbia trascorso tutto il triennio del noviziato nel monastero sui iuris nel quale passa.
  §3. (cf 684 §2) Se il membro non emette la professione nel nuovo istituto religioso, egli deve ritornare al precedente, a meno che non sia trascorso intanto il tempo della professione.
  §4. Circa i beni e la dote, si osservi il can. 488, §4.
7 L\’esclaustrazione e la separazione dall\’ordine o dalla congregazione
  Can. 546 – §1. (688 §1) Il professo di voti temporanei, scaduto il tempo della professione, può lasciare liberamente l\’istituto religioso.
  §2. (688 §2) Colui che durante i voti temporanei chiede per una grave causa di lasciare l\’ordine o la congregazione, può ottenere l\’indulto di separarsi definitivamente dall\’ordine o dalla congregazione dal Superiore generale col consenso del suo consiglio e ritornare alla vita secolare con gli effetti di cui nel can. 493; nelle congregazioni di diritto eparchiale perché l\’indulto abbia valore deve essere confermato dal Vescovo eparchiale del luogo dove è la casa principale della stessa congregazione.
  Can. 547 – §1. (689 §1) Il Superiore maggiore per una giusta causa e dopo aver consultato il suo consiglio può escludere un membro dalla rinnovazione degli stessi voti o dall\’emissione della professione perpetua.
  §2. (689 §2) Una malattia fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione temporanea, la quale, a giudizio di periti, rende il membro di voti temporanei inetto a vivere nell\’istituto religioso, costituisce un motivo per non ammetterlo a rinnovare la professione temporanea o a emettere la professione perpetua, a meno che la malattia non sia stata contratta per negligenza dell\’istituto o per un lavoro compiuto nell\’istituto.
  §3. (869 §3) Se però un membro, durante i voti temporanei, è diventato demente, anche se non può emettere la nuova professione, non può tuttavia essere dimesso dall\’istituto.
  Can. 548 – §1. (# 686) L\’indulto di esclaustrazione può essere concesso dall\’autorità a cui l\’ordine o la congregazione è soggetto, dopo aver ascoltato il Superiore generale assieme al suo consiglio; invece l\’imposizione dell\’esclaustrazione è disposta dalla stessa autorità su domanda del Superiore generale col consenso del suo consiglio.
  §2. Per tutto il resto a riguardo dell\’esclaustrazione si osservino i cann. 489-491.
  Can. 549 – §1. (691) Un membro di voti perpetui non chieda l\’indulto di separarsi dall\’ordine o dalla congregazione e di ritornare alla vita secolare se non per cause gravissime; presenti la sua domanda al Superiore generale, il quale la inoltrerà, insieme al suo voto e a quello del suo consiglio, all\’autorità competente.
  §2. Tale indulto negli ordini è riservato alla Sede Apostolica; nelle congregazioni invece, oltre la Sede Apostolica, lo può concedere anche:
  1 il Patriarca a tutti i membri che hanno il domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede, dopo aver consultato, se si tratta di una congregazione di diritto eparchiale, il Vescovo eparchiale;
  2 il Vescovo eparchiale dell\’eparchia nella quale il membro ha il domicilio, se si tratta di congregazioni di diritto eparchiale.
  §3. L\’indulto di separarsi dall\’ordine o dalla congregazione produce gli stessi effetti canonici che sono stabiliti nel can. 493; ma per il membro che è costituito nell\’ordine sacro vale inoltre il can. 494.
  Can. 550 – (cf 665 §2) Il membro che si allontana illegittimamente dalla casa del proprio ordine o congregazione con l\’intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, sia ricercato sollecitamente dagli stessi Superiori; se però non ritorna entro il tempo prescritto dagli statuti, sia punito a norma del diritto o anche dimesso.
8 Dimissione dall\’ordine o dalla congregazione
  Can. 551 – (703) Quanto è prescritto sulla dimissione o sull\’espulsione nei cann. 497 e 498, vale anche per i membri di ordini e congregazioni; ma l\’autorità competente è il Superiore maggiore col parere del suo consiglio oppure, se si tratta di espulsione, col consenso dello stesso consiglio; se vi è un pericolo nell\’attesa e non c\’è il tempo sufficiente per ricorrere al Superiore maggiore, anche il Superiore locale col consenso del suo consiglio può espellere il membro informando prontamente il Superiore maggiore.
  Can. 552 – §1. (696 §2) Un membro di voti temporanei può essere dimesso dal Superiore generale col consenso del suo consiglio, a meno che negli statuti la dimissione sia riservata al Vescovo eparchiale o ad altra autorità alla quale l\’ordine o la congregazione è sottoposto.
  §2. Per decidere la dimissione si osservino, oltre alle altre condizioni eventualmente prescritte dagli statuti, le seguenti:
  1 le cause della dimissione devono essere gravi e, da parte del membro, anche esterne e imputabili;
  2 la mancanza di spirito religioso, che può essere di scandalo agli altri, è causa sufficiente della dimissione se la ripetuta ammonizione, unita a una salutare penitenza, è risultata vana;
  3 le cause della dimissione devono essere venute a conoscenza con certezza dall\’autorità che dimette, anche se non è necessario che le stesse siano provate formalmente; ma esse devono essere sempre manifestate al membro, dandogli piena possibilità di difendersi, e le sue risposte devono essere sottoposte fedelmente all\’autorità che dimette.
  §3. Il ricorso contro il decreto di dimissione ha effetto sospensivo.
  Can. 553 – (cf 699) Per dimettere un membro di voti perpetui è competente il Superiore generale; per tutto il resto si osservino i cann. 500-503.
CAPITOLO II
LE SOCIETÀ DI VITA COMUNE A GUISA DEI RELIGIOSI
  Can. 554 – §1. (cf 731) L\’istituto nel quale i membri professano i consigli evangelici con qualche vincolo sacro, non però con i voti religiosi, e che imitano il modo di vivere dello stato religioso sotto il governo dei Superiori secondo gli statuti, è una società di vita comune a guisa dei religiosi.
  §2. (732) Questa società è di diritto pontificio, di diritto patriarcale o eparchiale a norma del can. 505, §2; è invece clericale a norma del can. 505, §3; dipende dall\’autorità ecclesiastica come le congregazioni a norma dei cann. 413-415, 419, 420, §3 e, salvo il diritto particolare stabilito dalla Sede Apostolica, del can. 418, §2.
  §3. I membri di queste società, sono equiparati ai religiosi, per quanto riguarda gli effetti canonici, se non è disposto diversamente dal diritto o non consta dalla natura della cosa.
  Can. 555 – (590 §2) Tutti i membri di queste società sono soggetti al Romano Pontefice come loro supremo Superiore e hanno l\’obbligo di mettersi ai suoi ordini anche in virtù del sacro vincolo dell\’obbedienza.
  Can. 556 – (733) Riguardo all\’erezione e alla soppressione della società e delle sue province o case, valgono le stesse norme che sono stabilite per le congregazioni nei cann. 506-510.
  Can. 557 – (734) Il governo viene determinato dagli statuti della società, ma si applichi in tutto, se non s\’oppone la natura della cosa, quanto è stabilito per le congregazioni nei cann. 422 e 511-515.
  Can. 558 – §1. (741 §1) La società e le sue province e case legittimamente erette sono persone giuridiche per il diritto stesso a norma del can. 423.
  §2. L\’amministrazione dei beni è regolata dai cann. 424, 425 e 516.
  §3. (741 §2) Tutto quello che proviene ai membri a motivo della società, è acquisito dalla società; i membri conservano, acquistano e amministrano tutti gli altri beni secondo gli statuti.
  Can. 559 – §1. (735 §2) Nell\’ammissione dei candidati alla società si osservino gli statuti, salvi restando i cann. 450 e 451.
  §2. (735 §1) Così pure circa la formazione dei membri si osservino gli statuti; ma nella formazione di coloro che sono destinati agli ordini sacri, si osservino inoltre i canoni sulla formazione dei chierici.
  Can. 560 – §1. (1019 §1) Il Superiore maggiore della società può dare, a norma degli statuti, ai membri cooptati perpetuamente le lettere dimissorie per la sacra ordinazione; queste lettere devono essere inviate al Vescovo di cui nel can. 537, §2.
  §2. (266 §2) Il membro cooptato perpetuamente è ascritto alla società come chierico con l\’ordinazione diaconale o, nel caso di un chierico già ascritto a un\’eparchia, con la cooptazione perpetua.
  Can. 561 – (739) I membri della società hanno gli obblighi che sono prescritti ai chierici dal diritto comune, se non è disposto diversamente dal diritto o se non consta dalla natura della cosa, fermi restando i diritti e i doveri determinati negli statuti.
  Can. 562 – §1. (744) Circa il passaggio a un\’altra società di vita comune a guisa dei religiosi o a un istituto religioso, si richiede il consenso del Superiore generale della società dalla quale avviene il passaggio e, se si tratta di passaggio in una società o istituto di un\’altra Chiesa sui iuris, anche il consenso della Sede Apostolica.
  §2. (# 744) Il membro che passa a un istituto religioso deve fare l\’intero noviziato e viene equiparato a tutti gli altri novizi dello stesso istituto; a riguardo della professione ci si attenga agli statuti del nuovo istituto.
  §3. (743) Fermi restando i cann. 497 e 498, per dimettere un membro cooptato perpetuamente è competente il Superiore generale, osservando per tutto il resto i cann. 500-503; il membro cooptato temporaneamente (742), invece, è dimesso a norma del can. 552.
  §4. Negli statuti della società si stabilisca l\’autorità a cui spetta sciogliere il vincolo sacro.
CAPITOLO III
GLI ISTITUTI SECOLARI
  Can. 563 – §1. (cf 710) L\’istituto secolare è una società nella quale i membri:
  1 (cf 712) tendono a dedicare tutti se stessi a Dio per mezzo della professione dei tre consigli evangelici, secondo gli statuti, confermata con un qualche vincolo sacro riconosciuto dalla Chiesa;
  2 (713) esercitano un\’attività apostolica a guisa di fermento nel secolo e dall\’interno del secolo, in modo che tutte le realtà siano permeate di spirito evangelico per il consolidamento e l\’incremento del corpo di Cristo;
  3 (602) non imitano il modo di vivere dei religiosi, ma conducono una vita di comunione tra di loro secondo i propri statuti;
  4 (711) siano chierici o laici, ognuno rimane nel suo stato per quanto riguarda tutti gli effetti canonici.
  §2. (589) Gli istituti secolari sono di diritto pontificio, di diritto patriarcale o di diritto eparchiale a norma del can. 505, §2.
  Can. 564 – (cf 590 §2) I membri degli istituti secolari sono soggetti al Romano Pontefice come loro supremo Superiore; hanno l\’obbligo di mettersi ai suoi ordini anche in virtù del sacro vincolo dell\’obbedienza.
  Can. 565 – (266 §3) Il membro di un istituto secolare per mezzo dell\’ordinazione diaconale viene ascritto come chierico all\’eparchia per il cui servizio è stato ordinato, a meno che, per concessione della Sede Apostolica oppure, se si tratta di un istituto di diritto patriarcale, del Patriarca, non venga ascritto allo stesso istituto.
  Can. 566 – (584) A riguardo dell\’erezione e soppressione degli istituti secolari, dei loro statuti, come pure della dipendenza dall\’autorità ecclesiastica, si osservi ciò che è stato stabilito sulle congregazioni nei cann. 414, 506, 507 §2, 509 e 510.
  Can. 567 – §1. Gli istituti secolari, le loro province e case legittimamente erette sono persone giuridiche per il diritto stesso a norma del can. 423.
  §2. L\’amministrazione dei beni è regolata dai cann. 424 e 425.
  Can. 568 – §1. (729) Nell\’ammissione dei candidati si osservino gli statuti, fermo restando il can. 450.
  §2. Un membro cooptato perpetuamente in un istituto secolare viene dimesso con un decreto, dato a norma degli statuti, che non può essere mandato ad esecuzione se non è approvato dal Vescovo eparchiale o dalla competente autorità superiore; compete allo stesso Vescovo eparchiale o alla stessa autorità anche sciogliere il vincolo sacro.
  Can. 569 – E\’ compito del diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris dettare norme più dettagliate sugli istituti secolari.
CAPITOLO IV
ALTRE FORME DI VITA CONSACRATA
E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA
  Can. 570 – (cf 603) Per diritto particolare si possono costituire altre specie di asceti che imitano la vita eremitica, sia che appartengano a istituti di vita consacrata (cf 604), oppure no; così pure possono essere costituite vergini o vedove consacrate che professano nel secolo, ciascuna per conto proprio, la castità con professione pubblica.
  Can. 571 – (cf 605) Approvare nuove forme di vita consacrata è riservato solamente alla Sede Apostolica; ma i Patriarchi e i Vescovi eparchiali procurino di discernere i nuovi doni di vita consacrata affidati dallo Spirito Santo alla Chiesa e aiutino i promotori a esprimere meglio i loro intendimenti e a tutelarli con adeguati statuti.
  Can. 572 – (cf 731 §1) Le società di vita apostolica, i cui membri senza i voti religiosi perseguono un fine apostolico proprio della società e, conducendo una vita fraterna in comune secondo un proprio modo di vivere, tendono alla perfezione della carità per mezzo dell\’osservanza delle costituzioni, e che si avvicinano agli istituti di vita consacrata, sono regolate soltanto dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o stabilito dalla Sede Apostolica.
 
TITOLO XIII
LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI CRISTIANI
  Can. 573 – §1. (= 301 §3) Le associazioni erette dalla competente autorità ecclesiastica o da essa approvate con decreto sono persone giuridiche nella Chiesa e sono chiamate associazioni pubbliche.
  §2. (cf 299 §2) Tutte le altre associazioni, anche se sono lodate o raccomandate dall\’autorità ecclesiastica, sono chiamate associazioni private; queste associazioni non sono riconosciute nella Chiesa se i loro statuti non sono esaminati dalla competente autorità; per il resto poi sono regolate soltanto dal diritto particolare, fermo restando il can. 577.
  Can. 574 – (= 301 §1) E\’ compito della sola autorità ecclesiastica competente, salvo per il resto il can. 18, erigere associazioni di fedeli cristiani che si propongono di insegnare la dottrina cristiana a nome della Chiesa, oppure di promuovere il culto pubblico o che tendono ad altri fini il cui conseguimento è riservato di sua natura alla stessa autorità ecclesiastica.
  Can. 575 – §1. (= 312 §1) L\’autorità competente a erigere o approvare le associazioni dei fedeli cristiani, per le associazioni e per le loro confederazioni:
  1 per quelle eparchiali è il Vescovo eparchiale, ma non l\’Amministratore dell\’eparchia, a eccezione però di quelle associazioni la cui erezione è ad altri riservata per privilegio apostolico o patriarcale;
  2 per quelle che sono aperte a tutti i fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale e metropolitana sui iuris e che hanno la sede principale entro i confini del territorio della stessa Chiesa, è il Patriarca, dopo aver consultato il Sinodo permanente, o il Metropolita, dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale;
  3 per quelle di altra specie è la Sede Apostolica.
  §2. (= 312 §2) Per l\’erezione di una sezione di qualsiasi associazione non eparchiale è richiesto il consenso dato per iscritto del Vescovo eparchiale; tuttavia il consenso dato dal Vescovo eparchiale per l\’erezione di una casa di un istituto religioso vale anche per erigere, nella stessa casa o chiesa ad essa annessa, l\’associazione che è propria di quell\’istituto.
  Can. 576 – §1. (cf 304) Ogni associazione abbia i suoi statuti nei quali sono determinati il nome dell\’associazione, il fine, la sede, il governo e le condizioni richieste per l\’ascrizione; inoltre negli statuti si determinano i modi di agire tenendo conto del rito della propria Chiesa sui iuris, delle necessità del luogo e del tempo o dell\’utilità.
  §2. Gli statuti e il loro cambiamento necessitano dell\’approvazione dell\’autorità ecclesiastica che ha eretto o approvato l\’associazione.
  Can. 577 – §1. (cf 305) Qualsiasi associazione è sottoposta alla vigilanza dell\’autorità ecclesiastica che l\’ha eretta o approvata; è compito di questa autorità curare che sia conservata in essa l\’integrità della fede e dei costumi e vigilare perché non si introducano abusi nella disciplina ecclesiastica.
  §2. E\’ compito del Vescovo eparchiale vigilare su tutte le associazioni che esercitano l\’attività nel suo territorio e, se occorre, informare l\’autorità che ha eretto o approvato l\’associazione e inoltre, se l\’attività dell\’associazione risulta di grave danno alla dottrina o alla disciplina ecclesiastica o è di scandalo ai fedeli cristiani, prendere nel frattempo gli opportuni rimedi.
  Can. 578 – §1. (= 307) L\’accettazione dei membri sia fatta a norma del diritto comune e degli statuti dell\’associazione.
  §2. Una stessa persona può essere ascritta a più associazioni.
  §3. I membri di istituti religiosi possono dare il loro nome alle associazioni a norma del tipico o degli statuti col consenso del loro Superiore.
  Can. 579 – (cf 265) Nessuna associazione di fedeli cristiani può ascriversi i propri membri come chierici se non per speciale concessione data dalla Sede Apostolica o, se si tratta di un\’associazione di cui al can. 575, §1, n. 2, del Patriarca col consenso del Sinodo permanente.
  Can. 580 – (cf 316) Chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, o è venuto meno pubblicamente alla comunione con la Chiesa cattolica, o è incorso nella scomunica maggiore, non può essere ricevuto validamente nelle associazioni; se poi è già stato legittimamente ascritto, sia dichiarato dimesso, in forza del diritto stesso, dal Gerarca del luogo.
  Can. 581 – (= 308) Nessuno legittimamente ascritto sia dimesso da un\’associazione, se non per giusta causa e a norma del diritto comune e degli statuti.
  Can. 582 – (= 319 §1) L\’associazione legittimamente eretta o approvata amministra i beni temporali a norma dei cann. 1007-1054 e degli statuti sotto la vigilanza dell\’autorità che l\’ha eretta o approvata, alla quale ogni anno deve rendere conto dell\’amministrazione.
  Can. 583 – §1. (= 320 §1) §1. Le associazioni erette o approvate dalla Sede Apostolica non possono essere soppresse se non dalla stessa.
  §2. Tutte le altre associazioni, fermo restando il can. 927, §2, e salvo il diritto di ricorso in sospensivo a norma del diritto, possono essere soppresse, oltre che dalla Sede Apostolica:
  1 dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente o dal Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris col consenso dei due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale;
  2 dal Vescovo eparchiale, se sono state erette o approvate da lui.
 
TITOLO XVI
L\’EVANGELIZZAZIONE DELLE GENTI
  Can. 584 – §1. (cf 781) Obbedendo al mandato di Cristo di evangelizzare tutte le genti e mossa dalla grazia e dalla carità dello Spirito Santo, la Chiesa si riconosce tutta missionaria.
  §2. (cf 787 §1) L\’evangelizzazione delle genti sia fatta in modo che, conservando l\’integrità della fede e dei costumi, il Vangelo si possa esprimere nella cultura dei singoli popoli, cioè nella catechesi, nei propri riti liturgici, nell\’arte sacra, nel diritto particolare e infine in tutta la vita ecclesiale.
  Can. 585 – §1. (782 §2) E\’ compito delle singole Chiese sui iuris curare senza interruzione che il Vangelo sia predicato nel mondo intero, sotto la direzione del Romano Pontefice, per mezzo di messaggeri preparati accuratamente e inviati dall\’autorità competente a norma del diritto comune.
  §2. Vi sia una commissione, presso il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi, per promuovere una più efficace collaborazione di tutte le eparchie nell\’attività missionaria della Chiesa.
  §3. Nelle singole eparchie si designi un sacerdote per promuovere efficacemente le iniziative per le missioni.
  §4. I fedeli cristiani coltivino in se stessi e negli altri la conoscenza e l\’amore delle missioni, preghino per esse e suscitino vocazioni e le sostengano generosamente con le loro offerte.
  Can. 586 – (cf 748 §2) E\’ severamente proibito costringere o indurre con inopportuni raggiri oppure attirare qualcuno ad abbracciare la Chiesa; tutti i fedeli cristiani, invece, si impegnino affinché sia rivendicato il diritto alla libertà religiosa e che nessuno con ingiuste vessazioni sia distolto dalla Chiesa.
  Can. 587 – §1. Coloro che vogliono congiungersi alla Chiesa siano ammessi con cerimonie liturgiche (cf 788 §§1-2) al catecumenato, che non sia una semplice esposizione di dogmi e di precetti, ma una formazione a tutta la vita cristiana e un tirocinio debitamente prolungato.
  §2. Coloro che sono ascritti al catecumenato hanno il diritto di essere ammessi alla liturgia della parola e alle altre celebrazioni liturgiche non riservate ai fedeli cristiani.
  §3. (788 §3) Spetta al diritto particolare emanare le norme con cui viene ordinato il catecumenato, determinando che cosa devono garantire i catecumeni e quali prerogative sono ad essi riconosciute.
  Can. 588 – I catecumeni hanno piena libertà di ascriversi a qualunque Chiesa sui iuris a norma del can. 30; si eviti tuttavia di consigliare loro qualche cosa che possa ostacolare la loro ascrizione a una Chiesa che è più affine alla loro cultura.
  Can. 589 – I missionari sia esteri sia autoctoni siano idonei per convenienti doti e per cultura; siano opportunamente formati in missiologia e spiritualità missionaria, e istruiti sulla storia e cultura dei popoli da evangelizzare.
  Can. 590 – (cf 786) Nell\’attività missionaria si deve cercare che le giovani Chiese raggiungano al più presto la maturità e siano costituite pienamente in modo da provvedere a se stesse, sotto la guida di una propria gerarchia, e di poter assumere e continuare l\’opera della evangelizzazione.
  Can. 591 – I missionari s\’interessino diligentemente che:
  1 siano promosse prudentemente tra i neofiti le vocazioni ai sacri ministeri in modo che le giovani Chiese al più presto fioriscano di chierici autoctoni;
  2 i catechisti siano formati così da poter espletare nel modo migliore il loro compito, quali validi cooperatori dei mini-stri sacri, nell\’evangelizzazione come pure nell\’azione liturgica; per diritto particolare si provveda che i catechisti abbiano la giusta rimunerazione.
  Can. 592 – §1. Si favoriscano con cura speciale, nei territori di missione, forme adatte di apostolato dei laici; si promuovano istituti di vita consacrata, tenendo conto dell\’ingegno e dell\’indole dei singoli popoli; si costituiscano scuole e altri istituti similari di educazione cristiana e di sviluppo culturale, se è necessario.
  §2. (cf 787 §1) Inoltre si favoriscano diligentemente e con prudenza il dialogo e la cooperazione con i non-cristiani.
  Can. 593 – §1. Tutti i presbiteri di qualsiasi condizione che prestano la loro opera nei territori di missione, dato che formano un unico presbiterio, cooperino ardentemente nella evangelizzazione.
  §2. Essi collaborino volentieri, a norma del can. 908, con tutti gli altri missionari cristiani per dare un\’unica testimonianza a Cristo Signore.
  Can. 594 – Sono territori di missioni quelli che la Sede Apostolica ha riconosciuto come tali.
 
TITOLO XV
IL MAGISTERO ECCLESIASTICO
CAPITOLO I
LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA IN GENERALE
  Can. 595 – §1. (cf 747) La Chiesa, alla quale Cristo Signore ha affidato il deposito della fede affinché, con l\’assistenza dello Spirito Santo, custodisse santamente la verità rivelata, la scrutasse profondamente, la annunciasse e l\’esponesse fedelmente, ha il diritto nativo, indipendente da qualsiasi potestà umana, e il dovere di predicare il Vangelo a tutti gli uomini.
  §2. E\’ compito della Chiesa annunciare sempre e dappertutto i principi morali, anche riguardanti l\’ordine sociale, come pure dare il suo giudizio su qualsiasi realtà umana nella misura in cui lo esigano la dignità della persona umana e i suoi diritti fondamentali, oppure la salvezza delle anime.
  Can. 596 – (cf 756) La funzione di insegnare a nome della Chiesa spetta solo ai Vescovi; partecipano tuttavia alla stessa funzione, a norma del diritto, sia coloro che per mezzo dell\’ordine sacro sono diventati cooperatori dei Vescovi, sia coloro che, non costituiti nell\’ordine sacro, hanno ricevuto il mandato di insegnare.
  Can. 597 – §1. (= 749) Il Romano Pontefice, in virtù della sua funzione, gode di infallibilità nel magistero se, come supremo Pastore e Dottore di tutti i fedeli cristiani che ha il dovere di confermare nella fede i suoi fratelli, con atto definitivo proclama da tenersi una dottrina in materia di fede o di costumi.
  §2. Anche il Collegio dei Vescovi gode di infallibilità nel magistero se i Vescovi riuniti nel Concilio Ecumenico esercitano il magistero e, come dottori e giudici della fede e dei costumi per la Chiesa universale, dichiarano una dottrina sulla fede e i costumi da ritenersi definitivamente; oppure se, sparsi nel mondo, conservando il vincolo della comunione tra loro e col successore di san Pietro, insegnando autenticamente cose di fede o di costumi assieme allo stesso Romano Pontefice, convengono in un solo giudizio da ritenere definitivo.
  §3. Nessuna dottrina si deve ritenere come infallibilmente definita se non consta manifestamente.
  Can. 598 – § 1. (= 750) Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata cioè nell\’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello è manifestato dalla comune adesione dei fedeli cristiani sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti i fedeli curino di evitare qualsiasi dottrina che ad esse non corrisponda.
 § 2. Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte singolarmente dal magistero della Chiesa circa la fede e i costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della chiesa Cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente.
  Can. 599 – (= 752) Non certo un assenso di fede, ma tuttavia un religioso ossequio di intelletto e di volontà bisogna dare alla dottrina circa la fede e i costumi che, sia il Romano Pontefice, sia il Collegio dei Vescovi enunciano, quando esercitano il magistero autentico, anche se non intendono proclamare la stessa dottrina con atto definitivo; i fedeli cristiani procurino perciò di evitare tutto ciò che non concorda con essa.
  Can. 600 – (= 753) I Vescovi che sono in comunione con il capo del Collegio e con i membri, sia come singoli sia riuniti nei Sinodi oppure nei Concili particolari, anche se non godono di infallibilità nell\’insegnare, sono tuttavia autentici dottori della fede e maestri dei fedeli cristiani affidati alla loro cura; i fedeli cristiani hanno l\’obbligo di aderire con religioso ossequio dell\’animo a questo magistero autentico dei loro Vescovi.
  Can. 601 – Le singole Chiese hanno il grave compito, da esercitare anzitutto dai Patriarchi e dai Vescovi, di rispondere, nel modo adatto a ciascuna generazione e cultura, ai perenni interrogativi degli uomini sul senso della vita e di provvedere alla soluzione cristiana dei problemi più urgenti alla luce del Vangelo, scrutando i segni dei tempi, in modo che dappertutto brilli sempre più la luce di Cristo che illumina tutti gli uomini.
  Can. 602 – Nella cura pastorale siano riconosciuti non soltanto i principi delle scienze sacre, ma anche le scoperte delle altre scienze e siano usati in modo che i fedeli cristiani siano condotti a una vita di fede più cosciente e riflettuta.
  Can. 603 – Si promuova la cura delle lettere e delle arti per la loro efficacia di esprimere e comunicare con singolare efficacia il senso della fede, riconoscendo la giusta libertà e la diversità delle culture.
  Can. 604 – E\’ compito soprattutto dei Pastori della Chiesa curare che, tra la varietà delle enunciazioni delle dottrine, nelle diverse Chiese si conservi e sia promosso lo stesso senso della fede in modo che l\’integrità e l\’unità della fede non ne riporti danno, ma anzi che sia posta in miglior luce la cattolicità della Chiesa attraverso la legittima diversità.
  Can. 605 – E\’ compito dei Vescovi, specialmente riuniti nei Sinodi e nei Concili, ma singolarmente della Sede Apostolica, promuovere autorevolmente, custodire e difendere religiosamente l\’integrità e l\’unità della fede e dei buoni costumi, anche condannando, se è necessario, le opinioni che sono ad essa contrarie, o ammonendo sui rischi che esse possono comportare.
  Can. 606 – §1. E\’ compito dei teologi, secondo la loro più profonda intelligenza del mistero della salvezza e delle scienze sacre e affini, e anche per la loro conoscenza pratica dei nuovi problemi, rispettando fedelmente il magistero autentico della Chiesa e insieme usando una libertà conveniente, spiegare e difendere la fede della Chiesa e contribuire al progresso dottrinale.
  §2. Nel ricercare e nell\’esprimere le verità teologiche tocca a loro essere solleciti a edificare la comunità di fede e inoltre a collaborare ingegnosamente con i Vescovi nella loro funzione di insegnare.
  §3. (cf 820) Coloro che si occupano delle discipline teologiche, specialmente nei seminari, nelle università degli studi e nelle facoltà, cerchino di collaborare con gli uomini eminenti nelle altre scienze con scambi di opinioni e di forze.
CAPITOLO II
IL MINISTERO DELLA PAROLA DI DIO
  Can. 607 – (cf 761) Il ministero della parola di Dio, cioè la predicazione, la catechesi e ogni istruzione cristiana, tra i quali deve avere un posto eminente l\’omelia liturgica, sia nutrito salutarmente dalla Sacra Scrittura e si fondi sulla sacra tradizione; sia favorita opportunamente la celebrazione della parola di Dio.
  Can. 608 – I Vescovi, i presbiteri e i diaconi, ciascuno secondo il proprio grado dell\’ordine sacro, hanno per primi la funzione del ministero della parola di Dio da esercitare a norma del diritto; tutti gli altri fedeli cristiani poi, prendano parte volentieri a questo ministero, ciascuno secondo la propria idoneità, lo stato di vita e il mandato ricevuto.
Art. I
La predicazione della parola di Dio
  Can. 609 – (cf 772) Compete al Vescovo eparchiale regolare la predicazione della parola di Dio nel suo territorio, fermo restando il diritto comune.
  Can. 610 – §1. (763) E\’ diritto dei Vescovi predicare la parola di Dio in tutto il mondo, a meno che, in un caso speciale, il Vescovo eparchiale non lo abbia espressamente proibito.
  §2. (cf 764) I presbiteri hanno la facoltà di predicare là dove sono legittimamente inviati o invitati.
  §3. (764) Hanno la stessa facoltà di predicare anche i diaconi, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.
  §4. (cf 766) In circostanze straordinarie, soprattutto per supplire alla scarsità di chierici, il mandato di predicare, anche in chiesa, può essere dato dal Vescovo eparchiale anche agli altri fedeli cristiani, fermo restando il can. 614, §4.
  Can. 611 – (cf 766) In virtù dell\’ufficio, tutti coloro ai quali è stata affidata la cura delle anime sono provvisti della facoltà di predicare; costoro possono anche invitare qualsiasi presbitero o diacono a predicare a coloro che sono affidati alle loro cure, fermo restando il can. 610, §3, a meno che non sia legittimamente proibito.
  Can. 612 – §1. (cf 765) Negli istituti religiosi e nelle società di vita comune a guisa dei religiosi, clericali di diritto pontificio o patriarcale, spetta ai Superiori maggiori regolare la predicazione.
  §2. Tutti i Superiori, anche locali, di qualsiasi istituto di vita consacrata, possono invitare a predicare ai propri membri qualsiasi presbitero o diacono, fermo restando il can. 610, §3, a meno che non sia legittimamente proibito.
  Can. 613 – Contro il decreto del Gerarca, il quale proibisce a uno di predicare, si dà il ricorso solo in devolutivo, che deve essere definito senza ritardo.
  Can. 614 – §1. (= 767) L\’omelia, con la quale durante il corso dell\’anno liturgico vengono esposti dalla Sacra Scrittura i misteri della fede e le norme della vita cristiana, è molto raccomandata come parte della stessa liturgia.
  §2. I parroci e i rettori delle chiese hanno l\’obbligo di procurare che, almeno nelle domeniche e nelle feste di precetto, vi sia l\’omelia nella Divina Liturgia e che non sia omessa se non per grave causa.
  §3. Non è lecito al parroco soddisfare abitualmente l\’obbligo di predicare al popolo affidato alla sua cura per mezzo di un altro, se non per una giusta causa approvata dal Gerarca del luogo.
  §4. L\’omelia è riservata al sacerdote, oppure, a norma del diritto particolare, anche al diacono.
  Can. 615 – (cf 770) I vescovi eparchiali procurino con apposite norme che nei tempi opportuni si tenga un corso speciale di sacra predicazione per il rinnovamento spirituale del popolo cristiano.
  Can. 616 – §1. (cf 768) I predicatori della parola di Dio, lasciando da parte le parole della sapienza umana e gli argomenti astrusi, predichino integralmente il mistero di Cristo, che è via, verità e vita; dimostrino come le cose terrene e le umane istituzioni, secondo il disegno di Dio Creatore, sono ordinate anche alla salvezza degli uomini e perciò possono contribuire non poco all\’edificazione del Corpo di Cristo.
  §2. Insegnino perciò anche la dottrina della Chiesa sulla dignità della persona umana e sui suoi diritti fondamentali, sulla vita familiare, sulla comunità civile e sociale, e anche sul senso della giustizia da realizzare nella vita economica e del lavoro, che contribuisce a costruire la pace nella terra e a promuovere il progresso dei popoli.
Art. II
La formazione catechistica
  Can. 617 – (cf 773) E\’ grave obbligo delle singole Chiese sui iuris, ma specialmente dei loro Vescovi, di insegnare la catechesi con la quale si porti a maturità la fede e venga formato il discepolo di Cristo attraverso una conoscenza più profonda e più ordinata della dottrina di Cristo e un\’adesione sempre più stretta alla sua Persona.
  Can. 618 – (775 §2) I genitori per primi hanno l\’obbligo di formare i figli nella fede e nella pratica della vita cristiana con la parola e l\’esempio; lo stesso obbligo hanno coloro che fanno le veci dei genitori e i padrini.
  Can. 619 – Oltre alla famiglia cristiana, la parrocchia stessa e inoltre qualsiasi comunità ecclesiale devono curare l\’istruzione catechistica dei loro membri e la loro integrazione nella comunità stessa, offrendo quelle condizioni con le quali possano vivere nel modo più pieno ciò che hanno imparato.
  Can. 620 – Le associazioni e i movimenti e i circoli di fedeli cristiani che mirano sia a fini di pietà e di apostolato, sia a opere di carità e di aiuto, curino la formazione religiosa dei loro membri sotto la guida del Gerarca del luogo.
  Can. 621 – §1. Compete al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o al Consiglio dei Gerarchi, entro i confini del territorio della propria Chiesa, emanare delle norme sull\’istruzione catechistica da riunire ordinatamente in un direttorio catechistico, osservando quanto è stato stabilito dalla suprema autorità della Chiesa.
  §2. Nel direttorio catechistico si tenga conto dell\’indole speciale delle Chiese orientali, in modo che nell\’insegnamento della catechesi risplendano l\’importanza della Bibbia e della liturgia e le tradizioni della propria Chiesa sui iuris nella patrologia, nell\’agiografia e nella stessa iconografia.
  §3. E\’ compito del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi curare che i catechismi siano adattati ai vari gruppi di fedeli cristiani e siano provvisti anche di sussidi e strumenti, e che inoltre siano promosse varie iniziative catechistiche e accordate tra loro.
  Can. 622 – §1. In ogni Chiesa sui iuris vi sia una commissione catechistica, che può essere costituita anche con altre Chiese sui iuris per lo stesso territorio o regione socio-culturale.
  §2. (775 §3) La commissione catechistica abbia a sua disposizione anche un centro catechistico (780), che ha il compito di essere di aiuto alle stesse Chiese per organizzare iniziative catechistiche in modo coordinato e più efficace e inoltre per servire alla formazione, anche permanente, dei catechisti.
  Can. 623 – §1. E\’ compito del Vescovo eparchiale promuovere, dirigere e regolare l\’insegnamento catechistico nella sua eparchia con la massima sollecitudine.
  §2. A questo fine vi sia nella curia eparchiale un centro catechistico eparchiale.
  Can. 624 – §1. (cf 777) Il parroco deve mettere il massimo impegno, rispettando le norme stabilite dalla competente autorità, per insegnare la catechesi a tutti coloro che sono stati affidati alla sua cura pastorale, di qualunque età e condizione siano.
  §2. (cf 776) I presbiteri e i diaconi addetti alla parrocchia sono tenuti a dare la collaborazione ai parroci; i membri poi di istituti religiosi la daranno a norma dei cann. 479 e 542.
  §3. Gli altri fedeli cristiani debitamente formati diano volentieri la loro collaborazione all\’insegnamento della catechesi.
  Can. 625 – (cf 776) E\’ necessario che la catechesi abbia una dimensione ecumenica presentando un\’immagine retta delle altre Chiese e Comunità ecclesiali; tuttavia bisogna comunque curare che sia messa al sicuro la retta prospettiva della catechesi cattolica.
  Can. 626 – Si ricordino tutti coloro che si dedicano alla catechesi che rappresentano la Chiesa e che sono stati mandati a comunicare la parola rivelata di Dio e non la propria; perciò propongano integra la dottrina della Chiesa, nel modo però adatto ai catechizzandi e rispondendo alle esigenze della loro cultura.
CAPITOLO III
L\’EDUCAZIONE CATTOLICA
  Can. 627 – §1. (cf 793) La cura di educare i figli spetta anzitutto ai genitori e a coloro che ne fanno le veci; perciò è loro compito, nell\’ambito della famiglia cristiana illuminata dalla fede e animata dall\’amore vicendevole, educare i figli specialmente nella pietà verso Dio e nell\’amore del prossimo.
  §2. Se le proprie forze non bastano per provvedere all\’educazione integrale dei figli, spetta ancora ai genitori affidare ad altri una parte del compito educativo, come pure di scegliere gli strumenti educativi necessari o utili.
  §3. E\’ necessario che i genitori abbiano la giusta libertà nella scelta degli strumenti di educazione, fermo restando il can. 633; perciò i fedeli cristiani s\’impegnino affinché questo diritto sia riconosciuto dalla società civile e sia sostenuto anche con opportuni sussidi secondo le esigenze della giustizia.
  Can. 628 – §1. (cf 794 §1) E\’ compito della Chiesa, per aver generato nuove creature per mezzo del battesimo, curare la loro educazione cattolica assieme ai genitori.
  §2. Tutti coloro a cui è stata affidata la cura delle anime devono aiutare i genitori nell\’educazione dei figli, renderli coscienti del proprio diritto e dovere, e provvedere all\’educazione religiosa specialmente della gioventù.
  Can. 629 – (cf 795) Tutti gli educatori curino di tendere alla formazione integrale della persona umana in modo che i giovani, coltivando armoniosamente le doti fisiche, intellettuali e morali, col corredo delle virtù cristiane siano formati a conoscere e amare Dio più perfettamente, a stimare i valori umani e morali con retta coscienza, ad abbracciarli con vera libertà e, coltivando insieme il senso della giustizia e della responsabilità sociale, a perseguire una fraterna convivenza con gli altri.
  Can. 630 – §1. I fedeli cristiani s\’impegnino con grande coraggio perché i benefici adeguati all\’educazione e all\’istruzione possano al più presto essere estesi a tutto il mondo e a tutti gli uomini avendo una cura speciale per coloro che sono meno fortunati.
  §2. Tutti i fedeli cristiani favoriscano le iniziative della Chiesa utili a promuovere l\’educazione, specialmente per fondare, dirigere e sostenere le scuole.
Art. I
Le scuole, soprattutto cattoliche
  Can. 631 – §1. (cf 796 §1) Tra i vari strumenti di educazione bisogna favorire con speciale cura la scuola cattolica verso la quale è necessario che converga la sollecitudine dei genitori, dei maestri, come pure della comunità ecclesiale.
  §2. (= 800) E\’ diritto della Chiesa erigere e dirigere scuole di qualsiasi genere e grado.
  Can. 632 – (= 803 §3) Una scuola non è giuridicamente ritenuta cattolica se non è eretta come tale dal Vescovo eparchiale o dall\’autorità ecclesiastica superiore, oppure dagli stessi riconosciuta come tale.
  Can. 633 – §1. Compete al Vescovo eparchiale giudicare e decidere di qualsiasi scuola se risponda o no alle esigenze dell\’educazione cristiana; inoltre è di sua competenza proibire, per una grave causa, ai fedeli cristiani la frequenza di qualche scuola.
  §2. (cf 798) I genitori cerchino di mandare i figli, a parità di condizioni, nelle scuole cattoliche.
  Can. 634 – §1. E\’ obbligo proprio della scuola cattolica di creare un ambiente di comunità scolastica animato da spirito evangelico di libertà e di carità, di aiutare gli adolescenti nello sviluppo della propria personalità a crescere insieme secondo la nuova creatura che col battesimo sono diventati, e inoltre di ordinare tutta la cultura umana all\’annuncio della salvezza affinché la conoscenza che gli alunni gradualmente acquistano del mondo, della vita e dell\’uomo sia illuminata dalla fede.
  §2. E\’ compito della stessa scuola cattolica adattare queste finalità alle proprie circostanze, sotto la guida dell\’autorità ecclesiastica competente, se è frequentata per la maggior parte da alunni acattolici.
  §3. E\’ compito della scuola cattolica, non meno delle altre scuole, perseguire le finalità culturali e la formazione umana e sociale dei giovani.
  Can. 635 – (802) E\’ compito precipuo del Vescovo eparchiale procurare che vi siano scuole cattoliche, specialmente dove mancano altre scuole o non sono adeguate, anche scuole professionali e tecniche, se sono richieste per una ragione speciale secondo le circostanze di luogo e di tempo.
  Can. 636 – §1. (cf 805) L\’istruzione catechistica in qualsiasi scuola è soggetta all\’autorità e alla vigilanza del Vescovo eparchiale.
  §2. E\’ pure compito del Vescovo eparchiale nominare oppure approvare i maestri della religione cattolica e ugualmente, se lo richiede un motivo di fede o di costumi, rimuoverli o esigere che siano rimossi.
  Can. 637 – (cf 798) Nelle scuole dove manca l\’insegnamento cattolico o dove esso, a giudizio del Vescovo eparchiale, non è sufficiente, bisogna supplire una vera formazione cattolica di tutti gli alunni cattolici.
  Can. 638 – §1. (cf 806 §1) Compete al Vescovo eparchiale il diritto di fare la visita canonica in tutte le scuole cattoliche esistenti nella sua eparchia, a eccezione delle scuole che sono aperte esclusivamente per i propri alunni di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, e salva restando in ogni caso l\’autonomia degli istituti di vita consacrata nel dirigere le proprie scuole.
  §2. Dove ci sono più Vescovi eparchiali, il diritto della visita canonica compete a colui che ha fondato o approvato la scuola, a meno che non sia stato disposto diversamente negli statuti di fondazione, oppure mediante una convenzione speciale tra gli stessi.
  Can. 639 – (cf 804 §2) I maestri, dato che sono i principali responsabili perché la scuola cattolica possa realizzare concretamente le sue finalità e iniziative, devono essere insigni per dottrina e modelli per testimonianza di vita; collaborino anzitutto coi genitori, ma anche con le altre scuole.
Art. II
Le università cattoliche degli studi
  Can. 640 – §1. L\’università cattolica degli studi persegue questo fine: che si attui una presenza pubblica, costante e universale del pensiero cristiano in tutto lo sforzo diretto a promuovere la cultura superiore; per questo costituisce l\’avvio alla ricerca, alla riflessione e all\’istruzione di ordine superiore, nel quale la multiforme conoscenza umana venga illuminata dalla luce del Vangelo.
  §2. Gli altri istituti di studi superiori o le facoltà cattoliche autonome che perseguono lo stesso fine sono equiparate all\’università cattolica degli studi, ma non alle università e facoltà ecclesiastiche degli studi di cui nei cann. 646-650.
  Can. 641 – Nelle università cattoliche degli studi le singole discipline siano coltivate secondo i propri principi e il proprio metodo e con quella libertà propria della ricerca scientifica in modo che si abbia una sempre più profonda comprensione di quelle discipline e, indagando molto accuratamente le nuove problematiche e ricerche poste dal tempo che si evolve, si colga più chiaramente come fede e ragione s\’incontrino nell\’unica verità, e si formino degli uomini veramente insigni per dottrina, pronti a svolgere compiti impegnativi nella società e testimoni della fede nel mondo.
  Can. 642 – §1. L\’università cattolica degli studi è un istituto di studi superiori che è stato eretto oppure approvato come tale sia dalla superiore autorità amministrativa della Chiesa sui iuris dopo previa consultazione della Sede Apostolica, sia della stessa Sede Apostolica; questo deve risultare da un pubblico documento.
  §2. Questa superiore autorità, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, è il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  Can. 643 – (811) Nelle università cattoliche degli studi dove non esiste nessuna facoltà di teologia, si tengano almeno dei corsi teologici adatti agli studenti delle varie facoltà.
  Can. 644 – (cf 812) Coloro che insegnano discipline riguardanti la fede e i costumi nelle università cattoliche degli studi devono essere muniti del mandato dell\’autorità ecclesiastica designata da coloro di cui si tratta nel can. 642; la stessa autorità può togliere questo mandato per una grave causa, specialmente se viene a mancare l\’idoneità scientifica o pedagogica, la probità o l\’integrità della dottrina.
  Can. 645 – (cf 813) E\’ compito dei Gerarchi provvedere di comune intesa che, anche nelle altre università, vi siano dei convitti e dei centri universitari cattolici nei quali dei fedeli cristiani, scelti accuratamente e preparati, offrano un aiuto spirituale e intellettuale permanente alla gioventù universitaria.
Art. III
Le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà
  Can. 646 – Si devono promuovere con tenacia, specialmente dai Gerarchi, le università ecclesiastiche degli studi e le facoltà, quelle cioè che trattano specialmente della divina Rivelazione e delle scienze a questa connesse, e che perciò sono più strettamente congiunte con la funzione della Chiesa di evangelizzare.
  Can. 647 – (815) Il fine dell\’università degli studi e della facoltà ecclesiastica è:
  1 scrutare più profondamente e scientificamente la divina Rivelazione e ciò che è congiunto con essa, analizzare e ordinare sistematicamente le verità della divina Rivelazione, considerare nella sua luce le nuove questioni del nostro tempo e presentarle agli uomini contemporanei in modo adatto alla loro cultura;
  2 istruire più in profondità gli studenti nelle varie discipline secondo la dottrina cattolica e prepararli convenientemente alle diverse opere di apostolato, di ministero e di magistero nelle stesse discipline e promuovere una formazione continua.
  Can. 648 – (cf 817) Sono università ecclesiastiche degli studi e facoltà quelle che, canonicamente erette o approvate dalla competente autorità ecclesiastica, coltivano e insegnano le scienze sacre e le scienze ad esse connesse, e sono fornite del diritto di conferire i gradi accademici che comportano effetti canonici.
  Can. 649 – (cf 816 §1) L\’erezione e l\’approvazione delle università ecclesiastiche degli studi o delle facoltà è fatta dalla Sede Apostolica oppure dalla superiore autorità amministrativa di cui nel can. 642, assieme alla Sede Apostolica.
  Can. 650 – (cf 816 §2) Circa gli statuti delle università ecclesiastiche degli studi o delle facoltà, soprattutto per ciò che riguarda il governo, l\’amministrazione, la nomina dei docenti o la cessazione dall\’ufficio, il programma degli studi e il conferimento dei gradi accademici, si devono osservare le norme stabilite dalla Sede Apostolica.
CAPITOLO IV
GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE SOCIALE
E SPECIALMENTE I LIBRI
  Can. 651 – §1. (cf 761) Per svolgere la funzione di annunciare il Vangelo in tutto il mondo la Chiesa è obbligata a usare gli strumenti adatti e per questo occorre che le sia rivendicato dappertutto il diritto di usare gli strumenti della comunicazione sociale e specialmente di pubblicare liberamente gli scritti.
  §2. (= 822 §3) Tutti i fedeli cristiani collaborino, ognuno secondo la sua parte, in questa missione così importante e sostengano e favoriscano le iniziative di questo apostolato; inoltre, specialmente coloro che sono specializzati nel raccogliere e trasmettere le comunicazioni, diano sollecitamente una collaborazione all\’attività dei Vescovi e mettano ogni sforzo perché l\’uso di questi strumenti sia impregnato dallo spirito di Cristo.
  Can. 652 – §1. (= 822 §3) I Vescovi eparchiali curino, specialmente con l\’aiuto degli istituti che si occupano degli strumenti della comunicazione sociale, che i fedeli cristiani siano istruiti sull\’uso critico e vantaggioso degli stessi strumenti; favoriscano la collaborazione fra questi vari istituti; provvedano alla formazione di esperti; e infine promuovano le buone iniziative, anzitutto lodando e benedicendo i buoni libri: questo è molto più efficace che non il castigo e la condanna di quelli cattivi.
  §2. (cf 823 §2) Per tutelare l\’integrità della fede e dei costumi, è competenza del Vescovo eparchiale, del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, del Consiglio dei Gerarchi e della Sede Apostolica, proibire ai fedeli cristiani di usare strumenti della comunicazione sociale o di comunicarli agli altri in quanto costituiscono un pericolo per la stessa integrità.
  Can. 653 – (cf 831 §2) Spetta al diritto particolare stabilire norme più dettagliate sull\’uso della radio, del cinema, della televisione e di strumenti simili, nel trattare ciò che si riferisce alla dottrina cattolica oppure ai costumi.
  Can. 654 – (cf 824 §2) Le norme di diritto comune sui libri valgono anche per qualsiasi altro scritto oppure discorso riprodotto in qualsiasi modo mediante invenzioni tecniche e destinato alla divulgazione pubblica.
  Can. 655 – §1. (cf 825) E\’ necessario che i fedeli cristiani abbiano un largo accesso alla Sacra Scrittura; perciò si preparino, qualora mancassero, delle versioni adatte e fedeli, fornite di spiegazioni sufficienti, a cura dei Vescovi eparchiali, anzi in collaborazione con altri cristiani, se questo può essere fatto convenientemente e utilmente.
  §2. Tutti i fedeli cristiani e specialmente i pastori d\’anime abbiano cura di diffondere copie della Sacra Scrittura fornite di note adatte a uso anche dei non-cristiani.
  §3. Per l\’uso liturgico e catechistico si usino soltanto quelle edizioni della Sacra Scrittura che portano l\’approvazione ecclesiastica; tutte le altre edizioni devono essere munite almeno della licenza ecclesiastica.
  Can. 656 – §1. (cf 826) Nelle celebrazioni liturgiche si adoperino soltanto i libri che hanno l\’approvazione ecclesiastica.
  §2. (826 §3) I libri di preghiere o di devozioni destinati all\’uso pubblico o privato dei fedeli cristiani necessitano della licenza ecclesiastica.
  Can. 657 – §1. L\’approvazione dei testi liturgici, previa revisione della Sede Apostolica, è riservata nelle Chiese patriarcali al Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale; nelle Chiese metropolitane sui iuris al Metropolita col consenso del Consiglio dei Gerarchi; in tutte le altre Chiese questo diritto spetta solo alla Sede Apostolica e, dentro i limiti stabiliti dalla stessa, ai Vescovi e ai loro raggruppamenti legittimamente costituiti.
  §2. Spetta pure alle medesime autorità il diritto di approvare le versioni degli stessi libri destinati all\’uso liturgico, dopo averne fatto una relazione alla Sede Apostolica se si tratta delle Chiese patriarcali o metropolitane sui iuris.
  §3. (826 §2) Per pubblicare di nuovo libri liturgici o le loro versioni in un\’altra lingua destinate all\’uso liturgico o qualche loro parte, si richiede ed è sufficiente che consti della concordanza con l\’edizione approvata, da un attestato del Gerarca del luogo di cui al can. 662, §1.
  §4. Nei cambiamenti dei testi liturgici si osservi il can. 40, §1.
  Can. 658 – §1. (cf 827 §1) I catechismi, come pure altri scritti destinati all\’istruzione catechistica nelle scuole di qualsiasi genere e grado, e le loro versioni richiedono l\’approvazione ecclesiastica.
  §2. (827 §3) La stessa norma deve applicarsi anche agli altri libri che trattano di fede e di costumi se sono usati come testi su cui si fonda l\’istruzione catechistica.
  Can. 659 – (cf 827 §3) Si raccomanda che qualsiasi scritto che spiega la fede cattolica oppure i costumi, sia munito almeno della licenza ecclesiastica, salve restando le prescrizioni degli istituti di vita consacrata che esigono di più.
  Can. 660 – (= 831) I fedeli cristiani non scrivano nulla in giornali, bollettini o riviste periodiche che sono soliti attaccare apertamente la religione cattolica oppure i buoni costumi, se non per una causa giusta e ragionevole; i chierici poi e i membri di istituti religiosi, inoltre, se non con la licenza di coloro di cui nel can. 662.
  Can. 661 – §1. La licenza ecclesiastica, espressa con la sola parola: “si stampi”, significa che l\’opera è immune da errori circa la fede cattolica e i costumi.
  §2. L\’approvazione concessa dalla competente autorità ecclesiastica mostra invece che il testo è accettato dalla Chiesa, oppure che l\’opera è conforme alla dottrina autentica della Chiesa.
  §3. Se il testo inoltre è lodato e benedetto dal Vescovo eparchiale o dall\’autorità superiore, ciò significa che esso esprime bene la dottrina autentica della Chiesa e perciò è da raccomandare.
  Can. 662 – §1. (cf 824 §1) L\’approvazione o la licenza ecclesiastica per pubblicare dei libri, se non è stabilito espressamente il contrario dal diritto, può essere concessa sia dal Gerarca del luogo proprio dell\’autore, sia dal Gerarca del luogo dove vengono pubblicati, sia infine dall\’autorità superiore che esercita la potestà esecutiva di governo sulle persone o sui luoghi.
  §2. (= 832) I membri di istituti religiosi per poter pubblicare scritti che trattano questioni sulla fede cattolica e sui costumi, necessitano anche della licenza del loro superiore maggiore a norma del tipico o degli statuti.
  Can. 663 – §1. (cf 829) La licenza di pubblicare un\’opera oppure l\’approvazione, la lode o la benedizione di qualche opera vale per il testo originale, ma non per le nuove edizioni o traduzioni.
  §2. Se si tratta di edizioni della Sacra Scrittura o di altri libri che a norma di diritto richiedono l\’approvazione ecclesiastica, l\’approvazione legittimamente concessa da un solo Gerarca del luogo non è sufficiente perché essi possano essere adoperati in un\’altra eparchia, ma è richiesto l\’esplicito consenso del Gerarca del luogo della stessa eparchia.
  Can. 664 – §1. (cf 830) Il giudizio sui libri può essere affidato dal Gerarca del luogo a censori tratti dall\’elenco preparato dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dal Consiglio dei Gerarchi oppure, secondo la sua prudenza, ad altre persone di sua fiducia; inoltre può essere costituita una speciale commissione di censori che il Gerarca del luogo, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerachi possono consultare.
  §2. Siano eletti censori coloro che si distinguono per scienza, retta dottrina e prudenza, e nell\’espletare il loro ufficio, messa da parte ogni parzialità verso le persone, esprimano il loro giudizio secondo la dottrina cattolica, come è proposta dal magistero autentico della Chiesa.
  §3. I censori devono dare il loro parere per iscritto; se questo è favorevole, il Gerarca del luogo, secondo il suo prudente giudizio, conceda la licenza oppure l\’approvazione firmando con il suo nome; altrimenti comunichi all\’autore dell\’opera i motivi del suo diniego.
  Can. 665 – §1. I parroci e i rettori di Chiese evitino che nelle loro chiese siano esposte, vendute oppure distribuite icone o immagini estranee all\’autentica arte sacra, oppure libri che siano poco conformi alla religione cristiana o ai costumi.
  §2. Inoltre è compito dei parroci e dei rettori di chiese, come anche dei direttori di scuole cattoliche, curare che gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono con il loro patrocinio siano scelti con senso di cristiana discrezione.
  §3. Tutti i fedeli cristiani evitino tutto ciò di cui si tratta nel §1 per non recare danno spirituale a loro stessi e agli altri comperando, vendendo, leggendo o comunicando agli altri.
  Can. 666 – §1. L\’opera intellettuale di un autore è tutelata dal diritto sia in quanto manifesta la sua personalità, sia come fonte di diritti patrimoniali.
  §2. Sono tutelati dal diritto i testi delle leggi e degli atti ufficiali di qualunque autorità ecclesiastica e le loro collezioni autentiche; perciò non è lecito pubblicarle di nuovo se non dopo aver ottenuto la licenza della stessa autorità o di quella superiore e attenendosi alle condizioni prescritte dalla stessa.
  §3. Norme più dettagliate su questo argomento vengano emanate dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, osservando le prescrizioni del diritto civile sui diritti d\’autore.
 
TITOLO XVI
IL CULTO DIVINO E SPECIALMENTE I SACRAMENTI
  Can. 667 – (cf 840) Per mezzo dei sacramenti, che la Chiesa ha l\’obbligo di distribuire per comunicare sotto un segno visibile i misteri di Cristo, il Signore nostro Gesù Cristo santifica gli uomini in virtù dello Spirito Santo affinché diventino in modo singolare veri adoratori di Dio Padre, e li innesta a se stesso e alla Chiesa, suo Corpo; perciò tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i sacri ministri, nel celebrare e nel ricevere religiosamente gli stessi sacramenti, osservino diligentemente le prescrizioni della Chiesa.
  Can. 668 – §1. (834 §2) Il culto divino se viene reso a nome della Chiesa da persone legittimamente a ciò deputate e per mezzo di atti approvati dall\’autorità ecclesiastica, si dice pubblico; altrimenti è privato.
  §2. (846 §1) L\’autorità competente a regolare il culto divino pubblico è quella di cui nel can. 657, fermo restando il can. 199, §1; nessun altro aggiunga alcunché a quanto stabilito da questa autorità, né vi tolga oppure cambi qualcosa.
  Can. 669 – (841 a) Poiché i sacramenti sono gli stessi per la Chiesa universale e appartengono al divino deposito, spetta solamente alla suprema autorità della Chiesa approvare o definire quali sono i requisiti per la loro validità.
  Can. 670 – §1. I fedeli cristiani cattolici per una giusta causa possono assistere al culto divino degli altri cristiani e prendervi parte osservando ciò che è stato stabilito dal Vescovo eparchiale oppure dall\’autorità superiore tenendo conto del grado di comunione con la Chiesa cattolica.
  §2. (cf 933) Se ai cristiani acattolici mancano i locali nei quali celebrare degnamente il culto divino, il Vescovo eparchiale può concedere l\’uso di un edificio cattolico o di un cimitero o di una chiesa a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 671 – §1. (cf 844 §1 a) I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti soltanto ai fedeli cristiani cattolici, i quali parimenti li ricevono lecitamente soltanto dai ministri cattolici.
  §2. (844 §2) Se però lo richiede la necessità oppure lo consiglia una vera utilità spirituale, e purché si eviti il pericolo di errore e di indifferentismo, è lecito ai fedeli cristiani cattolici, ai quali è fisicamente o moralmente impossibile recarsi dal ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell\’Eucaristia e dell\’unzione degli infermi da ministri acattolici, nella cui Chiesa siano validi i predetti sacramenti.
  §3. (= 844 §3) Così pure i ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell\’Eucaristia e dell\’unzione degli infermi ai fedeli cristiani delle Chiese orientali che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, se lo chiedono spontaneamente e sono ben disposti; ciò vale anche per i fedeli cristiani di altre Chiese che, a giudizio della Sede Apostolica si trovano, per quanto riguarda i sacramenti, in pari condizione delle predette Chiese orientali.
  §4. (= 844 §4) Se poi vi è pericolo di morte oppure lo richiede un\’altra grave necessità, a giudizio del Vescovo eparchiale oppure del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi, i ministri cattolici amministrano lecitamente gli stessi sacramenti anche a tutti gli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, che non possono recarsi dal ministro della propria Comunità ecclesiale e che lo chiedono spontaneamente, purché manifestino una fede sugli stessi sacramenti conforme alla fede della Chiesa cattolica e siano ben disposti.
  §5. Per i casi di cui nei §§2, 3 e 4 non si emanino norme di diritto particolare se non dopo una consultazione con l\’autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità ecclesiale acattolica interessata.
  Can. 672 – §1. (cf 845 §1) I sacramenti del battesimo, della crismazione del santo myron e della sacra ordinazione non possono essere ripetuti.
  §2. (845 §2) Se però esiste un dubbio prudente se sono stati realmente oppure validamente celebrati, rimanendo il dubbio dopo una seria ricerca, siano amministrati sotto condizione.
  Can. 673 – (837 §2) La celebrazione dei sacramenti, anzitutto della Divina Liturgia, essendo azione della Chiesa, per quanto è possibile si faccia con l\’attiva partecipazione dei fedeli cristiani.
  Can. 674 – §1. (846 §1 a) Nella celebrazione dei sacramenti si osservi diligentemente quanto è contenuto nei libri liturgici.
  §2. Il ministro celebri i sacramenti secondo le prescrizioni liturgiche della propria Chiesa sui iuris, a meno che dal diritto non sia stabilito diversamente o che non abbia ottenuto una speciale facoltà dalla Sede Apostolica.
CAPITOLO I
IL BATTESIMO
  Can. 675 – §1. (cf 849) Nel battesimo, per mezzo del lavacro dell\’acqua naturale con l\’invocazione del nome di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, l\’uomo è liberato dal peccato, è rigenerato a vita nuova, è rivestito di Cristo ed è incorporato alla Chiesa, che è il suo Corpo.
  §2. Solamente col battesimo realmente ricevuto l\’uomo diventa capace di tutti gli altri sacramenti.
  Can. 676 – (cf 850) In caso di necessità urgente è lecito amministrare il battesimo ponendo soltanto ciò che è necessario per la validità.
  Can. 677 – §1. (# 861) Il battesimo ordinariamente è amministrato dal sacerdote; ma la sua amministrazione è di competenza, salvo il diritto particolare, del parroco proprio del battezzando o di un altro sacerdote su licenza dello stesso parroco o del Gerarca del luogo, la quale per grave causa legittimamente si presume.
  §2. In caso però di necessità può lecitamente amministrare il battesimo il diacono o, quando questi è assente o impedito, un altro chierico, o un membro di un istituto di vita consacrata o qualsiasi altro fedele cristiano; il padre o la madre, invece, se non è disponibile un altro che conosca il modo di battezzare.
  Can. 678 – §1. (862) A nessuno è lecito amministrare il battesimo nel territorio altrui senza la debita licenza; però questa licenza non può essere rifiutata dal parroco di una diversa Chiesa sui iuris a un sacerdote della Chiesa sui iuris alla quale il battezzando dev\’essere ascritto.
  §2. Nel luoghi dove dimorano non pochi fedeli cristiani che non hanno un parroco della Chiesa sui iuris a cui appartengono, il Vescovo eparchiale designi, se è possibile, un presbitero della stessa Chiesa che amministri il battesimo.
  Can. 679 – (= 864) E\’ capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l\’uomo non ancora battezzato.
  Can. 680 – (= 871) Un feto abortivo, se è vivo e se ciò è possibile, sia battezzato.
  Can. 681 – §1. (868 §1) Perché un bambino sia battezzato lecitamente si esige:
  1 che vi sia fondata speranza che esso sarà educato nella fede della Chiesa cattolica, fermo restando il §5;
  2 che i genitori, almeno uno di essi, oppure chi ne fa le veci legittimamente, vi consentano.§2. Il bambino esposto o trovatello, se non risulta con certezza che è stato battezzato, lo si battezzi.
  §3. Coloro che sono privi dell\’uso di ragione fin dall\’infanzia devono essere battezzati come i bambini.
  §4. (cf 868 §2) Il bambino, sia di genitori cattolici sia anche di genitori acattolici, che si trova in un pericolo di morte tale da far ritenere prudentemente che morirà prima di raggiungere l\’uso di ragione, è battezzato lecitamente.
  §5. Il bambino di cristiani acattolici viene battezzato lecitamente se i genitori, oppure almeno uno di essi o colui che ne fa legittimamente le veci, lo richiedono e se ad essi è fisicamente oppure moralmente impossibile recarsi dal proprio ministro.
  Can. 682 – §1. Perché chi è uscito dall\’infanzia possa essere battezzato, si richiede che manifesti la sua volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e provato nella vita cristiana; sia anche ammonito di pentirsi dei suoi peccati.
  §2. (cf 865 §2) Colui che, uscito dall\’infanzia, si trova in pericolo di morte può essere battezzato se ha una certa conoscenza delle principali verità della fede e ha manifestato in qualsiasi modo la sua intenzione di ricevere il battesimo.
  Can. 683 – Il battesimo deve essere celebrato secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa sui iuris alla quale il battezzato deve essere ascritto a norma del diritto.
  Can. 684 – §1. (cf 873) Da antichissimo uso delle Chiese il battezzando abbia almeno un padrino.
  §2. (872) E\’ compito del padrino, dalla funzione assunta, di assistere nell\’iniziazione cristiana il battezzando che è uscito dall\’infanzia, o di presentare il bambino da battezzare e inoltre d\’adoperarsi che il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e ne adempia fedelmente gli obblighi inerenti.
  Can. 685 – §1. (cf 874) Perché uno possa adempiere validamente la funzione di padrino si richiede che:
  1 sia stato iniziato ai tre sacramenti del battesimo, della crismazione del santo myron e dell\’Eucaristia;
  2 appartenga alla Chiesa cattolica, fermo restando il §3;
  3 abbia l\’intenzione di adempiere questa funzione;
  4 sia stato designato dal battezzando stesso o dai suoi genitori o tutori oppure, se mancano, dal ministro;
  5 non sia il padre o la madre oppure il coniuge del battezzando;
  6 non sia punito con pena di scomunica, anche minore, sospensione, deposizione o privazione del diritto di fungere da padrino.
  §2. Perché uno possa adempiere lecitamente la funzione di padrino si richiede inoltre che abbia l\’età richiesta dal diritto particolare e inoltre conduca una vita conforme alla fede e alla funzione che assume.
  §3. (cf 874 §2) Per una giusta causa è lecito ammettere un fedele cristiano di una Chiesa orientale acattolica alla funzione di padrino, ma sempre assieme a un padrino cattolico.
  Can. 686 – §1. (cf 867 a) I genitori hanno l\’obbligo che il bambino sia battezzato al più presto secondo la legittima consuetudine.
  §2. (851 2) Il parroco provveda che i genitori del bambino da battezzare, come pure coloro che stanno per assumere la funzione di padrino, siano istruiti convenientemente sul significato di questo sacramento e sugli obblighi che ne derivano e siano preparati bene alla celebrazione del sacramento.
  Can. 687 – §1. (857) Fuori del caso di necessità, il battesimo si deve celebrare nella chiesa parrocchiale, salve restando le legittime consuetudini.
  §2. Ma nelle case private il battesimo può essere amministrato a norma del diritto particolare o con la licenza del Gerarca del luogo.
  Can. 688 – (875) Colui che amministra il battesimo procuri che, qualora non sia presente un padrino, vi sia almeno un testimone dal quale possa essere provata la celebrazione del battesimo.
  Can. 689 – §1. (877) Il parroco del luogo dove è celebrato il battesimo deve riportare accuratamente e senza ritardo nel libro dei battezzati i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori e padrini come pure, se ci sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo e indicando insieme il luogo della nascita nonché la Chiesa sui iuris alla quale i battezzati vengono ascritti.
  §2. Se si tratta di un figlio nato da madre non sposata, il nome della madre si deve inserire se consta pubblicamente della sua maternità, oppure se la madre lo richiede spontaneamente per iscritto o alla presenza di due testimoni; si deve pure inserire il nome del padre se la sua paternità è provata con qualche documento pubblico oppure con la sua dichiarazione resa alla presenza del parroco e di due testimoni; in tutti gli altri casi si iscriva il nome del battezzato senza fare alcuna indicazione del nome del padre oppure dei genitori.
  §3. Se si tratta di un figlio adottivo, si iscrivino i nomi degli adottanti e anche, almeno se così si fa nell\’atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§1 e 2, atteso il diritto particolare.
  Can. 690 – (= 878) Se il battesimo non è stato amministrato dal parroco né alla sua presenza, il ministro deve informare della cosa il parroco del luogo.
  Can. 691 – (cf 876) Per provare il battesimo, se non si reca pregiudizio ad alcuno, basta la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto, oppure la dichiarazione dello stesso battezzato fondata su indubbi argomenti, specialmente se il medesimo ha ricevuto il battesimo quando era uscito dall\’infanzia.
CAPITOLO II
LA CRISMAZIONE DEL SANTO MYRON
  Can. 692 – (cf 879) E\’ necessario che coloro che sono stati battezzati siano unti col santo myron affinché, segnati col sigillo del dono dello Spirito Santo, siano resi testimoni più idonei e coedificatori del Regno di Cristo.
  Can. 693 – (880 §2) Il santo myron, che è composto da olio di olive oppure di altre piante e di aromi, è confezionato solo dal Vescovo, salvo il diritto particolare secondo il quale questa potestà è riservata al Patriarca.
  Can. 694 – Per tradizione delle Chiese orientali la crismazione del santo myron è amministrata, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, da un presbitero.
  Can. 695 – §1. (# 891) La crismazione del santo myron deve essere amministrata congiuntamente col battesimo, salvo il caso di vera necessità, in cui tuttavia si deve provvedere che sia amministrata al più presto.
  §2. Se la celebrazione della crismazione del santo myron non si fa assieme al battesimo, il ministro è obbligato a informarne il parroco del luogo dove è stato amministrato il battesimo.
  Can. 696 – §1. (# 883) Tutti i presbiteri delle Chiese orientali possono amministrare validamente la crismazione del santo myron, sia congiuntamente col battesimo sia separatamente, a tutti i fedeli cristiani di qualunque Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina.
  §2. I fedeli cristiani delle Chiese Orientali possono ricevere validamente la crismazione del santo myron anche dai presbiteri della Chiesa latina, secondo le facoltà di cui essi sono provvisti.
  §3. Qualsiasi presbitero amministra lecitamente la crismazione del santo myron solamente ai fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris ; per quanto riguarda poi i fedeli cristiani delle altre Chiese sui iuris, fa lecitamente la crismazione se si tratta di propri sudditi, di coloro che egli battezza per altro titolo legittimo, o di coloro che si trovano in pericolo di morte, salve restando sempre le convenzioni stipulate tra Chiese sui iuris in questa materia.
  Can. 697 – L\’iniziazione sacramentale al mistero della salvezza si completa con la ricezione della Divina Eucaristia; perciò la Divina Eucaristia sia amministrata al fedele cristiano al più presto, dopo il battesimo e la crismazione del santo myron, secondo la norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
CAPITOLO III
LA DIVINA EUCARISTIA
  Can. 698 – (cf 889) Nella Divina Liturgia mediante il ministero del sacerdote, che agisce nella persona di Cristo sull\’oblazione della Chiesa, si perpetua, in forza dello Spirito Santo, ciò che lo stesso Signore Gesù ha fatto nell\’ultima Cena, il quale ha dato ai discepoli il Suo Corpo che doveva essere offerto in Croce per noi e il Suo Sangue che doveva essere effuso per noi, instaurando un vero e mistico sacrificio col quale, nel rendimento di grazie, si commemora, si attua e viene partecipato dalla Chiesa, sia con l\’oblazione sia con la comunione, il sacrificio cruento della Croce, per significare e perfezionare l\’unità del popolo di Dio nell\’edificazione del Suo Corpo che è la Chiesa.
  Can. 699 – §1. (cf 900) Solo i Vescovi e i presbiteri hanno la potestà di celebrare la Divina Liturgia.
  §2. I diaconi con il proprio ministero partecipano più strettamente con i Vescovi e i presbiteri nella celebrazione della Divina Liturgia, secondo le prescrizioni dei libri liturgici.
  §3. Tutti gli altri fedeli cristiani in virtù del battesimo e della crismazione del santo myron, concorrendo alla celebrazione della Divina Liturgia nel modo stabilito nei libri liturgici o dal diritto particolare, partecipano attivamente al Sacrificio di Cristo e anzi più pienamente se ricevono dal medesimo Sacrificio il Corpo e il Sangue del Signore.
  Can. 700 – §1. (cf 902) Quanto al modo di celebrare la Divina Liturgia, cioè se sia da fare singolarmente oppure in concelebrazione, si tengano presenti anzitutto le necessità pastorali dei fedeli cristiani.
  §2. (cf 902) Tuttavia se è possibile, i presbiteri celebrino la Divina Liturgia insieme al Vescovo che presiede oppure con un altro presbitero, perché così si manifesti opportunamente l\’unità del sacerdozio e del sacrificio; a ogni sacerdote tuttavia rimane il pieno diritto di celebrare singolarmente la Divina Liturgia, non però nello stesso tempo e nella stessa chiesa in cui si tiene la concelebrazione.
  Can. 701 – (cf 902) La concelebrazione tra Vescovi e presbiteri di diverse Chiese sui iuris può essere fatta per giusta causa, specialmente per favorire la carità e allo scopo di manifestare l\’unione tra le Chiese, su licenza del Vescovo eparchiale, seguendo tutti le prescrizioni dei libri liturgici del primo celebrante, tenendo lontano qualsiasi sincretismo liturgico e conservando preferibilmente le vesti liturgiche e le insegne della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 702 – (908) E\’ vietato ai sacerdoti cattolici di concelebrare la Divina Liturgia assieme a sacerdoti o a ministri acattolici.
  Can. 703 – §1. (903) Un sacerdote estraneo non sia ammesso a celebrare la Divina Liturgia se non esibisce al rettore della chiesa le lettere commendatizie del suo Gerarca, oppure se non consta in altro modo allo stesso rettore della sua rettitudine.
  §2. Il Vescovo eparchiale ha pieno diritto di stabilire su questo punto delle norme più determinate da osservarsi da tutti i sacerdoti, anche se sono in qualunque modo esenti.
  Can. 704 – (cf 904) La Divina Liturgia può essere celebrata lodevolmente tutti i giorni, eccetto quelli che sono esclusi secondo le prescrizioni di libri liturgici della Chiesa sui iuris a cui il sacerdote è ascritto.
  Can. 705 – §1. (cf 932 §2) Il sacerdote cattolico può celebrare la Divina Liturgia sull\’altare di qualsiasi chiesa cattolica.
  §2. (cf 933) Per poter celebrare la Divina Liturgia in una chiesa di acattolici, il sacerdote necessita della licenza del Gerarca del luogo.
  Can. 706 – (924) I sacri doni che vengono offerti nella Divina Liturgia sono il pane di solo frumento e fatto di recente in modo che non ci sia alcun pericolo di alterazione, e il vino naturale prodotto dalla vite non alterato.
  Can. 707 – §1. Riguardo alla confezione del pane eucaristico, alle preghiere da recitare dai sacerdoti prima della celebrazione della Divina Liturgia, all\’osservanza del digiuno eucaristico, alle vesti liturgiche, al tempo e al luogo di celebrazione e ad altre cose simili, devono essere stabilite accuratamente delle norme dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris.
  §2. (cf 929) E\’ lecito, una volta allontanato lo stupore dei fedeli cristiani, usare vesti liturgiche e pane di un\’altra Chiesa sui iuris, se non sono disponibili vesti liturgiche e pane della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 708 – §1. (cf 922) I Gerarchi del luogo e i parroci curino con ogni diligenza che i fedeli siano istruiti sull\’obbligo di ricevere la Divina Eucaristia in pericolo di morte (cf 920) e nei tempi stabiliti da una lodevolissima tradizione o dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, soprattutto però nel tempo Pasquale, nel quale Cristo Signore ci consegnò i misteri eucaristici.
  Can. 709 – §1. (cf 910) Distribuisce la Divina Eucaristia il sacerdote oppure, se così dispone il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, anche il diacono.
  §2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi ha il pieno diritto di stabilire le norme opportune secondo le quali anche altri fedeli cristiani possono distribuire la Divina Eucaristia.
  Can. 710 – (cf 914) Riguardo alla partecipazione dei bambini alla Divina Eucaristia dopo il battesimo e la crismazione del santo myron, si osservino, usando le opportune cautele, le prescrizioni dei libri liturgici della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 711 – (= 916) Chi è consapevole di peccato grave non celebri la Divina Liturgia e non riceva la Divina Eucaristia, a meno che non vi sia una grave ragione e manchi l\’opportunità di ricevere il sacramento della penitenza; in questo caso costui deve emettere l\’atto di contrizione perfetta che include il proposito di accostarsi al più presto a questo sacramento.
  Can. 712 – (cf 915) Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni.
  Can. 713 – §1. (cf 918) La Divina Eucaristia deve essere distribuita nella celebrazione della Divina Liturgia, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
  §2. (cf 919) A riguardo della preparazione alla partecipazione della Divina Eucaristia mediante il digiuno, le preghiere e altre opere, i fedeli cristiani osservino fedelmente le norme della Chiesa sui iuris alla quale sono ascritti, non solo entro i confini del territorio della stessa Chiesa ma, per quanto è possibile, in tutto il mondo.
  Can. 714 – §1. (cf 934 §2) Nelle chiese dove viene celebrato il culto divino pubblico e, almeno qualche volta al mese, la Divina Liturgia, sia custodita la Divina Eucaristia specialmente per gli infermi, osservando fedelmente le prescrizioni dei libri liturgici della propria Chiesa sui iuris e sia adorata con somma riverenza dai fedeli cristiani.
  §2. La custodia della Divina Eucaristia è sottoposta alla vigilanza e alla regolamentazione del Gerarca del luogo.
  Can. 715 – §1. (945 §1) E\’ lecito ai sacerdoti ricevere le offerte che i fedeli cristiani loro offrono, conforme all\’uso approvato dalla Chiesa, per la celebrazione della Divina Liturgia secondo le proprie intenzioni.
  §2. E\’ lecito anche, se lo permette una legittima consuetudine, ricevere offerte per la Liturgia dei Presantificati e per le commemorazioni nella Divina Liturgia.
  Can. 716 – (cf 945 §2) Fermo restando il can. 1013, si raccomanda vivamente ai Vescovi eparchiali di introdurre, per quanto è possibile, la prassi per cui si ricevano solo le offerte che i fedeli cristiani danno spontaneamente in occasione della Divina Liturgia; i singoli sacerdoti poi celebrino volentieri la Divina Liturgia anche senza alcuna offerta secondo le intenzioni dei fedeli cristiani, specialmente dei poveri.
  Can. 717 – Se i sacerdoti ricevono offerte per celebrare la Divina Liturgia da fedeli cristiani di un\’altra Chiesa sui iuris hanno l\’obbligo grave di osservare a riguardo di queste offerte le norme di quella Chiesa, se non risulta diversamente da parte dell\’offerente.
CAPITOLO IV
IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
  Can. 718 – (cf 959) Nel sacramento della penitenza i fedeli cristiani che, avendo commesso dei peccati dopo il battesimo, condotti dallo Spirito Santo si convertono di cuore a Dio e mossi dal dolore dei peccati fanno il proposito di una nuova vita, mediante il ministero del sacerdote, con la confessione a lui fatta e con l\’accettazione di un\’adeguata soddisfazione, ottengono da Dio il perdono e insieme vengono riconciliati con la Chiesa che peccando hanno ferito; in tal modo questo sacramento contribuisce nel massimo grado alla vita cristiana e dispone a ricevere la Divina Eucaristia.
  Can. 719 – (cf 989) Chi è cosciente di un grave peccato riceva, appena gli è possibile, il sacramento della penitenza; si raccomanda vivamente però a tutti i fedeli cristiani di ricevere frequentemente questo sacramento e specialmente nei tempi di digiuno e di penitenza che devono essere osservati nella propria Chiesa sui iuris.
  Can. 720 – §1. (= 960 §1) La confessione, individuale e integrale, e inoltre l\’assoluzione costituiscono il solo modo ordinario col quale il fedele cristiano, consapevole di un grave peccato, viene riconciliato con Dio e con la Chiesa; soltanto l\’impossibilità fisica o morale scusa da tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può avere anche in altri modi.
  §2. (= 960 §2) L\’assoluzione a più penitenti insieme, senza la previa confessione individuale, non può essere impartita in modo generale a meno che non:
  1 ci sia un imminente pericolo di morte e manchi il tempo al sacerdote o ai sacerdoti per amministrare il sacramento della penitenza ai singoli penitenti;
  2 ci sia una grave necessità, cioè quando, tenendo conto del numero dei penitenti, non c\’è disponibilità di sacerdoti per amministrare il sacramento della penitenza ai singoli penitenti entro un tempo conveniente di modo che, senza loro colpa, sarebbero costretti a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o della ricezione della Divina Eucaristia; ma non si deve ritenere necessità sufficiente quella in cui i confessori non possono essere disponibili solamente a causa di un grande concorso di penitenti, come si può avere in qualche grande solennità oppure in un pellegrinaggio.
  §3. (960 §2) Stabilire se vi è questa grave necessità è competenza del Vescovo eparchiale, il quale, dopo aver confrontato il suo parere con i Patriarchi e con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, può determinare anche con prescrizioni generali i casi di tale necessità.
  Can. 721 – §1. (962 §1) Perché un fedele cristiano possa usufruire dell\’assoluzione sacramentale data insieme a più persone, si richiede non solo che sia debitamente disposto, ma anche che si proponga di confessare individualmente a tempo debito i peccati gravi che in quel momento non può così confessare.
  §2. (cf 962 §2) I fedeli cristiani siano istruiti, per quanto è possibile, su questi requisiti e inoltre siano esortati, anche nel caso di pericolo di morte, perché ciascuno emetta l\’atto di contrizione.
  Can. 722 – §1. (= 965) Il sacramento della penitenza è amministrato solamente dal sacerdote.
  §2. (cf 967 §1) Tutti i Vescovi, in virtù del diritto stesso, possono amministrare in tutto il mondo il sacramento della penitenza, a meno che, per quanto riguarda la liceità, il Vescovo eparchiale non l\’abbia proibito espressamente in un caso speciale.
  §3. (966 §1) I presbiteri invece per agire validamente devono inoltre avere la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza, facoltà che viene conferita o dal diritto stesso, o da una speciale concessione fatta dall\’autorità competente.
  §4. (cf 966 §2) I presbiteri che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell\’ufficio o della concessione del Gerarca del luogo dell\’eparchia alla quale sono ascritti oppure nella quale hanno domicilio, possono amministrare validamente il sacramento della penitenza in tutto il mondo a qualsiasi fedele cristiano, a meno che un Gerarca del luogo in un caso speciale non l\’abbia proibito espressamente; usano lecitamente di tale facoltà osservando le norme stabilite dal Vescovo eparchiale e con la licenza almeno presunta del rettore della chiesa oppure, se si tratta di un istituto di vita consacrata, del Superiore.
  Can. 723 – §1. (cf 968 §1) Oltre al Gerarca del luogo, ha facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell\’ufficio, ciascuno secondo il suo ambito, anche il parroco e un altro che fa le veci del parroco.
  §2. (968 §2)  Anche ogni Superiore di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi di diritto pontificio o patriarcale, se è sacerdote, ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza in virtù dell\’ufficio, nei confronti dei membri del proprio istituto e anche di coloro che dimorano giorno e notte nella sua casa.
  Can. 724 – §1. (969 §1) Solo il Gerarca del luogo è competente a conferire con una speciale concessione a qualunque presbitero la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza a qualsiasi fedele cristiano.
  §2. (969 §2) Il Superiore di un istituto di vita consacrata, purché abbia la potestà esecutiva di governo, può conferire a qualsiasi sacerdote la facoltà di cui nel can. 723 §2 a norma del tipico o degli statuti.
  Can. 725 – (976) Ogni sacerdote può assolvere validamente e lecitamente qualsiasi penitente che si trova in pericolo di morte da qualsiasi peccato, anche se è presente un altro sacerdote che ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza.
  Can. 726 – §1. (974 §1) La facoltà di amministrare il sacramento della penitenza non sia revocata se non per una grave causa.
  §2. (974 §2) Una volta revocata la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza conferita dal Gerarca di cui nel can. 722, §4, il presbitero ne resta privo per tutto il mondo; se viene revocata invece da un\’altra autorità competente ne resta privo soltanto nell\’ambito del revocante.
  §3. (975) La facoltà di amministrare il sacramento della penitenza di cui nel can. 722, §4 cessa, oltre che per revoca, con la perdita dell\’ufficio, dell\’ascrizione all\’eparchia o del domicilio.
  Can. 727 – In alcuni casi, per provvedere alla salvezza delle anime, può essere opportuno limitare la facoltà di assolvere dai peccati e di riservarla a una determinata autorità; questo però non può essere fatto se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi o della Sede Apostolica.
  Can. 728 – §1. E\’ riservato alla Sede Apostolica assolvere dai seguenti peccati:
  1 (= 1388) di diretta violazione del sigillo sacramentale;
  2 (= 1378) di assoluzione del complice nel peccato contro la castità;
  §2. (= 1398) E\’ riservato invece al Vescovo eparchiale assolvere dal peccato di aborto procurato, se ne segue l\’effetto.
  Can. 729 – Qualsiasi riserva di assoluzione dal peccato perde ogni valore:
  1 se si confessa un malato che non può uscire di casa o un fidanzato/ta per celebrare il matrimonio;
  2 se, a giudizio prudente del confessore, la facoltà di assolvere non può essere chiesta all\’autorità competente senza un grave disagio del penitente o senza pericolo di violazione del sigillo sacramentale;
  3 fuori dei confini del territorio nel quale l\’autorità che ha posto la riserva esercita la potestà.
  Can. 730 – (= 977) L\’assoluzione del complice nel peccato contro la castità è invalida, eccetto in pericolo di morte.
  Can. 731 – (= 982) Chi si confessa di aver falsamente denunziato all\’autorità ecclesiastica un confessore innocente del delitto di sollecitazione a un peccato contro la castità, non sia assolto se prima non avrà formalmente ritrattato la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne sono.
  Can. 732 – §1. (cf 981) Secondo la qualità, la gravità e il numero dei peccati, tenendo conto della condizione del penitente e della sua disposizione alla conversione, il confessore somministri la medicina conveniente alla malattia, imponendo le opere di penitenza opportune.
  §2. (cf 978) Ricordi il sacerdote di essere stato costituito da Dio ministro della divina giustizia e misericordia; quale padre spirituale dia anche i consigli opportuni perché ciascuno possa progredire nella sua vocazione alla santità.
  Can. 733 – §1. (cf 983) Il sigillo sacramentale è inviolabile; perciò il confessore si guardi diligentemente di non svelare minimamente, con la parola o con un segno oppure in qualsiasi altro modo e per qualunque causa, il penitente.
  §2. (= 983 §2) Hanno l\’obbligo di conservare il segreto anche l\’interprete, qualora ci sia, come pure tutti gli altri ai quali sia giunta in qualunque modo la notizia di peccati dalla confessione.
  Can. 734 – §1. (= 984 §1) E\’ assolutamente proibito al confessore l\’uso della conoscenza acquisita in confessione con aggravio del penitente, anche se è escluso qualsiasi pericolo di rivelazione.
  §2. (= 984 §2) Colui che è costituito in autorità non deve far uso in nessun modo, nel governo esterno, di una notizia sui peccati che ha ricevuto in qualsiasi tempo nella confessione.
  §3. (cf 985) I moderatori di istituti di educazione non amministrino ordinariamente il sacramento della penitenza ai loro alunni.
  Can. 735 – §1. (= 986 §1) Tutti coloro ai quali è stata demandata per ufficio la cura delle anime hanno l\’obbligo grave di provvedere che il sacramento della penitenza sia amministrato ai fedeli cristiani a loro affidati, che lo richiedono a tempo opportuno, e che agli stessi sia offerta l\’occasione di accostarsi alla confessione individuale in giorni e ore stabiliti per loro comodità.
  §2. (cf 986 §2) In caso di urgente necessità, ogni sacerdote che ha la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza e, in pericolo di morte poi, anche qualsiasi altro sacerdote, deve amministrare questo sacramento.
  Can. 736 – §1. (cf 964 §1) Il luogo proprio per celebrare il sacramento della penitenza è la chiesa, salvo restando il diritto particolare.
  §2. (964 §3) A motivo di infermità o per altra giusta causa, questo sacramento può essere celebrato anche fuori del luogo proprio.
CAPITOLO V
UNZIONE DEGLI INFERMI
  Can. 737 – §1. (cf 998) Mediante l\’unzione sacramentale degli infermi, conferita dal sacerdote con l\’orazione, i fedeli cristiani colpiti da grave malattia e pentiti di cuore ricevono la grazia con la quale, fortificati con la speranza del premio eterno e assolti dai peccati, vengono disposti all\’emendazione della vita e sono aiutati a superare la malattia o a sopportarla pazientemente.
  §2. (cf 1002) Nelle Chiese dove c\’è l\’uso di amministrare il sacramento dell\’unzione degli infermi da più sacerdoti insieme si abbia cura di conservare, per quanto è possibile, questo uso.
  Can. 738 – (cf 1001) I fedeli cristiani ricevano volentieri l\’unzione degli infermi ogni volta che sono gravemente ammalati; i pastori d\’anime poi e i parenti degli infermi abbiano cura che gli infermi vengano sollevati da questo sacramento nel tempo opportuno.
  Can. 739 – §1. (1003 §1) Amministrano validamente l\’unzione degli infermi tutti e soli i sacerdoti.
  §2. (1003 §2) Amministare l\’unzione degli infermi è compito del parroco, del vicario parrocchiale e di tutti gli altri sacerdoti nei confronti di coloro la cui cura è stata ad essi affidata per ufficio; ma con la licenza almeno presunta dei predetti qualunque sacerdote può amministrare lecitamente questo sacramento e, in caso di necessità poi, anche lo deve.
  Can. 740 – (cf 1005-1006) I fedeli cristiani gravemente ammalati che hanno perso i sensi o l\’uso della ragione si presume che abbiano voluto che fosse loro amministrato questo sacramento in pericolo di morte o, a giudizio del sacerdote, anche in un altro tempo.
  Can. 741 – (# 999) L\’olio da usare nel sacramento dell\’unzione degli infermi deve essere benedetto e per di più dal sacerdote stesso che amministra il sacramento, a meno che il diritto particolare della Chiesa sui iuris non disponga diversamente.
  Can. 742 – (cf 1000) Le unzioni siano compiute accuratamente con le parole, nell\’ordine e nel modo prescritti nei libri liturgici; però in caso di necessità basta una sola unzione con la formula propria.
CAPITOLO VI
LA SACRA ORDINAZIONE
  Can. 743 – (cf 1008) Per mezzo dell\’ordinazione sacramentale compiuta dal Vescovo in virtù dell\’opera dello Spirito Santo sono costituiti ministri sacri coloro che vengono arricchiti e partecipano in vari gradi della funzione e della potestà, affidate da Cristo Signore ai suoi Apostoli, di annunciare il Vangelo e di pascere e santificare il popolo di Dio.
Art. I
Il ministro della sacra ordinazione
  Can. 744 – (cf 1012) Solo il Vescovo amministra validamente la sacra ordinazione con l\’imposizione delle mani e con l\’orazione prescritta dalla Chiesa.
  Can. 745 – (cf 1013) L\’ordinazione episcopale è riservata a norma del diritto al Romano Pontefice, al Patriarca o al Metropolita, di modo che non è lecito a nessun Vescovo ordinare qualcuno Vescovo, se prima non consta di un legittimo mandato.
  Can. 746 – §1. (cf 1014) Il Vescovo sia ordinato da tre Vescovi, eccetto nel caso di estrema necessità.
  §2. Il secondo e il terzo Vescovo, se non possono essere presenti dei Vescovi della stessa Chiesa sui iuris del primo Vescovo ordinante, possono essere anche di un\’altra Chiesa sui iuris.
  Can. 747 – (1015) Il candidato al diaconato e al presbiterato sia ordinato dal proprio Vescovo eparchiale, oppure da un altro Vescovo con legittime lettere dimissorie.
  Can. 748 – §1. (cf 1016) Il Vescovo eparchiale proprio, per quanto riguarda la sacra ordinazione di chi deve essere ascritto a qualche eparchia, è il Vescovo dell\’eparchia nella quale il candidato ha il domicilio, oppure dell\’eparchia per il cui servizio il candidato ha dichiarato per iscritto di volersi dedicare; per quanto riguarda l\’ordinazione di chi è già ascritto a un\’eparchia, è il Vescovo di quella eparchia.
  §2. Un Vescovo eparchiale non può ordinare un candidato suo suddito ascritto a un\’altra Chiesa sui iuris se non con la licenza della Sede Apostolica; se invece si tratta di un candidato che è ascritto alla Chiesa patriarcale e che ha il domicilio o quasi domicilio entro i confini del territorio della stessa Chiesa, questa licenza può concederla anche il Patriarca.
  Can. 749 – (cf 1017) E\’ proibito al Vescovo di celebrare la sacra ordinazione in un\’altra eparchia senza la licenza del Vescovo eparchiale, a meno che il diritto particolare della Chiesa patriarcale, per quanto riguarda il Patriarca, non stabilisca diversamente.
  Can. 750 – §1. (cf 1018) Fermi restando i cann. 472, 537 e 560, §1, possono dare le lettere dimissorie:
  1 il Vescovo eparchiale proprio;
  2 l\’Amministratore della Chiesa patriarcale e inoltre, col consenso del collegio dei consultori eparchiali, l\’Amministratore dell\’eparchia;
  §2. L\’Amministratore della Chiesa patriarcale non conceda le lettere dimissorie a coloro che sono stati respinti dal Patriarca, né l\’Amministratore dell\’eparchia a coloro che sono stati respinti dal Vescovo eparchiale.
  Can. 751 – (1020) Le lettere dimissorie non siano concesse se non dopo aver ricevuto in precedenza tutte le testimonianze esigite dal diritto.
  Can. 752 – (cf 1021) Le lettere dimissorie possono essere spedite dal Vescovo eparchiale proprio a qualsiasi Vescovo della stessa Chiesa sui iuris, ma non a un Vescovo di una Chiesa diversa da quella dell\’ordinando, se non con la licenza di coloro di cui nel can. 748, §2.
  Can. 753 – (1023) Le lettere dimissorie possono essere circoscritte oppure revocate dal concedente stesso o dal suo successore, ma una volta concesse non si estinguono col venir meno il diritto del concedente.
Art. II
Il soggetto della sacra ordinazione
  Can. 754 – (= 1024) Può ricevere validamente la sacra ordinazione solamente il battezzato di sesso maschile.
  Can. 755 – (= 1030) Il Vescovo eparchiale e il Superiore maggiore non possono proibire al diacono loro suddito destinato al presbiterato l\’ascesa al presbiterato stesso se non per una causa gravissima, anche se occulta, salvo restando il diritto di ricorso a norma del diritto.
  Can. 756 – (cf 1026) Non è lecito costringere qualcuno in qualsiasi modo e per qualunque causa a ricevere gli ordini sacri, o allontanare uno idoneo a norma del diritto dal ricevere gli stessi ordini.
  Can. 757 – (1038) A colui che ricusa di ricevere un ordine sacro superiore non si può proibire l\’esercizio dell\’ordine sacro ricevuto, a meno che non sia trattenuto da un impedimento canonico o che si opponga un\’altra grave causa, a giudizio del Vescovo eparchiale o del Superiore maggiore.
1 I requisiti nei candidati alla sacra ordinazione
  Can. 758 – §1. (1025) Perché uno possa essere ordinato lecitamente si richiede:
  1 (1033) che abbia ricevuto la crismazione del santo myron;
  2 (1029) costumi e qualità fisiche e psichiche corrispondenti con l\’ordine sacro da ricevere;
  3 (1031) l\’età prescritta dal diritto;
  4 (1032) la debita scienza;
  5 (1034) che abbia ricevuto gli ordini inferiori a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris ;
  6 (1035 §2) l\’osservanza degli interstizi prescritti dal diritto particolare.
  §2. Si richiede inoltre che il candidato non sia impedito a norma del can. 762.
  §3. A riguardo dell\’ammissione agli ordini sacri dei coniugati si osservi il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris o le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica.
  Can. 759 – §1. (1031 §1) L\’età prescritta per il diaconato è di ventitre anni compiuti, per il presbiterato è di ventiquattro anni compiuti, fermo restando il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris che esiga un\’età più avanzata.
  §2. (1031 §4) La dispensa dall\’età richiesta dal diritto comune che superi un anno è riservata al Patriarca, se si tratta di un candidato che ha il domicilio o il quasi domicilio entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, altrimenti alla Sede Apostolica.
  Can. 760 – §1. Ordinare un diacono è lecito solo dopo che sia stato felicemente superato il quarto anno del curricolo di studi filosofico-teologici, a meno che il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi abbia stabilito diversamente.
  §2. (# 1031 §2) Se invece si tratta di un candidato non destinato al sacerdozio, è lecito ordinarlo diacono soltanto dopo che sia stato felicemente superato il terzo anno di studi di cui al can. 354; se però in seguito eventualmente fosse ammesso al presbiterato, egli deve prima completare opportunamente gli studi teologici.
  Can. 761 – (1036) Il candidato all\’ordine del diaconato o del presbiterato, per essere ordinato lecitamente deve consegnare al proprio Vescovo eparchiale o al Superiore maggiore una dichiarazione firmata di propria mano con la quale attesta che intende ricevere spontaneamente e liberamente l\’ordine sacro e gli obblighi annessi allo stesso ordine e che si dedicherà perpetuamente al ministero ecclesiastico, chiedendo nel contempo di essere ammesso all\’ordine sacro.
2 Impedimenti a ricevere ed esercitare gli ordini sacri
  Can. 762 – §1. (cf 1041) E\’ impedito dal ricevere gli ordini sacri:
  1 chi è colpito da qualche forma di demenza o da altra infermità psichica, a motivo della quale è giudicato, dopo aver consultato i periti, inabile a svolgere correttamente il ministero;
  2 chi ha commesso il delitto di apostasia, di eresia oppure di scisma;
  3 chi ha attentato il matrimonio, anche solo civile, sia che egli fosse impedito dal celebrare il matrimonio dal vincolo matrimoniale o dall\’ordine sacro oppure dal voto pubblico perpetuo di castità, sia con una donna unita da un matrimonio valido oppure legata dallo stesso voto;
  4 chi ha commesso omicidio volontario oppure ha procurato un aborto conseguendone l\’effetto e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;
  5 chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o che ha tentato di togliersi la vita;
  6 chi ha posto un atto di ordine riservato a chi è costituito nell\’ordine dell\’episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarlo per qualche pena canonica.
  7 (1042 2) chi esercita un ufficio o l\’amministrazione vietata ai chierici di cui deve rendere conto finché, abbandonato l\’ufficio e l\’amministrazione e fatto inoltre il rendiconto, sia diventato libero;
  8 (1042 3) il neofita, a meno che, a giudizio del Gerarca, sia sufficientemente sperimentato.
  §2. Gli atti dai quali possono provenire gli impedimenti di cui nel §1, nn. 2-6, non producono impedimenti se non sono stati peccati gravi ed esterni commessi dopo il battesimo.
  Can. 763 – (# 1044 §1-2) E\’ impedito ad esercitare gli ordini sacri:
  1 chi ha ricevuto illegittimamente gli ordini sacri mentre era trattenuto da un impedimento a ricevere gli ordini sacri;
  2 chi ha commesso i delitti o gli atti di cui nel can. 762, §1, nn. 2-6;
  3 (1044 §2 2) chi è colpito da demenza o altra infermità psichica di cui nel can. 762, §1, n. 1, finché il Gerarca, consultato un perito, non gli avrà permesso l\’esercizio dello stesso ordine sacro.
  Can. 764 – (cf 1040 c) Non possono essere stabiliti per diritto particolare impedimenti a ricevere o esercitare gli ordini sacri; la consuetudine poi che introduce un nuovo impedimento, oppure che è contraria a un impedimento stabilito per diritto comune, è riprovata.
  Can. 765 – (1045) L\’ignoranza degli impedimenti non esime dagli stessi.
  Can. 766 – (cf 1046) Gli impedimenti si moltiplicano secondo le diverse loro cause, ma non per la ripetizione della stessa causa, a meno che non si tratti dell\’impedimento proveniente dall\’omicidio volontario oppure dall\’aborto procurato, se ne segue l\’effetto.
  Can. 767 – §1. (1047 §4) Il Vescovo eparchiale o il Gerarca di un istituto di vita consacrata può dispensare i suoi sudditi dagli impedimenti a ricevere o a esercitare gli ordini sacri, eccettuati i seguenti:
  1 (1047 §1) se il fatto su cui è fondato l\’impedimento è stato deferito al foro giudiziario;
  2 gli impedimenti di cui nel can. 762, §1, nn. 2-4.
  §2. La dispensa da questi impedimenti è riservata al Patriarca nei riguardi dei candidati o dei chierici che hanno il domicilio o il quasi-domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui presiede; altrimenti alla Sede Apostolica.
  §3. (cf 1048) La stessa facoltà di dispensare compete a qualsiasi confessore nei casi occulti più urgenti nei quali l\’autorità competente non può essere raggiunta e in cui sia imminente il pericolo di un grave danno o di infamia, ma solamente perché i penitenti possano esercitare lecitamente i sacri ordini già ricevuti, fermo restando l\’obbligo di presentarsi al più presto alla stessa autorità.
  Can. 768 – §1. (cf 1049 §1) Nelle domande per ottenere la dispensa devono essere indicati tutti gli impedimenti; però, la dispensa generale vale anche per gli impedimenti omessi in buona fede, eccettuati quelli di cui nel can. 762, §1, n. 4 o gli altri deferiti al foro giudiziale, ma non per quelli taciuti in mala fede.
  §2. Se si tratta di impedimento proveniente da omicidio volontario oppure da aborto procurato, per la validità della dispensa deve essere espresso anche il numero dei delitti.
  §3. La dispensa generale dagli impedimenti a ricevere gli ordini sacri vale per tutti gli ordini.
Art. III
Le cose da premettere alla sacra ordinazione
  Can. 769 – §1. (cf 1050) L\’autorità che ammette un candidato alla sacra ordinazione, deve ottenere:
  1 (1036) la dichiarazione di cui nel can. 761, come pure il certificato dell\’ultima sacra ordinazione oppure, se si tratta della prima sacra ordinazione, anche il certificato di battesimo e della crismazione del santo myron;
  2 (1053 §3) se il candidato è unito in matrimonio, il certificato di matrimonio e il consenso dato per iscritto della moglie;
  3 (1050 1) il certificato degli studi compiuti;
  4 (1051 1) le lettere testimoniali del rettore del seminario o del Superiore di un istituto di vita consacrata, oppure del presbitero al quale è stato affidato il candidato fuori del seminario, sui buoni costumi dello stesso candidato;
  5 le lettere testimoniali di cui nel can. 771, §3;
  6 le lettere testimoniali, se lo giudica opportuno, degli altri Vescovi eparchiali o dei Superiori di istituti (1051 2) di vita consacrata dove il candidato ha dimorato per qualche tempo, sulle qualità del candidato e sulla sua libertà da ogni impedimento canonico.
  §2. Questi documenti siano conservati nell\’archivio della stessa autorità.
  Can. 770 – (1052 §§1-3) Il Vescovo che ordina con legittime lettere dimissorie nelle quali si afferma che il candidato è idoneo a ricevere l\’ordine sacro, può accontentarsi di questa attestazione ma non è obbligato; se in coscienza però ritiene che il candidato non è idoneo, non lo ordini.
  Can. 771 – §1. I nomi dei candidati da promuovere agli ordini sacri siano resi noti pubblicamente nella chiesa parrocchiale di ciascun candidato a norma del diritto particolare.
  §2. Tutti i fedeli cristiani hanno l\’obbligo di rivelare gli impedimenti, se ne conoscono qualcuno, al Vescovo eparchiale o al parroco prima della sacra ordinazione.
  §3. Il Vescovo eparchiale affidi al parroco che fa le pubblicazioni e anche a un altro presbitero, se lo crede opportuno, di informarsi diligentemente da persone degne di fede sulla vita e sui costumi dei candidati e di inviare alla curia eparchiale le lettere testimoniali che riferiscono quell\’indagine e la pubblicazione.
  §4. Il Vescovo eparchiale, se lo ritiene opportuno, non tralasci di fare altre indagini, anche private.
  Can. 772 – (1039) Ogni candidato che dev\’essere promosso alla sacra ordinazione attenda a un ritiro spirituale nel modo determinato dal diritto particolare.
Art. IV
Tempo, luogo, annotazione e certificato della sacra ordinazione
  Can. 773 – (1010, 1011 §2) Le sacre ordinazioni siano celebrate con la maggiore partecipazione possibile dei fedeli cristiani in una chiesa, di domenica o in giorno festivo, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente.
  Can. 774 – §1. (1053 §1) Celebrata la sacra ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del Vescovo ordinante, il luogo e il giorno dell\’ordinazione siano annotati in un libro speciale da conservare nell\’archivio della curia eparchiale.
  §2. (1053 §2) Il Vescovo ordinante dia ai singoli ordinati un certificato autentico della sacra ordinazione ricevuta; costoro, se sono stati ordinati da un Vescovo con lettere dimissorie, presentino il certificato al proprio Vescovo eparchiale o al Superiore maggiore per la annotazione della sacra ordinazione in un libro speciale da conservare nell\’archivio.
  Can. 775 – (1054) Il Vescovo eparchiale o il Superiore maggiore invii notizia della sacra ordinazione di ciascun diacono al parroco presso il quale è annotato il battesimo dell\’ordinato.
CAPITOLO VII
IL MATRIMONIO
  Can. 776 – §1. (cf 1055) Il patto matrimoniale, fondato dal Creatore e strutturato di sue leggi, mediante il quale l\’uomo e la donna stabiliscono tra loro, con irrevocabile consenso personale, il consorzio dell\’intera vita, per sua indole naturale è ordinato al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione dei figli.
  §2. (cf 1055 §2) Per istituzione di Cristo il matrimonio valido tra battezzati è, per il fatto stesso, un sacramento con il quale i coniugi sono uniti da Dio a immagine dell\’unione (1134) indefettibile di Cristo con la Chiesa e sono quasi consacrati e irrobustiti dalla grazia sacramentale.
  §3. (1056) Le proprietà essenziali del matrimonio sono l\’unità e l\’indissolubilità che, nel matrimonio tra battezzati, conseguono una speciale stabilità in ragione del sacramento.
  Can. 777 – (cf 1135) Dal matrimonio scaturiscono tra i coniugi uguali diritti e doveri riguardo a ciò che appartiene al consorzio della vita coniugale.
  Can. 778 – (1058) Possono celebrare il matrimonio tutti coloro ai quali non è proibito dal diritto.
  Can. 779 – (1060) Il matrimonio ha il favore del diritto; perciò nel dubbio bisogna stare per la validità del matrimonio finché non sia provato il contrario.
  Can. 780 – §1. (1059) Il matrimonio di cattolici, anche se una sola parte è cattolica, è regolato non solo dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva restando la competenza dell\’autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio.
  §2. Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte battezzata acattolica, salvo restando il diritto divino, è regolato anche:
  1 dal diritto proprio della Chiesa o della Comunità ecclesiale alla quale la parte acattolica appartiene, se questa Comunità ha un proprio diritto matrimoniale;
  2 dal diritto al quale è tenuta la parte acattolica, se la Comunità ecclesiale alla quale appartiene è priva di un diritto matrimoniale proprio.
  Can. 781 – Se talvolta la Chiesa deve giudicare della validità di un matrimonio di acattolici battezzati:
  1 per quanto riguarda il diritto a cui le parti erano tenute al tempo della celebrazione del matrimonio, si osservi il can. 780, §2;
  2 per quanto riguarda la forma di celebrazione del matrimonio, la Chiesa riconosce qualsiasi forma prescritta o ammessa dal diritto al quale le parti erano soggette al tempo della celebrazione del matrimonio, purché il consenso sia stato espresso in forma pubblica e, se almeno una parte è fedele cristiana di qualche Chiesa orientale acattolica, purché il matrimonio sia stato celebrato con rito sacro.
  Can. 782 – §1. (1062 §1) Gli sponsali, che per antichissima tradizione delle Chiese orientali si premettono lodevolmente al matrimonio, sono regolati dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  §2. Dalla promessa di matrimonio non si dà azione per chiedere la celebrazione del matrimonio; si dà invece quella per la riparazione dei danni se in qualche modo è dovuta.
Art. I
Cura pastorale e ciò che si deve premettere
alla celebrazione del matrimonio
  Can. 783 – (cf 1063) I pastori di anime hanno l\’obbligo di curare che i fedeli cristiani siano preparati allo stato matrimoniale:
  1 con una predicazione e una catechesi adattata ai giovani e agli adulti, con la quale i fedeli cristiani siano istruiti sul significato del matrimonio cristiano, sugli obblighi dei coniugi tra di loro, nonché sul diritto primario e sull\’obbligo che i genitori hanno di curare nella misura delle proprie forze l\’educazione fisica, religiosa, morale, sociale e culturale dei figli;
  2 con un\’istruzione personale dei fidanzati sul matrimonio, con la quale i fidanzati siano disposti al nuovo stato.
  §2. (cf 1065 §2) Si raccomanda vivamente ai fidanzati cattolici di ricevere la Divina Eucaristia nella celebrazione del matrimonio.
  §3. (1063 4) Una volta celebrato poi il matrimonio, i pastori d\’anime offrano ai coniugi un aiuto affinché, osservando e custodendo fedelmente il patto matrimoniale, giungano a condurre una vita ogni giorno più santa e più piena nella famiglia.
  Can. 784 – (cf 1067) Per diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris, d\’intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio, si stabiliscano delle norme sull\’esame dei fidanzati e sugli altri mezzi per le indagini, principalmente per quanto riguarda il battesimo e lo stato libero, che devono essere portate a termine prima del matrimonio, osservate diligentemente le quali si può procedere alla celebrazionne del matrimonio.
  Can. 785 – §1. (1066) I pastori d\’anime hanno l\’obbligo, secondo le necessità dei luoghi e dei tempi, di escludere con opportuni rimedi tutti i pericoli che il matrimonio sia celebrato invalidamente e illecitamente; perciò, prima che il matrimonio sia celebrato, devono essere certi che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione.
  §2. (1068) In pericolo di morte, se non si possono avere altre prove, è sufficiente, qualora non sussistano indizi contrari, l\’affermazione dei fidanzati, se è il caso, anche giurata, di essere battezzati e di non essere trattenuti da alcun impedimento.
  Can. 786 – (= 1069) Tutti i fedeli cristiani hanno l\’obbligo di rivelare al parroco oppure al Gerarca del luogo gli impedimenti di cui fossero a conoscenza, prima della celebrazione del matrimonio.
  Can. 787 – (cf 1070) Il parroco che ha fatto le indagini informi prontamente sull\’esito di queste, per mezzo di un documento autentico, il parroco che deve benedire il matrimonio.
  Can. 788 – Se dopo accurate indagini resta ancora qualche dubbio sull\’esistenza di un impedimento, il parroco deferisca la cosa al Gerarca del luogo.
  Can. 789 – (1071 §1) Anche se per il resto il matrimonio può essere celebrato validamente, il sacerdote, oltre agli altri casi determinati dal diritto, senza la licenza del Gerarca del luogo non benedica:
  1 il matrimonio dei girovaghi;
  2 il matrimonio che non può essere riconosciuto o celebrato a norma del diritto civile;
  3 il matrimonio di colui che è tenuto da obblighi naturali verso una terza parte o verso i figli nati da una precedente unione con quella parte;
  4 il matrimonio di un figlio minorenne all\’insaputa oppure contro la volontà dei genitori;
  5 il matrimonio di colui al quale è vietato con sentenza ecclesiastica di passare a un nuovo matrimonio se non adempie alcune condizioni;
  6 il matrimonio di colui che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica, anche se non è passato a una Chiesa o Comunità ecclesiale acattolica; il Gerarca del luogo, poi, in questo caso non conceda la licenza se non osservando il can. 814, con i debiti riferimenti.
Art. II
Gli impedimenti dirimenti in generale
  Can. 790 – §1. (cf 1073) L\’impedimento dirimente rende la persona inabile a celebrare validamente il matrimonio.
  §2. L\’impedimento, anche se sussiste da una sola delle due parti, rende tuttavia invalido il matrimonio.
  Can. 791 – (= 1074) Si ritiene pubblico l\’impedimento che può essere provato in foro esterno; altrimenti è occulto.
  Can. 792 – (# 1075 §2) Non si stabiliscano impedimenti dirimenti per diritto particolare di una Chiesa sui iuris se non per una causa gravissima, d\’intesa con i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris interessate e dopo aver consultato la Sede Apostolica; ma nessuna autorità inferiore può stabilire nuovi impedimenti dirimenti.
  Can. 793 – (= 1076) La consuetudine che introduce un nuovo impedimento oppure che è contraria agli impedimenti esistenti è riprovata.
  Can. 794 – §1. (= 1077 §1) Il Gerarca del luogo può vietare il matrimonio in un caso speciale ai fedeli cristiani suoi sudditi, dovunque dimorino, nonché a tutti gli altri fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris che attualmente dimorino entro i confini del territorio dell\’eparchia, ma solo temporaneamente, per una causa grave e finché questa perduri.
  §2. Se si tratta del Gerarca del luogo che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, il Patriarca può aggiungere a tale divieto la clausola dirimente; in tutti gli altri casi però solo la Sede Apostolica.
  Can. 795 – §1. (1078 §1) Il Gerarca del luogo può dispensare i fedeli cristiani suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani ascritti alla propria Chiesa sui iuris e attualmente dimoranti entro i confini del territorio dell\’eparchia, dagli impedimenti di diritto ecclesiastico, a eccezione dei seguenti:
  1 di ordine sacro;
  2 di voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso, a meno che non si tratti di congregazioni di diritto eparchiale;
  3 di coniugicidio.
  §2. La dispensa da questi impedimenti è riservata alla Sede Apostolica; il Patriarca però può dispensare dagli impedimenti di coniugicidio e di voto pubblico perpetuo di castità emesso in congregazioni di qualsiasi condizione giuridica.
  §3. Non si dà mai dispensa dall\’impedimento di consanguineità in linea retta, oppure in secondo grado della linea collaterale.
  Can. 796 – §1. (= 1079 §1) Quando sovrasta il pericolo di morte, il Gerarca del luogo può dispensare i fedeli cristiani suoi sudditi dovunque dimorino, nonché tutti gli altri fedeli cristiani che attualmente dimorano entro i confini del territorio dell\’eparchia, dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto e da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico sia pubblici sia occulti, a eccezione dell\’impedimento di ordine sacro del sacerdozio.
  §2. Nelle stesse circostanze e solo nei casi in cui non sia possibile avvicinare nemmeno il Gerarca del luogo, hanno la stessa potestà di dispensare il parroco, un altro sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio e il sacerdote cattolico di cui nel can. 832, §2; il confessore invece ha la stessa potestà, se si tratta di impedimento occulto, per il foro interno sia dentro sia fuori l\’atto della confessione sacramentale.
  §3. Si ritiene che il Gerarca del luogo non poteva essere avvicinato, se ciò era possibile soltanto in un modo diverso da una lettera o recandosi personalmente da lui.
  Can. 797 – §1. (1080 §1) Se si scopre un impedimento mentre già tutto è preparato per celebrare il matrimonio e il matrimonio non può essere differito senza probabile pericolo di un grave male finché non sia ottenuta la dispensa dall\’autorità competente, hanno potestà di dispensare da tutti gli impedimenti, eccettuati quelli di cui nel can. 795, §1, nn. 1 e 2, il Gerarca del luogo e, purché il caso sia occulto, tutti coloro di cui nel can. 796, §2, salve restando le condizioni ivi prescritte.
  §2. Questa potestà vale anche per convalidare il matrimonio, se nella attesa vi sia lo stesso pericolo e manchi il tempo per avvicinare l\’autorità competente.
  Can. 798 – (= 1081) I sacerdoti di cui nei cann. 796, §2 e 797, §1 informino subito il Gerarca del luogo della dispensa o della convalida concessa per il foro esterno e questa venga annotata nel libro dei matrimoni.
  Can. 799 – (cf 1082) Se il rescritto della Sede Apostolica oppure, entro i limiti della loro competenza, quello del Patriarca o del Gerarca del luogo non dispone diversamente, la dispensa concessa nel foro interno non sacramentale dall\’impedimento occulto sia annotata nell\’archivio segreto della curia eparchiale, né è necessaria un\’altra dispensa per il foro esterno, anche se poi l\’impedimento occulto diventasse pubblico.
Art. III
Gli impedimenti in specie
  Can. 800 – §1. (= 1083 §1) L\’uomo prima del sedicesimo anno di età compiuto, la donna prima del quattordicesimo anno di età compiuto non possono celebrare validamente il matrimonio.
  §2. (cf 1083 §2) Il diritto particolare della Chiesa sui iuris ha piena libertà di stabilire l\’anno di età superiore per la lecita celebrazione del matrimonio.
  Can. 801 – §1. (= 1084 §1) L\’impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell\’uomo sia da parte della donna, sia assoluta sia relativa, per sua stessa natura dirime il matrimonio.
  §2. Se l\’impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto, sia per dubbio di fatto, il matrimonio non dev\’essere impedito né, stante il dubbio, dev\’essere dichiarato nullo.
  §3. La sterilità non proibisce né dirime il matrimonio, fermo restando il can. 821.
  Can. 802 – §1. (= cf 1085 §1) Attenta invalidamente il matrimonio colui che è tenuto dal vincolo di un precedente matrimonio.
  §2. Anche se il precedente matrimonio è invalido oppure sciolto per qualsiasi causa, non è lecito celebrare un altro matrimonio prima che consti legittimamente e con certezza dell\’invalidità oppure dello scioglimento del precedente.
  Can. 803 – (cf 1086 §1) §1. Il matrimonio non può essere celebrato validamente con dei non battezzati.
  §2. Se al tempo della celebrazione del matrimonio una parte era ritenuta comunemente come battezzata, oppure se il suo battesimo era dubbio, si deve presumere a norma del can. 779 la validità del matrimonio, finché non si provi con certezza che una parte è battezzata e l\’altra invece non battezzata.
  §3. Circa le condizioni per dispensare si applichi il can. 814.
  Can. 804 – (= 1087) Attenta invalidamente il matrimonio colui che è costituito nell\’ordine sacro.
  Can. 805 – (= 1088) Attenta invalidamente il matrimonio colui che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità in un istituto religioso.
  Can. 806 – (cf 1089) Non può essere celebrato validamente il matrimonio con una persona rapita o almeno trattenuta in vista di celebrare con lei il matrimonio, a meno che in seguito non sia stata separata da chi l\’ha rapita o trattenuta e, costituita in un luogo sicuro e libero, essa scelga spontaneamente il matrimonio.
  Can. 807 – (= 1090 §1) §1. Chi, in vista di celebrare il matrimonio con una determinata persona, ha ucciso il coniuge di essa o il proprio coniuge, attenta invalidamente questo matrimonio.
  §2. Attentano pure invalidamente il matrimonio tra di loro, quelli che con mutua prestazione fisica o morale hanno dato la morte al coniuge.
  Can. 808 – §1. (1091 §1) Nella linea retta di consanguineità è invalido il matrimonio tra tutti gli ascendenti e i discendenti.
  §2. Nella linea collaterale è invalido fino al quarto grado compreso.
  §3. Non si permetta mai il matrimonio se sussiste qualche dubbio che le parti siano consanguinee in qualche grado della linea retta, oppure nel secondo grado della linea collaterale.
  §4. L\’impedimento di consanguineità non si moltiplica.
  Can. 809 – §1. (# 1092) L\’affinità dirime il matrimonio in qualunque grado della linea retta e nel secondo grado della linea collaterale.
  §2. L\’impedimento di affinità non si moltiplica.
  Can. 810 – §1. (1093) L\’impedimento di pubblica onestà sorge:
  1 da un matrimonio invalido dopo che si è instaurata la vita comune;
  2 da notorio o pubblico concubinato;
  3 dall\’instaurazione della vita comune di coloro che, essendo tenuti alla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, hanno attentato il matrimonio davanti a un ufficiale civile, oppure a un ministro acattolico.
  §2. (1093) Questo impedimento dirime il matrimonio nel primo grado della linea retta tra l\’uomo e le consanguinee della donna, come pure tra la donna e i consanguinei dell\’uomo.
  Can. 811 – §1. Dal battesimo sorge, tra il padrino e il battezzato e i suoi genitori, una parentela spirituale che dirime il matrimonio.
  §2. Se si ripete il battesimo sotto condizione, la parentela spirituale non sorge, a meno che per la seconda volta non sia stato ammesso lo stesso padrino.
  Can. 812 – (= 1094) Non possono celebrare validamente tra loro il matrimonio quelli che sono congiunti con la parentela legale sorta dall\’adozione, in linea retta o nel secondo grado della linea collaterale.
Art. IV
I matrimoni misti
  Can. 813 – (cf 1124) Il matrimonio tra due persone battezzate, delle quali una è cattolica e l\’altra invece acattolica, senza la previa licenza dell\’autorità competente, è proibito.
  Can. 814 – (= 1125) Può concedere la licenza per giusta causa il Gerarca del luogo; ma non la conceda se non sono adempiute le condizioni seguenti:
  1 la parte cattolica dichiari di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e assicuri con una sincera promessa di fare quanto è in suo potere affinché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica;
  2 di queste promesse che devono essere fatte dalla parte cattolica sia tempestivamente informata l\’altra parte in modo che consti che essa è veramente consapevole della promessa e dell\’obbligo della parte cattolica;
  3 entrambe le parti siano istruite sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio che non devono essere esclusi da nessuno dei due fidanzati.
  Can. 815 – (= 1126) Per diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris si stabilisca il modo con cui queste dichiarazioni e promesse, che sempre sono richieste, sono da farsi, e si determini il modo col quale consti di esse nel foro esterno e con cui la parte acattolica sia informata.
  Can. 816 – (1128) I Gerarchi del luogo e gli altri pastori d\’anime curino che non manchi al coniuge cattolico e ai figli nati dal matrimonio misto l\’aiuto spirituale per adempiere i loro obblighi di coscienza e inoltre aiutino i coniugi a favorire l\’unità del consorzio della vita coniugale e familiare.
Art. V
Il consenso matrimoniale
  Can. 817 – §1. (= 1057 §2) Il consenso matrimoniale è l\’atto di volontà con cui un uomo e una donna, con patto irrevocabile, si danno e si accettano reciprocamente per costituire il matrimonio.
  §2. (= 1057 §1) Il consenso matrimoniale non può essere supplito da nessuna potestà umana.
  Can. 818 – (= 1095) Sono incapaci di celebrare il matrimonio:
  1 coloro che sono privi di sufficiente uso di ragione;
  2 coloro che sono colpiti da grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da concedere e accettare reciprocamente;
  3 coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.
  Can. 819 – (= 1096) Perché possa esserci consenso matrimoniale è necessario che coloro che celebrano il matrimonio almeno non ignorino che il matrimonio è un consorzio permanente tra un uomo e una donna ordinato a procreare figli mediante qualche cooperazione sessuale.
  Can. 820 – §1. (= 1097) L\’errore circa la persona rende invalido il matrimonio.
  §2. L\’errore circa una qualità della persona, anche se dà causa al matrimonio, non dirime il matrimonio, a meno che questa qualità non sia intesa direttamente e principalmente.
  Can. 821 – (= 1098) Chi celebra il matrimonio, ingannato con dolo, messo in atto per ottenere il consenso, circa qualche qualità dell\’altra parte, che di sua natura può turbare gravemente il consorzio della vita coniugale, celebra invalidamente.
  Can. 822 – (= 1099) L\’errore circa l\’unità o l\’indissolubilità, oppure circa la dignità sacramentale del matrimonio, purché non determini la volontà, non vizia il consenso matrimoniale.
  Can. 823 – (= 1100) La conoscenza o l\’opinione della nullità del matrimonio non esclude necessariamente il consenso matrimoniale.
  Can. 824 – §1. (= 1101 §1) Il consenso interno dell\’animo si presume conforme alle parole e ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio.
  §2. Ma se una delle due parti o entrambe le parti con atto positivo di volontà escludono il matrimonio stesso o qualche elemento essenziale del matrimonio o qualche proprietà essenziale, celebrano invalidamente il matrimonio.
  Can. 825 – (= 1103) E\’ invalido il matrimonio celebrato per violenza o per timore grave incusso dall\’esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio.
  Can. 826 – (cf 1102) Il matrimonio sotto condizione non può essere celebrato validamente.
  Can. 827 – (= 1107) Anche se il matrimonio è stato celebrato invalidamente a motivo di un impedimento o per difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, il consenso dato si presume che perseveri finché non consti della sua revoca.
Art. VI
La forma di celebrazione del matrimonio
  Can. 828 – §1. (1108 §1) Sono validi soltanto i matrimoni che si celebrano con rito sacro alla presenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall\’uno o dall\’altro, è stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni, secondo tuttavia le prescrizioni dei canoni che seguono, e salve le eccezioni di cui nei cann. 832 e 834, §2.
  §2. Questo rito si ritiene sacro con l\’intervento stesso del sacerdote che assiste e benedice.
  Can. 829 – §1. (cf 1109) Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo dopo la presa di possesso canonico dell\’ufficio, finché svolgono legittimamente l\’ufficio, benedicono validamente un matrimonio in qualsiasi luogo entro i confini del loro territorio, sia che gli sposi siano loro sudditi, sia che non lo siano, purché almeno una delle due parti sia ascritta alla propria Chiesa sui iuris.
  §2. (1110) Il Gerarca e il parroco personale in virtù dell\’ufficio benedicono validamente il matrimonio, entro i confini del proprio ambito, solamente di coloro di cui almeno uno dei due sia loro suddito.
  §3. Il Patriarca è provvisto dal diritto stesso della facoltà, osservando quanto è da osservarsi per il diritto, di benedire personalmente i matrimoni in qualsiasi parte del mondo purché almeno una delle due parti sia ascritta alla Chiesa che egli presiede.
  Can. 830 – §1. (1111 §1) Il Gerarca del luogo e il parroco del luogo finché svolgono legittimamente l\’ufficio possono conferire ai sacerdoti di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, la facoltà di benedire un determinato matrimonio entro i confini del loro territorio.
  §2. Ma la facoltà generale di benedire i matrimoni la può conferire solo il Gerarca del luogo, fermo restando il can. 302, §2.
  §3. Perché il conferimento della facoltà di benedire i matrimoni sia valido, deve essere conferita espressamente a sacerdoti determinati anzi, se si tratta della facoltà generale, per iscritto.
  Can. 831 – §1. Il Gerarca del luogo o il parroco del luogo benedicono lecitamente il matrimonio:
  1 (1115) dopo essersi accertati del domicilio o quasi-domicilio o della dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di un girovago, dell\’attuale dimora dell\’uno o dell\’altro dei futuri sposi nel luogo del matrimonio;
  2 (1115 b) dopo aver avuta, se mancano queste condizioni, la licenza del Gerarca o del parroco del domicilio o del quasi-domicilio dell\’una o dell\’altra parte, a meno che una giusta causa non scusi;
  3 nel luogo anche esclusivo di un\’altra Chiesa sui iuris, a meno che il Gerarca, che esercita in quel luogo la sua potestà, non abbia espressamente rifiutato.
  §2. Il matrimonio si celebri davanti al parroco del futuro sposo, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente o una giusta causa non scusi.
  Can. 832 – §1. (1116 §1) Se non si può avere o raggiungere senza grave disagio un sacerdote competente a norma di diritto, coloro che intendono celebrare un vero matrimonio lo possono celebrare validamente e lecitamente in presenza di soli testimoni:
  1 nel pericolo di morte;
  2 fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.
  §2. Nell\’uno e nell\’altro caso, se è disponibile un altro sacerdote, esso sia chiamato, se è possibile, affinché benedica il matrimonio, salva restando la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni; in questi casi può essere chiamato anche un sacerdote acattolico.
  §3. Se il matrimonio è stato celebrato davanti ai soli testimoni, i coniugi non trascurino di ricevere al più presto dal sacerdote la benedizione del matrimonio.
  Can. 833 – §1. Il Gerarca del luogo può concedere a qualsiasi sacerdote cattolico la facoltà di benedire il matrimonio dei fedeli cristiani di qualche Chiesa orientale acattolica i quali non possono recarsi dal proprio sacerdote senza un grave disagio, se lo chiedono spontaneamente e purché non vi sia nulla che ostacoli la valida e lecita celebrazione del matrimonio.
  §2. Il sacerdote cattolico, se è possibile, prima di benedire il matrimonio informi della cosa la competente autorità di quei fedeli cristiani.
  Can. 834 – §1. La forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto deve essere osservata se almeno l\’una o l\’altra parte dei celebranti il matrimonio è stata battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta.
  §2. Se invece la parte cattolica ascritta a una Chiesa orientale sui iuris celebra il matrimonio con una parte che appartiene alla Chiesa orientale acattolica, la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto dev\’essere osservata solo per la liceità; per la validità invece è richiesta la benedizione del sacerdote osservando quanto è da osservarsi per il diritto.
  Can. 835 – La dispensa dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto è riservata alla Sede Apostolica o al Patriarca, il quale non la conceda se non per gravissima causa.
  Can. 836 – (= 1119) Fuori del caso di necessità, nella celebrazione del matrimonio si osservino le prescrizioni dei libri liturgici e le legittime consuetudini.
  Can. 837 – §1. (1104 §§1-2) Per celebrare validamente il matrimonio è necessario che le parti siano presenti simultaneamente ed esprimano il consenso vicendevolmente.
  §2. (# 1105) Il matrimonio non si può celebrare validamente per mezzo di un procuratore, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, nel qual caso bisogna provvedere anche alle condizioni sotto le quali tale matrimonio si può celebrare.
  Can. 838 – §1. (cf 1118 §1) Il matrimonio si celebri nella chiesa parrocchiale oppure, con la licenza del Gerarca del luogo o del parroco del luogo, in un altro luogo sacro; non si può celebrare invece in altri luoghi se non con la licenza del Gerarca del luogo.
  §2. A riguardo del tempo della celebrazione del matrimonio si devono osservare le norme stabilite dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 839 – (= 1127 §3) E\’ vietata prima o dopo la celebrazione canonica un\’altra celebrazione religiosa dello stesso matrimonio per dare o rinnovare il consenso matrimoniale; come pure è vietata una celebrazione religiosa nella quale e il sacerdote cattolico e il ministro acattolico richiedono il consenso delle parti.
  Can. 840 – §1. (cf 1130) Il permesso di un matrimonio segreto può essere concesso dal Gerarca del luogo per una causa grave e urgente e comporta l\’obbligo grave di conservare il segreto da parte del Gerarca del luogo, del parroco, del sacerdote provvisto della facoltà di benedire il matrimonio, dei testimoni e di uno dei coniugi quando l\’altro non consente alla divulgazione.
  §2. (= 1132) L\’obbligo di osservare il segreto da parte del Gerarca del luogo cessa se è imminente un grave scandalo oppure una grave offesa contro la santità del matrimonio dall\’osservanza del segreto.
  §3. (cf 1133) Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solamente in uno speciale libro da conservare nell\’archivio segreto della curia eparchiale, a meno che vi si opponga una causa gravissima.
  Can. 841 – §1. (= 1121 §§1.3) Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o colui che ne fa le veci, anche se nessuno dei due ha benedetto il matrimonio, annoti al più presto nel libro dei matrimoni i nomi dei coniugi, del sacerdote che ha dato la benedizione e dei testimoni, il luogo e il giorno del matrimonio celebrato, la dispensa – se c\’è stata – dalla forma di celebrazione del matrimonio o dagli impedimenti e il suo autore assieme all\’impedimento e al suo grado, la facoltà concessa per benedire il matrimonio e inoltre le altre cose secondo il modo prescritto dal proprio Vescovo eparchiale.
  §2. (= 1122 §§1-2) Inoltre il parroco del luogo annoti nel libro dei battezzati che il coniuge nel tale giorno ha celebrato il matrimonio nella sua parrocchia; se invece il coniuge è stato battezzato altrove, il parroco del luogo invii l\’attestato di matrimonio, personalmente o per mezzo della curia eparchiale, al parroco presso il quale è stato annotato il battesimo del coniuge, e non si acquieti finché non abbia ricevuto comunicazione della annotazione del matrimonio nel libro dei battezzati.
  §3. (= 1121 §2) Se il matrimonio è stato celebrato a norma del can. 832, il sacerdote se lo ha benedetto o altrimenti i testimoni e i coniugi devono interessarsi affinché la celebrazione del matrimonio sia al più presto annotata nei libri prescritti.
  Can. 842 – (= 1123) Se il matrimonio viene o convalidato per il foro esterno o dichiarato nullo o sciolto legittimamente al di fuori della morte, il parroco del luogo di celebrazione del matrimonio deve essere informato affinché ne sia fatta annotazione nei libri dei matrimoni e dei battezzati.
Art. VII
La convalidazione del matrimonio
1 La convalidazione semplice
  Can. 843 – §1. (= 1156 §1) Per convalidare un matrimonio invalido per un impedimento dirimente si richiede che cessi l\’impedimento o che si dispensi da esso, e che almeno la parte consapevole dell\’impedimento rinnovi il consenso.
  §2. Questa rinnovazione è richiesta per la validità della convalidazione, anche se all\’inizio entrambe le parti hanno dato il consenso e non lo hanno poi revocato.
  Can. 844 – (= 1157) La rinnovazione del consenso deve essere un nuovo atto di volontà in ordine al matrimonio che la parte la quale rinnova sa, oppure suppone, essere stato invalido fin dall\’inizio.
  Can. 845 – §1. (1158 §1) Se l\’impedimento è pubblico, il consenso dev\’essere rinnovato da entrambe le parti nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto.
  §2. Se l\’impedimento è occulto, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto; e precisamente dalla parte consapevole dell\’impedimento, purché l\’altra parte perseveri nel consenso dato; oppure da entrambe le parti se l\’impedimento è noto a entrambe le parti.
  Can. 846 – §1. (= 1159 §1) Il matrimonio invalido per difetto di consenso è convalidato se la parte che non ha consentito ormai consente, purché perseveri il consenso dato dall\’altra parte.
  §2. Se il difetto di consenso non può essere provato, è sufficiente che la parte che non ha consentito dia il consenso privatamente e in segreto.
  §3. Se il difetto di consenso può essere provato, è necessario che il consenso sia rinnovato nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto.
  Can. 847 – (cf 1160) Il matrimonio invalido per difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, per essere valido deve essere celebrato di nuovo con questa forma.
2 La sanazione in radice
  Can. 848 – §1. (= 1161 §1) La sanazione in radice di un matrimonio invalido è la convalidazione di esso senza la rinnovazione del consenso, concessa dall\’autorità competente, che comporta la dispensa dall\’impedimento, se esiste, e inoltre dalla forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, se non è stata osservata, nonché la retrotrazione al passato degli effetti canonici.
  §2. La convalidazione avviene dal momento della concessione della grazia; la retrotrazione invece si intende fatta al momento della celebrazione del matrimonio, a meno che non sia espressamente disposto diversamente nella concessione.
  Can. 849 – §1. (1164 §1) La sanazione in radice di un matrimonio può essere concessa validamente anche all\’insaputa di una delle due parti o di entrambe.
  §2. La sanazione in radice non sia concessa se non per grave causa (1161 §3) e se non è probabile che le parti vogliono perseverare nel consorzio della vita coniugale.
  Can. 850 – §1. (1163 §1) Il matrimonio invalido può essere sanato purché perseveri il consenso di entrambe le parti.
  §2. (1163 §2) Il matrimonio invalido per impedimento di diritto divino non può essere sanato se non dopo che l\’impedimento è cessato.
  Can. 851 – §1. (= 1162 §1) Se in entrambe le parti o in una delle due viene meno il consenso, il matrimonio non può essere validamente sanato in radice sia che il consenso venne meno dall\’inizio, sia che, dato all\’inizio, fu poi revocato.
  §2. (= 1162 §2) Se invece il consenso venne meno all\’inizio ma poi è stato dato, la sanazione può essere concessa dal momento in cui è stato dato il consenso.
  Can. 852 – (cf 1165 §2) Il Patriarca e il Vescovo eparchiale possono concedere la sanazione in radice nei singoli casi se si oppone alla validità il difetto della forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto o qualche impedimento dal quale essi possono dispensare, e nei casi prescritti dal diritto se sono state adempiute le condizioni di cui nel can. 814; in tutti gli altri casi e se si tratta di impedimento di diritto divino che è già cessato, la sanazione in radice può essere concessa solamente dalla Sede Apostolica.
Art. VIII
La separazione dei coniugi
1 Lo scioglimento del vincolo
  Can. 853 – (cf 1141) Il vincolo sacramentale del matrimonio, una volta che il matrimonio è stato consumato, non può essere sciolto da nessuna autorità umana e per nessuna causa, eccetto dalla morte.
  Can. 854 – §1. (1143 §1) Il matrimonio celebrato tra due non battezzati viene sciolto dal diritto stesso per il privilegio paolino in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, se si celebra dalla stessa parte un nuovo matrimonio, purché la parte non battezzata si separi.
  §2. (1143 §2) Si ritiene che la parte non battezzata si separa se non vuole coabitare pacificamente con la parte battezzata senza offesa al Creatore, a meno che costei, dopo aver ricevuto il battesimo, non le abbia dato una giusta causa per separarsi.
  Can. 855 – §1. (= 1144 §1) Perché la parte battezzata celebri validamente un nuovo matrimonio, la parte non battezzata deve essere interpellata se:
  1 voglia anch\’essa ricevere il battesimo;
  2 almeno voglia coabitare pacificamente con la parte battezzata senza offesa al Creatore.
  §2. (= 1144 §2) Questa interpellanza deve essere fatta dopo il battesimo; ma il Gerarca del luogo può permettere, per una grave causa, che l\’interpellanza venga fatta prima del battesimo, anzi può dispensare dall\’interpellanza sia prima sia dopo il battesimo se consta, con un modo di procedere almeno sommario ed extragiudiziale, che non la si può fare, oppure che sarebbe inutile.
  Can. 856 – §1. (= 1145 §1) L\’interpellanza va fatta di regola per autorità del Gerarca del luogo della parte convertita, dal quale dev\’essere concesso all\’altro coniuge uno spazio di tempo per rispondere se lo ha chiesto, avvertendolo però che, trascorso inutilmente questo spazio di tempo, il suo silenzio sarà ritenuto come una risposta negativa.
  §2. L\’interpellanza, anche fatta privatamente dalla parte convertita, è valida, anzi è anche lecita se la forma sopra prescritta non può essere osservata.
  §3. In entrambi i casi deve constare legittimamente in foro esterno dell\’interpellanza fatta e del suo esito.
  Can. 857 – (1146) La parte battezzata ha diritto di celebrare un nuovo matrimonio con una parte cattolica se:
  1 l\’altra parte risponde negativamente all\’interpellanza;
  2 l\’interpellanza fu legittimamente omessa;
  3 la parte non battezzata, già interpellata o no, prima perseverava nella pacifica coabitazione, ma in seguito si è separata senza una giusta causa; in questo caso però l\’interpellanza deve essere premessa a norma dei cann. 855 e 856.
  Can. 858 – (= 1147) Il Gerarca del luogo può concedere tuttavia per una grave causa che la parte battezzata, che fa uso del privilegio paolino, celebri il matrimonio con una parte acattolica sia battezzata sia non battezzata, osservando anche le prescrizioni dei canoni sui matrimoni misti.
  Can. 859 – §1. (1148 §1) Il non battezzato che ha contemporaneamente più mogli non battezzate, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una di esse allontanando tutte le altre; la stessa cosa vale per la moglie non battezzata che ha contemporaneamente più mariti non battezzati.
  §2. In questo caso il matrimonio deve essere celebrato nella forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, osservando anche le altre cose prescritte dal diritto.
  §3. Il Gerarca del luogo, tenendo conto della condizione morale, sociale, economica dei luoghi e delle persone, abbia cura che si sia provveduto sufficientemente alle necessità di coloro che sono stati allontanati, secondo le norme della giustizia, della carità e dell\’equità.
  Can. 860 – (1149) Al non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato, a causa di prigionia o di persecuzione, è lecito celebrare un altro matrimonio, anche se nel frattempo l\’altra parte abbia ricevuto il battesimo, fermo restando il can. 853.
  Can. 861 – (= 1150) Nel dubbio il privilegio della fede ha il favore del diritto.
  Can. 862 – (= cf 1142) Il matrimonio non consumato può essere sciolto per una giusta causa dal Romano Pontefice su richiesta di entrambe le parti o di una di esse, anche se l\’altra è contraria.
2 La separazione con permanenza del vincolo
  Can. 863 – §1. (= 1152 §1) Si raccomanda vivamente che il coniuge, mosso dalla carità e sollecito del bene della famiglia, non rifiuti il perdono alla comparte adultera e non interrompa il consorzio della vita coniugale; se però non ha condonato espressamente o tacitamente la colpa dello stesso, ha il diritto di sciogliere il consorzio della vita coniugale, a meno che non abbia acconsentito all\’adulterio, oppure vi abbia dato causa o anche lui abbia commesso adulterio.
  §2. Si ha tacito condono se il coniuge innocente, dopo che è stato informato dell\’adulterio, si sia comportato spontaneamente con l\’altro coniuge con affetto maritale; si presume, invece, se ha conservato per sei mesi il consorzio della vita coniugale e non è ricorso sulla cosa all\’autorità ecclesiastica o civile.
  §3. Se il coniuge innocente ha sciolto di sua iniziativa il consorzio della vita coniugale, deve deferire entro sei mesi la causa di separazione all\’autorità competente la quale, considerate tutte le circostanze, valuti se il coniuge innocente può essere indotto a condonare la colpa e a non protrarre la separazione.
  Can. 864 – §1. (cf 1153 §1) Se uno dei coniugi rende la vita comune pericolosa oppure troppo dura al coniuge o ai figli, fornisce all\’altro una causa legittima di separarsi con decreto del Gerarca del luogo e anche di propria autorità se vi è pericolo nell\’attesa.
  §2. Le altre cause possono essere stabilite dal diritto particolare della Chiesa sui iuris, secondo i costumi dei popoli e le circostanze dei luoghi.
  §3. (1153 §2) In tutti i casi, cessando la causa di separazione, si deve ripristinare il consorzio della vita coniugale, a meno che non sia deciso diversamente dall\’autorità competente.
  Can. 865 – (= 1154) Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al doveroso sostentamento e all\’educazione dei figli.
  Can. 866 – (= 1155) Il coniuge innocente può lodevolmente ammettere nuovamente l\’altro coniuge al consorzio della vita coniugale; in questo caso egli rinuncia al diritto di separazione.
CAPITOLO VIII
I SACRAMENTALI, I LUOGHI E I TEMPI SACRI,
IL CULTO DEI SANTI, IL VOTO E IL GIURAMENTO
Art. I
I sacramentali
  Can. 867 – §1. (cf 1166) Per mezzo dei sacramentali, che sono segni sacri mediante i quali con una certa imitazione dei sacramenti sono significati e ottenuti dall\’impetrazione della Chiesa effetti soprattutto spirituali, gli uomini vengono disposti a ricevere l\’effetto principale dei sacramenti e sono santificate le varie circostanze della vita.
  §2. A riguardo dei sacramentali si osservino le norme del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
Art. II
I luoghi sacri
  Can. 868 – (cf 1205) I luoghi sacri che sono destinati al culto divino non possono essere eretti se non con la licenza del Vescovo eparchiale, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente dal diritto comune.
1 Le chiese
  Can. 869 – (cf 1214 1205) La chiesa è un edificio dedicato esclusivamente al culto divino mediante consacrazione o benedizione.
  Can. 870 – (= 1215) Non si edifichi nessun edificio destinato a chiesa senza espresso consenso, dato per iscritto, dal Vescovo eparchiale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.
  Can. 871 – §1. Siano dedicate con la consacrazione le chiese cattedrali e, se è possibile, le chiese parrocchiali, le chiese dei monasteri e le chiese annesse a una casa religiosa.
  §2. (= 1206) La consacrazione è riservata al Vescovo eparchiale, il quale può conferire la facoltà di consacrare una chiesa a un altro Vescovo; della avvenuta consacrazione (1208) o benedizione della chiesa si rediga un documento da custodire nell\’archivio della curia eparchiale.
  Can. 872 – §1. (cf 1220 §1) Deve essere tenuto lontano dalle Chiese tutto ciò che è sconveniente alla santità del luogo.
  §2. Tutti coloro a cui spetta, abbiano cura che nelle chiese sia mantenuta quella pulizia che si addice alla casa di Dio e si adoperino i mezzi di sicurezza per conservare le cose sacre e preziose.
  Can. 873 – §1. (1222 §1) Se qualche chiesa non può più in nessun modo essere adibita al culto divino e non c\’è possibilità di restaurarla, può essere ridotta dal Vescovo eparchiale a uso profano non indecoroso.
  §2. Se altre gravi cause consigliano che qualche chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo eparchiale può ridurla ad uso profano non indecoroso dopo aver ascoltato il consiglio presbiterale, col consenso di coloro che rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne subisca danno la salvezza delle anime.
2 I cimiteri e le esequie ecclesiastiche
  Can. 874 – §1. La Chiesa cattolica ha il diritto di possedere i propri cimiteri.
  §2. (1240 §§1-2) Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, destinati ai fedeli cristiani defunti: gli uni e gli altri luoghi devono essere benedetti; se invece questo non può essere ottenuto, si benedica il tumulo in occasione delle esequie.
  §3. (= 1242) Non si seppelliscano i defunti nelle chiese e la consuetudine contraria è riprovata, a meno che non si tratti di coloro che furono Patriarchi, Vescovi o Esarchi.
  §4. (= 1241 §1) Le parrocchie, i monasteri e tutti gli altri istituti religiosi possono avere i propri cimiteri.
  Can. 875 – Le esequie ecclesiastiche, con le quali la Chiesa impetra per i defunti l\’aiuto spirituale, onora i loro corpi e insieme porta il sollievo della speranza ai vivi, devono essere date a tutti i fedeli cristiani e ai catecumeni defunti, a meno che non ne siano privati dal diritto.
  Can. 876 – §1. (cf 1183 §3) Secondo il prudente giudizio del Gerarca del luogo, le esequie ecclesiastiche possono essere concesse agli acattolici battezzati, a meno che non consti della loro volontà contraria e purché non si possa avere il ministro proprio.
  §2. (= 1183 §2) Ai bambini che i genitori intendevano battezzare e agli altri che in qualche modo sembravano vicini alla Chiesa, ma che sono deceduti prima di ricevere il battesimo, possono essere date le esequie ecclesiastiche ancora secondo il prudente giudizio del Gerarca del luogo.
  §3. (cf 1176 §3) A coloro che hanno scelto la cremazione del proprio cadavere, se non consta che lo abbiano fatto animati da ragioni contrarie alla vita cristiana, si devono concedere le esequie ecclesiastiche, celebrate però in modo tale da non nascondere che la Chiesa antepone alla cremazione la sepoltura dei corpi e inoltre da evitare lo scandalo.
  Can. 877 – (cf 1148) Devono essere privati delle esequie ecclesiastiche, a meno che prima della morte non abbiano dato alcuni segni di pentimento, i peccatori ai quali esse non possono essere concesse senza pubblico scandalo dei fedeli cristiani.
  Can. 878 – §1. (cf 1181) Nella celebrazione delle esequie ecclesiastiche si eviti ogni preferenza di persone.
  §2. (cf 1181) Fermo restando il can. 1013, si raccomanda vivamente che i Vescovi eparchiali introducano, per quanto è possibile, la prassi secondo la quale, in occasione delle esequie ecclesiastiche, si ricevono solamente le offerte che i fedeli cristiani spontaneamente offrono.
  Can. 879 – (= 1182) Finita la tumulazione, si faccia la annotazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare.
Art. III
I giorni di festa e di penitenza
  Can. 880 – §1. (1242 §1) Costituire, trasferire oppure sopprimere giorni di festa o di penitenza comuni a tutte le Chiese orientali spetta alla sola suprema autorità della Chiesa, fermo restando il §3.
  §2. Costituire, trasferire o sopprimere giorni di festa e di penitenza propri alle singole Chiese sui iuris, compete anche all\’autorità a cui spetta stabilire il diritto particolare delle Chiese, tenendo debitamente conto però delle altre Chiese sui iuris e fermo restando il can. 40, §1.
  §3. (cf 1246 §1) I giorni festivi di precetto comuni a tutte le Chiese orientali, oltre alle domeniche, sono il Natale del Signore nostro Gesù Cristo, l\’Epifania, l\’Ascensione, la Dormizione della Santa Madre di Dio Maria e i giorni dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, salvo restando il diritto particolare della Chiesa sui iuris approvato dalla Sede Apostolica, col quale alcuni giorni festivi di precetto sono soppressi o sono trasferiti alla domenica.
  Can. 881 – §1. (cf 1247 a) I fedeli cristiani hanno l\’obbligo, nelle domeniche e nelle feste di precetto, di partecipare alla Divina Liturgia oppure, secondo le prescrizioni e la legittima consuetudine della propria Chiesa sui iuris, alla celebrazione delle lodi divine.
  §2. (cf 1248 §1) Perché i fedeli cristiani possano adempiere più facilmente questo obbligo, si stabilisce che il tempo utile decorre dai vespri della vigilia fino al termine della domenica o della festa di precetto.
  §3. Si raccomanda vivamente ai fedeli cristiani che in questi giorni, anzi più frequentemente o anche ogni giorno, ricevano la Divina Eucaristia.
  §4. (cf 1247 b) I fedeli cristiani si astengano in questi giorni da quelle attività e quegli affari che impediscono il culto da rendere a Dio, la letizia propria del giorno del Signore, oppure la debita distensione della mente e del corpo.
  Can. 882 – (cf 1249) Nei giorni di penitenza i fedeli cristiani hanno l\’obbligo di osservare il digiuno o l\’astinenza nel modo stabilito dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 883 – §1. I fedeli cristiani che si trovano fuori dei confini del territorio della propria Chiesa sui iuris, a riguardo dei giorni di festa e di penitenza si possono conformare pienamente alle norme che sono in vigore nel luogo dove vivono.
  §2. Nelle famiglie dove i coniugi sono ascritti a diverse Chiese sui iuris, per i giorni di festa e di penitenza è lecito osservare le prescrizioni dell\’una o dell\’altra Chiesa sui iuris.
Art. IV
Il culto dei Santi, delle sacre icone o immagini e delle reliquie
  Can. 884 – (= 1186) Per incrementare la santificazione del popolo di Dio, la Chiesa raccomanda alla speciale e filiale venerazione dei fedeli cristiani Santa Maria sempre Vergine, Madre di Dio, che Cristo ha costituito Madre di tutti gli uomini, e inoltre promuove il culto vero e autentico degli altri Santi, col cui esempio infatti i fedeli cristiani sono edificati e con l\’intercessione sostenuti.
  Can. 885 – (= 1187) E\’ lecito venerare con culto pubblico solo quei servi di Dio che per autorità della Chiesa sono iscritti tra i Santi o i Beati.
  Can. 886 – (cf 1188) Rimanga ferma la prassi di proporre nelle chiese le sacre icone o immagini alla venerazione dei fedeli cristiani, nel modo e nell\’ordine da stabilire per diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 887 – §1. (cf 1189) Le sacre icone o le immagini preziose, ossia insigni per antichità o per arte, esposte nelle chiese alla venerazione dei fedeli cristiani non possono essere trasferite in un\’altra chiesa o alienate (cf 1190 §2), se non col consenso scritto dato dal Gerarca che esercita la sua potestà sulla stessa chiesa, fermi restando i cann. 1034-1041.
  §2. (= 1189 b) Le sacre icone o le immagini preziose non siano neppure restaurate se non col consenso scritto dato dallo stesso Gerarca, il quale, prima di concederlo, consulti dei periti.
  Can. 888 – §1. (= 1190 §1) Non è lecito vendere le sacre reliquie.
  §2. (=cf 1190 §2) Le reliquie, le icone o immagini che sono onorate in qualche chiesa da grande venerazione del popolo non possono in alcun modo essere alienate validamente né trasferite in perpetuo in un\’altra chiesa se non col consenso della Sede Apostolica o del Patriarca, il quale non può darlo se non col consenso del Sinodo permanente, fermo restando il can. 1037.
  §3. (cf 1189) Per il restauro di queste icone o immagini si osservi il can. 887, §2.
Art. V
Il voto e il giuramento
  Can. 889 – §1. (= 1191) Il voto, ossia la promessa deliberata e libera fatta a Dio di un bene possibile e migliore, deve essere adempiuto per la virtù di religione.
  §2. Sono capaci di voto tutti coloro che hanno un adeguato uso di ragione, a meno che il diritto non lo proibisca.
  §3. Il voto emesso per timore grave e incusso ingiustamente o per dolo è nullo per il diritto stesso.
  §4. (= 1192 §1) Il voto è pubblico se è accettato da un legittimo Superiore ecclesiastico a nome della Chiesa, altrimenti è privato.
  Can. 890 – (1193) Il voto non obbliga per sé se non chi lo emette.
  Can. 891 – (= 1194) Il voto cessa quando è trascorso il tempo fissato per la scadenza dell\’obbligo, con il cambiamento sostanziale della materia promessa, con il venir meno della condizione da cui dipende il voto oppure della causa finale dello stesso, con la dispensa, con la commutazione.
  Can. 892 – (= 1195) Colui che ha potestà sulla materia del voto può sospendere l\’obbligo del voto finché l\’adempimento del voto gli reca pregiudizio.
  Can. 893 – §1. (1196) Dai voti privati può dispensare per giusta causa, purché la dispensa non leda i diritti acquisiti da altri:
  1 i propri sudditi ogni Gerarca, parroco e Superiore locale di un istituto di vita consacrata che abbia potestà di governo;
  2 tutti gli altri fedeli cristiani della propria Chiesa sui iuris, il Gerarca del luogo purché essi attualmente dimorino dentro i confini del territorio dell\’eparchia; così pure il parroco del luogo entro i confini del territorio della propria parrocchia;
  3 coloro che dimorano giorno e notte nella casa di un istituto di vita consacrata, il Superiore locale che ha potestà di governo e il suo Superiore maggiore.
  §2. Questa dispensa, sotto la stessa condizione, ma solo per il foro interno, può essere concessa da qualsiasi confessore.
  Can. 894 – (= 1198) I voti emessi prima della professione religiosa sono sospesi fintanto che chi li ha emessi rimane nel monastero, nell\’ordine o nella congregazione.
  Can. 895 – (# 1199) Il giuramento, cioè l\’invocazione del nome di Dio a testimonianza della verità, può essere prestato davanti alla Chiesa soltanto nei casi stabiliti dal diritto; altrimenti non produce alcun effetto canonico.
 
TITOLO XVII
I BATTEZZATI ACATTOLICI CHE CONVENGONO ALLA PIENA COMUNIONE CON LA CHIESA CATTOLICA
  Can. 896 – A coloro che sono stati battezzati nelle Chiese o Comunità ecclesiali acattoliche e che chiedono spontaneamente di convenire alla piena comunione con la Chiesa cattolica, sia che si tratti di singoli sia di gruppi, non si imponga altro peso fuorché le cose necessarie.
  Can. 897 – Il fedele cristiano di qualche Chiesa orientale acattolica dev\’essere accolto nella Chiesa cattolica con la sola professione della fede cattolica, premettendo una preparazione dottrinale e spirituale adeguata alla condizione di ciascuno.
  Can. 898 – §1. Oltre al Romano Pontefice, può accogliere un Vescovo di qualche Chiesa orientale acattolica nella Chiesa cattolica, anche il Patriarca col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Metropolita della Chiesa metropolitana sui iuris con il consenso del Consiglio dei Gerarchi.
  §2. Il diritto di accogliere nella Chiesa cattolica qualsiasi altro spetta al Gerarca del luogo o, se così comporta il diritto particolare, anche al Patriarca.
  §3. Il diritto di accogliere nella Chiesa cattolica i singoli laici spetta anche al parroco, se non è proibito dal diritto particolare.
  Can. 899 – (cf OE 25/486) Il chierico di qualche Chiesa orientale acattolica che conviene alla piena comunione con la Chiesa cattolica può esercitare il proprio ordine sacro secondo le norme stabilite dall\’autorità competente; ma un Vescovo non può esercitare validamente la potestà di governo se non con l\’assenso del Romano Pontefice, capo del Collegio dei Vescovi.
  Can. 900 – §1. Colui che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, non venga accolto se i genitori si oppongono.
  §2. Se dall\’accoglienza del medesimo si prevedono gravi disagi per la Chiesa o per lo stesso, l\’accoglienza sia rimandata, se non è imminente il pericolo di morte.
  Can. 901 – Se vengono accolti nella Chiesa cattolica degli acattolici che non appartengono a qualche Chiesa orientale, devono essere osservate le norme sopra riportate, con gli opportuni riferimenti, purché siano validamente battezzati.
 
TITOLO XVIII
L\’ECUMENISMO CIOÈ LA PROMOZIONE DELL\’UNITÀ DEI CRISTIANI
  Can. 902 – Poiché la sollecitudine di ristabilire l\’unità di tutti quanti i cristiani spetta all\’intera Chiesa, tutti i fedeli cristiani, ma specialmente i Pastori della Chiesa, devono pregare il Signore per questa desiderata pienezza di unità della Chiesa e darsi da fare partecipando ingegnosamente all\’attività ecumenica suscitata dalla grazia dello Spirito Santo.
  Can. 903 – Spetta alle Chiese orientali cattoliche il compito speciale di promuovere l\’unità fra tutte le Chiese orientali anzitutto con la preghiera, con l\’esempio della vita, con la religiosa fedeltà verso le antiche tradizioni delle Chiese orientali, con una migliore conoscenza vicendevole, con la collaborazione e la fraterna stima delle cose e dei cuori.
  Can. 904 – §1. Siano promosse assiduamente le iniziative del movimento ecumenico in ciascuna Chiesa sui iuris con norme speciali di diritto particolare sotto la guida dello stesso movimento da parte della Sede Apostolica Romana per la Chiesa universale.
  §2. Per questo fine vi sia in ciascuna Chiesa sui iuris una commissione di esperti nell\’ecumenismo che dovrà essere costituita, se le circostanze lo consigliano, d\’intesa con i Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle altre Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio.
  §3. Inoltre vi sia un consiglio per la promozione del movimento ecumenico accanto ai Vescovi eparchiali o per ciascuna eparchia oppure, se sembra meglio, per diverse eparchie; ma nelle eparchie che non possono avere un proprio consiglio, vi sia almeno un fedele cristiano nominato dal Vescovo eparchiale con la funzione speciale di portare avanti il movimento ecumenico.
  Can. 905 – Svolgendo l\’attività ecumenica, specialmente con un dialogo aperto e fiducioso e mediante iniziative comuni con gli altri cristiani, si deve conservare la dovuta prudenza, evitando i pericoli di un falso irenismo, dell\’indifferentismo e dello zelo eccessivo.
  Can. 906 – Perché i fedeli cristiani vengano a conoscere più chiaramente che cosa realmente è insegnato e tramandato dalla Chiesa cattolica e dalle altre Chiese o Comunità ecclesiali, si applichino diligentemente soprattutto i predicatori della parola di Dio, coloro che dirigono gli strumenti della comunicazione sociale e tutti coloro che spendono le proprie forze sia come maestri sia come direttori nelle scuole cattoliche, ma specialmente negli istituti di studi superiori.
  Can. 907 – I direttori di scuole, di ospedali e di tutti gli altri simili istituti cattolici procurino che gli altri cristiani che li frequentano o in essi degenti, possano ottenere l\’aiuto spirituale e ricevere i sacramenti dai propri ministri.
  Can. 908 – E\’ desiderabile che i fedeli cristiani cattolici, osservate le norme sulla comunicazione nelle cose sacre, portino a compimento qualsiasi iniziativa in cui possono cooperare con altri cristiani, non da soli ma insieme, come per esempio le opere di carità, di giustizia sociale, la difesa della dignità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali, la promozione della pace, le date commemorative della patria, le feste nazionali.
TITOLO XIX
LE PERSONE E GLI ATTI GIURIDICI
CAPITOLO I
LE PERSONE
Art. I
Le persone fisiche
  Can. 909 – §1. (= 97 §1) La persona che ha compiuto il diciottesimo anno d\’età è maggiorenne; sotto questa età è minorenne.
  §2. Il minorenne, prima del settimo anno compiuto, viene chiamato bambino ed è ritenuto non responsabile dei suoi atti; compiuti però i sette anni si presume che abbia l\’uso di ragione.
  §3. (= 99) Chiunque manca abitualmente dell\’uso di ragione è ritenuto non responsabile dei suoi atti ed è assimilato ai bambini.
  Can. 910 – §1. (= 98 §1) La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diritti.
  §2. La persona minorenne nell\’esercizio dei suoi diritti è sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle cose nelle quali i minori sono, per diritto divino o canonico, esenti dalla loro potestà; per quanto riguarda la costituzione dei tutori si osservino le prescrizioni del diritto civile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune o dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris e fermo restando il diritto del Vescovo eparchiale, se è necessario, di costituire i tutori personalmente.
  Can. 911 – (cf 100) La persona viene detta forestiero in una eparchia diversa da quella dove ha il domicilio o il quasi-domicilio; è detta invece girovago se non ha in nessun luogo il domicilio o il quasi-domicilio.
  Can. 912 – §1. (= 102) Il domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia, o almeno di un\’eparchia, che sia congiunta o con l\’intenzione di rimanervi perpetuamente, se nulla chiami altrove da lì, oppure quando è realmente protratta per cinque anni completi.
  §2. Il quasi-domicilio si acquista con la dimora nel territorio di qualche parrocchia, o almeno di un\’eparchia, che sia congiunta o con l\’intenzione di rimanervi almeno per tre mesi, se nulla chiami altrove da lì, oppure quando è realmente protratta almeno per tre mesi completi.
  Can. 913 – (cf 103) I membri di istituti religiosi come pure delle società di vita comune a guisa dei religiosi acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa a cui sono ascritti; il quasi-domicilio nel luogo dove la loro dimora è protratta almeno per tre mesi.
  Can. 914 – (= 104) I coniugi hanno domicilio o quasi-domicilio comune; ma per una giusta causa l\’uno e l\’altro possono avere un proprio domicilio o quasi-domicilio.
  Can. 915 – §1. (= 105 §1) Il minorenne ritiene necessariamente il domicilio o il quasi-domicilio di colui alla cui potestà è soggetto. Uscito dall\’infanzia può acquistare anche un quasi-domicilio proprio; inoltre se è emancipato legittimamente a norma del diritto civile, anche un domicilio proprio.
  §2. Chiunque è stato affidato legittimamente in tutela o curatela a un altro, per un motivo diverso dalla minore età, ha il domicilio e il quasi-domicilio del tutore o del curatore.
  Can. 916 – §1. (cf 107 §1) Sia per mezzo del domicilio, sia del quasi-domicilio ciascuno ottiene il suo Gerarca del luogo e il parroco della Chiesa sui iuris alla quale è ascritto, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.
  §2. Il parroco proprio di colui che non ha se non il domicilio o il quasi-domicilio eparchiale, è il parroco del luogo dove attualmente dimora.
  §3. Proprio Gerarca del luogo e parroco del girovago è il parroco e il Gerarca del luogo dove il girovago attualmente dimora.
  §4. Se manca il parroco per alcuni fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, il loro Vescovo eparchiale designi un parroco di un\’altra Chiesa sui iuris che si prenda cura di costoro come parroco proprio, col consenso però del Vescovo eparchiale del parroco da designare.
  §5. Nei luoghi dove non è eretto nemmeno un esarcato per i fedeli cristiani di qualche Chiesa sui iuris, si deve ritenere come Gerarca proprio degli stessi fedeli cristiani il Gerarca di un\’altra Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, fermo restando il can. 101; se poi sono parecchi, si deve ritenere come proprio Gerarca colui che ha designato la Sede Apostolica o, se si tratta di fedeli cristiani di qualche Chiesa patriarcale, il Patriarca con l\’assenso della Sede Apostolica.
  Can. 917 – (= 106) Il domicilio e il quasi-domicilio si perde mediante l\’allontanamento dal luogo con intenzione di non ritornarvi, salvi restando i cann. 913 e 915.
  Can. 918 – (cf 108 §1) La consanguineità si computa per linee e gradi:
  1 in linea retta tanti sono i gradi quante le persone, tolto il capostipite;
  2 in linea collaterale tanti sono i gradi quante le persone nell\’uno e nell\’altro tratto, tolto il capostipite.
  Can. 919 – §1. (cf 109) L\’affinità sorge da un matrimonio valido e sussiste tra l\’uno e l\’altro dei coniugi e i consanguinei dell\’altro.
  §2. In quella linea e in quel grado con cui uno dei due coniugi è consanguineo, è affine dell\’altro.
Art. II
Le persone giuridiche
  Can. 920 – (= 113 §2) Nella Chiesa oltre alle persone fisiche ci sono anche le persone giuridiche, siano totalità di persone siano totalità di cose, cioè soggetti nel diritto canonico di diritti e di doveri che corrispondono alla loro indole.
  Can. 921 – §1. (cf 114 §1) Le persone giuridiche sono costituite per un fine conveniente alla missione della Chiesa, o per prescrizione stessa del diritto, oppure per speciale concessione dell\’autorità ecclesiastica competente, data per decreto.
  §2. Sono persone giuridiche per il diritto stesso le Chiese sui iuris, le province, le eparchie, gli esarcati, nonché gli altri istituti per i quali ciò è espressamente stabilito in questo diritto comune.
  §3. L\’autorità competente non conferisca la personalità giuridica se non a quelle totalità di persone o di cose che perseguono un fine specifico realmente utile e che, tutto sommato, hanno mezzi che si prevedono sufficienti per conseguire il fine prestabilito.
  Can. 922 – §1. (cf 117) Qualsiasi persona giuridica, eretta per speciale concessione dell\’autorità ecclesiastica competente, deve avere i propri statuti approvati dall\’autorità che è competente ad erigere la stessa persona giuridica.
  §2. Fermo restando il diritto comune, negli statuti, perché possano essere approvati, bisogna che si provveda con precisione alle cose seguenti:
  1 al fine specifico della persona giuridica;
  2 alla natura della persona giuridica;
  3 a chi compete la direzione della persona giuridica e come dev\’essere esercitata;
  4 a chi rappresenta la persona giuridica nel foro ecclesiastico e civile;
  5 a chi compete disporre dei beni della persona giuridica e chi sia l\’esecutore in caso di estinzione della persona giuridica, di divisione in diverse persone giuridiche o di congiunzione con altre persone giuridiche, salve sempre restando le volontà degli offerenti nonché i diritti acquisiti.
  §3. Prima che gli statuti siano approvati, la persona giuridica non può agire validamente.
  Can. 923 – (cf 115 §2) Una totalità di persone non può essere eretta in persona giuridica se non consta almeno di tre persone fisiche.
  Can. 924 – (# 119) Per quanto riguarda gli atti collegiali, se non è espressamente stabilito diversamente dal diritto:
  1 ha forza di diritto ciò che, presente la parte maggiore di coloro che devono essere convocati, è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti; se invece i voti sono stati uguali, il presidente dirima la parità col suo voto;
  2 se però vengono intaccati i diritti acquisiti dei singoli, è richiesto il consenso di ciascuno di loro;
  3 per le elezioni si osservi il can. 956.
  Can. 925 – (= 120 §2) Se sopravvive anche un solo membro di una persona giuridica ed essa tuttavia non ha cessato di esistere secondo gli statuti, l\’esercizio di tutti i diritti della stessa persona giuridica compete a quel membro.
  Can. 926 – §1. Se non è disposto diversamente dal diritto, i beni e i diritti della persona giuridica che è priva di membri devono essere conservati, amministrati ed esercitati a cura dell\’autorità a cui compete, in caso di estinzione, di disporre dei medesimi; questa autorità deve provvedere, a norma di diritto, al fedele adempimento dei oneri che gravano quei beni, come pure deve prendersi cura che la volontà dei fondatori o degli offerenti sia rigorosamente rispettata.
  §2. L\’ascrizione di membri di questa persona giuridica, nel rispetto delle norme del diritto, può, e secondo i casi, deve essere fatta da quella autorità alla quale compete la cura immediata della stessa persona; la stessa cosa si osservi se i membri che rimangono sono incapaci per diritto di compiere l\’ascrizione.
  §3. La nomina degli amministratori di una totalità di cose, se non può essere fatta a norma di diritto, viene devoluta all\’autorità immediatamente superiore; la stessa autorità ha l\’onere dell\’amministrazione a norma del §1, finché non sia stato nominato un amministratore idoneo.
  Can. 927 –  §1. (cf 120 §1) La persona giuridica di sua natura è perpetua; si estingue tuttavia se è soppressa dalla competente autorità o se di fatto ha cessato di esistere per lo spazio di cento anni.
  §2. La persona giuridica non può essere soppressa se non per grave causa, dopo aver consultato i suoi moderatori e osservando ciò che è prescritto negli statuti sul caso di soppressione.
  Can. 928 – Salvi restando i casi espressi nel diritto comune:
  1 compete al Patriarca, consultato il Sinodo permanente, sopprimere le persone giuridiche da lui stesso erette o approvate; col consenso invece del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, il Patriarca può sopprimere qualsiasi persona giuridica, a eccezione di quelle che sono state erette o approvate dalla Sede Apostolica;
  2 compete al Vescovo eparchiale, consultato il collegio dei consultori eparchiali, sopprimere quelle persone giuridiche che egli stesso ha eretto, a meno che non siano state approvate dall\’autorità superiore;
  3 in tutti gli altri casi, colui che erige le persone giuridiche non può validamente sopprimerle se non si aggiunge il consenso dell\’autorità superiore.
  Can. 929 – (cf 122 1) Se il territorio di una persona giuridica viene diviso in modo che o una parte di esso sia unita a un\’altra persona giuridica, o per la parte dismembrata sia eretta una nuova persona giuridica, devono essere divisi, secondo l\’onesto e il giusto, anche i beni comuni che erano destinati a vantaggio dell\’intero territorio e i debiti che erano stati contratti per l\’intero territorio, dall\’autorità a cui compete la divisione, rimanendo salvi tutti e singoli gli obblighi, come pure salve le volontà dei fondatori o dei pii offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona giuridica è regolata.
  Can. 930 – (cf 123) Estinta la persona giuridica, i suoi beni diventano [proprietà] della persona giuridica immediatamente superiore, salve restando sempre le volontà dei fondatori o degli offerenti, i diritti acquisiti e gli statuti con cui la persona giuridica estinta era regolata.
CAPITOLO II
GLI ATTI GIURIDICI
  Can. 931 – §1. (cf 124 §1) Per la validità di un atto giuridico si richiede che esso sia stato posto da una persona abile e competente e inoltre che nello stesso ci siano le cose che costituiscono essenzialmente l\’atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell\’atto.
  §2. L\’atto giuridico posto a norma del diritto, a riguardo ai suoi elementi esterni, si presume valido.
  Can. 932 – §1. (= 125 §1) L\’atto giuridico posto per violenza inferta dall\’esterno a una persona, a cui essa in nessun modo poté resistere, è da ritenere nullo.
  §2. L\’atto giuridico posto per un\’altra violenza o per timore grave e ingiustamente incusso, oppure per dolo, vale se non è disposto diversamente; ma può essere rescisso dal giudice per sentenza, sia su istanza della parte lesa o dei suoi successori nel diritto, sia d\’ufficio.
  Can. 933 – (= 126) L\’atto giuridico posto per ignoranza oppure per errore che verte su ciò che costituisce la sua sostanza oppure che ricade nella condizione sine qua non, è nullo; altrimenti vale, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto, ma l\’atto giuridico posto per ignoranza o errore può dare luogo all\’azione rescissoria a norma del diritto.
  Can. 934 – §1. (cf 127 §1) Se è stabilito dal diritto che, per porre un atto giuridico, l\’autorità ha bisogno del consenso oppure del consiglio di qualche gruppo di persone, il gruppo deve essere convocato a norma del can. 948, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare per i casi stabiliti dallo stesso diritto nei quali si tratta solamente di chiedere un consiglio; ma perché l\’atto giuridico abbia valore, si richiede che sia ottenuto il consenso della parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure che si chieda il consiglio di tutti, fermo restando il §2, n. 3.
  §2. Se è stabilito dal diritto che per porre un atto giuridico l\’autorità necessita del consenso oppure del consiglio di alcune persone come singole:
  1 se si esige il consenso, è invalido l\’atto giuridico dell\’autorità che non richiede il consenso di quelle persone, oppure che agisce contro il loro voto o il voto di qualcuno;
  2 se si esige il consiglio, è invalido l\’atto giuridico dell\’autorità che non consulta le stesse persone;
  3 l\’autorità, quantunque non sia obbligata di accedere al loro consiglio, anche se concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente da valutare col proprio giudizio, non si discosti dal loro consiglio specialmente se concorde.
  §3. A coloro a cui viene richiesto il consenso o il consiglio, l\’autorità che necessita del consenso o del consiglio deve fornire le necessarie informazioni e tutelare in ogni modo la loro libera manifestazione di pensiero.
  §4. Tutti coloro, il cui consenso o consiglio è richiesto, hanno l\’obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e inoltre di osservare il segreto; questo obbligo può anche essere fatto valere dall\’autorità.
  Can. 935 – (= 128) Chiunque danneggia illegittimamente un altro con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto per dolo o colpa, ha l\’obbligo di riparare il danno arrecato.
 
TITOLO XX
GLI UFFICI
  Can. 936 – §1. (= 145 §1) L\’ufficio nella Chiesa è qualunque incarico, costituito stabilmente dal Signore stesso o dall\’autorità competente, che dev\’essere esercitato per un fine spirituale.
  §2. I diritti e i doveri propri ai singoli uffici sono determinati da quel diritto col quale è costituito l\’ufficio o dal decreto dell\’autorità competente.
  §3. (= 148) E\’ compito dell\’autorità che costituisce l\’ufficio anche quello di cambiarlo, sopprimerlo e provvedere alla sua provvisione canonica, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto o se non consti dalla natura della cosa.
  Can. 937 – §1. (= 148) Colui che erige l\’ufficio deve anche aver cura che siano disponibili i mezzi necessari per l\’adempimento dello stesso e provvedere alla giusta rimunerazione di coloro che esercitano l\’ufficio.
  §2. Dal diritto particolare di ciascuna Chiesa sui iuris venga determinato più dettagliatamente il modo con cui queste prescrizioni siano portate ad effetto, a meno che per qualcuna non sia già stato provveduto dal diritto comune.
CAPITOLO I
LA PROVVISIONE CANONICA DEGLI UFFICI
  Can. 938 – (= 146) Un ufficio non può essere validamente ottenuto senza la provvisione canonica.
  Can. 939 – (cf 147) La provvisione canonica di un ufficio si fa:
  1 per libero conferimento fatto dall\’autorità competente;
  2 se l\’ha preceduta un\’elezione, per conferma della stessa o, se l\’elezione non ha bisogno di conferma, per accettazione dell\’eletto;
  3 se l\’ha preceduta una postulazione, per l\’ammissione di essa.
  Can. 940 – §1. (cf 149 §1) Perché uno sia promosso a un ufficio, deve essere idoneo, cioè provvisto di quelle qualità che sono richieste dal diritto.
  §2. Quando il provveduto manca delle qualità richieste, la provvisione è nulla soltanto se così è disposto dal diritto; altrimenti è valida, ma può essere rescissa con decreto dell\’autorità competente nel rispetto dell\’equità.
  Can. 941 – La provvisione canonica per la quale non è prescritto dal diritto alcun termine, non sia mai differita oltre sei mesi utili, da computare dal ricevimento della notizia della vacanza dell\’ufficio.
  Can. 942 – (cf 152) A nessuno siano conferiti due o più uffici che non possono essere espletati insieme convenientemente dallo stesso, a meno che non vi sia una vera necessità.
  Can. 943 – §1. (= 153 §1) La provvisione di un ufficio che non è vacante di diritto, è nulla per il diritto stesso e non viene convalidata con la successiva vacanza dell\’ufficio.
  §2. Se si tratta invece di un ufficio che per diritto viene conferito a tempo determinato, la provvisione canonica può essere fatta entro sei mesi prima che sia scaduto questo tempo e ha effetto dal giorno della vacanza dell\’ufficio.
  §3. La promessa di qualche ufficio, da chiunque sia stata fatta, non ha nessun effetto canonico.
  Can. 944 – (= 154) Un ufficio vacante di diritto, che eventualmente sia posseduto illegittimamente da qualcuno, può essere conferito purché sia stato dichiarato a norma di diritto che quel possesso non è canonico e si faccia menzione di questa dichiarazione nella lettera di conferimento.
  Can. 945 – (= 155) Chi conferisce un ufficio, sostituendosi a un altro che lo trascura o è impedito, non acquista con ciò nessuna potestà sulla persona a cui l\’ha conferito, ma la condizione giuridica di essa è la stessa come se la provvisione canonica fosse stata fatta secondo la norma ordinaria del diritto.
  Can. 946 – (cf 149 §3) La provvisione di un ufficio fatta per timore grave incusso ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale o per simonia è nulla per il diritto stesso.
Art. I
La elezione
  Can. 947 – §1. (165) Se qualche gruppo ha il diritto di eleggere a un ufficio, se non è stato disposto diversamente dal diritto, la elezione non sia mai differita oltre un trimestre utile, da computare dal ricevimento della notizia sulla vacanza dell\’ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l\’autorità competente, a cui compete il diritto di confermare l\’elezione o che ha il diritto di provvedervi successivamente, provveda liberamente all\’ufficio vacante.
  §2. L\’autorità competente può provvedere liberamente all\’ufficio vacante anche se il gruppo ha perso in altro modo il diritto di eleggere.
  Can. 948 – §1. (= 166) Salvo restando il diritto particolare, il presidente del gruppo convochi gli elettori nel luogo e nel tempo conveniente per essi; la convocazione, se deve essere personale, vale se è fatta o nel luogo del domicilio oppure del quasi-domicilio, o nel luogo di residenza.
  §2. Se qualcuno di coloro che devono essere chiamati è stato trascurato e perciò è assente, la elezione è valida, ma a sua richiesta, una volta provata l\’omissione e l\’assenza, deve essere rescissa dall\’autorità competente anche dopo la conferma, purché consti a norma di diritto che il ricorso è stato interposto almeno entro tre giorni da computare dal ricevimento della notizia sulla elezione.
  §3. Se poi più di un terzo degli elettori fosse stato trascurato, la elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i trascurati non siano realmente intervenuti.
  Can. 949 – §1. (= 167) Fatta canonicamente la convocazione, il diritto di dare il voto appartiene a coloro che sono presenti nel luogo e nel giorno stabiliti nella convocazione, escluso il diritto di dare validamente il voto a mezzo di lettera o di procuratore, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.
  §2. Se qualcuno degli elettori è presente nella casa in cui avviene la elezione, ma per malferma salute non può partecipare alla elezione, il suo voto scritto sia richiesto dagli scrutatori.
  Can. 950 – (= 168) Anche se qualcuno ha diritto di dare il voto per diversi titoli a nome proprio, non può darne se non uno solo.
  Can. 951 – (cf 169) Nessun estraneo al gruppo può essere ammesso a dare il voto, altrimenti la elezione è nulla per il diritto stesso.
  Can. 952 – (= 170) Se la libertà nella elezione è impedita in qualsiasi modo, la elezione è nulla per il diritto stesso.
  Can. 953 – §1. (= 171) E\’ inabile a dare il voto:
  1 l\’incapace di atto umano;
  2 chi manca di voce attiva;
  3 chi ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o è venuto meno pubblicamente alla comunione con la Chiesa cattolica.
  §2. Se qualcuno dei predetti viene ammesso, il suo voto è nullo, ma la elezione è valida, a meno che non consti che, tolto quel voto, l\’eletto non ha riportato il numero richiesto di voti.
  Can. 954 – §1. (cf 152) Il voto è nullo se non è:
  1 libero, e perciò è nullo il voto se l\’elettore è stato costretto da grave timore oppure per dolo, direttamente o indirettamente, a eleggere una certa persona o più persone dis- giuntamente;
  2 segreto, certo, assoluto, determinato; è riprovata la consuetudine contraria.
  §2. Le condizioni apposte al voto prima della elezione si ritengano come non aggiunte.
  Can. 955 – §1. (= 173) Prima che inizi la elezione, siano designati all\’interno del gruppo almeno due scrutatori.
  §2. Gli scrutatori raccolgono i voti e davanti al presidente della elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori; procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano sapere a tutti, quanti voti ciascuno abbia riportato.
  §3. Se il numero dei voti non è uguale al numero degli elettori, non si è fatto nulla.
  §4. Appena terminato ogni scrutinio, o dopo la sessione se nella stessa sessione ci sono più scrutini, le schede siano distrutte.
  §5. Tutti gli atti della elezione siano descritti accuratamente da colui che espleta la funzione di attuario e, dopo essere stati letti per intero davanti agli elettori, siano sottoscritti almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori e inoltre siano conservati nell\’archivio del gruppo.
  Can. 956 – §1. (= 119 1) Nelle elezioni, se non è disposto diversamente dal diritto comune, ha valore giuridico, se è presente la parte maggiore di coloro che devono essere convocati, ciò che è piaciuto alla parte assolutamente maggiore di coloro che sono presenti, oppure, dopo due scrutini inefficaci, alla parte relativamente maggiore nel terzo scrutinio; se però dopo il terzo scrutinio i voti sono stati uguali, si ritenga eletto il più anziano d\’età, a meno che non si tratti di elezioni tra soli chierici o religiosi, nei quali casi si ritenga eletto il più anziano per sacra ordinazione o tra i religiosi il più anziano per prima professione.
  §2. E\’ compito del presidente dell\’elezione proclamare l\’eletto.
  Can. 957 – §1. (cf 177 §1) La elezione dev\’essere intimata subito, per iscritto o con altro modo legittimo, all\’eletto.
  §2. L\’eletto, entro otto giorni utili da computare dal ricevimento dell\’intimazione, deve manifestare al presidente del gruppo se accetta l\’elezione oppure no, altrimenti l\’elezione non ha effetto.
  §3. Se l\’eletto non accetta, perde ogni diritto sorto dalla elezione e la elezione non viene convalidata dalla successiva accettazione; può tuttavia essere eletto nuovamente; il gruppo deve procedere a una nuova elezione entro un mese da computare dal ricevimento della notizia della elezione non accettata.
  Can. 958 – (cf 178) L\’eletto con l\’accettazione della elezione, se non ha bisogno di conferma, ottiene subito di pieno diritto l\’ufficio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto; altrimenti non acquisisce se non il diritto a esigere la conferma della elezione.
  Can. 959 – §1. (= 179 §1) L\’eletto, se la elezione ha bisogno di conferma, deve, non oltre otto giorni da computare dal giorno dell\’accettazione della elezione, chiedere personalmente o per mezzo di un altro, la conferma dall\’autorità competente; altrimenti viene privato di ogni diritto sorto dalla elezione, a meno che non provi che è stato trattenuto da un giusto impedimento dal chiedere la conferma.
  §2. (cf 179 §4) Prima di ricevere la conferma non è lecito all\’eletto di immischiarsi nell\’amministrazione dell\’ufficio e gli atti eventualmente da lui posti sono nulli.
  Can. 960 – §1. (cf 179 §2) All\’autorità competente, se trova idoneo l\’eletto e la elezione è stata fatta a norma di diritto, non è lecito negare la conferma.
  §2. Ricevuta la conferma, l\’eletto ottiene di pieno diritto l\’ufficio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.
Art. II
La postulazione
  Can. 961 – (cf 180 §1) Gli elettori, se all\’elezione di colui che ritengono più adatto e che preferiscono si oppone un impedimento canonico dal quale si può dispensare, possono postularlo coi loro voti dall\’autorità competente, se non è disposto diversamente dal diritto.
  Can. 962 – (181 §1) Perché la postulazione abbia valore, sono richiesti almeno due terzi dei voti; altrimenti si proceda all\’elezione, come se niente fosse stato fatto.
  Can. 963 – §1. (= 182) Il gruppo deve inviare al più presto, e non oltre otto giorni, la postulazione all\’autorità competente alla quale spetta confermare l\’elezione; se questa autorità non ha la potestà di dispensare dall\’impedimento e vuole ammettere la postulazione, deve ottenere la dispensa dall\’autorità competente; se non è richiesta la conferma, la postulazione deve essere inviata all\’autorità competente a concedere la dispensa.
  §2. Se la postulazione non è stata inviata entro il tempo prescritto, essa è nulla per il diritto stesso e il gruppo perde per quella volta il diritto di eleggere, a meno che non dimostri che è stato trattenuto dall\’inviare la postulazione da un giusto impedimento.
  §3. Il postulato non acquista alcun diritto con la postulazione; l\’autorità competente non ha alcun obbligo di ammetterla.
  §4. Gli elettori non possono revocare la postulazione inviata all\’autorità competente.
  Can. 964 – §1. (= 183) Se la postulazione non è ammessa dell\’autorità competente, il diritto di elezione ritorna al gruppo.
  §2. L\’ammissione invece della postulazione sia intimata subito al postulato e si osservi il can. 957, §§2 e 3.
  §3. Colui che accetta la postulazione ammessa ottiene subito l\’ufficio di pieno diritto.
CAPITOLO II
LA PERDITA DELL\’UFFICIO
  Can. 965 – §1. (= 184) Si perde l\’ufficio, oltre agli altri casi prescritti dal diritto, con lo scadere del tempo determinato, raggiunta l\’età definita dal diritto, con la rinuncia, il trasferimento, l\’amozione e anche con la privazione.
  §2. Terminato in qualsiasi modo il diritto dell\’autorità dalla quale è stato conferito, l\’ufficio non si perde, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.
  §3. Trascorso il tempo determinato o raggiunta l\’età definita dal diritto, la perdita dell\’ufficio ha effetto soltanto dal momento in cui è stata intimata per iscritto dall\’autorità competente.
  §4. (= 185) A colui che perde l\’ufficio per il raggiungimento dell\’età definita dal diritto, oppure per la rinuncia, può essere conferito il titolo di emerito.
  Can. 966 – (= 184 §3) La perdita dell\’ufficio che ha sortito effetto sia resa nota al più presto a tutti coloro ai quali compete qualche diritto nella provvisione canonica dell\’ufficio.
Art. I
La rinuncia
  Can. 967 – (= 187) Chi è responsabile dei suoi atti, può rinunciare all\’ufficio per giusta causa.
  Can. 968 – (= 188) La rinuncia fatta per timore grave e incusso ingiustamente, per dolo, per errore sostanziale oppure per simonia è nulla per il diritto stesso.
  Can. 969 – (cf 189) Perché la rinuncia abbia valore dev\’essere fatta per iscritto o alla presenza di due testimoni, all\’autorità a cui compete la provvisione canonica dell\’ufficio di cui si tratta; se non ha bisogno di accettazione, ha effetto immediato.
  Can. 970 – §1. (cf 189 §3) La rinuncia che ha bisogno di accettazio- ne ha effetto dopo che è stata intimata al rinunciante l\’accettazione della rinuncia; se però entro tre mesi l\’accettazione della rinuncia non è stata intimata al rinunciante, la rinuncia non ha alcun valore.
  §2. La rinuncia può essere revocata dal rinunciante solamente prima che la sua accettazione sia stata intimata.
  §3. L\’autorità non accetti la rinuncia se non è fondata su una giusta e proporzionata causa.
  Can. 971 – Colui che ha rinunciato all\’ufficio può conseguire lo stesso ufficio per un altro titolo.
Art. II
Il trasferimento
  Can. 972 – §1. (= 190) Il trasferimento può essere fatto soltanto da colui che ha il diritto di provvedere all\’ufficio che si perde e insieme all\’ufficio che viene conferito.
  §2. Se il trasferimento si fa contro la volontà di colui che detiene l\’ufficio, si richiede una grave causa e si osservi la procedura prescritta dal diritto, salve restando le norme riguardanti i membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, e fermo restando sempre il diritto di esporre le ragioni contrarie.
  §3. Il trasferimento, per diventare effettivo, deve essere intimato per iscritto.
  Can. 973 – §1. (= 191 §1) In caso di trasferimento, il precedente ufficio diventa vacante con la presa canonica di possesso dell\’altro ufficio, a meno che non sia stato disposto diversamente dal diritto, oppure non sia stato prescritto dall\’autorità competente.
  §2. (= 191 §2) Chi è trasferito percepisce la remunerazione connessa al precedente ufficio, finché non ha preso possesso canonico del seguente.
Art. III
La rimozione
  Can. 974 – §1. (= 192) Uno è rimosso dall\’ufficio sia con decreto emanato legittimamente dall\’autorità competente, salvaguardando però i diritti eventualmente acquisiti per contratto, sia per il diritto stesso a norma del can. 976.
  §2. (= 193 §4) Il decreto di rimozione, per diventare effettivo, deve essere intimato per iscritto.
  Can. 975 – §1. (= 193 §§1-2) A meno che non sia disposto diversamente dal diritto, uno non può essere rimosso da un ufficio che è conferito a tempo indeterminato se non per causa grave e osservando il modo prescritto dal diritto; la stessa cosa vale perché uno possa essere rimosso dall\’ufficio che è conferito a tempo determinato, prima che questo tempo sia scaduto.
  §2. (cf 193 §3) Dall\’ufficio che, conforme alle prescrizioni del diritto, viene conferito a qualcuno secondo la prudente discrezione dell\’autorità competente, uno può essere rimosso per giusta causa da valutare secondo il giudizio della stessa autorità, osservando l\’equità.
  Can. 976 – §1. (= 194) E\’ rimosso dall\’ufficio per il diritto stesso:
  1 colui che ha perso lo stato clericale;
  2 colui che ha abbandonato pubblicamente la fede cattolica o che è pubblicamente venuto meno alla comunione con la Chiesa cattolica;
  3 il chierico che ha attentato il matrimonio, anche se soltanto civile.
  §2. La rimozione, di cui al §1, nn. 2 e 3, può essere fatta valere soltanto se di essa consta da dichiarazione dell\’autorità competente.
  Can. 977 – (= 195) Se qualcuno, non però per il diritto stesso, ma mediante decreto dell\’autorità competente, è rimosso dall\’ufficio per mezzo del quale si provvede al suo sostentamento, la stessa autorità abbia cura che sia assicurato il suo sostentamento per un periodo di tempo adeguato, a meno che non si sia provveduto altrimenti.
Art. IV
La privazione
  Can. 978 – (cf 196 §1) La privazione di un ufficio non può essere inflitta se non in pena di un delitto.
 
TITOLO XXI
LA POTESTÀ DI GOVERNO
  Can. 979 – §1. (= 129) Sono abili alla potestà di governo, che per istituzione divina esiste nella Chiesa, coloro che sono costituiti nell\’ordine sacro, a norma del diritto.
  §2. Nell\’esercizio della potestà di governo tutti gli altri fedeli cristiani possono cooperare a norma del diritto.
  Can. 980 – §1. (cf 130) Altra è la potestà di governo di foro esterno, altra di foro interno, sia sacramentale sia non sacramentale.
  §2. Se la potestà di governo si esercita solo per il foro interno, gli effetti che il suo esercizio è destinato ad avere nel foro esterno non vengono riconosciuti in questo foro se non in quanto ciò è stabilito dal diritto in determinati casi.
  Can. 981 – §1. (= 131) La potestà di governo ordinaria è quella che è annessa dal diritto stesso a qualche ufficio; delegata è quella che è concessa alla persona stessa non mediante un ufficio.
  §2. La potestà di governo ordinaria può essere sia propria, sia vicaria.
  Can. 982 – §1. (= 132) Le facoltà abituali sono regolate dalle prescrizioni sulla potestà delegata.
  §2. Una facoltà abituale, però, concessa al Gerarca, se non è disposto diversamente nella sua concessione, oppure se non è stata scelta per l\’abilità della persona, non si estingue quando cessa il diritto del Gerarca a cui è concessa, ma passa a qualsiasi Gerarca che gli succede nel governo.
  Can. 983 – §1. (= 131 §3) Colui che asserisce di essere stato delegato ha l\’onere di provare la delega.
  §2. (= 133 §1) Il delegato che oltrepassa i limiti del suo mandato, sia circa le cose sia circa le persone, agisce per nulla.
  §3. (= 133 §2) Non si deve ritenere che abbia ecceduto i limiti del suo mandato, il delegato che compie ciò per cui è stato delegato in modo diverso da quello che è determinato nel mandato, a meno che il modo non sia stato prescritto dal delegante stesso per la validità.
  Can. 984 – §1. (cf 134 §1) Sono Gerarchi, oltre al Romano Pontefice, anzitutto il Patriarca, l\’Arcivescovo maggiore, il Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris, e anche il Vescovo eparchiale, nonché coloro che succedono a costoro interinalmente nel governo, a norma del diritto.
  §2. Sono Gerarchi del luogo, oltre al Romano Pontefice, il Vescovo eparchiale, l\’Esarca, l\’Amministratore apostolico e coloro che, in mancanza dei predetti, legittimamente succedono interinalmente nel governo, come pure il Protosincello e il Sincello; il Patriarca però, l\’Arcivescovo maggiore, il Metropolita che presiede a una Chiesa metropolitana sui iuris, come pure coloro che succedono loro interinalmente nel governo a norma del diritto, sono Gerarchi del luogo solamente nei riguardi dell\’eparchia che governano, fermo restando il can. 101.
  §3. I Superiori maggiori negli istituti di vita consacrata che sono provvisti di potestà di governo ordinaria, sono pure Gerarchi, ma non del luogo.
  Can. 985 – §1. (= 135) La potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziaria.
  §2. La potestà legislativa deve essere esercitata nel modo prescritto dal diritto e quella che nella Chiesa ha il legislatore al di sotto della suprema autorità della Chiesa non può essere validamente delegata, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune; dal legislatore inferiore non può essere emanata validamente una legge contraria al diritto superiore.
  §3. La potestà giudiziaria che hanno i giudici o i collegi giudiziari dev\’essere esercitata nel modo prescritto dal diritto e non può essere delegata validamente se non per compiere atti preparatori a un qualsiasi decreto o sentenza.
  Can. 986 – (= 136) Uno può esercitare la potestà esecutiva, anche se sta fuori dei confini del territorio, nei confronti dei sudditi anche se sono assenti dal territorio, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune o non consti dalla natura della cosa; nei confronti dei forestieri che attualmente dimorano nel territorio [può esercitare la potestà esecutiva] se si tratta di concedere dei favori, oppure di mandare ad esecuzione, sia il diritto comune sia il diritto particolare al quale essi sono obbligati a norma del can. 1491, §3.
  Can. 987 – (= 134 §3) Quanto viene attribuito nominativamente, per diritto comune e per diritto particolare della Chiesa sui iuris, al Vescovo eparchiale nell\’ambito della potestà esecutiva di governo, s\’intende che compete solamente al Vescovo eparchiale o all\’Esarca, esclusi il Protosincello e i Sincelli, se non per mandato speciale.
  Can. 988 – §1. (= 137) La potestà esecutiva ordinaria può essere delegata sia per un atto sia per una totalità di casi, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto.
  §2. La potestà esecutiva delegata dalla Sede Apostolica o dal Patriarca può essere suddelegata sia per un atto, sia per una totalità di casi, a meno che non sia stata scelta per l\’abilità della persona, oppure che la suddelega non sia espressamente proibita.
  §3. La potestà esecutiva, delegata da un\’altra autorità che ha potestà ordinaria, se è delegata per la totalità dei casi, può essere suddelegata soltanto in singoli casi; se invece è delegata per un atto, oppure per atti determinati, non può essere validamente suddelegata se non per espressa concessione del delegante.
  §4. Nessuna potestà suddelegata può essere nuovamente suddelegata, se ciò non è stato espressamente concesso dal delegante.
  Can. 989 – (= 138) La potestà esecutiva ordinaria, come pure la potestà delegata per la totalità dei casi, dev\’essere interpretata in senso largo, qualsiasi altra invece in senso stretto; tuttavia a chi è stata delegata una potestà, s\’intende concesso anche quello senza del quale la stessa potestà non può essere esercitata.
  Can. 990 – §1. (cf 140 §3) La potestà esecutiva delegata a più persone si presume delegata ad essi singolarmente.
  §2. (cf 140 §1) Qualora più persone siano state delegate singolarmente a trattare lo stesso affare, colui che per primo ha cominciato a trattare l\’affare esclude gli altri dal trattarlo, a meno che in seguito non sia stato impedito, oppure che non abbia voluto procedere ulteriormente nel trattare l\’affare.
  §3. Qualora più persone siano state delegate collegialmente a trattare un affare, tutte devono procedere secondo le prescrizioni stabilite per gli atti collegiali, a meno che nel mandato non sia stato disposto diversamente.
  Can. 991 – §1. (= 143) La potestà ordinaria si perde perdendo l\’ufficio a cui è annessa.
  §2. Se non è disposto diversamente dal diritto, la potestà ordinaria è sospesa se si appella legittimamente o si interpone ricorso contro la privazione o la rimozione dell\’ufficio.
  Can. 992 – §1. (= 142) La potestà delegata si perde espletato il mandato; scaduto il tempo di conferimento o esaurito il numero dei casi per i quali è stata conferita; cessando la causa che costituiva il fine della delega; con la revoca intimata direttamente dal delegante al delegato, come pure con la rinuncia fatta dal delegato al delegante e da questi accettata; non si perde tuttavia, cessato il diritto del delegante, a meno che non risulti dalle clausole apposte.
  §2. Invece l\’atto derivante da potestà delegata che viene esercitata soltanto per il foro interno, se è posto inavvertitamente dopo che è scaduto il tempo o esaurito il numero dei casi, è valido.
  Can. 993 – La potestà esecutiva di governo non viene sospesa interponendo un ricorso, a meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto comune.
  Can. 994 – (144 §1) Nell\’errore comune di fatto oppure di diritto, come pure nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, per il foro esterno e interno, la potestà esecutiva di governo.
  Can. 995 – Le prescrizioni del diritto sulla potestà esecutiva di governo valgono, se non è disposto diversamente per diritto comune o se non consta dalla natura della cosa, anche per la potestà di cui nei cann. 441, §1 e 511, §1 e per le facoltà che sono richieste dal diritto per la valida celebrazione e amministrazione dei sacramenti.
 
TITOLO XXII
RICORSI CONTRO I DECRETI AMMINISTRATIVI
  Can. 996 – (= 1732) Le cose stabilite nei canoni di questo titolo sui decreti devono essere applicate a tutti gli atti amministrativi singolari che sono posti nel foro esterno da qualsiasi legittima potestà nella Chiesa fuori del giudizio, eccettuati quelli emanati dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico.
  Can. 997 – §1. (cf 1737 §1) Chi ritiene di essere stato danneggiato da un decreto, può ricorrere a norma del diritto all\’autorità superiore di colui che ha emanato questo decreto.
  §2. (cf 65 §3) Il primo ricorso contro i decreti del Protosincello o dei Sincelli si interpone presso il Vescovo eparchiale; invece contro i decreti di coloro che agiscono per potestà delegata, presso il delegante.
  Can. 998 – §1. (cf 1733 §1) E\’ assai desiderabile che, se qualcuno si ritiene danneggiato da un decreto, non ci sia una contesa tra lui e l\’autore del decreto, ma che si tratti tra loro per cercare un\’equa soluzione, ricorrendo eventualmente anche alla mediazione e allo sforzo di uomini autorevoli in modo da dirimere la controversia per mezzo di un volontario emendamento del decreto o di un giusto compenso o per altra via idonea.
  §2. L\’autorità superiore, prima di accettare il ricorso, esorti le parti a questa soluzione.
  Can. 999 – §1. (cf 1734 §1) Prima che uno interponga ricorso, deve chiedere per iscritto la revoca o l\’emendamento del decreto all\’autore del medesimo entro il termine perentorio di dieci giorni da computare dal giorno dell\’intimazione del decreto; fatta questa richiesta s\’intende domandata per il diritto stesso anche la sospensione della esecuzione.
  §2. L\’obbligo di chiedere la revoca o l\’emendamento di un decreto non persiste se si tratta del primo ricorso contro i decreti di cui nel can. 997, §2, o se si tratta di ulteriori ricorsi, eccettuati i ricorsi contro i decreti del Vescovo eparchiale con i quali è stato deciso qualsiasi primo ricorso.
  Can. 1000 – §1. (= 1736 §1) Nei casi in cui il ricorso sospende l\’esecuzione del decreto, lo stesso fa anche la domanda di cui nel can. 999, §1.
  §2. In tutti gli altri casi, a meno che l\’autore del decreto non ne sospenda l\’esecuzione entro dieci giorni da computare dal ricevimento della domanda, la sospensione può essere richiesta nel frattempo all\’autorità superiore che può deciderla soltanto per una grave causa ed evitando che ne riceva danno la salvezza delle anime; se in seguito viene interposto ricorso, l\’autorità che si occupa del ricorso decida se la sospensione del decreto sia da confermare o da revocare.
  §3. Se entro il termine stabilito non è stato interposto alcun ricorso contro il decreto o se è stato interposto ricorso soltanto per chiedere la riparazione dei danni, la sospensione dell\’esecuzione del decreto cessa per il diritto stesso.
  Can. 1001 – §1. (cf 1734 §2) Il ricorso dev\’essere interposto entro il termine perentorio di quindici giorni.
  §2. Il termine di quindici giorni decorre:
  1 nel caso in cui la domanda di revoca o di emendamento del decreto deve essere inviata previamente, dal giorno dell\’intimazione del decreto col quale l\’autore ha emendato il precedente decreto o ha respinto la domanda, oppure, se non ha deciso nulla, dal trentesimo giorno da computare dal ricevimento della domanda;
  2 in tutti gli altri casi dal giorno in cui il decreto è stato intimato.
  Can. 1002 – (# 57) L\’autorità superiore deve emanare il decreto con cui viene deciso il ricorso, entro sessanta giorni, da computare dal ricevimento del ricorso, a meno che il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca altri termini; se invece questo non è stato fatto e il ricorrente chiede per iscritto che il decreto sia emesso, al trentesimo giorno da computare dal ricevimento di questa domanda, se anche allora non è stato fatto nulla, il ricorso è considerato respinto, come se in quel giorno stesso fosse stato respinto per decreto, in modo che possa essere interposto un nuovo ricorso contro di esso.
  Can. 1003 – (cf 50) Nei ricorsi contro i decreti amministrativi si osservi, con gli opportuni riferimenti, il can. 1517 (= 1738); il ricorrente ha sempre il diritto di valersi di un procuratore o avvocato, evitando inutili ritardi; anzi si costituisca un patrono d\’ufficio se il ricorrente è privo di un patrono e l\’autorità superiore lo ritiene necessario; l\’autorità superiore tuttavia può sempre comandare al ricorrente stesso di comparire per essere interrogato.
  Can. 1004 – (# 1739) L\’autorità superiore che si occupa del ricorso, può non solo confermare o dichiarare nullo il decreto, ma anche rescinderlo e revocarlo, ma non emendarlo, a meno che per diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non sia attribuita anche questa potestà all\’autorità superiore.
  Can. 1005 – (cf 57 §3) Anche se il decreto è stato confermato, dichiarato nullo, rescisso, revocato o emendato dall\’autorità superiore, della riparazione dei danni, se eventualmente è dovuta, risponde colui che ha emesso il primo decreto; l\’autorità superiore invece risponde nella misura in cui dal suo decreto sono venuti dei danni.
  Can. 1006 – Il ricorso contro un decreto amministrativo del Patriarca, anche se si tratta di un decreto che riguarda l\’eparchia del Patriarca, o di un decreto col quale il Patriarca decide il ricorso, si fa presso un gruppo speciale di Vescovi da costituire a norma del diritto particolare, a meno che la questione non venga deferita alla Sede Apostolica; contro la decisione di questo gruppo non si dà ulteriore ricorso, salvo appello allo stesso Romano Pontefice.
 
TITOLO XXIII
I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
  Can. 1007 – (cf 1254) La Chiesa nel procurare il bene spirituale degli uomini necessita e fa uso dei beni temporali nella misura in cui lo richiede la sua missione propria; perciò essa ha diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare e anche di alienare quei beni temporali che le sono necessari per i fini propri, specialmente per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità, e anche per un adeguato sostentamento dei ministri.
  Can. 1008 – §1. (= 1273) Il Romano Pontefice è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni temporali della Chiesa.
  §2. (= 1256) Il dominio dei beni temporali della Chiesa, sotto la suprema autorità del Romano Pontefice, appartiene a quella persona giuridica che ha legittimamente acquistato i beni.
  Can. 1009 – §1. (cf 1255) Soggetto capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma del diritto canonico è qualsiasi persona giuridica.
  §2. (1257 §1) Tutti i beni temporali che appartengono alle persone giuridiche sono beni ecclesiastici.
CAPITOLO I
L\’ACQUISTO DEI BENI TEMPORALI
  Can. 1010 – (cf 1259) Le persone giuridiche possono acquistare beni temporali in tutti i modi giusti che sono leciti agli altri.
  Can. 1011 – (cf 1260) L\’autorità competente ha il diritto di esigere dai fedeli cristiani le cose che sono necessarie per i fini propri della Chiesa.
  Can. 1012 – §1. (cf 1263) Il Vescovo eparchiale ha il diritto di imporre, per quanto ciò è necessario al bene dell\’eparchia, col consenso del consiglio per gli affari economici, alle persone giuridiche a lui soggette dei tributi proporzionati ai redditi di ciascuna persona; ma nessun tributo può essere imposto sulle offerte ricevute in occasione della celebrazione della Divina Liturgia.
  §2. (cf 1263 b) Alle persone fisiche possono essere imposti dei tributi soltanto a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 1013 – §1. (# 1264) E\’ compito del Vescovo eparchiale, dentro i limiti stabiliti dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, determinare le tasse per i vari atti della potestà di governo e le offerte in occasione della celebrazione della Divina Liturgia, dei sacramenti, dei sacramentali e di qualsiasi altra celebrazione liturgica, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune.
  §2. (cf 952) I Patriarchi e i Vescovi eparchiali delle diverse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio abbiano cura, d\’intesa tra loro, di stabilire la stessa norma sulle tasse e sulle offerte.
  Can. 1014 – (cf 1266) In tutte le Chiese che sono abitualmente aperte ai fedeli cristiani, il Vescovo eparchiale può comandare di raccogliere delle offerte per determinate iniziative della Chiesa.
  Can. 1015 – (cf 1265) Non è lecito alle persone fisiche o giuridiche raccogliere elemosine se non con la licenza dell\’autorità a cui sono soggette e col consenso scritto dato dal Gerarca del luogo dove sono raccolte le elemosine.
  Can. 1016 – §1. (= 1267 §3) Le offerte fatte per un certo fine non possono essere destinate se non per lo stesso fine.
  §2. Se non consta il contrario, le offerte fatte ai moderatori o agli amministratori di qualsiasi persona giuridica si presumono date alla stessa persona giuridica.
  §3. Queste offerte non possono essere rifiutate se non per giusta causa e, nelle cose di maggior importanza, con la licenza del Gerarca; si richiede la licenza dello stesso Gerarca per accettare quelle che sono gravate da onere modale o da condizioni, fermo restando il can. 1042.
  Can. 1017 – (cf 1268) La Chiesa recepisce, anche per i beni temporali, la prescrizione a norma dei cann. 1540-1542.
  Can. 1018 – (cf 1269) Le cose sacre, quelle cioè che sono state destinate al culto divino con la dedicazione o la benedizione (1205), se sono in dominio di privati, possono essere acquisite da privati mediante prescrizione, ma non è lecito adibirle a usi profani, a meno che non abbiano perso la dedicazione o la benedizione; ma se appartengono a una persona giuridica ecclesiastica, possono essere acquistate soltanto da un\’altra persona giuridica ecclesiastica.
  Can. 1019 – (cf 1270) I beni immobili, i beni mobili preziosi, cioè quelli che hanno grande importanza a causa dell\’arte (638 §3), della storia o della materia, i diritti e le azioni sia personali sia reali che appartengono alla Sede Apostolica, si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono a qualche Chiesa sui iuris o a un\’eparchia, nello spazio di cinquant\’anni; quelle invece che appartengono a un\’altra persona giuridica nello spazio di trent\’anni.
  Can. 1020 – §1. Ogni autorità ha l\’obbligo grave di curare che i beni temporali acquistati dalla Chiesa siano intestati col nome della persona giuridica alla quale appartengono, osservando tutte le prescrizioni del diritto civile che pongono al sicuro i diritti della Chiesa.
  §2. Se invece non viene concesso dal diritto civile che i beni temporali siano intestati col nome di una persona giuridica, ogni autorità abbia cura, ascoltando degli esperti in diritto civile e un consiglio competente, che i diritti della Chiesa rimangano indenni usando modi validi per diritto civile.
  §3. Queste prescrizioni siano osservate anche nei riguardi dei beni temporali posseduti legittimamente da una persona giuridica, il cui acquisto non è ancora stato confermato da documenti.
  §4. L\’autorità immediatamente superiore è tenuta a esigere l\’osservanza di queste prescrizioni.
  Can. 1021 – §1. (= 1274 §1) Nelle singole eparchie vi sia, a norma del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, uno speciale istituto che raccolga i beni e le offerte al fine di provvedere nel modo adatto all\’adeguato sostentamento, fondamentalmente uguale, di tutti i chierici che prestano servizio in favore dell\’eparchia, a meno che non si sia provveduto per essi altrimenti.
  §2. Nei luoghi dove la previdenza e la sicurezza sociale, nonché l\’assistenza sanitaria, non sono state ancora regolate convenientemente, si provveda dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris a erigere degli istituti che le assicurino sotto la vigilanza del Gerarca del luogo.
  §3. Nelle singole eparchie per quanto è necessario, si costituisca, nel modo determinato dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, un fondo comune col quale i Vescovi eparchiali possano soddisfare gli obblighi verso altre persone che servono la Chiesa e andare incontro alle varie necessità dell\’eparchia e col quale le eparchie più ricche possano aiutare quelle più povere.
CAPITOLO II
L\’AMMINISTRAZIONE DEI BENI ECCLESIASTICI
  Can. 1022 – §1. (= 1276) E\’ compito del Vescovo eparchiale vigilare sull\’amministrazione di tutti i beni ecclesiastici che esistono dentro i confini dell\’eparchia e che non sono sottratti alla sua potestà di governo, salvi restando i titoli legittimi che gli attribuiscono diritti maggiori.
  §2. I Gerarchi, tenendo conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare convenientemente l\’intera amministrazione dei beni ecclesiastici, pubblicando opportune istruzioni entro i limiti del diritto comune e del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  Can. 1023 – (cf 1279 §1) L\’amministrazione dei beni ecclesiastici di una persona giuridica compete a colui che la governa immediatamente, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto.
  Can. 1024 – §1. (cf 1281 §1) L\’amministratore dei beni ecclesiastici non può porre validamente gli atti che eccedono i limiti e il modo dell\’ordinaria amministrazione, se non col consenso dell\’autorità competente, dato per iscritto.
  §2. Negli statuti si determinino gli atti eccedenti i limiti e il modo dell\’ordinaria amministrazione; se però gli statuti tacciono di questo, compete all\’autorità a cui la persona giuridica è immediatamente soggetta, determinare tali atti, dopo aver consultato un consiglio competente.
  §3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ha tratto vantaggio.
  Can. 1025 – (cf 1283) Prima che un amministratore dei beni ecclesiastici incominci a esercitare il suo ufficio, deve:
  1 fare la promessa, alla presenza del Gerarca o del suo delegato, di esercitare fedelmente il proprio ufficio;
  2 sottoscrivere un accurato inventario, approvato dal Gerarca, dei beni affidati alla sua amministrazione.
  Can. 1026 – (1283 3) Una copia dell\’inventario dei beni ecclesiastici sia conservata nell\’archivio della persona giuridica alla quale essi appartengono, un\’altra nell\’archivio della curia eparchiale; qualsiasi mutamento subìto eventualmente dal patrimonio stabile della stessa persona giuridica venga annotato in entrambe le copie.
  Can. 1027 – Le autorità devono aver cura che gli amministratori dei beni ecclesiastici diano le opportune garanzie, valide per diritto civile, perché la Chiesa non abbia a subire alcun danno quando gli stessi amministratori muoiono o cessano dall\’ufficio.
  Can. 1028 – §1. (= 1284) Ogni amministratore di beni ecclesiastici è tenuto a compiere il suo ufficio con la diligenza di un buon padre di famiglia.
  §2. Perciò deve soprattutto:
  1 vigilare affinché i beni ecclesiastici affidati alla sua cura non vengano distrutti in alcun modo e non subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se è necessario, dei contratti di assicurazione;
  2 osservare le norme del diritto canonico e civile e anche ciò che è stato imposto dal fondatore o dal donatore, oppure dall\’autorità competente, e soprattutto guardarsi che dall\’inosservanza del diritto civile non derivi del danno alla Chiesa;
  3 esigere accuratamente e a tempo debito i redditi e i proventi dei beni, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione e impiegandoli secondo l\’intenzione del fondatore oppure le norme legittime;
  4 aver cura di pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti per mutuo o ipoteca e procurare che sia restituito opportunamente il capitale;
  5 impiegare, col consenso del Gerarca, il denaro che eventualmente è avanzato dalle spese e che può utilmente essere investito, per i fini della Chiesa o della persona giuridica;
  6 tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
  7 comporre alla fine di ogni anno il resoconto amministrativo;
  8 ordinare e conservare nell\’archivio i documenti sui quali si fondano i diritti della persona giuridica sui beni ecclesiastici; depositare una copia autentica di essi nell\’archivio della curia eparchiale, quando ciò può essere fatto senza difficoltà.
  §3. Si raccomanda vivamente che gli amministratori dei beni ecclesiastici preparino ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; il diritto particolare però può imporlo e determinare più dettagliatamente il modo di presentarlo.
  Can. 1029 – (cf 1285) L\’amministratore dei beni ecclesiastici non faccia donazioni, attingendo dai beni mobili che non appartengono al patrimonio stabile, eccetto quelle modeste secondo una legittima consuetudine, se non per una giusta causa di pietà e di carità.
  Can. 1030 – (= 1286) L\’amministratore dei beni ecclesiastici:
  1 nella locazione d\’opera osservi accuratamente anche il diritto civile riguardo al lavoro e alla vita sociale secondo i princìpi trasmessi dalla Chiesa;
  2 dia una giusta remunerazione ai prestatori d\’opera per contratto, in modo che possano provvedere convenientemente alle necessità proprie e dei loro.
  Can. 1031 – §1. (cf 1287 §1) Riprovata la consuetudine contraria, l\’amministratore dei beni ecclesiastici ha il dovere di rendere conto ogni anno al proprio Gerarca dell\’amministrazione.
  §2. L\’amministratore dei beni ecclesiastici renda conto pubblicamente dei beni temporali che sono offerti alla Chiesa, secondo il modo stabilito dal diritto particolare, a meno che il Gerarca del luogo per una grave causa non abbia stabilito diversamente.
  Can. 1032 – (cf 1288) L\’amministratore dei beni ecclesiastici non introduca e non intenti una lite a nome della persona giuridica nel foro civile se non con la licenza del proprio Gerarca.
  Can. 1033 – (cf 1289 b) L\’amministratore dei beni ecclesiastici, che arbitrariamente ha dimesso l\’ufficio o l\’incarico, è tenuto alla restituzione se dalla sua arbitraria dimissione è derivato un danno alla Chiesa.
CAPITOLO III
I CONTRATTI E SPECIALMENTE LE ALIENAZIONI
  Can. 1034 – (= 1290) Ciò che il diritto civile del territorio, dove si stipula un contratto, stabilisce sui contratti sia in genere sia in specie e sui pagamenti, venga osservato, con gli stessi effetti, per diritto canonico, nella materia soggetta alla potestà della Chiesa.
  Can. 1035 – §1. (cf 1291 §1) Per alienare dei beni ecclesiastici che per legittima assegnazione costituiscono il patrimonio stabile della persona giuridica, si richiede:
  1 (= 1293) una giusta causa, come una necessità urgente, l\’utilità evidente, la pietà, la carità o un motivo pastorale;
  2 la stima della cosa da alienare, fatta per iscritto da periti;
  3 nei casi stabiliti dal diritto, il consenso dell\’autorità competente dato per iscritto, senza il quale l\’alienazione è invalida.
  §2. Si osservino anche le altre garanzie prescritte dall\’autorità competente, per evitare un danno alla Chiesa.
  Can. 1036 – §1. (cf 1292) Se il valore dei beni ecclesiastici, di cui si propone l\’alienazione, è contenuto tra la somma minima e la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dalla Sede Apostolica, si richiede il consenso:
  1 del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori eparchiali, se si tratta di beni dell\’eparchia;
  2 del Vescovo eparchiale, che nel caso necessita del consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori eparchiali, se si tratta di beni di una persona giuridica soggetta allo stesso Vescovo eparchiale;
  3 dell\’autorità determinata nel tipico o negli statuti, se si tratta di beni di una persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale.
  §2. Nelle Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio, si richiede il consenso:
  1 del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di un\’eparchia situata entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, a meno che il diritto particolare della stessa Chiesa non stabilisca diversamente;
  2 del Vescovo eparchiale, nonché del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di una persona giuridica soggetta al Vescovo eparchiale, che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale;
  3 del Patriarca, dato col consenso del Sinodo permanente, se si tratta di beni di una persona giuridica non soggetta al Vescovo eparchiale, anche se di diritto pontificio, che sono situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale.
  §3. Nelle Chiese patriarcali, se il valore dei beni eccede del doppio la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa, si osservi il §2, ma il Patriarca necessita del consenso dello stesso Sinodo.
  §4. In tutti gli altri casi si richiede il consenso della Sede Apostolica se il valore dei beni eccede la somma stabilita o approvata dalla stessa Sede Apostolica e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa.
  Can. 1037 – Per alienare dei beni temporali della Chiesa patriarcale o dell\’eparchia del Patriarca, il Patriarca necessita:
  1 del consiglio del Sinodo permanente se il valore dei beni è contenuto tra la somma minima e la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale e se si tratta dei beni della Chiesa patriarcale; se invece si tratta solamente dei beni dell\’eparchia del Patriarca, si deve osservare il can. 1036, §1, n. 1;
  2 del consenso del Sinodo permanente, se il valore dei beni eccede la somma massima stabilita dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, ma non del doppio;
  3 del consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale se il valore dei beni eccede del doppio la stessa somma e se si tratta di cose preziose o di ex-voto donati alla Chiesa.
  Can. 1038 – §1. (= 1292 §4) Coloro a cui è richiesto dal diritto il consiglio, il consenso o la conferma per alienare dei beni ecclesiastici, non diano il consiglio, il consenso o la conferma prima di essere informati con esattezza sullo stato economico della persona giuridica della quale si propone di alienare i beni, e delle alienazioni già fatte.
  §2. Il consiglio, il consenso oppure la conferma sono da ritenere come non dati, se nella relativa richiesta non vengono espresse le alienazioni già fatte.
  Can. 1039 – Per qualsiasi alienazione si richiede il consenso degli interessati.
  Can. 1040 – (= 1296) Se i beni ecclesiastici sono stati alienati contro le prescrizioni del diritto canonico, ma l\’alienazione è valida per il diritto civile, l\’autorità superiore di colui che ha fatto tale alienazione stabilisca, dopo matura riflessione, se e quale azione, da chi e contro chi deve essere proposta per rivendicare i diritti della Chiesa.
  Can. 1041 – (= 1298) A meno che la cosa non sia di minimo valore, i beni ecclesiastici non possono essere venduti o locati ai propri amministratori e ai loro congiunti fino al quarto grado di consanguineità oppure di affinità senza una speciale licenza dell\’autorità di cui ai cann. 1036 e 1037.
  Can. 1042 – (= 1295) I canoni 1035-1041 devono essere osservati non soltanto nell\’alienazione, ma anche in qualsiasi negozio giuridico col quale la condizione patrimoniale della persona giuridica può diventare peggiore.
CAPITOLO IV
LE PIE VOLONTÀ E LE PIE FONDAZIONI
  Can. 1043 – §1. (= 1299) Chi può liberamente disporre, per diritto di natura o canonico, dei suoi beni, può anche lasciarli sia con atto tra vivi sia con atto per causa di morte a favore di cause pie.
  §2. Nelle ultime volontà a favore della Chiesa si osservino, per quanto è possibile, le prescrizioni del diritto civile; se non sono state osservate, gli eredi siano ammoniti sull\’obbligo che hanno di adempiere la volontà del testatore.
  Can. 1044 – (= 1300) Le volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato, sia per atto tra vivi sia con atto per causa di morte, i loro beni per cause pie, una volta legittimamente accettate, siano adempiute con la massima diligenza anche riguardo al modo di amministrazione e di erogazione dei beni, fermo restando il can. 1045.
  Can. 1045 – §1. (= 1301) Il Gerarca è l\’esecutore di tutte le pie volontà sia per causa di morte sia tra vivi.
  §2. Da questo diritto deriva che il Gerarca può e deve vigilare, anche con la visita, perché siano adempiute le pie volontà e a lui tutti gli altri esecutori, adempiuto perfettamente il loro incarico, devono renderne conto.
  §3. Le clausole contrarie a questo diritto del Gerarca, aggiunte alle ultime volontà, si devono ritenere come non apposte.
  Can. 1046 – §1. (= 1302) Chi ha ricevuto fiduciariamente dei beni a favore di cause pie sia per atto tra vivi, sia per atto a causa di morte, deve informare il proprio Gerarca della fiducia ricevuta e indicargli tutti quei beni con gli oneri aggiunti; se però il donatore glielo avesse espressamente e assolutamente proibito, non accetti la fiducia.
  §2. Il Gerarca deve esigere che i beni fiduciari siano collocati al sicuro e, a norma del can. 1045, §2, vigilare perché la pia volontà sia condotta ad effetto.
  §3. Se si tratta di beni fiduciari affidati a qualche membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che sono destinati alle chiese del luogo o dell\’eparchia, ai fedeli cristiani che hanno in quel luogo il domicilio, oppure per aiutare cause pie, il Gerarca di cui ai §§1 e 2 è il Gerarca del luogo.
  Can. 1047 – §1. (= 1303) Nel diritto sono pie fondazioni:
  1 le pie fondazioni autonome, cioè totalità di cose destinate a opere di pietà, di apostolato oppure di carità spirituale o temporale ed erette dalla competente autorità in persona giuridica;
  2 le pie fondazioni non autonome, cioè i beni temporali dati in qualsiasi modo a qualche persona giuridica con l\’onere per un lungo tempo, da determinare dal diritto particolare, per raggiungere con le rendite annue i fini di cui nel n. 1.
  §2. I beni temporali di una fondazione non autonoma se sono stati affidati a una persona giuridica soggetta al Vescovo eparchiale, trascorso il tempo determinato, devono essere destinati all\’istituto di cui al can. 1021, §1, a meno che non sia stata diversa la volontà del fondatore espressamente manifestata; in caso contrario vanno alla medesima persona giuridica.
  Can. 1048 – §1. Le pie fondazioni autonome non possono essere erette se non dal Vescovo eparchiale o da un\’altra autorità superiore.
  §2. (1304 §1) Perché una pia fondazione non autonoma possa essere accettata validamente da una persona giuridica, si richiede il consenso del proprio Gerarca dato per iscritto; il Gerarca però non dia il consenso prima di essersi reso conto se la persona giuridica può soddisfare il nuovo onere che assume e gli oneri già assunti; lo stesso Gerarca si assicuri anche che le rendite corrispondano appieno agli oneri aggiunti, secondo l\’usanza della propria Chiesa sui iuris.
  §3. E\’ compito del diritto particolare determinare tutte le altre condizioni senza le quali le pie fondazioni non possono essere erette o accettate.
  Can. 1049 – (cf 1305) Il Gerarca che ha eretto una pia fondazione o che ha dato il consenso per accettare una pia fondazione, indichi subito un luogo sicuro in cui siano depositati il denaro e i beni mobili assegnati a titolo di dotazione, al fine specifico di custodire lo stesso denaro e il ricavato dei beni mobili e di investirli al più presto cautamente e utilmente, secondo il prudente giudizio dello stesso Gerarca, dopo che questi ha consultato gli interessati e il consiglio competente, a vantaggio della stessa fondazione, con la menzione espressamente determinata dell\’onere.
  Can. 1050 – (cf 1306 §2) Una copia del documento di fondazione sia conservata nell\’archivio della curia eparchiale, un\’altra nell\’archivio della persona giuridica.
  Can. 1051 – §1. (= 1307) Osservati i cann. 1044-1046 e 1031, si compili una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni da esporre in un luogo aperto affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati.
  §2. Vi sia un libro, e sia conservato presso il parroco o il rettore della chiesa, in cui si annotino i singoli obblighi, il loro adempimento e le elemosine.
  Can. 1052 – §1. (= 1308) La riduzione degli oneri di celebrare la Divina Liturgia è riservata alla Sede Apostolica.
  §2. Se nel documento di fondazione è espressamente disposto, il Gerarca può ridurre gli oneri di celebrare la Divina Liturgia a causa della diminuzione dei redditi.
  §3. Al Vescovo eparchiale compete la potestà di ridurre, a causa della diminuzione dei redditi, finché perdura la causa, nella misura delle offerte che sono legittimamente in vigore nell\’eparchia, il numero delle celebrazioni della Divina Liturgia, purché non vi sia nessuno che ha l\’obbligo e che può essere efficacemente costretto a provvedere all\’aumento delle offerte.
  §4. Al Vescovo eparchiale compete anche la potestà di ridurre gli oneri di celebrare la Divina Liturgia, che gravano su istituti ecclesiastici, se i redditi sono diventati insufficienti a conseguire quelle finalità che, al tempo dell\’accettazione degli oneri, potevano essere raggiunte.
  §5. (=) Le potestà, di cui nei §§3 e 4, le hanno anche i Superiori generali degli istituti religiosi o delle società di vita comune a guisa dei religiosi, che siano clericali di diritto pontificio o patriarcale.
  §6. Le potestà di cui nei §§3 e 4, il Vescovo eparchiale le può delegare soltanto al Vescovo coadiutore, al Vescovo ausiliare, al Protosincello o ai Sincelli, esclusa ogni suddelegazione.
  Can. 1053 – (= 1309) Alle stesse autorità di cui nel can. 1052, compete inoltre la potestà di trasferire per giusta causa gli oneri di celebrare la Divina Liturgia in giorni o istituti diversi da quelli stabiliti nella fondazione.
  Can. 1054 – §1. (= 1310) La riduzione, il contenimento, la commutazione delle volontà dei fedeli cristiani che hanno donato o lasciato i loro beni per cause pie, possono essere fatte dal Gerarca soltanto per una causa giusta e necessaria se il fondatore ha concesso espressamente questa potestà allo stesso Gerarca.
  §2. Se l\’esecuzione degli oneri imposti è diventata impossibile per la diminuzione dei redditi o per altra causa senza nessuna colpa degli amministratori, il Gerarca, dopo aver consultato gli interessati e il consiglio competente, e rispettata nel modo migliore la volontà del fondatore, può diminuire equamente gli stessi oneri, fermo restando il can. 1052.
  §3. In tutti gli altri casi su questa cosa si deve ricorrere alla Sede Apostolica o al Patriarca che agirà col consenso del Sinodo permanente.
 
TITOLO XXIV
I GIUDIZI IN GENERALE
  Can. 1055 – §1. (= 1400 §1) Oggetto del giudizio sono:
  1 i diritti delle persone fisiche o giuridiche da perseguire oppure da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare;
  2 i delitti per quanto riguarda la pena da infliggere.
  §2. Nelle controversie, però, sorte da un atto di potestà esecutiva di governo è competente soltanto l\’autorità superiore a norma dei cann. 996-1006.
  Can. 1056 – Nelle cause riservate a qualche Dicastero della Sede Apostolica, è necessario che i tribunali seguano le norme stabilite dallo stesso Dicastero.
  Can. 1057 – (= 1043 §1) Nelle cause dei servi di Dio perché siano iscritti tra i Santi, si osservino le norme speciali stabilite dal Romano Pontefice.
CAPITOLO I
IL FORO COMPETENTE
  Can. 1058 – (cf 1404) Il Romano Pontefice non è giudicato da nessuno.
  Can. 1059 – §1. (cf 1417) A causa del primato del Romano Pontefice ogni fedele cristiano ha pieno diritto di deferire la sua causa, in qualsiasi stato e grado del giudizio, all\’esame dello stesso Romano Pontefice, che è il giudice supremo per tutto il mondo cattolico e che giudica personalmente o attraverso i tribunali della Sede Apostolica o per mezzo di giudici da lui delegati.
  §2. Questa istanza interposta al Romano Pontefice, tuttavia, non sospende, eccetto nel caso di appello, l\’esercizio della potestà nel giudice che ha già cominciato a occuparsi della causa e che può quindi proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che non consti che il Romano Pontefice abbia avocato a sé la causa.
  Can. 1060 – §1. (cf 1405 §1) Solo il Romano Pontefice ha diritto di giudicare:
  1 i Patriarchi;
  2 i Vescovi nelle cause penali;
  3 i capi di stato;
  4 le altre cause che egli ha avocato al suo giudizio.
  §2. Eccettuati i Vescovi che esercitano la loro potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, tutti gli altri Vescovi nelle cause contenziose sono giudicati dal tribunale designato dal Romano Pontefice, salvo restando il can. 1066, §2.
  §3. Un giudice non può occuparsi di un atto o di un documento confermato in forma specifica dal Romano Pontefice se prima non ne ha ricevuto il mandato.
  Can. 1061 – (cf 1405 §3) Devono convenire davanti ai tribunali della Sede Apostolica le persone che non hanno un\’autorità superiore sotto il Romano Pontefice, siano persone fisiche non costituite nell\’ordine episcopale, siano persone giuridiche, salvo restando il can. 1063, §4, nn. 3 e 4.
  Can. 1062 – §1. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, salva restando la competenza della Sede Apostolica, è il tribunale superiore dentro i confini del territorio della stessa Chiesa.
  §2. Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale deve eleggere con voti segreti per un quinquennio dal suo gruppo un Moderatore generale dell\’amministrazione della giustizia, come pure due Vescovi che con lui come presidente costituiscono il tribunale; se però uno di questi tre Vescovi è in causa o non può essere presente, il Patriarca, con il consenso del Sinodo permanente, lo sostituisca con un altro Vescovo; così pure nel caso di ricusazione se ne occupi il Patriarca col consenso del Sinodo permanente.
  §3. E\’ compito di questo tribunale giudicare le cause contenziose sia delle eparchie, sia dei Vescovi, anche dei Vescovi titolari.
  §4. L\’appello in queste cause si fa al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, escluso un ulteriore appello, salvo restando il can. 1059.
  §5. Il Moderatore generale dell\’amministrazione della giustizia ha il diritto di vigilare su tutti i tribunali situati entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, come anche il diritto di decidere nella ricusazione contro qualche giudice del tribunale ordinario della Chiesa patriarcale.
  Can. 1063 – §1. Il Patriarca deve erigere il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale, distinto dal tribunale dell\’eparchia del Patriarca.
  §2. Questo tribunale abbia un proprio presidente, i giudici, il promotore di giustizia, i difensori del vincolo e gli altri addetti necessari, nominati dal Patriarca col consenso del Sinodo permanente; il presidente, i giudici, il promotore di giustizia nonché i difensori del vincolo non possono essere rimossi se non dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale, mentre il Patriarca da solo può accettare la rinuncia all\’ufficio.
  §3. Questo tribunale è tribunale di appello nel secondo e negli ulteriori gradi del giudizio per mezzo dei giudici che si succedono a vicenda, per le cause già definite nei tribunali inferiori; competono a questo tribunale anche i diritti del tribunale metropolitano in quei luoghi del territorio della Chiesa patriarcale dove le province non sono erette.
  §4. Compete a questo tribunale di giudicare, per mezzo di giudici che si succedono a vicenda, nel primo e nei successivi gradi del giudizio, le cause:
  1 degli Esarchi e dei delegati del Patriarca che non sono Vescovi;
  2 delle persone fisiche e giuridiche immediatamente soggette al Patriarca;
  3 degli istituti di vita consacrata di diritto pontificio;
  4 del Superiore di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio, che non ha nell\’istituto stesso un Superiore provvisto di potestà giudiziale;
  5 riservate per disposizione del diritto particolare a questo tribunale.
  Can. 1064 – §1. Il tribunale metropolitano, che non è distinto dal tribunale dell\’eparchia del Metropolita, è tribunale di appello dalle sentenze dei tribunali eparchiali.
  §2. (cf 1438, 2) Dalle cause trattate in primo grado di giudizio davanti al Metropolita o ad altro Vescovo eparchiale che non ha un\’autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si deve appellare al tribunale da esso designato stabilmente con l\’approvazione della Sede Apostolica, fermi restando i cann. 139 e 175.
  Can. 1065 – (cf 1438, 2) Il tribunale di terzo grado è la Sede Apostolica, a meno che non sia stato espressamente disposto diversamente dal diritto comune.
  Can. 1066 – §1. (cf 1419) In ciascuna eparchia e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice nel primo grado del giudizio è il Vescovo eparchiale.
  §2. Se però si tratta di diritti e di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo eparchiale, nel primo grado del giudizio giudica il tribunale di appello, fermo restando il can. 1062, §3.
  Can. 1067 – §1. (cf 1423 §1) Un tribunale di primo grado per diverse eparchie della stessa Chiesa sui iuris può essere eretto dal Patriarca col consenso dei Vescovi eparchiali interessati, se si tratta di eparchie situate entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi, dagli stessi Vescovi eparchiali che a questo hanno consentito con l\’approvazione della Sede Apostolica.
  §2. (cf 1423 §1 b) Questo tribunale dev\’essere eretto se i singoli Vescovo eparchiali non possono erigere per qualunque causa un proprio tribunale; dentro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, se occorre, questo tribunale sia eretto dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale.
  §3. Nelle eparchie, per le quali questo tribunale è stato eretto, non può essere eretto validamente un tribunale eparchiale collegiale.
  §4. Al gruppo dei Vescovi eparchiali che hanno consentito a questo tribunale, o al Vescovo eparchiale eletto dal medesimo, competono le potestà che ha il Vescovo eparchiale nei riguardi del suo tribunale; se invece questo tribunale è stato eretto dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o dalla Sede Apostolica, devono essere osservate le norme stabilite dallo stesso Sinodo o dalla Sede Apostolica.
  §5. (cf 1439 §1) L\’appello da questo tribunale si fa, entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale, presso il tribunale ordinario della Chiesa patriarcale; in tutti gli altri casi, invece, presso il tribunale designato stabilmente dal gruppo dei Vescovi di cui al §4, con l\’approvazione della Sede Apostolica, o dalla stessa Sede Apostolica.
  Can. 1068 – §1. (cf 1423) I Vescovi eparchiali di diverse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio possono convenire tra di loro di costituire un tribunale comune che giudichi le cause sia contenziose sia penali dei fedeli cristiani soggetti a qualcuno tra gli stessi Vescovi eparchiali.
  §2. Se mancano dei giudici idonei e altri addetti dei tribunali, i Vescovi eparchiali abbiano cura che sia costituito un tribunale comune.
  §3. I Vescovi eparchiali che hanno consentito a un tribunale comune devono designare uno di loro stessi al quale competono le potestà su questo tribunale che un Vescovo eparchiale ha nei confronti del suo tribunale.
  §4. Dalle sentenze del tribunale comune di primo grado si appella al tribunale stabilmente designato dalla Sede Apostolica.
  Can. 1069 – §1. (cf 1427 §§1-2) Le controversie tra persone fisiche o giuridiche dello stesso istituto di vita consacrata, eccettuati gli istituti secolari, nel quale i Superiori sono provvisti di potestà di governo, devono essere definite presso il giudice o il tribunale determinato nel tipico o negli statuti dell\’istituto.
  §2. (= 1427 §3) Se la controversia sorge, esclusi gli istituti secolari, tra persone fisiche o giuridiche di diversi istituti di vita consacrata, oppure anche dello stesso istituto di diritto eparchiale o di un altro nel quale i Superiori non sono provvisti della potestà di governo, oppure tra un membro o una persona giuridica di un istituto di vita consacrata e qualunque altra persona fisica o giuridica, nel primo grado del giudizio giudica il tribunale eparchiale.
  Can. 1070 – (= 1427 §3) L\’autorità che erige qualunque tribunale procuri che il tribunale abbia i propri statuti, approvati dalla stessa autorità, nei quali devono essere determinati il modo di nomina dei giudici e degli altri addetti, la durata dell\’incarico, la remunerazione, nonché tutte le altre cose richieste dal diritto.
  Can. 1071 – (cf 1418) Qualsiasi tribunale ha il diritto di chiamare in aiuto un altro tribunale di qualunque Chiesa affinché compia alcuni atti processuali, eccetto però quegli atti che implicano le decisioni dei giudici.
  Can. 1072 – (cf 1440) Nelle cause di cui nei cann. 1060, 1061, 1062, §3 e 1063, §4 la incompetenza dei giudici inferiori è assoluta; come pure è assoluta l\’incompetenza del giudice se non viene osservata la competenza stabilita in ragione del grado del giudizio.
  Can. 1073 – §1. (= 1407) Nessuno può essere convenuto nel primo grado di giudizio se non davanti a un giudice che è competente per uno dei titoli che sono determinati dal diritto comune.
  §2. Si dice relativa la incompetenza del giudice che non è suffragata da nessuno di questi titoli.
  §3. Se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, l\’attore segue il foro della parte convenuta; se però la parte convenuta ha fori molteplici, l\’opzione del foro è concessa all\’attore.
  Can. 1074 – (= 1408) Qualunque persona può essere citata davanti al tribunale del domicilio o del quasi-domicilio.
  Can. 1075 – §1. (= 1409) Il girovago ha il foro nel luogo dove attualmente dimora.
  §2. Colui del quale non si conosce né il domicilio né il quasi-domicilio e neppure il luogo di dimora, può essere citato in giudizio nel foro dell\’attore, purché non risulti un altro foro legittimo.
  Can. 1076 – (= 1410) A motivo della collocazione di una cosa, la parte può essere citata in giudizio davanti al tribunale del luogo dove è situata la cosa oggetto di lite, ogniqualvolta che l\’azione sia diretta contro la cosa oppure si tratti di spoglio.
  Can. 1077 – §1. (= 1411) A motivo di un contratto, la parte può essere citata in giudizio davanti al tribunale del luogo dove il contratto è stato stipulato o dev\’essere adempiuto, a meno che le parti non abbiano scelto concordemente un altro tribunale.
  §2. Se la causa verte su obblighi che provengono da un altro titolo, la parte può essere citata in giudizio davanti al tribunale del luogo dove l\’obbligo è sorto o dev\’essere adempiuto.
  Can. 1078 – (= 1412) L\’accusato nelle cause penali, anche se assente, può essere citato in giudizio davanti al tribunale del luogo dove è stato commesso il delitto.
  Can. 1079 – (1413) La parte può essere citata in giudizio:
  1 nelle cause che riguardano l\’amministrazione dei beni, davanti al tribunale del luogo dove viene svolta l\’amministrazione;
  2 nelle cause che riguardano eredità o legati pii, davanti al tribunale dell\’ultimo domicilio o del quasi-domicilio o della dimora, fermo restando il can. 1075, §2, di colui della cui eredità o legato pio si tratta, a meno che non si tratti della semplice esecuzione del legato che dev\’essere esaminata secondo le norme ordinarie della competenza.
  Can. 1080 – Se nessuno dei titoli sopra indicati autorizza il giudice e tuttavia la causa viene introdotta presso di lui, egli ottiene la competenza se le parti e l\’autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto, consentono.
  Can. 1081 – (= 1414) A motivo della connessione, le cause tra loro connesse devono essere giudicate da un solo e identico tribunale e nello stesso processo, a meno che non si opponga una disposizione del diritto.
  Can. 1082 – (= 1415) A motivo della prevenzione, se due o più tribunali sono ugualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quello che per primo ha legittimamente citato la parte convenuta.
  Can. 1083 – (1416) §1. I conflitti tra i giudici, riguardanti chi mai di loro sia competente a trattare qualche affare, devono essere definiti dal tribunale di appello del giudice davanti al quale l\’azione è stata promossa per primo mediante il libello introduttorio della lite.
  §2. Se poi uno dei due tribunali è tribunale d\’appello dell\’altro, il conflitto dev\’essere definito dal tribunale di terzo grado rispetto al tribunale nel quale l\’azione è stata promossa per primo.
  §3. Dalle decisioni in questi conflitti non si dà appello.
  Can. 1084 – §1. (cf 1425 §1) Sono riservate al tribunale collegiale di tre giudici:
  1 le cause sul vincolo della sacra ordinazione;
  2 le cause sul vincolo di matrimonio, fermi restando i cann. 1372-1374;
  3 le cause penali sui delitti che comportano la pena di scomunica maggiore, di privazione dell\’ufficio, di riduzione a un grado inferiore o di deposizione;
  4 le cause determinate dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris.
  §2. Tutte le altre cause sono trattate da un giudice unico, a meno che il Vescovo eparchiale non riservi una certa causa al collegio di tre giudici.
  §3. Nel primo grado del giudizio, se il collegio non può essere costituito, mentre dura questa impossibilità, il Patriarca dopo aver consultato il Sinodo permanente può permettere che il Vescovo eparchiale affidi le cause a un giudice unico chierico che, per quanto è possibile, si scelga un assessore o un uditore; la stessa cosa può permettere il Metropolita che presiede una Chiesa metropolitana sui iuris, o anche il Metropolita di una Chiesa patriarcale costituito fuori dei confini del territorio della stessa Chiesa, l\’uno e l\’altro dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale; in tutti gli altri casi ci si rivolga alla Sede Apostolica.
  Can. 1085 – §1. (cf 1426) Il tribunale collegiale deve procedere collegialmente e decidere a maggioranza di voti e questo per la validità se si tratta:
  1 di respingere la domanda di una azione riconvenzionale o di una causa incidentale;
  2 della definizione del ricorso contro un decreto del presidente;
  3 della sentenza, anche se interlocutoria, come pure di decreti che hanno valore di sentenza definitiva.
  §2. Tutti gli altri atti processuali li compia il ponente, a meno che il collegio se ne sia riservato qualcuno, non però per la validità.
  §3. (= 1441) Se nel primo grado di giudizio la causa è stata giudicata collegialmente, anche nel grado di appello deve essere definita collegialmente e da un non minore numero di giudici (# 1441 b); se invece da un giudice unico, anche in grado di appello dev\’essere definito da un giudice unico, eccetto il caso di cui nel can. 1084, §3.
CAPITOLO II
GLI ADDETTI AI TRIBUNALI
Art. I
Il Vicario guidiziale, i giudici e gli uditori
  Can. 1086 – §1. (= 1420) Il Vescovo eparchiale ha l\’obbligo di costituire un Vicario giudiziale con potestà giudiziaria ordinaria distinto dal Protosincello, a meno che la piccolezza dell\’eparchia e la scarsità di cause non consigli diversamente.
  §2. Il Vicario giudiziale costituisce un unico tribunale col Vescovo eparchiale, ma non può giudicare le cause che il Vescovo eparchiale ha riservato a sé.
  §3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti che portano il nome di Vicari giudiziali aggiunti.
  §4. Sia il Vicario giudiziale, sia i Vicari aggiunti devono essere sacerdoti di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico, stimati per prudenza e zelo della giustizia e che non hanno meno di trent\’anni.
  Can. 1087 – §1. (= 1421) Nell\’eparchia siano nominati dal Vescovo eparchiale dei giudici eparchiali che siano chierici.
  §2. Il Patriarca, dopo aver consultato il Sinodo permanente, o il Metropolita che presiede alla Chiesa metropolitana sui iuris dopo aver consultato i due Vescovi eparchiali più anziani per ordinazione episcopale, può permettere che anche altri fedeli cristiani siano nominati come giudici, tra i quali quando vi è necessità uno può essere assunto per formare il collegio; in tutti gli altri casi per questa cosa si ricorra alla Sede Apostolica.
  §3. I giudici siano di integra forma, dottori o almeno licenziati in diritto canonico, stimati per prudenza e zelo della giustizia.
  Can. 1088 – §1. (cf 1422) Il Vicario giudiziale, il Vicario giudiziale aggiunto e tutti gli altri giudici sono nominati a tempo determinato.
  §2. Se il tempo determinato è scaduto mentre la sede eparchiale è vacante, essi non possono essere rimossi ma perdurano nell\’ufficio finché il nuovo Vescovo eparchiale non vi abbia provveduto.
  §3. (= 1420 §5) Se il Vicario giudiziale è nominato dall\’Amministratore dell\’eparchia, con la venuta del nuovo Vescovo eparchiale necessita di conferma.
  Can. 1089 – (= 1424) Il giudice unico in qualunque giudizio può scegliersi come consulenti due assessori tra fedeli cristiani di vita sperimentata.
  Can. 1090 – §1. (= 1425 §3) I due giudici che col presidente costituiscono il tribunale collegiale, li designi il Vicario giudiziale tra i giudici eparchiali secondo un turno per ordine, a meno che il Vescovo eparchiale secondo la sua prudenza non abbia ritenuto opportuno fare diversamente.
  §2. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta che li ha designati se non per una causa gravissima che dev\’essere espressa nel decreto per la validità.
  Can. 1091 – §1. (= 1426 §2) Al tribunale collegiale presiede, se è possibile, il Vicario giudiziale o il Vicario giudiziale aggiunto.
  §2. (= 1429) Il presidente del tribunale collegiale deve designare come ponente uno dei giudici dello stesso tribunale, a meno che non voglia assumersi lui stesso questo incarico.
  §3. Lo stesso presidente può sostituire il ponente con un altro per una giusta causa.
  §4. Il ponente riferisce sulla causa nella riunione dei giudici e redige la sentenza per iscritto.
  Can. 1092 – §1. Al giudice unico competono i diritti del tribunale e del presidente.
  Can. 1093 – §1. (= 1428 §1) Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l\’istruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio.
  §2. Il Vescovo eparchiale può ammettere all\’ufficio di uditore dei fedeli cristiani che si distinguano per buoni costumi, per prudenza e dottrina.
  §3. E\’ compito dell\’uditore, secondo il mandato del giudice, solo di raccogliere le prove e, una volta raccolte, consegnarle al giudice; egli può tuttavia, se non si oppone il mandato del giudice, decidere nel frattempo quali prove devono essere raccolte e in quale modo, se eventualmente sorge una controversia in proposito mentre egli esercita il suo ufficio.
Art. II
Il promotore di giustizia, il difensore del vincolo e il notaio
  Can. 1094 – (1430) Per le cause contenziose nelle quali può essere messo in pericolo il bene pubblico e per le cause penali sia costituito nell\’eparchia un promotore di giustizia che ha l\’obbligo di provvedere al bene pubblico.
  Can. 1095 – §1. (= 1431) Nelle cause contenziose è compito del Vescovo eparchiale giudicare se il bene pubblico può essere messo in pericolo oppure no, a meno che l\’intervento del promotore di giustizia non sia prescritto dal diritto o sia evidentemente necessario per la natura della cosa.
  §2. Se nel precedente grado del giudizio il promotore di giustizia è intervenuto, il suo intervento si presume necessario anche nel grado seguente.
  Can. 1096 – (= 1432) Per le cause in cui si tratta della nullità di una sacra ordinazione oppure della nullità o dello scioglimento di un matrimonio, si costituisca nell\’eparchia un difensore del vincolo che ha l\’obbligo di proporre e di esporre tutto quello che si può ragionevolmente addurre contro la nullità o lo scioglimento.
  Can. 1097 – (= 1433) Nelle cause in cui è richiesta la presenza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se essi non vengono citati, gli atti sono nulli, a meno che, anche se non citati, in realtà essi siano intervenuti, oppure che almeno prima della sentenza abbiano potuto svolgere il loro ufficio esaminando gli atti.
  Can. 1098 – (= 1434) Se non è espressamente disposto diversamente dal diritto comune:
  1 tutte le volte che la legge prescrive che il giudice ascolti le parti o una di esse, anche il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se intervengono al giudizio, devono essere ascoltati;
  2 tutte le volte che si richiede l\’istanza d\’una parte perché il giudice possa decidere qualcosa, l\’istanza del promotore di giustizia o del difensore del vincolo che intervengono al giudizio, ha lo stesso valore.
  Can. 1099 – §1. (cf 1435) Spetta al Vescovo eparchiale nominare il promotore di giustizia e il difensore del vincolo; nei tribunali non eparchiali essi sono nominati a norma degli statuti del tribunale, se non è disposto diversamente dal diritto.
  §2. (= 1435) Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo siano fedeli cristiani di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e stimati per prudenza e zelo della giustizia.
  Can. 1100 – §1. (= 1436) La stessa persona, non però nella stessa causa, può svolgere l\’ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo.
  §2. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono essere costituiti per la totalità delle cause o per le singole cause; possono però essere rimossi dal Vescovo eparchiale per una giusta causa.
  Can. 1101 – §1. (= 1437 §1) In qualsiasi processo deve intervenire il notaio, così che siano considerati nulli gli atti che non sono stati da lui sottoscritti.
  §2. Gli atti che i notai redigono fanno fede pubblica.
Art. III
Gli addetti ai tribunali da assumere dalle diverse eparchie
o dalle Chiese sui iuris
  Can. 1102 – §1. I giudici e gli altri addetti ai tribunali possono essere assunti da qualsiasi eparchia o istituto religioso o società di vita comune a guisa dei religiosi della propria o di un\’altra Chiesa sui iuris, però con consenso dato per iscritto del proprio Vescovo eparchiale o del Superiore maggiore.
  §2. Il giudice delegato, se il mandato di delega non comporta diversamente, può servirsi dell\’aiuto degli addetti che abitano entro il territorio del delegante.
CAPITOLO III
OBBLIGHI DEI GIUDICI E DEGLI ALTRI ADDETTI AI TRIBUNALI
  Can. 1103 – §1. (= 1444) Tutti i fedeli cristiani, in primo luogo però i Vescovi, si impegnino assiduamente perché, salva restando la giustizia, le liti siano evitate, per quanto è possibile, nel popolo di Dio o perché siano composte pacificamente al più presto.
  §2. Il giudice all\’inizio della lite e anche in qualunque altro momento, ogniqualvolta scorge la speranza di un buon esito, non lasci di esortare e aiutare le parti a cercare di comune accordo un\’equa soluzione della controversia e indichi loro le vie idonee a raggiungere questo proposito, servendosi anche della mediazione di uomini sperimentati.
  §3. Se invece la causa verte sul bene privato delle parti, il giudice veda se la controversia possa finire utilmente con la transazione o col compromesso arbitrale.
  Can. 1104 – §1. Il giudice competente deve prestare il suo ministero alla parte che legittimamente lo richiede.
  §2. (= 1501) Il giudice non può occuparsi di nessuna causa se non gli è stata fatta una richiesta a norma dei canoni da colui che è interessato o dal promotore di giustizia.
  Can. 1105 – (= 1447) Chi è intervenuto in una causa come giudice, promotore di giustizia, difensore del vincolo, procuratore, avvocato, teste oppure perito, non può in seguito validamente definire la stessa causa in un altro grado del giudizio come giudice oppure svolgere nella stessa la funzione di assessore.
  Can. 1106 – §1. (= 1448) Il giudice non accetti di trattare una causa che in qualche modo lo riguardi a motivo di consanguineità o di affinità in qualsiasi grado della linea retta e fino al quarto grado della linea collaterale compreso, o a motivo di tutela o curatela, o di stretti rapporti di vita, di grande inimicizia, o per ricavarne un guadagno o evitare un danno.
  §2. Nelle stesse circostanze devono astenersi dal proprio ufficio il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, l\’assessore e l\’uditore.
  Can. 1107 – §1. (cf 1449 §2) Se un giudice è ricusato, sia nel tribunale ordinario sia in quello delegato, anche se competente, è compito dell\’autorità alla quale il tribunale è immediatamente soggetto definire questa eccezione, salvo restando il can. 1062, §§2 e 5.
  §2. (= 1449 §3) Se il Vescovo eparchiale è il giudice e la ricusazione è opposta contro di lui, si astenga dal giudicare.
  §3. Se la ricusazione viene opposta contro i restanti addetti al tribunale, di questa eccezione tratti il presidente nel tribunale collegiale, o il giudice se è unico.
  Can. 1108 – (= 1450) Accolta la ricusazione, le persone devono essere cambiate; non cambia invece il grado del giudizio.
  Can. 1109 – §1. (cf 1451 §1) La questione della ricusazione dev\’essere risolta con la massima rapidità, udite le parti.
  §2. Gli atti posti dal giudice prima che fosse ricusato sono validi; quelli posti invece dopo che era stata proposta la ricusazione devono essere rescissi, se una parte lo richiede, entro dieci giorni da computare dal giorno in cui è stata ammessa la ricusazione; dopo che è stata ammessa la ricusazione sono invalidi.
  Can. 1110 – §1. (= 1452) In un affare che riguarda l\’interesse solo di privati, il giudice può procedere solamente a istanza di una parte; ma una volta che la causa è stata introdotta legittimamente, il giudice può e deve procedere anche d\’ufficio nelle cause penali e nelle altre cause che riguardano il bene pubblico della Chiesa oppure la salvezza delle anime.
  §2. Ma il giudice può inoltre supplire alla negligenza delle parti nell\’addurre prove o nell\’opporre eccezioni ogniqualvolta lo ritiene necessario per evitare una sentenza gravemente ingiusta, fermo restando il can. 1283.
  Can. 1111 – (= 1453) I giudici e i tribunali provvedano che, salva la giustizia, tutte le cause si concludano al più presto, in modo che non si protraggano nel primo grado del giudizio oltre un anno, nel grado di appello invece non oltre sei mesi.
  Can. 1112 – (cf 1454) Tutti coloro che costituiscono il tribunale oppure che vi collaborano, devono fare la promessa di adempiere fedelmente l\’incarico.
  Can. 1113 – §1. (= 1455) I giudici e gli aiutanti del tribunale hanno l\’obbligo di osservare il segreto, sempre nel giudizio penale, invece nel giudizio contenzioso se dalla rivelazione di qualche atto processuale può derivare un pregiudizio alle parti.
  §2. Sono anche tenuti sempre e nei confronti di tutti a osservare il segreto sulla discussione che si svolge tra i giudici nel tribunale collegiale prima della sentenza, come pure sulle varie votazioni o opinioni là pronunciate; a questo segreto sono tenuti anche tutti gli altri a cui sia giunta in qualsiasi modo notizia della cosa.
  §3. Anzi, ogniqualvolta la natura della causa o delle prove è tale che dalla divulgazione degli atti e delle prove può essere messa in pericolo la fama altrui o si può dare adito a dissidi, oppure sorgere scandalo o altro simile inconveniente, il giudice può obbligare i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori a mantenere il segreto sotto giuramento.
  Can. 1114 – (= 1456) Al giudice e a tutti gli altri addetti al tribunale è proibito di accettare qualsiasi dono in occasione dello svolgimento del giudizio.
  Can. 1115 – §1. (= 1457) I giudici che, pur essendo certamente ed evidentemente competenti, ricusano di rendere giustizia, o che senza aver alcun fondamento in una disposizione del diritto si dichiarano competenti e si occupano e definiscono delle cause, o violano il segreto ordinato dalla legge, o che procurano per dolo oppure per grave negligenza un altro danno alle parti, possono essere puniti dall\’autorità competente con pene adeguate, non esclusa la privazione dell\’ufficio.
  §2. Con le stesse pene possono essere puniti anche tutti gli altri addetti e aiutanti del tribunale se sono venuti meno al loro ufficio, come sopra; anche il giudice può punire tutti costoro.
  Can. 1116 – Se il giudice prevede che l\’attore probabilmente non terrà alcun conto della sentenza ecclesiastica, nel caso che fosse a lui contraria, e perciò non saranno sufficientemente rispettati i diritti della parte convenuta, a istanza della parte convenuta o anche d\’ufficio, può imporre all\’attore una conveniente cauzione per l\’osservanza della sentenza ecclesiastica.
CAPITOLO IV
L\’ORDINE DELLE ISTRUTTORIE
  Can. 1117 – (= 1458) Le cause devono essere istruite nell\’ordine con cui furono proposte e iscritte nell\’albo, a meno che qualcuna di esse esiga una trattazione più celere rispetto alle altre; questo però deve essere stabilito con speciale decreto corredato dalle motivazioni.
  Can. 1118 – §1. (= 1459) I vizi per i quali si può avere la nullità della sentenza, possono essere eccepiti e anche dichiarati d\’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato o grado del giudizio.
  §2. Però le eccezioni dilatorie, quelle specialmente che riguardano le persone e le modalità del giudizio, devono essere proposte prima della contestazione della lite, a meno che non siano emerse a lite già contestata e devono essere definite al più presto.
  Can. 1119 – §1. (= 1460) Se è proposta un\’eccezione contro la competenza del giudice, della cosa si deve occupare il giudice stesso.
  §2. In caso di eccezione per incompetenza relativa, se il giudice si pronuncia competente, la sua decisione non ammette appello, ma può essere impugnata con la querela di nullità, con la restituzione in integro o con l\’opposizione di un terzo.
  §3. Se invece il giudice si dichiara incompetente, la parte che si ritiene danneggiata può, entro quindici giorni utili, ricorrere al tribunale d\’appello.
  Can. 1120 – (= 1461) Il giudice che, in qualsiasi stato del giudizio, si riconosce assolutamente incompetente, deve dichiarare la sua incompetenza.
  Can. 1121 – §1. (= 1462) Le eccezioni di cosa giudicata, di transazione e le altre eccezioni perentorie che si chiamano di lite finita devono essere proposte ed esaminate prima della contestazione della lite; colui che le ha sollevate più tardi non deve essere respinto, ma deve pagare le spese giudiziarie, a meno che non dimostri che non ha differito l\’opposizione maliziosamente.
  §2. Le altre eccezioni perentorie siano proposte nella contestazione della lite e devono essere trattate a suo tempo secondo le norme riguardanti le questioni incidentali.
  Can. 1122 – §1. (= 1463 §1) Le azioni riconvenzionali non possono essere validamente proposte se non entro trenta giorni da computare dalla avvenuta contestazione della lite.
  §2. Le azioni riconvenzionali siano poi esaminate insieme all\’azione principale, cioè in pari grado di giudizio con essa, a meno che non sia necessario esaminarle separatamente oppure il giudice lo abbia ritenuto più opportuno.
  Can. 1123 – (= 1464) Le questioni riguardanti la cauzione da dare per le spese giudiziarie oppure per la concessione del gratuito patrocinio, richiesto subito fin dall\’inizio, e altre di questo genere, devono essere esaminate regolarmente prima della contestazione della lite.
CAPITOLO V
I TERMINI DEL GIUDIZIO, LE DILAZIONI E IL LUOGO
  Can. 1124 – §1. (1465) I termini costituiti dalla legge per la perenzione dei diritti non possono essere prorogati, né validamente ridotti, se non sulla richiesta delle parti.
  §2. Tutti gli altri termini, prima che siano trascorsi, possono essere prorogati dal giudice dopo aver ascoltato le parti o su loro richiesta, ma non possono mai essere validamente ridotti se non col consenso delle parti.
  §3. Si guardi bene però il giudice che, a causa della proroga, il giudizio non diventi troppo lungo.
  Can. 1125 – (= 1466) Se la legge non ha stabilito dei termini per il compimento di atti processuali, il giudice li deve determinare, tenendo conto della natura di ciascun atto.
  Can. 1126 – (= 1467) Se nel giorno stabilito per un atto giudiziario il tribunale è rimasto chiuso, il termine s\’intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.
  Can. 1127 – (cf 1468) La sede del tribunale sia, per quanto è possibile, fissa e rimanga aperta nelle ore stabilite, osservando le norme stabilite per questo dal diritto particolare.
  Can. 1128 – §1. (= 1469) Il giudice espulso per violenza dal suo territorio o impedito di esercitarvi la sua potestà giudiziaria, può esercitare la sua potestà fuori del territorio ed emettere la sentenza, informando tuttavia della cosa il Vescovo eparchiale del luogo.
  §2. Inoltre il giudice può recarsi anche fuori del proprio territorio, per una giusta causa e dopo aver ascoltato le parti, al fine di acquisire delle prove, su licenza però del Vescovo eparchiale del luogo da raggiungere e nella sede dallo stesso indicata.
CAPITOLO VI
LE PERSONE DA AMMETTERE IN AULA
E IL MODO DI REDIGERE E CONSERVARE GLI ATTI
  Can. 1129 – §1. (= 1470) Se non è espressamente disposto diversamente dal diritto particolare della Chiesa sui iuris, mentre le cause sono dibattute davanti al tribunale, siano presenti nell\’aula solo coloro che la legge o il giudice ha stabilito essere necessari per lo svolgimento del processo.
  §2. Il giudice può punire con pene adeguate tutti coloro che, assistendo al giudizio, hanno mancato gravemente al rispetto e all\’obbedienza dovuta al tribunale, dopo averli ammoniti inutilmente; inoltre può sospendere gli avvocati e i procuratori anche dall\’esercitare la loro funzione presso i tribunali ecclesiastici.
  Can. 1130 – (= 1471) Se qualche persona da interrogare usa una lingua sconosciuta dal giudice o dalle parti, si ricorra a un interprete giurato, designato dal giudice; tuttavia le dichiarazioni siano redatte per iscritto nella lingua originaria e vi si aggiunga la traduzione; si ricorra pure all\’interprete se deve essere interrogato un sordo o un muto, a meno che il giudice non preferisca eventualmente che si risponda per iscritto alle sue domande.
  Can. 1131 – §1. (= 1472 §1) Tutti gli atti giudiziari, sia quelli che riguardano il merito della questione, cioè gli atti della causa, sia quelli che appartengono alla forma del procedimento, cioè gli atti del processo, devono essere redatti per iscritto.
  §2. Le singole pagine degli atti siano numerate e munite di timbro autentico.
  Can. 1132 – (= 1473) Ogniqualvolta negli atti giudiziari è richiesta la firma delle parti o dei testi, se la parte oppure il teste non può o non vuole firmare, questo venga annotato negli atti stessi e nello stesso tempo il giudice e il notaio facciano fede che l\’atto stesso è stato letto parola per parola alla parte oppure al teste, e che la parte o il teste non ha potuto oppure voluto firmare.
  Can. 1133 – §1. (= 1475) Terminato il giudizio, i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però una copia.
  §2. Al cancelliere e ai notai è proibito rilasciare, senza il mandato del giudice, una copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo.
  §3. Le lettere anonime devono essere distrutte e non se ne faccia menzione negli atti; nello stesso modo deve essere distrutto qualsiasi altro scritto e le lettere firmate che non forniscono nulla al merito della causa o che sono certamente calunniose.
CAPITOLO VII
L\’ATTORE E IL CONVENUTO
  Can. 1134 – (= 1476) Chiunque, sia battezzato sia non battezzato, può agire in giudizio; la parte invece legittimamente convenuta deve rispondere.
  Can. 1135 – (= 1474) Anche se l\’attore o la parte convenuta hanno costituito un procuratore o un avvocato, hanno tuttavia l\’obbligo di essere sempre personalmente presenti in giudizio su prescrizione del diritto o del giudice.
  Can. 1136 – §1. (= 1478) I minori e coloro che sono privi dell\’uso di ragione possono stare in giudizio soltanto per mezzo dei loro genitori, oppure dei tutori o curatori.
  §2. Se il giudice ritiene che i loro diritti sono in conflitto con i diritti dei genitori o tutori o curatori, oppure che costoro non possono tutelare sufficientemente i diritti di essi, allora stiano in giudizio per mezzo di un tutore o curatore costituito dal giudice.
  §3. Ma nelle cause spirituali e in quelle connesse con le spirituali, se i minori hanno raggiunto l\’uso di ragione, possono agire e rispondere senza il consenso dei genitori o del tutore, e anzi di persona se hanno compiuto quattordici anni di età; in caso contrario, per mezzo del tutore costituito dal giudice.
  §4. Gli interdetti nei beni e i deboli di mente possono stare in giudizio personalmente soltanto per rispondere dei propri delitti oppure su disposizione del giudice; in tutti gli altri casi devono agire e rispondere per mezzo del loro procuratore.
  Can. 1137 – (= 1479) Ogniqualvolta che vi sia un tutore o curatore costituito dall\’autorità civile, costui può essere ammesso dal giudice dopo aver ascoltato, se è possibile, il Vescovo eparchiale di colui al quale è stato dato; se invece non è presente oppure non si ritenga di ammetterlo, il giudice stesso designi un tutore oppure un curatore per la causa.
  Can. 1138 – §1. (= 1480 §1) Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo dei loro legittimi rappresentanti.
  §2. Ogniqualvolta siano in pericolo dei beni per la cui alienazione è richiesto il consenso o il consiglio o la licenza, lo stesso consenso o consiglio o licenza è richiesto anche per introdurre o contestare la lite.
  §3. Nel caso poi di assenza o negligenza del rappresentante, il Gerarca stesso può stare in giudizio personalmente o tramite un altro, a nome delle persone giuridiche che sono sotto la sua potestà.
CAPITOLO VIII
I PROCURATORI ALLE LITI E GLI AVVOCATI
  Can. 1139 – §1. (= 1481) La parte può costituirsi liberamente un procuratore e un avvocato; ma può anche agire e rispondere personalmente, a meno che il giudice non abbia ritenuto necessario il ministero del procuratore o dell\’avvocato.
  §2. Nel giudizio penale invece l\’accusato deve sempre avere un avvocato, o costituito personalmente o assegnato dal giudice.
  §3. Nel giudizio contenzioso, se si tratta di minori oppure di una causa in cui è in pericolo il bene pubblico, eccettuate però le cause matrimoniali, il giudice costituisca d\’ufficio l\’avvocato alla parte che ne è priva.
  Can. 1140 – §1. (= 1482) Una parte può costituirsi un solo procuratore, il quale non può farsi sostituire da un altro, a meno che ciò non gli sia stato permesso per iscritto.
  §2. Se invece per una giusta causa sono stati costituiti più procuratori da una stessa parte, siano designati in modo tale che tra di loro abbia luogo la prevenzione.
  §3. Si possono invece costituire insieme più avvocati.
  Can. 1141 – (= 1483) Il procuratore e l\’avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l\’avvocato inoltre deve essere cattolico, a meno che l\’autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto non permetta diversamente, e dottore in diritto canonico o almeno veramente esperto e approvato dalla stessa autorità.
  Can. 1142 – §1. (= 1484) Il procuratore e l\’avvocato, prima di assumere l\’incarico, devono depositare presso il tribunale un mandato autentico.
  §2. Per impedire tuttavia l\’estinzione di un diritto, il giudice può ammettere un procuratore anche senza che abbia esibito un mandato, prestando, se è necessario, una opportuna cauzione; l\’atto del giudice però non ha alcun valore se, entro termine perentorio da stabilire dal giudice, il procuratore non esibisce il mandato.
  Can. 1143 – (= 1485) Se non ha un mandato speciale, un procuratore non può rinunciare validamente all\’azione, all\’istanza della lite o agli atti giudiziari, né fare transazioni, patti, compromessi arbitrali e, in genere, quelle cose per le quali il diritto richiede un mandato speciale.
  Can. 1144 – §1. (= 1486) Perché la rimozione del procuratore o dell\’avvocato abbia effetto, è necessario che essa sia loro intimata e, se la lite è già stata contestata, il giudice o la parte avversa siano informati della rimozione.
  §2. Emessa la sentenza definitiva, il diritto e il dovere di appellare, se il mandante non rifiuta, resta al procuratore.
  Can. 1145 – (cf 1487) Il procuratore e l\’avvocato possono essere respinti dal giudice con un decreto dato sia d\’ufficio sia a istanza di una parte, ma per una grave causa e salvo sempre restando il ricorso al tribunale d\’appello.
  Can. 1146 – §1. (= 1488) E\’ vietato al procuratore e all\’avvocato di comprare una lite, oppure di pattuire per sé un onorario eccessivo o pretendendo una parte di ciò che è oggetto della lite; se hanno fatto questo, il patto è nullo e possono essere puniti dal giudice con un\’ammenda; l\’avvocato inoltre può essere sospeso dall\’ufficio o anche, se è recidivo, destituito dall\’autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto ed essere cancellato dall\’albo degli avvocati.
  §2. Allo stesso modo possono essere puniti i procuratori e gli avvocati che, eludendo la legge, sottraggono le cause ai tribunali competenti perché siano definite da altri più favorevolmente.
  Can. 1147 – (= 1489) I procuratori e gli avvocati che, a causa di doni, oppure di promesse o per qualsiasi altra ragione hanno tradito il loro incarico, siano sospesi dall\’esercizio del patrocinio e siano puniti con un\’ammenda o con altre pene adeguate.
  Can. 1148 – (= 1490) In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l\’incarico di procuratori o di avvocati, soprattutto nelle cause matrimoniali, per le parti che preferiscano sceglierli.
CAPITOLO IX
LE AZIONI E LE ECCEZIONI
  Can. 1149 – (= 1491) Qualunque diritto è protetto non solo da un\’azione, se non è espressamente disposto diversamente, ma anche da un\’eccezione (1492 §2), che sempre compete ed è per sua natura perpetua.
  Can. 1150 – (= 1492 §1) Qualsiasi azione si estingue con la prescrizione a norma del diritto o con altro modo legittimo, fatta eccezione per le azioni sullo stato delle persone, che non si estinguono mai.
  Can. 1151 – Le azioni contenziose, se non è espressamente stabilito diversamente, si estinguono con la prescrizione dopo cinque anni, da computare dal momento in cui l\’azione poté essere proposta per la prima volta, fermi restando su questa cosa gli Statuti personali, dove sono in vigore.
  Can. 1152 – §1. Ogni azione penale si estingue con la morte del reo, con il condono dell\’autorità competente e con la prescrizione.
  §2. (= 1362 §1) L\’azione penale si estingue per prescrizione dopo tre anni, a meno che non si tratti:
  1 di delitti riservati alla Sede Apostolica;
  2 dell\’azione per i delitti di cui ai cann. 1450 e 1453, che si estinguono per prescrizione dopo cinque anni;
  3 di delitti che non sono puniti dal diritto comune, se dal diritto particolare è stabilito un altro termine di prescrizione.
  §3. (= 1362 §2) La prescrizione decorre dal giorno in cui è stato commesso il delitto o, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.
  Can. 1153 – §1. (= 1363) Se entro i termini di cui nel can. 1152, da computare dal giorno in cui una sentenza è passata in giudicato, non è stato intimato al reo il decreto esecutivo del giudice, l\’azione per l\’esecuzione della pena si estingue per prescrizione.
  §2. La stessa cosa vale, osservando quanto è da osservarsi, se la pena è stata inflitta con decreto extragiudiziale.
  Can. 1154 – Una volta estinta l\’azione penale per prescrizione:
  1 non è con ciò stesso estinta l\’azione contenziosa, sorta eventualmente dal delitto, per la riparazione dei danni;
  2 se lo richiede il bene pubblico, il Gerarca può fare uso di opportuni rimedi amministrativi, non esclusa la sospensione dall\’esercizio del sacro ministero o la rimozione dall\’ufficio.
  Can. 1155 – (= 1493) L\’attore può citare qualcuno con più azioni simultanee, che tuttavia non siano tra loro contrarie, sia sulla stessa cosa sia su cose diverse, se non eccedono la competenza del tribunale a cui è ricorso.
  Can. 1156 – §1. (= 1494 §1) La parte convenuta può proporre un\’azione riconvenzionale davanti allo stesso giudice e nello stesso giudizio contro l\’attore, o per il nesso della causa con l\’azione principale, oppure per togliere di mezzo o per diminuire la richiesta dell\’attore.
  §2. Non è ammessa la riconvenzione della riconvenzione.
  Can. 1157 – (= 1495) L\’azione riconvenzionale deve essere proposta al giudice davanti al quale è stata istituita l\’azione principale, anche se delegato soltanto per una sola causa o relativamente incompetente per altri motivi.
  Can. 1158 – §1. (= 1496 §1) Chi dimostra, almeno con argomenti probabili, di avere il diritto su qualche cosa tenuta in possesso da un altro e che è imminente per lui un danno se la stessa cosa non gli viene consegnata, ha il diritto di ottenere dal giudice il sequestro della cosa stessa.
  §2. In circostanze simili si può ottenere che a qualcuno sia inibito l\’esercizio di un diritto.
  Can. 1159 – §1. (= 1497) Il sequestro di una cosa è ammesso anche per la garanzia di un credito, purché consti sufficientemente del diritto del creditore.
  §2. Il sequestro può essere esteso anche ai beni del debitore che si trovino a qualunque titolo presso altre persone e ai crediti del debitore.
  Can. 1160 – (= 1498) Il sequestro di una cosa e l\’inibizione dell\’esercizio di un diritto non possono mai essere decisi se il danno temuto può essere altrimenti riparato e se si offre una idonea garanzia della sua riparazione.
  Can. 1161 – (= 1499) Il giudice può imporre, a colui al quale ha concesso il sequestro di una cosa o l\’inibizione dell\’esercizio di un diritto, una previa garanzia per la riparazione dei danni se non ha provato il suo diritto.
  Can. 1162 – (= 1500) Per quanto riguarda la natura e il valore dell\’azione possessoria, si osservi il diritto civile del luogo dove è situata la cosa del cui possesso si tratta.
  Can. 1163 – §1. Ogniqualvolta sia stata introdotta una domanda per ottenere la provvisione per il sostentamento di un uomo, il giudice dopo aver ascoltato le parti, può stabilire, con un decreto da eseguirsi immediatamente, adottando idonee garanzie se è necessario, che nel frattempo siano assicurati i necessari alimenti, senza pregiudizio del diritto da definire mediante sentenza.
  §2. (cf 1650 §2) Una volta fatta la domanda dalla parte o dal promotore di giustizia per ottenere questo decreto, il giudice dopo aver ascoltato l\’altra parte definisca l\’affare il più celermente possibile, però mai oltre dieci giorni; trascorsi i quali inutilmente, oppure se la domanda è respinta, rimane aperto il ricorso all\’autorità a cui il tribunale è immediatamente soggetto, purché questa non sia il giudice o, per chi lo preferisce, al giudice di appello, il quale definisca la cosa lui pure il più celermente possibile.
CAPITOLO X
IL MODO DI EVITARE I GIUDIZI
Art. I
La transazione
  Can. 1164 – (cf 1714) Nella transazione si osservi il diritto civile del luogo dove avviene la transazione.
  Can. 1165 – §1. (= 1715) La transazione non può essere fatta validamente su quelle cose o quei diritti che riguardano il bene pubblico e sulle altre di cui le parti non possono disporre liberamente.
  §2. Ma se la questione riguarda dei beni temporali ecclesiastici, la transazione può essere fatta osservando però, se la materia lo richiede, le formalità stabilite dal diritto sull\’alienazione dei beni ecclesiastici.
  Can. 1166 – Le spese che la transazione richiede, se non è stato disposto diversamente, le paghino per metà ciascuna delle parti.
  Can. 1167 – Il giudice non prenda a trattare l\’affare della transazione personalmente, almeno di regola, ma lo affidi a un altro esperto di diritto.
Art. II
Il compromesso arbitrale
  Can. 1168 – §1. Coloro che hanno una controversia tra loro possono convenire per iscritto che essa sia risolta dagli arbitri.
  §2. La stessa cosa possono convenire per iscritto coloro che fanno o hanno fatto un contratto tra loro, per quanto riguarda le controversie che eventualmente sorgeranno dal contratto.
  Can. 1169 – Non possono essere validamente risolte attraverso gli arbitri le controversie per le quali è vietata la transazione.
  Can. 1170 – §1. Possono essere costituiti uno o più arbitri, tuttavia in numero dispari.
  §2. Nel compromesso, se non sono designati nominalmente, deve essere determinato almeno il loro numero e parimenti stabilito il modo di nominarli e di sostituirli.
  Can. 1171 – Il compromesso è nullo se:
  1 non sono state osservate le norme stabilite per la validità dei contratti che eccedono l\’ordinaria amministrazione;
  2 non è stato fatto per iscritto;
  3 se il procuratore ha accettato il compromesso arbitrale senza uno speciale mandato, oppure se sono state violate le disposizioni dei cann. 1169 e 1170;
  4 la controversia non è né sorta né sta per sorgere da un contratto certo a norma del can. 1168, §2.
  Can. 1172 – Non possono esercitare validamente il compito di arbitro:
  1 i minori;
  2 coloro che sono stati puniti dalla pena di scomunica, anche minore, di sospensione o di deposizione;
  3 i membri di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi senza la licenza del Superiore.
  Can. 1173 – La nomina di un arbitro non ha valore, se costui non accetta l\’incarico per iscritto.
  Can. 1174 – §1. Se nel compromesso gli arbitri non sono stati designati, oppure se sono da sostituire e le parti, o altri ai quali è stata demandata la designazione, dissentono nella scelta di tutti o di alcuni arbitri, ciascuna parte può affidare la cosa al tribunale che è competente a definire la causa nel primo grado del giudizio, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente; il tribunale, ascoltate tutte le altre parti, provveda con decreto.
  §2. La stessa norma dev\’essere osservata se una parte o un altro abbia trascurato di designare l\’arbitro, purché però la parte che è ricorsa al tribunale abbia designato i suoi arbitri, se lo doveva fare, almeno venti giorni prima.
  Can. 1175 – Della ricusazione degli arbitri però se ne occupa il tribunale di cui nel can. 1174, §1, il quale, ascoltati gli arbitri ricusati e le parti, dirima la questione con decreto; se accetta la ricusazione scelga in sostituzione altri arbitri, a meno che nel compromesso non sia stato disposto diversamente.
  Can. 1176 – §1. Gli obblighi degli arbitri devono essere stabiliti nel compromesso stesso, anche quelli che riguardano l\’osservanza del segreto.
  §2. Se le parti non hanno stabilito diversamente, gli arbitri scelgono liberamente la procedura; questa però sia semplice e i termini di tempo siano brevi, rispettando l\’equità e tenendo conto della legge processuale.
  §3. Gli arbitri sono privi di qualsiasi potestà coercitiva; se lo esigesse la necessità essi devono ricorrere al tribunale competente a trattare la causa.
  Can. 1177 – §1. Le questioni incidentali, che eventualmente sorgessero, le dirimono gli arbitri stessi con decreto.
  §2. Se poi sorge una questione pregiudiziale, per la quale non è possibile il compromesso arbitrale, gli arbitri devono sospendere il processo finché le parti non abbiano ottenuto dal giudice e non abbiano notificato agli arbitri che la sentenza sulla questione è passata in giudicato o, se la questione riguarda lo stato delle persone, che la sentenza può essere mandata ad esecuzione.
  Can. 1178 – Se le parti non hanno stabilito diversamente, la sentenza arbitrale deve essere pronunciata entro sei mesi da computare dal giorno in cui tutti gli arbitri hanno accettato il loro incarico; il termine può essere prorogato dalle parti.
  Can. 1179 – §1. La sentenza arbitrale è pronunciata a maggioranza di voti.
  §2. Se la cosa è fattibile, la sentenza arbitrale sia redatta dagli arbitri stessi sul modo della sentenza giudiziaria e sia sottoscritta dai singoli arbitri; ma per la sua validità è richiesta e basta che la maggioranza di loro la sottoscriva.
  Can. 1180 – §1. A meno che la sentenza arbitrale non sia nulla per una grave colpa degli arbitri, gli arbitri hanno il diritto al pagamento delle loro spese; per questa cosa possono esigere le opportune garanzie.
  §2. Si invitano gli arbitri a prestare la loro opera gratuitamente; altrimenti si provveda alla rimunerazione nello stesso compromesso.
  Can. 1181 – §1. Il testo integrale della sentenza arbitrale deve essere depositato entro quindici giorni presso la cancelleria del tribunale dell\’eparchia dove la sentenza è stata pronunciata; entro cinque giorni, da computare dal deposito, a meno che non consti con certezza che la sentenza arbitrale sia nulla, il Vicario giudiziale emetta, personalmente o per mezzo di un altro, il decreto di conferma da intimare immediatamente alle parti.
  §2. Se il Vicario giudiziale si rifiuta di emettere questo decreto, la parte interessata può ricorrere al tribunale di appello, dal quale la questione deve essere risolta al più presto; se poi il Vicario giudiziale tace per un mese continuo, la stessa parte può fare istanza perché egli adempia il suo compito; ma se nonostante tutto, continua a tacere, trascorsi cinque giorni, la parte può interporre ricorso al tribunale di appello, il quale definisca parimenti la questione nel modo più veloce.
  §3. Se consta con certezza che la sentenza arbitrale è nulla per essere state trascurate le disposizioni stabilite per la validità del compromesso, il Vicario giudiziale dichiari la nullità e la notifichi al più presto alle parti, escluso ogni ricorso contro questa dichiarazione.
  §4. La sentenza arbitrale passa in giudicato appena è emesso il decreto di conferma, fermo restando il can. 1182.
  Can. 1182 – §1. L\’appello contro una sentenza arbitrale è ammesso soltanto se le parti hanno convenuto per iscritto tra loro che essa sarebbe soggetta a questo rimedio; in questo caso l\’appello deve essere interposto entro dieci giorni, da computare dall\’intimazione del decreto di conferma, davanti al giudice che ha emesso il decreto; se invece il giudice competente a ricevere l\’appello è un altro, il proseguimento avanti a lui deve farsi entro un mese.
  §2. La sentenza arbitrale, dalla quale è ammesso l\’appello, passa in giudicato a norma del can. 1322.
  Can. 1183 – Della querela di nullità contro una sentenza arbitrale che è passata in giudicato, della restituzione in integro se consta chiaramente dell\’ingiustizia della stessa sentenza, dell\’opposizione di un terzo, come pure della correzione di un errore materiale della sentenza, si occupa il giudice che ha emesso il decreto di conferma, secondo la norma ordinaria del diritto.
  Can. 1184 – §1. La esecuzione della sentenza arbitrale può essere fatta negli stessi casi in cui è ammessa l\’esecuzione della sentenza giudiziaria.
  §2. Deve mandare ad esecuzione la sentenza arbitrale, personalmente o tramite un altro, il Vescovo eparchiale dell\’eparchia dove è stata emessa, a meno che le parti non abbiano designato un altro esecutore.
 
TITOLO XXV
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
CAPITOLO I
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO ORDINARIO
Art. I
Il libello introduttorio della lite
  Can. 1185 – (= 1502) Chi vuole convenire qualcuno in giudizio deve esibire al giudice competente il libello introduttorio della lite nel quale si propone l\’oggetto della controversia e si chiede il ministero del giudice.
  Can. 1186 – §1. (= 1503) Il giudice può ammettere la domanda orale ogniqualvolta o l\’attore sia impedito di esibire il libello introduttorio della lite, o la causa è di facile esame e di minore importanza.
  §2. In entrambi i casi, tuttavia, il giudice ordini al notaio di redigere l\’atto per iscritto, che dev\’essere letto davanti all\’attore e da lui approvato e che tiene il posto, a tutti gli effetti giuridici, del libello introduttorio della lite scritto dall\’attore.
  Can. 1187- (= 1504) Il libello introduttorio della lite deve:
  1 esprimere davanti a quale giudice viene introdotta la causa, che cosa si chiede e da chi si chiede;
  2 indicare su quale diritto si fondi l\’attore e, almeno genericamente, su quali fatti e prove per dimostrare quanto viene asserito;
  3 essere sottoscritto dall\’attore o dal suo procuratore, apponendovi giorno, mese e anno nonché il luogo dove l\’attore o il suo procuratore abitano oppure dissero di avere la residenza per ricevere gli atti;
  4 indicare il domicilio o il quasi-domicilio della parte convenuta.
  Can. 1188 – §1. (= 1505) Il giudice unico o il presidente del tribunale collegiale, dopo aver visto sia che la cosa è di sua competenza, sia che all\’attore non manca la legittima capacità di stare in giudizio, deve decidere al più presto con un suo decreto se ammettere o respingere il libello introduttorio della lite.
  §2. Il libello introduttorio della lite può essere respinto soltanto se:
  1 il giudice o il tribunale è incompetente;
  2 consta senza dubbio che l\’attore non ha la capacità legittima di stare in giudizio;
  3 non è stato osservato il can. 1187, nn. 1-3;
  4 risulta chiaramente dallo stesso libello introduttorio della lite che la domanda è priva di qualsiasi fondamento, né è possibile che qualche fondamento appaia dal processo.
  §3. Se il libello introduttorio della lite è stato respinto per vizi che possono essere emendati, l\’attore può esibire di nuovo allo stesso giudice un libello emendato.
  §4. Contro la reiezione del libello introduttorio della lite, la parte ha sempre pieno diritto, entro il tempo utile di dieci giorni, di interporre ricorso motivato al tribunale di appello o, se il libello è stato respinto dal presidente, al collegio; la questione della reiezione deve essere definita con la massima celerità.
  Can. 1189 – (= 1506) Se il giudice entro un mese, da computare dalla presentazione del libello introduttorio della lite, non ha emesso il decreto con cui ammette o respinge il libello, la parte interessata può fare istanza affinché il giudice adempia il suo incarico; se invece, nonostante tutto, il giudice mantiene il silenzio, passati inutilmente dieci giorni, da computare dalla presentazione dell\’istanza, il libello si consideri come ammesso.
Art. II
La citazione e l\’intimazione o notificazione degli atti giudiziari
  Can. 1190 – §1. (= 1507) Nel decreto col quale è ammesso il libello introduttorio della lite dell\’attore, il giudice o il presidente del tribunale deve chiamare in giudizio, cioè citare, le altre parti per la contestazione della lite, stabilendo se esse devono rispondere per iscritto, oppure presentarsi davanti a lui per concordare i dubbi; se però dalle risposte scritte egli si convince della necessità di convocare le parti, lo può stabilire con un nuovo decreto.
  §2. Se il libello introduttorio della lite si considera ammesso a norma del can. 1189, il decreto di citazione in giudizio deve essere fatto entro venti giorni da computare da quando è stata fatta l\’istanza di cui nello stesso canone.
  §3. Se invece le parti di fatto si presentano davanti al giudice per trattare la causa, non si richiede la citazione, ma il notaio metta agli atti che le parti erano presenti nel giudizio.
  Can. 1191 – §1. (= 1508) Il decreto di citazione in giudizio deve essere intimato subito alla parte convenuta e contemporaneamente essere notificato a tutti gli altri che devono comparire.
  §2. Alla citazione venga aggiunto il libello introduttorio della lite, a meno che il giudice non ritenga, per una grave causa, che non debba essere notificato alla parte, prima che questa abbia deposto in giudizio.
  §3. Se l\’azione è istituita contro uno che non ha il libero esercizio dei suoi diritti o la libera amministrazione dei beni di cui si discute, la citazione dev\’essere intimata a colui per mezzo del quale egli può stare in giudizio a norma di diritto.
  Can. 1192 – §1. (= 1509) La intimazione o notificazione di citazioni, decreti, sentenze o di altri atti giudiziari deve farsi per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o in altro modo assolutamente sicuro, osservando le leggi del diritto particolare.
  §2. Del fatto dell\’intimazione o notificazione e del suo modo deve constare dagli atti.
  §3. (= 1510) La parte convenuta che rifiuta di ricevere la citazione o impedisce che la citazione la raggiunga, si consideri legittimamente citata.
  Can. 1193 – (= 1511) Se la citazione non è stata legittimamente intimata, sono nulli gli atti del processo, a meno che, nonostante questo, la parte sia comparsa per trattare la causa.
  Can. 1194 – (= 1512) Se la citazione è stata intimata legittimamente oppure le parti si sono presentate davanti al giudice per trattare la causa:
  1 la cosa cessa di essere integra;
  2 la causa diventa propria di quel giudice oppure del tribunale del resto competente, davanti al quale l\’azione è stata istituita;
  3 la potestà delegata è resa stabile nel giudice delegato, di modo che non cessa venendo meno il diritto del delegante;
  4 s\’interrompe la prescrizione, a meno che non sia stabilito diversamente;
  5 ha inizio l\’istanza della lite e perciò si applica immediatamente il principio secondo il quale “nulla si innovi mentre pende la lite”.
Art. III
La contestazione della lite
  Can. 1195 – §1. (= 1513) Si ha la contestazione della lite quando, mediante un decreto del giudice, si definisce l\’oggetto della controversia, desunto dalle richieste e risposte delle parti.
  §2. Le richieste e le risposte delle parti, oltre che nel libello introduttorio della lite, possono essere espresse o nella risposta alla citazione o nelle dischiarazioni fatte a voce davanti al giudice; ma nelle cause più difficili le parti devono essere convocate dal giudice per concordare il dubbio o i dubbi ai quali nella sentenza si deve rispondere.
  §3. Il decreto del giudice dev\’essere intimato alle parti; costoro, a meno che non abbiano già acconsentito, possono ricorrere allo stesso giudice entro dieci giorni perché il decreto sia cambiato; la cosa dev\’essere definita con la massima celerità con decreto dello stesso giudice.
  Can. 1196 – (= 1514) L\’oggetto della controversia, una volta definito, non può essere validamente cambiato se non con un nuovo decreto, per una grave causa, su istanza di una parte e dopo aver ascoltato tutte le altre parti e ponderate le loro ragioni.
  Can. 1197 – (= 1515) Contestata la lite, il possessore di una cosa altrui cessa di essere in buona fede, perciò se viene condannato a restituire la cosa, deve renderne anche i frutti dal giorno della contestazione della lite e riparare i danni.
  Can. 1198 – (= 1516) Contestata la lite, il giudice prestabilisca alle parti un tempo adeguato per proporre e completare le prove.
Art. IV
La sospensione, la perenzione e la rinuncia dell\’istanza della lite
  Can. 1199 – (= 1518) Se una parte muore oppure cambia stato o cessa dall\’ufficio in ragione del quale agiva:
  1 a causa non ancora conclusa, l\’istanza della lite è sospesa finché l\’erede del defunto oppure il successore o colui che è interessato non riprenda l\’istanza della lite;
  2 a causa conclusa, il giudice deve procedere ulteriormente, dopo aver citato il procuratore, se c\’è, altrimenti l\’erede o il successore del defunto.
  Can. 1200 – §1. (= 1519) Se cessano dall\’incarico il tutore o il curatore, oppure il procuratore o l\’avvocato che sono necessari a norma del can. 1139, l\’istanza della lite nel frattempo viene sospesa.
  §2. Il giudice però costituisca al più presto un altro tutore o curatore; può invece costituire un procuratore per la lite o un avvocato, se la parte ha trascurato di farlo entro un breve termine stabilito dallo stesso giudice.
  Can. 1201 – (= 1520) Se non viene posto dalle parti nessun atto processuale per sei mesi, senza che vi si opponga alcun impedimento, l\’istanza della lite va in perenzione.
  Can. 1202 – (= 1521) La perenzione ha effetto per il diritto stesso e nei confronti di tutti anche dei minori, e inoltre deve essere dichiarata anche d\’ufficio, salvo restando il diritto di chiedere l\’indennità contro tutori, curatori, amministratori, procuratori che non hanno provato di non aver colpa.
  Can. 1203 – (= 1522) La perenzione estingue gli atti del processo, non invece gli atti della causa; anzi questi possono aver valore anche in un altro giudizio, purché la causa si svolga tra le stesse persone e sulla stessa cosa; ma per quanto riguarda gli estranei, non ha altro valore se non quello dei documenti.
  Can. 1204 – (= 1523) Le spese del giudizio andato in perenzione sono a carico di ciascuna delle parti nella misura in cui esse le hanno fatte.
  Can. 1205 – §1. (= 1524) In qualunque stato e grado del giudizio l\’attore può rinunciare all\’istanza della lite; così pure, sia l\’attore sia la parte convenuta possono rinunciare agli atti del processo, sia a tutti, sia soltanto ad alcuni.
  §2. I tutori e gli amministratori delle persone giuridiche, per poter rinunziare all\’istanza della lite, necessitano del consiglio o del consenso di coloro di cui è richiesto il concorso per porre gli atti che eccedono i confini dell\’ordinaria amministrazione.
  §3. Perché la rinuncia abbia valore, dev\’essere fatta per iscritto e dev\’essere sottoscritta dalla parte stessa o dal suo procuratore, munito però di uno speciale mandato, e comunicata all\’altra parte, da questa accettata o non impugnata e dev\’essere ammessa dal giudice.
  Can. 1206 – (= 1525) La rinuncia ammessa dal giudice, per gli atti ai quali si è rinunciato, produce gli stessi effetti della perenzione dell\’istanza della lite e obbliga il rinunciante a pagare le spese degli atti a cui ha rinunziato.
Art. V
Le prove
  Can. 1207 – §1. (= 1526) L\’onere di fornire le prove tocca a colui che asserisce.
  §2. Non hanno bisogno di prova:
  1 le cose che dal diritto stesso sono presunte;
  2 i fatti asseriti da uno dei contendenti e ammessi dall\’altro, a meno che la prova sia esigita dal diritto o dal giudice nonostante tutto.
  Can. 1208 – §1. (= 1527) Possono essere adotte prove di qualsiasi genere che sembrino utili per giudicare la causa e che sono lecite.
  §2. Se una parte fa istanza perché una prova respinta dal giudice sia ammessa, il giudice stesso definisca la cosa con la massima celerità.
  Can. 1209 – (= 1528) Se una parte o un teste si rifiutano di comparire davanti il giudice per rispondere, è lecito ascoltarli mediante una persona designata dal giudice, oppure richiedere la loro dichiarazione davanti un pubblico notaio o con qualsiasi altro modo legittimo.
  Can. 1210 – (= 1529) Il giudice non proceda a raccogliere le prove prima della contestazione della lite, se non per grave causa.
1 Le dichiarazioni delle parti
  Can. 1211 – (= 1530) Il giudice può sempre interrogare le parti per scoprire meglio la verità, anzi lo deve a istanza di una parte o per provare che un fatto di pubblico interesse è posto al di fuori di ogni dubbio.
  Can. 1212 – §1. (cf 1531) La parte legittimamente interrogata deve rispondere e confessare integralmente la verità, a meno che con la risposta non sia rivelato un delitto da essa commesso.
  §2. Se invece si è rifiutata di rispondere, spetta al giudice valutare che cosa se ne possa trarre per la prova dei fatti.
  Can. 1213 – (= 1532) Nei casi in cui è in causa il bene pubblico, il giudice faccia giurare alle parti da interrogare di dire la verità o almeno di aver detto la verità, a meno che una grave causa non suggerisca diversamente; negli altri casi lo può fare secondo la sua prudenza.
  Can. 1214 – (= 1533) Le parti, il promotore di giustizia e il difensore del vincolo possono presentare al giudice i punti essenziali sulle quali interrogare una parte.
  Can. 1215 – (= 1534) Circa l\’interrogatorio delle parti si osservino, con gli opportuni riferimenti, i canoni sull\’interrogatorio dei testimoni.
  Can. 1216 – (= 1535) L\’asserzione su qualche fatto, resa per iscritto o oralmente davanti al giudice competente da una parte contro se stessa, riguardante la materia del giudizio, sia spontaneamente sia su interrogazione del giudice, è una confessione giudiziale.
  Can. 1217 – §1. (= 1536) La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di un affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera tutte le altre dall\’onere della prova.
  §2. Ma nelle cause che riguardano il bene pubblico, la confessione giudiziale e tutte le altre dichiarazioni delle parti possono avere valore probante, da valutare dal giudice assieme con tutte le altre circostanze della causa, ma non si può attribuire loro il valore di piena prova a meno che non si aggiungano altri elementi che le avvalorino del tutto.
  Can. 1218 – (= 1537) Spetta al giudice valutare, considerate tutte le circostanze, quale valore dare alla confessione extragiudiziale prodotta in giudizio.
  Can. 1219 – (= 1538) La confessione o qualsiasi altra dichiarazione di una parte è priva di qualsiasi valore se consta che fu pronunciata per errore di fatto, oppure fu estorta con violenza o con timore grave.
2 La prova documentale
  Can. 1220 – (= 1359) In qualsiasi genere di giudizio è ammessa la prova per mezzo di documenti, sia pubblici sia privati.
  Can. 1221 – §1. (= 1540) Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli che una persona ha redatto a motivo del suo incarico pubblico nella Chiesa, osservando le formalità prescritte dal diritto.
  §2. Sono documenti pubblici civili quelli che sono ritenuti tali secondo il diritto civile.
  §3. Tutti gli altri documenti sono privati.
  Can. 1222 – (cf 1541) I documenti pubblici fanno fede di ciò che in essi è direttamente e principalmente affermato, a meno che non si evinca altra cosa con argomenti contrari ed evidenti, fermo restando il diritto civile del luogo che stabilisca diversamente per quanto riguarda i documenti civili.
  Can. 1223 – (cf 1542) Un documento privato sia che venga riconosciuto dalla parte, sia verificato dal giudice, ha contro il suo autore o contro chi l\’ha sottoscritto e i suoi aventi causa, lo stesso valore probatorio che ha la confessione extragiudiziale; ma contro estranei può avere forza probatoria, da valutare dal giudice assieme a tutte le altre circostanze della causa, ma non gli si può attribuire valore di prova piena, se non si aggiungono altri elementi che lo avvalorino del tutto.
  Can. 1224 – (= 1543) Se i documenti appaiono cancellati, corretti, interpolati o con altri difetti, è compito del giudice valutare se e quale valore dare a tali documenti.
  Can. 1225 – (= 1544) I documenti non hanno valore probatorio in giudizio se non sono originali oppure in copia autenticata e depositati presso la cancelleria del tribunale, affinché possano essere esaminati dal giudice e dalle parti.
  Can. 1226 – (= 1545) Il giudice può ordinare che un documento comune alle due parti sia esibito nel giudizio.
  Can. 1227 – §1. (= 1546) Nessuno è obbligato a esibire documenti, anche se comuni, che non possono essere comunicati senza pericolo di danno di cui al 1229, §2, n. 2, oppure senza pericolo di violazione di un segreto da mantenere.
  §2. Se però almeno qualche parte del documento può essere trascritta ed esibita in copia senza gli inconvenienti menzionati, il giudice può ordinare che essa sia prodotta.
3 I testimoni e le testimonianze
  Can. 1228 – (= 1547) La prova per mezzo di testimoni è ammessa in qualsiasi causa, sotto la direzione del giudice.
  Can. 1229 – §1. (= 1548) I testimoni devono confessare la verità al giudice che interroga legittimamente.
  §2. Fermo restando il can. 1231, sono esentati dall\’obbligo di rispondere:
  1 i chierici, a riguardo di quanto è stato a loro manifestato in ragione del sacro ministero; i pubblici magistrati, i medici, le ostetriche, gli avvocati, i notai e gli altri che sono tenuti a osservare il segreto anche in ragione del consiglio dato, per quanto riguarda gli affari sottoposti al segreto;
  2 coloro che dalla propria testimonianza temono che arrivino per sé, oppure per il proprio coniuge, oppure per i consanguinei o affini più vicini, infamia, pericolosi maltrattamenti o altri gravi mali.
a) Chi può essere testimone
  Can. 1230 – (= 1549) Tutti possono essere testimoni, a meno che non siano espressamente respinti dal diritto, o in tutto o in parte.
  Can. 1231 – §1. (= 1550) Non siano ammessi a testimoniare i minori al di sotto dei quattordici anni di età e i deboli di mente; possono però essere ascoltati, su decreto del giudice, con il quale si dichiara l\’opportunità.
  §2. Sono ritenuti incapaci di testimoniare:
  1 coloro che sono parte in causa, oppure coloro che si presentano in giudizio a nome delle parti, il giudice e i suoi assistenti, l\’avvocato e gli altri che assistono o hanno assistito le parti nella stessa causa;
  2 i sacerdoti per quanto riguarda tutto ciò che essi sono venuti a sapere dalla confessione sacramentale, anche se il penitente ha chiesto la loro manifestazione; anzi, ciò che è stato ascoltato da chiunque e in qualsiasi modo in occasione della confessione sacramentale non può essere recepito nemmeno come indizio di verità.
b) Testimoni da indurre e da escludere
  Can. 1232 – (= 1551) La parte che ha indotto un testimone può rinunciare al suo interrogatorio; ma la parte avversa può chiedere, ciò nonostante, che il testimone sia interrogato.
  Can. 1233 – §1. (= 1552) Se si chiede la prova mediante testimoni, i loro nomi e il domicilio devono essere indicati al tribunale.
  §2. Entro il termine prestabilito dal giudice siano esibiti i punti essenziali degli argomenti sui quali si chiede l\’interrogazione dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.
  Can. 1234 – (= 1553) E\’ compito del giudice contenere la moltitudine eccessiva di testimoni.
  Can. 1235 – (= 1554) Prima che i testimoni siano interrogati, i loro nomi siano comunicati alle parti; se però, secondo la prudente valutazione del giudice, questo non si può fare senza una grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle testimonianze.
  Can. 1236 – (cf 1555) Fermo restando il can. 1231, una parte può chiedere che un testimone sia escluso, se sia dimostrata una giusta causa, prima che il testimone sia interrogato.
  Can. 1237 – (= 1556) La citazione del testimone si fa con un decreto del giudice, legittimamente intimato al testimone.
  Can. 1238 – Il testimone citato dal giudice a norma del diritto compaia, oppure renda nota al giudice la causa della sua assenza.
c) L\’interrogatorio dei testimoni
  Can. 1239 – §1. (= 1558 §1) I testimoni devono essere interrogati nella sede del tribunale, a meno che il giudice non ritenga diversamente.
  §2. I Vescovi e coloro che per il diritto della loro nazione godono di simile beneficio, siano ascoltati nel luogo scelto da loro stessi.
  §3. Il giudice decida dove devono essere ascoltati coloro che, a causa della distanza, di una malattia o di altro impedimento, sono impossibilitati o hanno difficoltà a raggiungere la sede del tribunale, fermi restando i cann. 1071 e 1128.
  Can. 1240 – (= 1559) Le parti non possono assistere all\’interrogatorio dei testimoni, a meno che il giudice, specialmente quando la cosa è di bene privato, non ritenga di ammetterle; possono tuttavia assistere i loro procuratori o avvocati, a meno che il giudice non abbia ritenuto, per circostanze di cose e di persone, di dover procedere in segreto.
  Can. 1241 – §1. (= 1560) I testimoni devono essere interrogati uno ad uno separatamente.
  §2. Se i testimoni dissentono tra di loro oppure con una parte, il giudice può metterli a confronto tra di loro, evitando, per quanto è possibile, dissidi e scandalo.
  Can. 1242 – (= 1561) L\’interrogatorio del testimone viene fatto dal giudice o dal suo delegato oppure dall\’uditore, al quale bisogna che assista il notaio; perciò le parti o il promotore di giustizia o il difensore del vincolo o gli avvocati che sono presenti all\’interrogatorio, se hanno altre interrogazioni da fare al testimone, le propongano non al testimone ma al giudice o a colui che ne fa le veci, affinché le rivolga lui stesso, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto particolare.
  Can. 1243 – §1. (= 1562) Il giudice richiami all\’attenzione del testimone il grave obbligo di dire tutta la verità e la sola verità.
  §2. Il giudice faccia giurare il testimone secondo il can. 1213; se però il testimone rifiuta di emetterlo sia ascoltato senza che abbia giurato.
  Can. 1244 – (= 1563) Il giudice verifichi anzitutto l\’identità del testimone; ricerchi quale relazione egli abbia con le parti e, quando rivolge al testimone delle interrogazioni specifiche sulla causa, cerchi di sapere anche le fonti della sua conoscenza e in quale tempo preciso abbia conosciuto ciò che asserisce.
  Can. 1245 – (= 1564) Le interrogazioni siano brevi, appropriate alla capacità intellettuale di colui che deve essere interrogato, che non includano insieme più cose, non siano cavillose, non astute, che non suggeriscano la risposta, lontane da qualsiasi offesa e pertinenti alla causa che si tratta.
  Can. 1246 – §1. (= 1565) Le interrogazioni non devono essere comunicate in precedenza ai testimoni.
  §2. Se però ciò che dev\’essere testimoniato è così lontano dalla memoria da non poter essere affermato con certezza se prima non viene richiamato, il giudice può avvisare anticipatamente il testimone su alcune cose, se ritiene che ciò si possa fare senza pericolo.
  Can. 1247 – (= 1566) I testimoni dicano la testimonianza a voce e non leggano uno scritto, a meno che non si tratti di calcoli e di conti; in questo caso possono consultare gli appunti che hanno preso con sé.
  Can. 1248 – §1. (= 1567) La risposta dev\’essere subito redatta per iscritto dal notaio, il quale deve riferire le parole stesse del testimone, almeno per quanto riguarda le cose che costituiscono direttamente l\’oggetto del giudizio.
  §2. Può essere ammesso l\’uso delle invenzioni tecniche che riproducono le voci, purché poi le risposte siano trascritte e sottoscritte, se è possibile, da coloro che hanno dato le risposte.
  Can. 1249 – (= 1568) Il notaio faccia menzione negli atti sul giuramento fatto, dispensato oppure rifiutato, sulla presenza delle parti e di altri, sulle interrogazioni aggiunte d\’ufficio, e in generale su tutte le cose degne di essere ricordate, eventualmente accadute, mentre i testimoni erano interrogati.
  Can. 1250 – §1. (= 1569) Alla fine dell\’interrogatorio deve essere letto davanti al testimone quello che il notaio ha redatto per iscritto sulle sue risposte, o far ascoltare al testimone ciò che è stato registrato per mezzo di uno strumento tecnico delle sue risposte, concedendogli il diritto di aggiungere, di togliere, di correggere, di variare.
  §2. Infine il testimone, il giudice e il notaio devono sottoscrivere l\’atto.
  Can. 1251 – (= 1570) I testimoni, anche se già interrogati, possono essere chiamati di nuovo all\’interrogatorio su richiesta di una parte oppure d\’ufficio, prima che le testimonianze siano pubblicate, se il giudice lo ritiene necessario o utile, purché tuttavia non vi sia alcuno pericolo di qualsiasi collusione o corruzione.
  Can. 1252 – (= 1571) Ai testimoni si devono rifondere le spese che hanno sostenuto e il guadagno perduto, secondo un\’equa tassazione del giudice.
d) Valore delle testimonianze
  Can. 1253 – (= 1572) Nel valutare le testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto se è necessario le lettere testimoniali, consideri:
  1 quale sia la condizione della persona o la sua onestà;
  2 se ha testimoniato di scienza propria, specialmente per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla sua opinione, per dicerie oppure per sentito dire da altri;
  3 se il testimone è stato costante e fermamente coerente con se stesso, oppure variabile, incerto o vacillante;
  4 se ha avuto contestimoni sulla testimonianza, e sia confermato da altri elementi di prova, oppure no.
  Can. 1254 – (= 1573) La testimonianza di un solo testimone non può fare piena fede, a meno che non si tratti di un testimone qualificato che dia testimonianza su cose fatte d\’ufficio, oppure se le circostanze di cose o di persone non suggeriscano altrimenti.
4 I periti
  Can. 1255 – (= 1574) Bisogna valersi dell\’opera dei periti ogniqualvolta, secondo la prescrizione del diritto o del giudice, sono richiesti un loro esame e parere, fondato sulle regole dell\’arte o della scienza, per provare qualche fatto o per riconoscere la vera natura di una cosa.
  Can. 1256 – (= 1575) E\’ compito del giudice nominare i periti, udite le parti o su loro proposta, oppure, se è il caso, assumere relazioni già fatte da altri periti.
  Can. 1257 – (= 1576) Anche i periti possono essere esclusi o ricusati per le stesse cause dei testimoni.
  Can. 1258 – §1. (= 1577) Il giudice, tenendo conto di quanto le parti hanno eventualmente dedotto, definisca con suo decreto i singoli punti essenziali sui quali si deve svolgere l\’opera del perito.
  §2. Al perito devono essere trasmessi gli atti della causa e gli altri documenti e sussidi di cui egli può aver bisogno per espletare il suo incarico.
  §3. Il giudice, udito il perito stesso, determini il tempo entro il quale l\’esame dev\’essere portato a termine e consegnata la relazione.
  Can. 1259 – §1. (= 1578) I periti facciano ciascuno la propria relazione distinta da quella di tutti gli altri, a meno che il giudice non decida che se ne faccia una sola che dovrà essere sottoscritta dai singoli; se questo viene fatto, siano diligentemente annotate le diversità di opinioni, qualora ce ne siano state.
  §2. I periti devono indicare con chiarezza con quali documenti o con quali altri mezzi idonei abbiano accertato l\’identità delle persone o delle cose o dei luoghi, con quale metodo e criterio abbiano proceduto nell\’espletare il compito loro affidato e su quali argomenti soprattutto si fondino le loro conclusioni.
  §3. Il perito può essere chiamato dal giudice perché fornisca le spiegazioni che sembrano ulteriormente necessarie.
  Can. 1260 – §1. (= 1579) Il giudice ponderi accuratamente non solo le conclusioni dei periti, anche se concordi, ma anche tutte le altre circostanze della causa.
  §2. Quando espone le ragioni della decisione, egli deve esprimere quali argomenti lo hanno indotto o ad ammettere o a respingere le conclusioni dei periti.
  Can. 1261 – (= 1580) Ai periti devono essere rifuse le spese e pagati gli onorari determinati secondo onestà e giustizia dal giudice, osservando il diritto particolare.
  Can. 1262 – §1. (= 1581) Le parti possono designare dei periti privati che devono essere approvati dal giudice.
  §2. I periti privati, se il giudice li ammette, possono prendere visione degli atti della causa, se è necessario, partecipare all\’esecuzione della perizia, ma sempre possono presentare la loro relazione.
5 Accesso e ispezione giudiziaria
  Can. 1263 – (= 1582) Se per la definizione della causa il giudice ha ritenuto opportuno di recarsi in qualche luogo o di ispezionare qualche cosa, lo stabilisca con un decreto in cui descriva almeno sommariamente, udite le parti, le cose che nell\’accesso e ispezione giudiziaria devono essere messe a disposizione.
  Can. 1264 – (= 1583) Dell\’accesso e dell\’ispezione giudiziaria fatta si rediga un documento.
6 Le presunzioni
  Can. 1265 – (cf 1586) Le presunzioni che non sono stabilite dal diritto stesso, il giudice le può formulare, al fine di arrivare a una giusta sentenza, purché ciò provenga da un fatto certo e determinato che sia coerente con l\’oggetto della controversia.
  Can. 1266 – (= 1585) Chi ha a suo favore ciò che è presunto dal diritto stesso, è liberato dall\’onere della prova che ricade sulla parte avversa.
Art. VI
Le cause incidentali
  Can. 1267 – (= 1587) Si ha una causa incidentale ogni volta che, iniziata l\’istanza della lite, viene proposta una questione che, anche se non è contenuta espressamente nel libello introduttorio della lite, tuttavia risulta così pertinente alla causa da dover generalmente essere risolta prima della questione principale.
  Can. 1268 – (= 1588) La causa incidentale viene proposta per iscritto o a voce, indicando il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, davanti al giudice che è competente a definire la causa principale.
  Can. 1269 – §1. (= 1589) Il giudice, ricevuta la domanda e udite le parti, definisca nel modo più veloce se la questione incidentale proposta sembra avere fondamento e un nesso con la causa principale, oppure se non sia da respingere fin dal principio e, se l\’ammette, se sia di tale gravità da dover essere risolta mediante una sentenza interlocutoria o un decreto.
  §2. Se invece giudica che la questione incidentale non dev\’essere risolta prima della sentenza definitiva, decida di tenerne conto quando sarà definita la causa principale.
  Can. 1270 – §1. (= 1590) Se la questione incidentale dev\’essere risolta mediante sentenza, si osservino i canoni sul giudizio contenzioso sommario, a meno che, tenendo conto della gravità della cosa, il giudice non ritenga diversamente.
  §2. Se invece dev\’essere risolta mediante decreto, il tribunale può affidare la cosa a un uditore o al presidente.
  Can. 1271 – (= 1591) Prima che sia finita la causa principale, il giudice o il tribunale può, per una giusta causa, revocare oppure riformare il decreto o la sentenza interlocutoria, sia a istanza di una parte, sia d\’ufficio, ascoltate le parti.
1 La mancata comparizione delle parti
  Can. 1272 – §1. (= 1592) Se la parte convenuta citata non è comparsa e non ha presentato una sufficiente giustificazione dell\’assenza, oppure se non ha risposto a norma del can. 1190, §1, il giudice la dichiari con decreto assente dal giudizio e stabilisca che la causa, osservando quanto dev\’essere osservato, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione.
  §2. Prima che sia emesso questo decreto, deve constare, anche per mezzo di una nuova citazione, se è necessario, che la citazione fu fatta legittimamente ed è pervenuta in tempo utile alla parte convenuta.
  Can. 1273 – §1. (= 1593) Se la parte convenuta in seguito si presenta in giudizio, oppure se ha dato risposta prima della definizione della causa, può addurre conclusioni e prove, fermo restando il can. 1283; tuttavia il giudice si guardi bene che il giudizio non si protragga di proposito con ritardi troppo lunghi e non necessari.
  §2. Anche se la parte convenuta non è comparsa oppure non ha dato risposta prima della definizione della causa, può fare uso delle impugnazioni contro la sentenza; se però prova che è stata trattenuta da un legittimo impedimento, che non ha potuto dimostrare precedentemente senza propria colpa, può servirsi della querela di nullità.
  Can. 1274 – Se l\’attore non è comparso nel giorno e nell\’ora prestabiliti per la contestazione della lite e non ha addotto una sufficiente giustificazione:
  1 il giudice lo citi una seconda volta;
  2 se l\’attore non ha obbedito alla nuova citazione, si presume che abbia rinunciato all\’istanza della lite;
  3 se invece in seguito vuol intervenire nel processo, si osservi il can. 1273.
  Can. 1275 – §1. (= 1595) La parte assente dal giudizio che non abbia dimostrato un giusto impedimento, ha l\’obbligo di pagare le spese giudiziarie che sono state fatte per la sua assenza, come pure, se è necessario, di indennizzare l\’altra parte.
  §2. Se sono stati assenti dal giudizio sia l\’attore sia la parte convenuta, l\’uno e l\’altro risponde per se stesso per il pagamento di tutte le spese giudiziarie.
2 L\’intervento di un terzo nella causa
  Can. 1276 – §1. (= 1596) Chi ne abbia interesse, può essere ammesso a intervenire nella causa in qualunque grado del giudizio, sia come parte che difende il proprio diritto, sia accessoriamente per aiutare una delle parti.
  §2. Ma per essere ammesso deve esibire al giudice, prima della conclusione nella causa, un libello nel quale dimostri brevemente il suo diritto di intervenire.
  §3. Chi interviene nella causa deve essere ammesso in quello stato del giudizio nel quale si trova la causa, dopo che gli è stato assegnato un termine breve e perentorio per esibire le sue prove, se la causa è giunta alla fase probatoria.
  Can. 1277 – (= 1597) Il giudice, ascoltate le parti, deve chiamare in giudizio il terzo, il cui intervento sembra necessario.
3 Gli attentati mentre è in corso una lite
  Can. 1278 – L\’attentato è un atto col quale, mentre è in corso una lite, si cambia qualcosa da una parte contro l\’altra, o dal giudice contro una delle due parti o contro entrambe con pregiudizio di una parte e contro la sua volontà, sia nei riguardi della materia del giudizio, sia circa i diritti processuali, a meno che il cambiamento sia ammesso dal diritto stesso.
  Can. 1279 – L\’attentato è nullo per il diritto stesso, perciò il giudice deve disporne la revoca; ma viene sanato dal diritto stesso se, entro un mese che va computato dal giorno in cui si è avuto notizia dell\’attentato, non se ne propone la questione al giudice.
  Can. 1280 – Le questioni circa gli attentati devono essere definite il più presto possibile dal giudice della causa principale se l\’attentato l\’ha compiuto una parte; se invece l\’ha compiuto lo stesso giudice, dal tribunale d\’appello.
Art. VII
La pubblicazione degli atti, la conclusione nella causa
e la discussione della causa
  Can. 1281 – §1. (= 1598) Acquisite le prove, il giudice deve con decreto permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione presso la cancelleria del tribunale degli atti non ancora ad essi noti; anzi, agli avvocati che lo chiedono, può essere data una copia degli atti; nelle cause, poi, che riguardano il bene pubblico, il giudice può anche, al fine di evitare gravissimi pericoli, decidere che qualche atto non sia manifestato ad alcuno, garantendo tuttavia che il diritto di difesa resti sempre integro.
  §2. Per completare le prove, le parti possono proporne delle altre al giudice; acquisitele, se il giudice lo ritiene necessario, di nuovo ha luogo il decreto di cui al §1.
  Can. 1282 – §1. (= 1599) Espletato tutto quello che riguarda la produzione delle prove, si perviene alla conclusione nella causa.
  §2. Questa conclusione si ha ogniqualvolta o le parti abbiano dichiarato di non aver più nulla da aggiungere, oppure quando sia trascorso il tempo utile stabilito dal giudice per proporre le prove, oppure se il giudice dichiari di ritenere che la causa è sufficientemente istruita.
  §3. Sul fatto della conclusione nella causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.
  Can. 1283 – (= 1600) Dopo la conclusione nella causa il giudice può ancora chiamare gli stessi testimoni o altri, oppure disporre altre prove che prima non sono state chieste, soltanto:
  1 nelle cause in cui si tratta del solo bene privato delle parti, se tutte le parti consentono;
  2 in tutte le altre cause, dopo aver ascoltato le parti e purché vi sia una grave ragione e inoltre sia allontanato ogni pericolo di frode o di subornazione;
  3 in tutte le cause, ogniqualvolta sia verosimile che, se non si ammette una nuova prova, la sentenza sarà ingiusta per le ragioni di cui al can. 1326, §2, nn. 1-3.
  §2. Il giudice però può ordinare o ammettere che sia esibito un documento che, senza colpa dell\’interessato, in precedenza casualmente non potè essere esibito.
  §3. Le nuove prove siano pubblicate, osservando il can. 1281, §1.
  Can. 1284 – (= 1601) Fatta la conclusione nella causa, il giudice prestabilisca un adeguato spazio di tempo per esibire le difese o le osservazioni.
  Can. 1285 – §1. (= 1602) Le difese e le osservazioni devono essere date per iscritto, a meno che il giudice, col consenso delle parti, non ritenga sufficiente il dibattimento nella seduta del tribunale.
  §2. Se le difese con i principali documenti si stampano, si richiede la licenza previa del giudice, salvo restando l\’obbligo del segreto, se esiste.
  §3. Per quanto riguarda l\’ampiezza delle difese, il numero delle copie e altre simili circostanze, si osservino gli statuti del tribunale.
  Can. 1286 – §1. (= 1603) Scambiate vicendevolmente le difese e le osservazioni, è consentito a entrambe le parti di esibire le risposte entro un breve tempo prestabilito dal giudice.
  §2. Questo diritto spetta alle parti una sola volta, a meno che non sembri bene al giudice di concederlo una seconda volta per una grave causa; ma allora la concessione fatta a una sola parte s\’intenda data anche all\’altra.
  §3. Il promotore di giustizia e il difensore del vincolo hanno il diritto di replicare di nuovo alle risposte delle parti.
  Can. 1287 – §1. (= 1604) Sono assolutamente proibite le informazioni delle parti o degli avvocati o di altri, date al giudice che rimangono fuori dagli atti della causa.
  §2. Se la discussione della causa è stata fatta per iscritto, il giudice può stabilire che vi sia, durante la seduta del tribunale, un moderato dibattimento orale per chiarire alcune questioni.
  Can. 1288 – (= 1605) Al dibattimento orale di cui ai cann. 1285, §1 e 1287, §2 deve assistere il notaio affinché, se il giudice lo ordina, oppure se lo chiede una parte e il giudice lo consente, possa redigere subito il verbale delle discussioni e conclusioni.
  Can. 1289 – (= 1606) Se le parti hanno trascurato di preparare la difesa nel tempo utile loro prestabilito oppure se si rimettono alla scienza e alla coscienza del giudice, il giudice se dagli atti e dalle prove ritenga compiutamente esaminata la causa, può pronunciare subito la sentenza, dopo aver richiesto però le osservazioni del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, se intervengono nel giudizio.
Art. VIII
I pronunciamenti del giudice
  Can. 1290 – (= 1607) Una causa trattata per via giudiziaria, se è principale, è definita dal giudice con sentenza definitiva; se è incidentale, con sentenza interlocutoria, fermo restando il can. 1269, §1.
  Can. 1291 – §1. (= 1608) Per il pronunciamento di qualsiasi sentenza è richiesta nell\’animo del giudice la certezza morale circa la cosa che dev\’essere definita con la sentenza.
  §2. Il giudice deve attingere questa certezza dagli atti e dalle prove.
  §3. Il giudice deve però valutare le prove nella sua coscienza, ferme restando le disposizioni della legge sull\’efficacia di talune prove.
  §4. Il giudice che non ha potuto raggiungere quella certezza, si pronunci che non consta del diritto dell\’attore e mandi assolta la parte convenuta, a meno che non si tratti di una causa che gode il favore del diritto, nel qual caso deve pronunciarsi a favore della medesima.
  Can. 1292 – §1. (cf 1609 §1) Nel tribunale collegiale, il presidente del collegio stabilisca in quale giorno e ora i giudici devono ritrovarsi per deliberare e, a meno che una causa speciale non consigli diversamente, la riunione si tenga nella sede stessa del tribunale, nella quale nessuno può essere presente all\’infuori dei giudici del collegio.
  §2. Nel giorno fissato per la riunione, i singoli giudici portino le loro conclusioni per iscritto, ma senza il proprio nome, sul merito della causa e le ragioni tanto in diritto quanto in fatto, in base alle quali sono giunti alla loro conclusione; queste conclusioni, unitamente a una noticina sulla loro autenticità sottoscritta da tutti i giudici, vengano aggiunte agli atti della causa, da conservare sotto segreto, fermo restando il §4.
  §3. Esposte ordinatamente le conclusioni dei singoli giudici secondo la precedenza, ma in modo tale che si cominci sempre dal ponente della causa, si faccia la discussione sotto la guida del presidente del tribunale, soprattutto per stabilire insieme che cosa si deve decidere nella parte dispositiva della sentenza.
  §4. Nella discussione però è consentito a ciascuno di recedere dalla sua precedente conclusione; ma il giudice che non ha voluto accedere alla decisione degli altri può esigere che, se si fa l\’appello, le conclusioni di tutti i giudici siano inviate al tribunale superiore tacendo i nomi.
  §5. Se però i giudici nella prima discussione non vogliono oppure non possono giungere alla sentenza, la decisione può essere differita a una nuova riunione, ma non oltre una settimana, a meno che l\’istruzione della causa non debba essere completata a norma del can. 1283.
  Can. 1293 – §1. (= 1610) Se il giudice è unico, egli stesso redige la sentenza.
  §2. Nel tribunale collegiale la sentenza dev\’essere redatta desumendo le motivazioni da quelle che i singoli giudici hanno portato nella discussione, a meno che le motivazioni da preferire non siano state definite a maggioranza di voti; la sentenza quindi dev\’essere sottoposta all\’approvazione dei singoli giudici.
  §3. La sentenza dev\’essere pubblicata non oltre un mese da computare dal giorno nel quale la causa fu definita, a meno che i giudici nel tribunale collegiale non abbiano prestabilito un tempo più lungo per una grave ragione.
  Can. 1294 – (= 1611) La sentenza deve:
  1 definire la controversia discussa davanti al tribunale dando ai singoli dubbi una conveniente risposta;
  2 definire quali siano gli obblighi delle parti sorti dal giudizio e in quale modo devono essere adempiuti;
  3 esporre le ragioni, cioè le motivazioni tanto in diritto quanto in fatto, sulle quali è fondata la parte dispositiva della sentenza;
  4 stabilire le spese giudiziarie.
  Can. 1295 – §1. (= 1612) E\’ necessario che la sentenza, dopo l\’invocazione del nome di Dio, esprima per ordine chi sia il giudice oppure il tribunale, chi sia l\’attore, la parte convenuta, il procuratore, indicando accuratamente i nomi e domicilii, chi sia il promotore di giustizia, il difensore del vincolo, se parteciparono al giudizio.
  §2. Deve quindi riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formulazione dei dubbi.
  §3. A questo faccia seguito la parte dispositiva della sentenza, dopo aver premesso le ragioni sui cui si fonda.
  §4. Si concluda con l\’indicazione del luogo e del giorno nei quali è stata pronunciata e con la sottoscrizione del giudice o, se si tratta di tribunale collegiale, di tutti i giudici e del notaio.
  Can. 1296 – (= 1613) Le norme stabilite sulla sentenza definitiva volgono anche, con gli opportuni riferimenti, per la sentenza interlocutoria.
  Can. 1297 – (= 1614) La sentenza sia intimata al più presto indicando i termini entro i quali si può interporre l\’appello contro la sentenza; essa non ha alcun valore prima dell\’intimazione, anche se la parte dispositiva della sentenza, col permesso del giudice, è stata notificata alle parti.
  Can. 1298 – (= 1615) L\’intimazione della sentenza può essere fatta o consegnando alle parti o ai loro procuratori una copia della sentenza, oppure inviando alle medesime la copia stessa, a norma del can. 1192.
  Can. 1299 – §1. (= 1616) Se nel testo della sentenza è sfuggito o un errore di calcolo, oppure è capitato un errore materiale nella trascrizione della parte dispositiva della sentenza o nel riferire i fatti o nelle richieste delle parti, oppure è stato omesso ciò che è richiesto dal can. 1295, §4, la sentenza deve essere corretta o completata dallo stesso tribunale che l\’ha emessa, sia su istanza di una parte sia d\’ufficio, ma sempre dopo aver ascoltato le parti e con decreto apposto in calce alla sentenza.
  §2. Se una parte fa opposizione, la questione incidentale venga definita con decreto.
  Can. 1300 – (= 1617) Tutti gli altri pronunciamenti del giudice al di fuori della sentenza sono decreti che, se non sono puramente ordinatori, non hanno valore se non esprimono almeno sommariamente le motivazioni o non rinviino a motivazioni espresse in un altro atto.
  Can. 1301 – (= 1618) Una sentenza interlocutoria o un decreto hanno il valore di una sentenza definitiva se impediscono il giudizio o se pongono fine al giudizio stesso, oppure a qualche grado dello stesso, almeno per quanto riguarda una delle parti in causa.
Art. IX
Impugnazione della sentenza
1 Querela di nullità contro una sentenza
  Can. 1302 – (= 1619) Se si tratta di una causa che interessa solo i privati, la nullità degli atti giudiziari che, pur essendo nota alla parte che ha proposto la querela di nullità, non è stata denunciata al giudice prima della sentenza, viene sanata dalla sentenza stessa, fermi restando i cann. 1303 e 1304.
  Can. 1303 – §1. (= 1620) La sentenza è viziata di nullità insanabile se:
  1 è stata emessa da un giudice la cui incompetenza è assoluta;
  2 è stata emessa da uno che è privo della potestà di giudicare nel tribunale nel quale la causa è stata definita;
  3 il giudice ha emesso la sentenza costretto da violenza o da grave timore;
  4 il giudizio fu fatto senza la domanda giudiziale di cui nel can. 1104, §2, o se non fu istituito contro qualche parte convenuta;
  5 è stata emessa tra parti di cui almeno una non aveva capacità di stare in giudizio;
  6 qualcuno ha agito in nome di un altro senza il legittimo mandato;
  7 il diritto di difesa è stato negato all\’una o all\’altra parte;
  8 la controversia non è stata definita neppure parzialmente.
  §2. (= 1621) In questi casi la querela di nullità può essere proposta a modo di eccezione in perpetuo, a modo di azione, invece, davanti al giudice che ha ammesso la sentenza, entro dieci anni da computare dall\’intimazine della sentenza.
  Can. 1304 – §1. (= 1622) La sentenza è viziata di nullità sanabile soltanto se:
  1 è stata emessa da un numero non legittimo di giudici, contro la prescrizione del can. 1084;
  2 non contiene le motivazioni, cioè le ragioni della decisione;
  3 manca delle firme prescritte dal diritto;
  4 non riporta l\’indicazione del luogo, anno, mese e giorno in cui fu emessa;
  5 è fondata su un atto giudiziario nullo, la cui nullità non è stata sanata a norma del can. 1302;
  6 è stata emessa contro una parte legittimamente assente secondo il can. 1273, §2.
  §2. (= 1623) In questi casi la querela di nullità può essere proposta entro tre mesi, da computare dall\’intimazione della sentenza.
  Can. 1305 – (= 1624) Della querela di nullità si occupa il giudice che ha emesso la sentenza; ma se una parte teme che questo giudice sia prevenuto e perciò lo ritenga sospetto, può esigere che sia sostituito da un altro giudice a norma del can. 1108.
  Can. 1306 – (= 1625) La querela di nullità può essere proposta assieme all\’appello entro il termine stabilito per l\’appello.
  Can. 1307 – §1. (= 1626) Possono proporre la querela di nullità non solo le parti che si ritengono danneggiate, ma anche il promotore di giustizia oppure il difensore del vincolo, ogniqualvolta essi hanno il diritto d\’intervenire.
  §2. Il giudice può ritrattare d\’ufficio la sentenza nulla che egli ha emesso o emendarla entro i termini stabiliti per agire nei can. 1303, §2 e 1304, §2, a meno che nel frattempo non sia stato interposto appello assieme alla querela di nullità.
  Can. 1308 – (= 1627) Le cause sulla querela di nullità possono essere trattate secondo i canoni sul giudizio contenzioso sommario.
2 L\’appello
  Can. 1309 – (= 1628) La parte che si ritiene danneggiata dalla sentenza, come pure il promotore di giustizia e il difensore del vincolo nelle cause in cui è richiesta la loro presenza, hanno il diritto di appellare contro la sentenza presso il giudice superiore salvo restando il can. 1310.
  Can. 1310 – (= 1629) Non si dà luogo all\’appello:
  1 contro una sentenza del Romano Pontefice stesso o della Segnatura Apostolica;
  2 contro una sentenza viziata di nullità, a meno che non sia cumulata con la querela di nullità a norma del can. 1306;
  3 contro una sentenza passata in giudicato;
  4 contro un decreto del giudice o contro una sentenza interlocutoria che non ha valore di sentenza definitiva, a meno che non sia cumulata con l\’appello contro una sentenza definitiva;
  5 contro una sentenza o un decreto in una causa nella quale il diritto dispone che si deve definire il più presto possibile.
  Can. 1311 – §1. (= 1630) L\’appello deve essere interposto davanti al giudice dal quale è stata emessa la sentenza, entro il termine perentorio di quindici giorni utili da computare dall\’intimazione della sentenza.
  §2. Se viene fatto a voce, il notaio lo rediga per iscritto davanti allo stesso appellante.
  Can. 1312 – Dal delegato non si dà appello al delegante, ma al suo immediato superiore, a meno che il delegante non sia la stessa Sede Apostolica.
  Can. 1313 – (= 1631) Se sorge la questione sul diritto di appello, il tribunale di appello definisca la cosa con la massima celerità secondo i canoni del giudizio contenzioso sommario.
  Can. 1314 – (= 1633) L\’appello dev\’essere proseguito davanti al giudice al quale è diretto, entro un mese da computare dalla sua interposizione, a meno che il giudice dal quale è stata emessa la sentenza non abbia prestabilito alla parte un tempo più lungo per la prosecuzione.
  Can. 1315 – §1. (= 1634 §1) Per proseguire l\’appello si richiede ed è sufficiente che la parte invochi il ministero del giudice superiore per la correzione della sentenza impugnata, aggiungendo una copia di questa sentenza e indicando le ragioni dell\’appello.
  §2. Nel frattempo il giudice dal quale è stata emessa la sentenza deve inviare una copia degli atti, con la dichiarazione del notaio sulla loro autenticità, al tribunale superiore; se gli atti sono scritti in una lingua sconosciuta al tribunale d\’appello, siano tradotti in un\’altra conosciuta dallo stesso tribunale, usando le garanzie perché consti di una traduzione fedele.
  Can. 1316 – (= 1635) Trascorsi inutilmente i termini appellatori sia davanti al giudice che ha emesso la sentenza sia davanti al giudice al quale è diretto l\’appello, esso è ritenuto abbandonato.
  Can. 1317 – §1. (= 1636) L\’appellante può rinunciare all\’appello con gli effetti di cui nel can. 1206.
  §2. Se l\’appello è stato interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che il diritto comune non disponga diversamente, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del tribunale d\’appello.
  Can. 1318 – §1. (= 1637) L\’appello fatto dall\’attore giova anche per la parte convenuta e viceversa.
  §2. Se le parti convenute o gli attori sono parecchi e la sentenza è impugnata da uno o contro uno soltanto di loro, l\’impugnazione si deve ritenere fatta da tutti e contro tutti ogniqualvolta la cosa richiesta sia indivisibile oppure l\’obbligo riguardi tutti singolarmente.
  §3. Se è interposto da una parte su qualche capo della sentenza, la parte avversa può appellare incidentalmente, anche se il termine dell\’appello è trascorso, entro il termine perentorio di quindici giorni da computare dal giorno in cui l\’appello principale le è stato notificato.
  §4. Se non consta il contrario, l\’appello si presume fatto contro tutti i capi della sentenza.
  Can. 1319 – (= 1638) L\’appello sospende l\’esecuzione della sentenza.
  Can. 1320 – §1. (= 1639) Salvo restando il can. 1369, nel grado di appello non si può ammettere un nuovo motivo di richiesta, neppure sotto forma di utile cumulazione; perciò la contestazione della lite può riferirsi soltanto o a confermare o a riformare, in tutto o in parte, la precedente sentenza.
  §2. Le nuove prove però sono ammesse soltanto a norma del can. 1283.
  Can. 1321 – (= 1640) In grado di appello si deve procedere nello stesso modo con cui si è proceduto nel primo grado del giudizio, con i dovuti riferimenti; ma, se non si devono eventualmente completare le prove, si passi subito dopo la contestazione della lite alla discussione della causa e alla sentenza.
Art. X
La cosa giudicata, la restituzione in integro e l\’opposizione di un terzo
1 La cosa giudicata
  Can. 1322 – (= 1641) Fermo restando il can. 1324, la cosa passa in giudicato se:
  1 tra le stesse parti è intervenuta una duplice sentenza conforme sulla stessa richiesta e per lo stesso motivo di richiesta;
  2 l\’appello contro la sentenza non è stato interposto entro il tempo utile;
  3 nel grado di appello l\’istanza della lite è andata in perenzione o si è rinunziato ad essa;
  4 è stata pronunciata una sentenza definitiva contro la quale non si dà appello.
  Can. 1323 – §1. (cf 1642) La cosa passata in giudicato è così stabile per il diritto da non poter essere impugnata se non mediante querela di nullità, restituzione in integro o opposizione di un terzo.
  §2. La cosa passata in giudicato fa diritto tra le parti e permette l\’azione di giudicato e anche l\’eccezione di cosa giudicata, che il giudice può anche dichiarare d\’ufficio per impedire una nuova introduzione della stessa causa.
  Can. 1324 – (= 1643) Non passano mai in giudicato le cause sullo stato delle persone, non escluse le cause sulla separazione dei coniugi.
  Can. 1325 – §1. (= 1644) Se è stata pronunciata una duplice sentenza conforme in una causa sullo stato delle persone, si può adire in qualsiasi momento il tribunale di appello, adducendo nuove e per di più gravi prove o argomenti entro il termine perentorio di trenta giorni, da computare dal giorno in cui fu proposta l\’impugnazione; il tribunale di appello poi, entro un mese, da computare dalla presentazione delle nuove prove e degli argomenti, deve stabilire con decreto se la nuova proposizione della causa debba essere ammessa o no.
  §2. L\’istanza al tribunale superiore per ottenere una nuova proposizione della causa non sospende l\’esecuzione della sentenza, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto comune, oppure il tribunale d\’appello, a norma del can. 1337, §3 non ordini la sospensione.
2 La restituzione in integro
  Can. 1326 – §1. (= 1645) Contro una sentenza che sia passata in giudicato, purché consti palesemente della sua ingiustizia, si dà la restituzione in integro.
  §2. Non si ritiene però che consti palesemente dell\’ingiustizia se non quando:
  1 la sentenza si fonda talmente su prove che successivamente si sono dimostrate false che, senza quelle prove, la parte dispositiva della sentenza non si regge;
  2 in seguito sono stati scoperti dei documenti che provano senza alcun dubbio dei fatti nuovi e che esigono una decisione contraria;
  3 la sentenza è stata pronunciata per dolo di una parte in danno dell\’altra;
  4 è stata trascurata evidentemente la prescrizione di una legge non semplicemente processuale;
  5 la sentenza si oppone a una precedente decisione che è passata in giudicato.
  Can. 1327 – §1. (= 1646) La restituzione in integro per i motivi di cui nel can. 1326, §2, nn. 1-3 dev\’essere richiesta al giudice che ha emesso la sentenza, entro tre mesi da computare dal giorno in cui si venne a conoscenza dei motivi stessi.
  §2. La restituzione in integro per i motivi di cui nel can. 1326, §2, nn. 4 e 5, dev\’essere richiesta al tribunale d\’appello entro tre mesi da computare dall\’intimazione della sentenza; se però, nel caso di cui nel can. 1326, §2, n. 5, la notizia della precedente decisione si viene a sapere più tardi, il termine decorre da quella notizia.
  §3. I termini di cui sopra non decorrono mentre la parte lesa è minorenne.
  Can. 1328 – §1. (= 1647) La domanda di restituzione in integro sospende l\’esecuzione non ancora incominciata della sentenza.
  §2. Tuttavia, se da probabili indizi c\’è il sospetto che la domanda sia stata fatta per frapporre degli indugi all\’esecuzione, il giudice può decidere che la sentenza sia mandata ad esecuzione, assegnando però alla persona che chiede la restituzione in integro un\’idonea garanzia affinché non abbia danno se le viene concessa la restituzione in integro.
  Can. 1329 – (= 1648) Concessa la restituzione in integro il giudice deve pronunciarsi sul merito della causa.
3 L\’opposizione di un terzo
  Can. 1330 – (cf * 1898) Chi teme una lesione dei suoi diritti da una sentenza definitiva emessa contro altri, che può essere mandata ad esecuzione, può impugnare quella sentenza prima della sua esecuzione.
  Can. 1331 – §1. L\’opposizione di un terzo può avvenire o chiedendo la revisione della sentenza al tribunale che l\’ha emessa o facendo istanza al tribunale d\’appello.
  §2. Se la richiesta è stata ammessa e l\’oppositore agisce in grado di appello, è tenuto alle leggi stabilite per l\’appello; se agisce davanti al tribunale che ha pronunciato la sentenza, devono essere osservate le norme date per definire in giudizio le cause incidentali.
  Can. 1332 – §1. L\’oppositore in qualunque caso deve provare che il suo diritto è realmente stato leso oppure che sarà leso.
  §2. La lesione però deve sorgere dalla stessa sentenza in quanto o essa è la causa della lesione, oppure, se mandata ad esecuzione, porterà un grave pregiudizio all\’oppositore.
  Can. 1333 – (cf * 1901) Se l\’oppositore ha dimostrato il suo diritto, la sentenza precedentemente emessa deve essere riformata dal tribunale secondo la richiesta dell\’oppositore.
Art. XI
Il gratuito patrocinio e le spese giudiziarie
  Can. 1334 – (= * 1914) I poveri che sono del tutto incapaci di sostenere le spese giudiziarie hanno il diritto al gratuito patrocinio; se invece solo in parte, hanno diritto a una diminuzione delle spese.
  Can. 1335 – (cf 1649 §1) Gli statuti del tribunale devono stabilire le norme:
  1 sulle spese giudiziarie da pagare o da rifondere dalle parti;
  2 sulla rimunerazione dei procuratori, degli avvocati e degli interpreti e sull\’idennità dei testimoni;
  3 sulla concessione del gratuito patrocinio o sulla diminuzione delle spese;
  4 sulla riparazione dei danni, dovuta da colui che non solo ha perso la causa, ma la fece temerariamente;
  5 sul deposito di denaro o cauzione da versare per pagare le spese e riparare i danni.
  Can. 1336 – (= 1649 §2) Contro il pronunciamento riguardante le spese, le rimunerazioni e i danni non si dà un appello distinto, ma la parte può ricorrere entro quindici giorni allo stesso giudice, il quale può correggere la tassazione.
Art. XII
L\’esecuzione della sentenza
  Can. 1337 – §1. (= 1650) La sentenza che è passata in giudicato può essere mandata ad esecuzione, salvo restando il can. 1328.
  §2. Il giudice che ha emesso la sentenza e, se è stato interposto appello, anche il giudice di appello possono ordinare d\’ufficio o a istanza di parte l\’esecuzione provvisoria della sentenza che non è ancora passata in giudicato, stabilendo, se è necessario, delle idonee garanzie se si tratta di provvedimenti ordinati al necessario sostentamento o se urge un\’altra giusta causa.
  §3. Se invece viene impugnata una sentenza che non è ancora passata in giudicato, il giudice che deve esaminare l\’impugnazione, se gli sembra che essa sia probabilmente fondata e che dall\’esecuzione possa sorgere un danno irreparabile, può o sospendere l\’esecuzione stessa o sottoporla a cauzione.
  Can. 1338 – (= 1651) L\’esecuzione non può aver luogo prima di avere il decreto esecutivo del giudice col quale si stabilisce che la sentenza può essere mandata ad esecuzione; questo decreto, secondo la diversa natura delle cause, o sia incluso nel testo stesso della sentenza, oppure si pubblichi a parte.
  Can. 1339 – (= 1652) Se l\’esecuzione della sentenza esige prima un calcolo delle spese, si ha una questione incidentale che dev\’essere decisa dal giudice che ha emesso la sentenza da mandare ad esecuzione.
  Can. 1340 – §1. (= 1653) Se non è stabilito diversamente dal diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, deve mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o a mezzo di un altro, il Vescovo eparchiale dell\’eparchia dove è stata pronunciata la sentenza nel primo grado di giudizio.
  §2. Se però costui si rifiuta o trascura, su istanza della parte interessata o anche d\’ufficio, l\’esecuzione spetta all\’autorità a cui è soggetto il tribunale d\’appello.
  §3. Nelle controversie di cui nel can. 1069, §1, l\’esecuzione della sentenza spetta al superiore determinato nel tipico o negli statuti.
  Can. 1341 – §1. (= 1654) L\’esecutore, a meno che nel testo della sentenza non sia permesso qualcosa a suo arbitrio, deve mandare ad esecuzione la sentenza secondo il significato ovvio delle parole.
  §2. A lui è lecito occuparsi delle eccezioni circa il modo e il valore dell\’esecuzione, ma non sul merito della causa; se invece avesse scoperto da altra fonte che la sentenza è nulla o palesemente ingiusta a norma del can. 1303, 1304 e 1326, §2, si astenga dall\’esecuzione e, informate le parti, rinvii la cosa al tribunale dal quale è stata pronunciata la sentenza.
  Can. 1342 – §1. (= 1655) Ogniqualvolta sia stata aggiudicata all\’attore una cosa, questa deve essere consegnata all\’attore appena la cosa è passata in giudicato.
  §2. Se una parte è stata condannata a dare un bene mobile, o a pagare una somma di denaro, oppure a dare o fare un\’altra cosa, il giudice nel testo della sentenza o l\’esecutore a sua prudente discrezione stabilisca un termine per l\’adempimento dell\’obbligo, che però non sia ristretto al di sotto di quindici giorni e che non superi i sei mesi.
CAPITOLO II
IL GIUDIZIO CONTENZIOSO SOMMARIO
  Can. 1343 – §1. (= 1656) Con giudizio contenzioso sommario si possono trattare tutte le cause non escluse dal diritto, a meno che una parte non chieda il giudizio contenzioso ordinario.
  §2. Se il giudizio contenzioso sommario viene usato nelle cause escluse dal diritto, gli atti giudiziari sono nulli.
  Can. 1344 – §1. (= 1658) Il libello introduttorio della lite, oltre a quanto viene enumerato nel can. 1187, deve:
  1 contenere brevemente, integralmente e chiaramente i fatti su cui si fondano le richieste dell\’attore;
  2 indicare le prove con le quali l\’attore intende dimostrare i fatti, e quella che non può addurre contestualmente, in modo che possano essere raccolte subito dal giudice.
  §2. Al libello introduttorio della lite devono essere allegati, almeno in copia autentica, i documenti su cui si fonda la richiesta.
  Can. 1345 – §1. (= 1659) Se il tentativo di conciliazione a norma del can. 1103, §2 è risultato inutile, il giudice, se ritiene che il libello introduttorio della lite abbia qualche fondamento, entro tre giorni ordini, con un decreto apposto in calce al libello stesso, che una copia della richiesta sia notificata subito alla parte convenuta, dando a questa il diritto di inviare alla cancelleria del tribunale, entro quindici giorni, una risposta scritta.
  §2. Questa notificazione ha gli effetti della citazione giudiziaria di cui nel can. 1194.
  Can. 1346 – (= 1660) Se le eccezioni della parte convenuta lo esigono, il giudice determini all\’attore un termine per rispondere, di modo che dagli elementi addotti da entrambe le parti egli abbia chiaro l\’oggetto della controversia.
  Can. 1347 – §1. (= 1661) Trascorsi i termini per rispondere di cui nei cann. 1345, §1 e 1346, il giudice, esaminati con cura gli atti, determini la formula del dubbio; quindi citi all\’udienza, che dovrà essere celebrata non oltre trenta giorni, tutti coloro che in essa devono essere presenti, allegando la formula del dubbio per le parti.
  §2. Nelle citazioni le parti siano informate che possono presentare al tribunale un breve scritto per comprovare le loro affermazioni, almeno tre giorni prima dell\’udienza.
  Can. 1348 – (= 1662) Nell\’udienza siano trattate in primo luogo le questioni, di cui nei cann. 1118, 1119, 1121 e 1122.
  Can. 1349 – §1. (= 1663) Le prove sono raccolte durante l\’udienza, salvo restando il can. 1071.
  §2. La parte e il suo avvocato possono assistere all\’interrogazione di tutte le altre parti, dei testimoni e dei periti.
  Can. 1350 – (= 1664) Le risposte delle parti, dei testimoni, dei periti, le richieste e le eccezioni degli avvocati devono essere redatte per iscritto dal notaio, ma sommariamente e solamente in quelle cose che riguardano la sostanza della cosa controversa, e da essi siano sottoscritte.
  Can. 1351 – (= 1665) Il giudice può ammettere le prove che non sono state addotte o richieste nella domanda o nella risposta solamente a norma del can. 1110; ma dopo che è stato ascoltato anche un solo testimone, il giudice può decidere nuove prove solamente a norma del can. 1283.
  Can. 1352 – (= 1666) Se nell\’udienza non è stato possibile raccogliere tutte le prove, si stabilisca una seconda udienza.
  Can. 1353 – (= 1667) Raccolte le prove, nella stessa udienza si fa il dibattimento orale.
  Can. 1354 – §1. (= 1668) A meno che dal dibattimento non emerga che bisogna fare un supplemento nell\’istruzione della causa o che esiste qualcosa d\’altro che impedisce di pronunciare la sentenza a norma di diritto, il giudice, conclusa l\’udienza, decida subito la causa; la parte dispositiva della sentenza venga letta subito alle parti presenti.
  §2. Il tribunale però, per la difficoltà della cosa o per altra giusta causa, può differire la decisione fino al quinto giorno utile.
  §3. Il testo integrale della sentenza, con le relative motivazioni, sia intimato alle parti al più presto, ordinariamente non oltre quindici giorni.
  Can. 1355 – (= 1669) Se il tribunale d\’appello riscontra che nel grado inferiore del giudizio è stato usato il giudizio contenzioso sommario in una causa esclusa dal diritto, deve dichiarare la nullità della sentenza e rinviare la causa al tribunale che ha pronunciato la sentenza.
  Can. 1356 – (= 1670) In tutte le altre cose che si riferiscono alla procedura si osservino i canoni sul giudizio contenzioso ordinario; ma il tribunale può, con un suo decreto motivato, non osservare le norme processuali che non sono stabilite per la validità, per favorire la celerità salvaguardando la giustizia.
 
TITOLO XXVI
ALCUNI PROCESSI SPECIALI
CAPITOLO I
I PROCESSI MATRIMONIALI
Art. I
Le cause per la dichiarazione della nullità matrimoniale
1 Il foro competente
  Can. 1357 – (cf 1671) Qualsiasi causa matrimoniale di un battezzato spetta per diritto proprio alla Chiesa.
  Can. 1358 – (cf 1672) Fermi restando, dove sono vigenti, gli Statuti personali, le cause riguardanti gli effetti meramente civili del matrimonio, se sono trattate in modo principale, spettano al giudice civile; ma se sono trattate in modo incidentale e accessorio, possono essere esaminate e definite di propria autorità anche dal giudice ecclesiastico.
  Can. 1359 – (= 1673) Nelle cause di nullità del matrimonio che non sono riservate alla Sede Apostolica, sono competenti:
  1 il tribunale del luogo dove è stato celebrato il matrimonio;
  2 il tribunale del luogo dove la parte convenuta ha il domicilio o il quasi-domicilio;
  3 il tribunale del luogo dove l\’attore ha il domicilio, purché entrambe le parti dimorino nel territorio della stessa nazione e il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata, lo consenta;
  4 il tribunale del luogo dove di fatto deve essere raccolta la maggior parte delle prove, purché il Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, dopo averla ascoltata, lo consenta.
2 Il diritto di impugnare il matrimonio
  Can. 1360 – (= 1674) Sono abili a impugnare il matrimonio:
  1 i coniugi;
  2 il promotore di giustizia, quando la nullità sia già stata divulgata e il matrimonio non può oppure non conviene che sia convalidato.
  Can. 1361 – §1. (= 1675) Il matrimonio che non è stato accusato mentre erano vivi entrambi i coniugi, dopo la morte di uno di loro o di entrambi i coniugi non può essere accusato, a meno che la questione di validità non sia pregiudiziale a un\’altra controversia da risolvere sia in foro ecclesiastico sia in foro civile.
  §2. Se invece un coniuge muore mentre è pendente la causa, si osservi il can. 1199.
3 Obblighi dei giudici e del tribunale
  Can. 1362 – (= 1676) Il giudice, prima di accettare la causa e ogniqualvolta intravveda la speranza di buon esito, usi i mezzi pastorali per indurre i coniugi, per quanto è possibile, a convalidare il matrimonio e a ristabilire il consorzio della vita coniugale.
  Can. 1363 – §1. (= 1677) Ammesso il libello introduttorio della lite, il presidente o il ponente proceda all\’intimazione del decreto di citazione a norma del can. 1191.
  2. Trascorso il termine di quindici giorni da computare dall\’intimazione, il presidente o il ponente, a meno che una delle parti non abbia chiesto una sessione per contestare la lite, entro dieci giorni definisca d\’ufficio con decreto la formula del dubbio o dei dubbi e la intìmi alle parti.
  §3. La formula del dubbio non chieda solo se consta della validità del matrimonio nel caso, ma deve definire per quale capo o quali capi di nullità è impugnata.
  §4. Dopo dieci giorni da computare dall\’intimazione del decreto, se le parti non hanno fatto opposizione, il presidente o il ponente decida con un nuovo decreto l\’istruttoria della causa.
4 Le prove
  Can. 1364 – §1. (= 1678) Il difensore del vincolo, i patroni delle parti e, se partecipa al giudizio, anche il promotore di giustizia, hanno diritto:
  1 di essere presenti all\’interrogatorio delle parti, dei testimoni e dei periti, salvo restando il can. 1240;
  2 di prendere visione degli atti giudiziari, anche se non ancora pubblicati, e di esaminare i documenti prodotti dalle parti.
  §2. Le parti non possono assistere all\’interrogatorio di cui nel §1, n. 1.
  Can. 1365 – (= 1679) A meno che non si abbiano prove piene da altra fonte, il giudice per valutare le dichiarazioni delle parti di cui nel can. 1217, §2, si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse oltre ad altri indizi o amminicoli.
  Can. 1366 – (= 1680) Nelle cause di impotenza o di difetto di consenso per una malattia mentale, il giudice si serva dell\’opera di uno o più periti, a meno che non appaia dalle circostanze evidentemente inutile; in tutte le altre cause si osservi il can. 1255.
  Can. 1367 – (cf 1681) Se nell\’istruttoria della causa è emerso il dubbio molto probabile che il matrimonio non sia stato consumato, il tribunale col consenso delle parti può sospendere la causa di nullità del matrimonio e completare l\’istruttoria per ottenere lo scioglimento del matrimonio sacramentale non consumato; quindi invii gli atti alla Sede Apostolica unitamente alla domana di questo scioglimento, fatta da l\’uno o l\’altro o da entrambi i coniugi, e col voto del tribunale e del Vescovo eparchiale.
5 La sentenza e l\’appello
  Can. 1368 – §1. (= 1682) La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, sia inviata d\’ufficio, assieme agli appelli, se ce ne sono, e a tutti gli atti giudiziari, entro venti giorni da computare dall\’intimazione della sentenza, al tribunale di appello.
  §2. Se la sentenza è stata pronunciata a favore della nullità del matrimonio nel primo grado del giudizio, il tribunale di appello, soppesate le osservazioni del difensore del vincolo e, se ve ne sono, anche delle parti, o confermi sollecitamente con suo decreto la decisione o ammetta la causa all\’esame ordinario del secondo grado di giudizio.
  Can. 1369 – (= 1683) Se nel grado di appello si adduce un nuovo capo di nullità, il tribunale può ammetterlo come nel primo grado del giudizio e giudicare su di esso.
  Can. 1370 – §1. (= 1684) Dopo che la sentenza, la quale ha dichiarato per la prima volta la nullità del matrimonio, è stata confermata in grado di appello o con decreto o con una seconda sentenza, coloro il cui matrimonio è stato dichiarato nullo possono celebrare un nuovo matrimonio appena è stato loro intimato il decreto o la seconda sentenza, a meno che ciò non sia proibito da un divieto apposto alla stessa sentenza o al decreto, oppure stabilito dal Gerarca del luogo.
  §2. Il can. 1325 dev\’essere osservato anche se la sentenza che ha dichiarato la nullità del matrimonio è stata confermata non da una seconda sentenza, ma da un decreto.
  Can. 1371 – (= 1685) Appena la sentenza è diventata esecutiva, il Vicario giudiziale deve notificarla al Gerarca del luogo dove il matrimonio è stato celebrato; questo Gerarca poi deve provvedere perché al più presto si faccia menzione nei libri dei matrimoni e dei battezzati della nullità dichiarata del matrimonio e degli eventuali divieti stabiliti.
6 Il processo documentale
  Can. 1372 – §1. (= 1686) Ammessa la domanda, il Vicario giudiziale o il giudice da lui designato, tralasciate le formalità del processo ordinario, ma dopo aver citato le parti e con l\’intervento del difensore del vincolo, può dichiarare con sentenza la nullità del matrimonio se consta con certezza da un documento inoppugnabile e ineccepibile dell\’esistenza di un impedimento dirimente o del difetto di forma della celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, purché con pari certezza sia chiaro che la dispensa non è stata data, oppure che è mancato un valido mandato del procuratore.
  §2. Se invece si tratta di una persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti all\’ufficiale civile o al ministro acattolico, è sufficiente l\’istruttoria prematrimoniale di cui al can. 784 per dimostrare il suo stato libero.
  Can. 1373 – §1. (= 1687) Il difensore del vincolo, se giudica prudentemente che non sono certi i vizi o la mancanza della dispensa, deve appellare contro la sentenza di cui nel can. 1372, §1 al giudice del tribunale di secondo grado, al quale devono essere inviati gli atti e dev\’essere avverito per iscritto che si tratta di un processo documentale.
  §2. La parte che si sente danneggiata ha pieno diritto di appellare.
  Can. 1374 – (= 1688) Il giudice del tribunale di secondo grado, con l\’intervento del difensore del vincolo e ascoltate le parti, decida se la sentenza sia da confermare o se piuttosto si debba procedere nella causa secondo la norma ordinaria del diritto; in questo caso la rinvia al tribunale di primo grado.
7 Norme generali
  Can. 1375 – (= 1690) Le cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio non possono essere trattate con il giudizio contenzioso sommario.
  Can. 1376 – (= 1691) In tutte le altre cose che riguardano la procedura si devono applicare, a meno che non si opponga la natura delle cose, i canoni sui giudizi in genere e sul giudizio contenzioso ordinario, osservando le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico.
  Can. 1377 – (= 1689) Nella sentenza si ammoniscano le parti sugli obblighi morali o anche civili, a cui eventualmente sono tenute l\’una verso l\’altra e verso i figli, per assicurare il dovuto sostentamento e l\’educazione.
Art. II
Le cause di separazione dei coniugi
  Can. 1378 – §1. (= 1692) La separazione personale dei coniugi, a meno che legittimamente non sia stato provvisto altrimenti per luoghi particolari, può essere decisa con decreto del Vescovo eparchiale o con sentenza del giudice.
  §2. Dove però la decisione ecclesiastica non ottiene effetti civili o se si prevede che la sentenza civile non sia contraria al diritto divino, il Vescovo eparchiale dell\’eparchia di dimora dei coniugi può, considerate le speciali circostanze, concedere la licenza di ricorrere al foro civile.
  §3. Se la causa verte anche sugli effetti meramente civili del matrimonio, il giudice si interessi perché, con la licenza del Vescovo eparchiale, la causa sia deferita fin dall\’inizio al foro civile.
  Can. 1379 – §1. (= 1693 §1) A meno che una parte non chieda il giudizio contenzioso ordinario, si usi il giudizio contenzioso sommario.
  §2. Se si è usato il giudizio contenzioso ordinario e si interpone appello, il tribunale di secondo grado, dopo aver ascoltato le parti, o confermi subito con suo decreto la decisione, o ammetta la causa all\’esame ordinario di secondo grado del giudizio.
  Can. 1380 – (= 1694) Per quanto riguarda la competenza del tribunale, si osservi il can. 1359, nn. 2 e 3.
  Can. 1381 – (= 1695) Il giudice, prima di accettare la causa e ogniqualvolta intravveda la speranza di un buon esito, adoperi dei mezzi pastorali affinché i coniugi si riconcilino e siano indotti a ristabilire il consorzio della vita coniugale.
  Can. 1382 – (cf 1696) Nelle cause di separazione dei coniugi deve intervenire il promotore di giustizia a norma del can. 1097.
Art. III
Il processo di morte presunta del coniuge
  Can. 1383 – §1. (= 1707 §1) Ogni volta che la morte di un coniuge non può essere provata con un documento autentico, ecclesiastico o civile, l\’altro coniuge non sia ritenuto sciolto dal vincolo matrimoniale se non dopo una dichiarazione di morte presunta fatta dal Vescovo eparchiale.
  §2. Il Vescovo eparchiale può fare questa dichiarazione soltanto se, fatte le opportune indagini, dalle deposizioni dei testimoni, dalla fama oppure da indizi, abbia raggiunto la certezza morale della morte del coniuge; la sola assenza del coniuge, anche se di lunga durata, non è sufficiente.
  §3. Nei casi incerti e complessi, il Vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa patriarcale consulti il Patriarca; tutti gli altri Vescovi eparchiali invece consultino la Sede Apostolica.
  §4. Nel processo di morte presunta di un coniuge si richiede l\’intervento del promotore di giustizia, non invece del difensore del vincolo.
Art. IV
Procedura per ottenere lo scioglimento del matrimonio
non consumato, o lo scioglimento del matrimonio in favore della fede
  Can. 1384 – (cf 1697-1706) Per ottenere lo scioglimento del matrimonio non consumato, oppure lo scioglimento del matrimonio in favore della fede (cf 1143-1147), si osservino accuratamente le norme speciali stabilite dalla Sede Apostolica.
CAPITOLO II
CAUSE PER DICHIARARE LA NULLITÀ DELLA SACRA ORDINAZIONE
  Can. 1385 – (= 1708) Hanno diritto di accusare la validità della sacra ordinazione sia il chierico stesso, sia il Gerarca a cui il chierico è soggetto o nella cui eparchia è stato ordinato.
  Can. 1386 – §1. (cf 1709) Il libello accusatorio sulla nullità della sacra ordinazione deve essere inviato al competente Dicastero della Curia Romana che deciderà se la causa deve essere decisa dallo stesso, oppure da un tribunale designato da esso.
  §2. (cf 1710) Se il Dicastero ha rinviato la causa a un tribunale, si osservino, a meno che non lo impedisca la natura della cosa, i canoni dei giudizi in generale e del giudizio contenzioso ordinario, ma non i canoni del giudizio contenzioso sommario.
  §3. (= 1709 §2) Inviato il libello, al chierico viene proibito dal diritto stesso di esercitare i sacri ordini.
  Can. 1387 – (= 1712) Dopo la seconda sentenza che ha confermato la nullità della sacra ordinazione, il chierico perde tutti i diritti propri dello stato clericale e viene liberato da tutti gli obblighi dello stesso stato.
CAPITOLO III
PROCEDURA NELLA RIMOZIONE O NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI
  Can. 1388 – Nella rimozione o nel trasferimento dei parroci devono essere osservati i cann. 1389-1400, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare approvato dalla Sede Apostolica.
Art. I
Modo di procedere nella rimozione dei parroci
  Can. 1389 – (= 1740) Se il ministero di un parroco per qualche causa, anche al di fuori di ogni sua colpa grave, è risultato dannoso oppure almeno inefficace, il parroco può essere rimosso dalla parrocchia da parte del Vescovo eparchiale.
  Can. 1390 – (1741) Le cause, per le quali un parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia, sono specialmente queste:
  1 un modo di agire che porti un grave danno o turbamento alla comunione ecclesiastica;
  2 inettitudine o infermità permanente di mente o di corpo, che rendono il parroco impari a compiere utilmente i suoi incarichi;
  3 la perdita della buona reputazione presso i parrocchiani buoni e seri o un\’avversione contro il parroco che prevedibilmente non cesseranno in breve tempo;
  4 una grave negligenza o la violazione degli obblighi del parroco che persiste dopo un\’ammonizione;
  5 una cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogni volta che non si possa porre un altro rimedio a questo male.
  Can. 1391 – §1. (= 1742) Se risulta dall\’istruttoria svolta che esiste una causa di rimozione, il Vescovo eparchiale discuta la cosa con due parroci scelti dal gruppo dei parroci che il consiglio presbiterale ha eletto stabilmente a questo scopo, su proposta del Vescovo eparchiale; se poi da ciò egli ritenga che occorra addivenire alla rimozione, suggerisca paternamente al parroco di rinunciare entro il tempo di quindici giorni, indicandogli per la validità la causa e le prove.
  §2. Il parroco che è membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi può essere rimosso a discrezione sia del Vescovo eparchiale informando il Superiore maggiore, sia del Superiore maggiore informando il Vescovo eparchiale, senza dover richiedere il consenso dell\’altro.
  Can. 1392 – (= 1743) La rinuncia può essere fatta dal parroco anche sotto condizione, purché questa possa essere legittimamente accettata dal Vescovo eparchiale e sia di fatto accettata.
  Can. 1393 – §1. (= 1744) Se il parroco non ha risposto entro i giorni prestabiliti, il Vescovo eparchiale ripeta l\’invito prorogando il tempo utile per rispondere.
  §2. Se consta al Vescovo eparchiale che il parroco ha ricevuto il secondo invito ma non ha risposto, benché non ne fosse per nulla impedito, oppure se il parroco ricusa la rinuncia senza motivi, il Vescovo eparchiale emetta il decreto di rimozione.
  Can. 1394 – (= 1745) Se invece il parroco contesta la causa addotta e le ragioni, allegando dei motivi che al Vescovo eparchiale sembrano insufficienti, costui per agire validamente:
  1 lo inviti a raccogliere le sue impugnazioni, dopo aver esaminato gli atti, in una sua relazione da consegnare per iscritto, anzi lo inviti a portare le prove in contrario, se ne ha qualcuna;
  2 quindi, completata l\’istruttoria, se è necessario, insieme ai due parroci di cui nel can. 1391, §1, a meno che non debbano essere designati altri per la impossibilità di quelli, riesamini la cosa;
  3 infine decida se il parroco sia da rimuovere o no, ed emetta subito il decreto relativo.
  Can. 1395 – (= 1746) Il Vescovo eparchiale provveda al parroco rimosso con il conferimento di un altro ufficio, se egli ne ha l\’idoneità, o con una pensione a secondo che il caso lo richieda e le circostanze lo permettano.
  Can. 1396 – §1. (= 1747) Il parroco rimosso deve astenersi dall\’esercizio dell\’ufficio di parroco, lasciar libera al più presto la casa parrocchiale e consegnare tutto ciò che appartiene alla parrocchia a colui al quale il Vescovo eparchiale ha affidato la parrocchia.
  §2. Se però si tratta di un infermo che non può trasferirsi altrove senza disagio lasciando la casa parrocchiale, il Vescovo eparchiale gli lasci l\’uso, anche esclusivo, della casa parrocchiale finché dura questa necessità.
  §3. Finché pende il ricorso contro il decreto di amozione, il Vescovo eparchiale non può nominare un nuovo parroco, ma provveda interinalmente alla parrocchia mediante un amministratore.
Art. II
Modo di procedere nel trasferimento dei parroci
  Can. 1397 – (= 1748) Se la salvezza delle anime o la necessità, oppure l\’utilità della Chiesa lo richiede, perché un parroco sia trasferito dalla sua parrocchia che regge utilmente ad un\’altra, oppure ad un altro ufficio, il Vescovo eparchiale gli proponga per iscritto il trasferimento e lo consigli ad acconsentire per amore di Dio e delle anime.
  Can. 1398 – (= 1749) Se il parroco non intende accondiscendere al consiglio e alle esortazioni del Vescovo eparchiale, esponga per iscritto le sue ragioni.
  Can. 1399 – §1. (= 1750) Se il Vescovo eparchiale, nonostante le ragioni addotte, giudica di non dover recedere dalla sua proposta, valuti con due parroci scelti dal gruppo di cui al can. 1391, §1 le ragioni che sono a favore o che sono contrarie al trasferimento; se poi da ciò egli ritenga che il trasferimento dev\’essere fatto, ripeta al parroco le sue paterne esortazioni.
  §2. (1750) Compiuto tutto questo, se e il parroco rifiuta ancora e il Vescovo eparchiale pensa che il trasferimento è da farsi, costui emetta il decreto di trasferimento stabilendo che la parrocchia, trascorso un determinato giorno, sarà vacante.
  §3. Trascorso inutilmente questo giorno, il Vescovo eparchiale dichiari vacante la parrocchia.
  Can. 1400 – Nel caso di trasferimento si osservino il can. 1396, i diritti acquisiti e l\’equità.
 
TITOLO XXVII
LE SANZIONI PENALI NELLA CHIESA
CAPITOLO I
DELITTI E PENE IN GENERALE
  Can. 1401 – Poiché Dio prende ogni iniziativa per ricondurre la pecora smarrita, coloro che da Lui hanno ricevuto la potestà di sciogliere e di legare procurino la medicina adatta alla malattia di quanti hanno peccato, li ammoniscano, li rimproverino, li esortino con ogni magnanimità e dottrina, impongano anche delle pene, per curare le ferite inferte dal delitto, in modo tale che né i delinquenti siano spinti verso i precipizi della disperazione, né i freni siano allentati fino alla rilassatezza della vita e al disprezzo della legge.
  Can. 1402 – §1. (cf 1342) La pena canonica deve essere inflitta mediante il giudizio penale prescritto nei cann. 1468-1482, ferma restando la potestà coercitiva del giudice nei casi espressi dal diritto e riprovata la consuetudine contraria.
  §2. Se invece, a giudizio dell\’autorità di cui al §3, gravi cause si oppongono a fare un giudizio penale e le prove circa il delitto sono certe, il delitto può essere punito mediante decreto extragiudiziale a norma dei cann. 1486 e 1487, purché non si tratti di privazione di ufficio, di titolo, di insegne oppure di sospensione per oltre un anno, di riduzione a un grado inferiore, di deposizione, oppure di scomunica maggiore.
  §3. Questo decreto, oltre alla Sede Apostolica, lo possono emettere, entro i confini della loro competenza, il Patriarca, l\’Arcivescovo maggiore, il Vescovo eparchiale e inoltre il Superiore maggiore di un istituto di vita consacrata che ha potestà di governo ordinaria, esclusi tutti gli altri.
  Can. 1403 – §1. (cf 1344) Anche se si tratta di delitti che comportano una pena obbligatoria per diritto, il Gerarca dopo aver ascoltato il promotore di giustizia, può astenersi del tutto dalla procedura penale, anzi dall\’infliggere delle pene purché a giudizio dello stesso Gerarca concorrano tutte queste cose insieme: il delinquente, non ancora deferito in giudizio, ha confessato al Gerarca il suo delitto in foro esterno, mosso da sincera penitenza, e si sia provveduto in modo adeguato alla riparazione dello scandalo e del danno.
  §2. Il Gerarca però non può fare questo se si tratta di un delitto che comporta una pena la cui remissione è riservata all\’autorità superiore, finché non ha ottenuto la licenza dalla stessa autorità.
  Can. 1404 – §1. Nelle pene bisogna fare l\’interpretazione più benigna.
  §2. Non è lecito estendere una pena da persona a persona o da caso a caso, anche se c\’è una ragione uguale, anzi più grave.
  Can. 1405 – §1. (cf 1315) Chi ha potestà legislativa può, per quanto è veramente necessario onde provvedere più opportunamente alla disciplina ecclesiastica, emanare anche leggi penali, come pure può munire con sue leggi di una conveniente pena anche una legge divina oppure ecclesiastica emanata da un\’autorità superiore, rispettando i limiti della sua competenza in ragione del territorio e delle persone.
  §2. Alle pene stabilite nel diritto comune contro qualche delitto possono essere aggiunte altre pene per diritto particolare; questo però non sia fatto se non per causa gravissima; se poi per diritto comune è stabilita una pena indeterminata o facoltativa, al suo posto può essere stabilita per diritto particolare una pena determinata o obbligatoria.
  §3. (= 1316) I Patriarchi e i Vescovi eparchiali procurino che le leggi penali di diritto particolare siano, per quanto è possibile, uniformi nello stesso territorio.
  Can. 1406 – §1. (1319) Nella misura con cui uno può imporre dei precetti, altrettanto può comminare per precetto pene determinate, dopo aver valutato attentamente la cosa e con la massima moderazione, eccetto quelle che sono enumerate nel can. 1402, §2; il Patriarca invece, col consenso del Sinodo permanente, può comminare per precetto anche queste pene.
  §2. L\’ammonizione con la minaccia di una pena, con la quale il Gerarca urge una legge non penale in casi singoli, è equiparata al precetto penale.
  Can. 1407 – §1. (cf 1347 §1) Se la natura del delitto lo consente, a giudizio del Gerarca che può infliggere una pena, la pena non può essere inflitta a meno che il delinquente prima non sia stato ammonito almeno una volta a desistere dal delitto, dandogli un tempo conveniente per il ravvedimento.
  §2. E\’ da ritenere che abbia desistito dal delitto colui che è sinceramente pentito del delitto e che ha inoltre dato conveniente riparazione dello scandalo e dei danni, o almeno lo ha seriamente promesso.
  §3. L\’ammonizione penale però, di cui nel can. 1406, §2, è sufficiente perché la pena possa essere inflitta.
  Can. 1408 – La pena non vincola il reo, se non dopo che è stata inflitta con sentenza o decreto, salvo il diritto del Romano Pontefice o del Concilio Ecumenico di stabilire diversamente.
  Can. 1409 – §1. (= 1344) Nell\’applicare la legge penale, anche se la legge usa espressioni precettive, il giudice, secondo la sua coscienza e prudenza, può:
  1 differire l\’inflizione della pena a un tempo più opportuno, se si prevede che da una punizione affrettata del reo insorgeranno mali maggiori;
  2 astenersi dall\’infliggere la pena o infliggere una pena più mite, se il reo è emendato e si è provveduto adeguatamente alla riparazione dello scandalo e del danno, oppure se lo stesso reo è stato punito sufficientemente dall\’autorità civile o si prevede che sarà punito;
  3 (1346) contenere le pene entro equi limiti, se il reo ha commesso più delitti e il cumulo delle pene sembra eccessivo;
  4 (1344 3) sospendere l\’obbligo di osservare la pena in favore di colui che, fino allora stimato per un\’intera vita onesta, abbia commesso un delitto per la prima volta, purché non urga la necessità di riparare lo scandalo; la pena sospesa cessa del tutto se, durante il tempo determinato dal giudice, il reo non abbia commesso nuovamente un delitto; in caso contrario, come colpevole di entrambi i delitti, sia punito più gravemente, a meno che nel frattempo l\’azione penale per il precedente delitto non sia stata estinta.
  §2. Se la pena è indeterminata e la legge non dispone diversamente, il giudice non può infliggere le pene indicate nel can. 1402, §2.
  Can. 1410 – (cf 1350) Nell\’infliggere pene a un chierico deve essergli assicurato ciò che è necessario per un dignitoso sostentamento, a meno che non si tratti di deposizione, nel qual caso il Gerarca abbia cura che al deposto, il quale a causa della pena si trova in vera necessità, si provveda nel miglior modo possibile salvi restando sempre i diritti acquisiti circa la previdenza, l\’invalidità e la sicurezza sociale e l\’assistenza sanitaria sua e della sua famiglia, se è sposato.
  Can. 1411 – Nessuna pena può essere inflitta dopo che l\’azione penale è stata estinta.
  Can. 1412 – §1. Chi è tenuto alla legge oppure al precetto, è pure sottoposto alla pena annessa ad essi.
  §2. (1313 §1) Se, dopo che il delitto è stato connesso, la legge viene cambiata, al reo si deve applicare la legge più favorevole.
  §3. Se invece una legge posteriore toglie la legge o almeno la pena, questa cessa immediatamente, in qualunque modo essa sia stata inflitta.
  §4. (= 1351) La pena vincola il reo in qualunque luogo, anche se è scaduto il diritto di chi ha inflitto la pena, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti dal diritto comune.
  Can. 1413 – §1. (cf 1323) Non è passibile di alcuna pena chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età.
  §2. (1324 §1, 4) Colui però che ha commesso un delitto tra il quattordicesimo e il diciottesimo anno può essere punito soltanto con pene che non includono la privazione di alcun bene, a meno che il Vescovo eparchiale o il giudice, in casi speciali, non ritenga che si può provvedere meglio in modo diverso al suo emendamento.
  Can. 1414 – §1. (cf 1321 §2) E\’ soggetto a pene solo colui che ha violato una legge penale o un precetto penale, deliberatamente oppure per omissione gravemente colpevole di debita diligenza, oppure per ignoranza gravemente colpevole della legge o del precetto.
  §2. (1321 §3) Posta la violazione esterna di una legge penale o di un precetto penale si presume che essa sia stata fatta deliberatamente, finché non sia provato il contrario; in tutte le altre leggi o precetti questo si presume solo se la legge o il precetto è violato per la seconda volta dopo un\’ammonizione penale.
  Can. 1415 – (cf 1345) Se c\’è, secondo la prassi comune e la dottrina canonica, qualche circostanza attenuante, purché tuttavia si abbia ancora un delitto, il giudice deve attenuare la pena stabilita per legge o per precetto; anzi se, secondo la sua prudenza, egli ritiene che si possa provvedere meglio in altro modo all\’emendazione del reo e alla riparazione del danno e dello scandalo, può anche astenersi dall\’infliggere la pena.
  Can. 1416 – (cf 1326) Se un delitto è stato commesso da un recidivo, o se c\’è, secondo la prassi comune e la dottrina canonica, una circostanza aggravante, il giudice può punire il reo più gravemente di quanto ha stabilito la legge o il precetto, non escluse le pene indicate nel can. 1402, §2.
  Can. 1417 – (1329) Coloro che di comune accordo concorrono nel delitto, e non vengono espressamente nominati nella legge o nel precetto, possono essere puniti con le stesse pene dell\’autore principale o, secondo la prudenza del giudice, con altre pene della stessa o di minore gravità.
  Can. 1418 – §1. (1329 §1) Chi fece o omise alcunché per compiere un delitto e tuttavia all\’infuori della sua volontà non consumò il delitto, non è tenuto alla pena stabilita per il delitto consumato, a meno che la legge o il precetto non disponga altrimenti.
  §2. Se invece gli atti o le omissioni per loro natura conducono all\’esecuzione del delitto, l\’autore sia punito con una pena adeguata, specialmente se ne è derivato scandalo o altro grave danno, tuttavia più leggera di quella costituita contro il delitto consumato.
  §3. E\’ liberato da ogni pena colui che di sua spontanea volontà ha desistito dall\’esecuzione del delitto inziato, se dal tentativo non è derivato alcun danno o scandalo.
  Can. 1419 – §1. (= 1354) Chi può dispensare da una legge penale o liberare da un precetto penale, può anche rimettere la pena inflitta in forza della stessa legge o del precetto.
  §2. Con legge o precetto penale inoltre può essere conferita anche ad altri la potestà di rimettere le pene.
  Can. 1420 – §1. (1355 §1) Può rimettere una pena inflitta in forza del diritto comune:
  1 il Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che ha inflitto la pena con decreto;
  2 il Gerarca del luogo dove attualmente dimora il reo, dopo aver consultato però il Gerarca di cui nel n. 1.
  §2. Queste norme valgono pure a riguardo delle pene inflitte in forza del diritto particolare o del precetto penale, a meno che non venga disposto diversamente dal diritto particolare di una Chiesa sui iuris.
  §3. Una pena inflitta invece dalla Sede Apostolica può rimetterla solo la Sede Apostolica, a meno che la remissione della pena non sia delegata al Patriarca o ad altri.
  Can. 1421 – (= 1360) La remissione della pena estorta con violenza o con timore grave o con dolo è nulla per il diritto stesso.
  Can. 1422 – §1. (cf 1361 §1) La remissione della pena può essere data al reo anche a sua insaputa, o sotto condizione.
  §2. La remissione della pena deve essere data per iscritto, a meno che una grave causa non suggerisca diversamente.
  §3. Bisogna guardarsi che la domanda di remissione di una pena o la remissione stessa non sia divulgata, se non nella misura in ciò sia utile a tutelare la fama del reo o sia necessario a riparare uno scandalo.
  Can. 1423 – §1. Salvo restando il diritto del Romano Pontefice di riservare a sé o ad altri la remissione di qualunque pena, il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore può riservare, con una legge emanata per gravi circostanze, la remissione delle pene al Patriarca o all\’Arcivescovo maggiore per i sudditi che hanno domicilio o quasi-domicilio entro i confini del territorio della Chiesa a cui resiedono; nessun altro può riservare validamente a sé o ad altri la remissione delle pene stabilite per diritto comune, se non con il consenso della Sede Apostolica.
  §2. Ogni riserva dev\’essere interpretata strettamente.
  Can. 1424 – §1. (cf 1358 §1) Non si può dare la remissione della pena se il reo non è sinceramente pentito del delitto commesso e se non ha provveduto convenientemente alla riparazione dello scandalo e del danno.
  §2. Se però, a giudizio di colui al quale compete la remissione della pena, queste condizioni sono state adempiute, per quanto è possibile, tenuto conto della natura della pena, la remissione non sia negata.
  Can. 1425 – (= 1359) Se qualcuno è vincolato da diverse pene, la remissione vale soltanto per le pene in essa espresse; la remissione generale invece toglie tutte le pene, eccetto quelle che il reo nella domanda abbia taciuto in mala fede.
  Can. 1426 – §1. (cf 1340 §1) A meno che un\’altra pena non sia determinata dal diritto, secondo le antiche tradizioni delle Chiese orientali, possono essere inflitte delle pene con le quali viene imposto di compiere qualche grave opera di religione o di pietà o di carità, come sono determinate preghiere, un pio pellegrinaggio, uno speciale digiuno, elemosine, ritiri spirituali.
  §2. A colui che non sia disposto ad accettare queste pene, siano inflitte altre pene.
  Can. 1427 – §1. (cf 1339) Salvo restando il diritto particolare, la riprensione pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo però che consti da qualche documento della ricezione e del contenuto della lettera.
  §2. Bisogna guardarsi affinché nella riprensione pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto è necessario, all\’infamia del reo.
  Can. 1428 – Se la gravità del caso lo richiede e principalmente se si tratta di recidivi, oltre alle pene inflitte per sentenza a norma del diritto, il Gerarca può sottoporre il reo a vigilanza nel modo determinato con un decreto amministrativo.
  Can. 1429 – §1. (cf 1337 §1) La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una società di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non può colpire se non i chierici ascritti a un\’eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata.
  §2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all\’emendamento di chierici di più eparchie.
  Can. 1430 – §1. (cf 1338 §1) Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell\’autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio.
  §2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici.
  Can. 1431 – §1. (cf 1331) Coloro che sono puniti con la scomunica minore sono esclusi dal ricevere la Divina Eucaristia; inoltre possono essere esclusi dalla partecipazione alla Divina Liturgia, anzi anche dall\’ingresso nella chiesa, se in essa viene celebrato pubblicamente il culto divino.
  §2. Con la stessa sentenza o col decreto con cui è inflitta questa pena, deve essere determinata l\’estensione della stessa pena e, se occorre, la durata.
  Can. 1432 – §1. (cf 1333) La sospensione può essere o da tutti oppure da alcuni atti di potestà di ordine o di governo, da tutti o da alcuni atti o diritti connessi con l\’ufficio, il ministero o l\’incarico; l\’estensione poi di essa sia definita nella stessa sentenza o decreto con cui è inflitta la pena, a meno che non sia già determinata dal diritto.
  §2. Nessuno può essere sospeso se non dagli atti che sono sotto la potestà dell\’autorità di colui che ha costituito la pena o del Gerarca che promuove il giudizio penale o che con decreto infligge la sospensione.
  §3. La sospensione non tocca mai la validità degli atti né il diritto di abitare se il reo lo ha in ragione dell\’ufficio, del ministero o dell\’incarico (= 1334 §4); invece la sospensione di percepire i frutti, le remunerazioni, le pensioni o altro, comporta l\’obbligo di restituire quanto fu illegittimamente percepito, anche se in buona fede.
  Can. 1433 – §1. (= 1334 §4) Al chierico ridotto a un grado inferiore è vietato di esercitare quegli atti della potestà di ordine e di governo, che non sono confacenti a questo grado.
  §2. (cf 290, 2; 1336 §1, 5) Il chierico invece deposto dallo stato clericale è privato da tutti gli uffici, i ministeri e altri incarichi, dalle pensioni ecclesiastiche e da qualsiasi potestà delegata; diventa inabile ad esse; gli è proibito di esercitare la potestà di ordine; non può essere promosso agli ordini sacri superiori e, per quanto riguarda gli effetti canonici, viene equiparato ai laici, fermi restando i cann. 396 e 725.
  Can. 1434 – (# 1331 §2, 4) §1. La scomunica maggiore vieta, oltre a tutto quello di cui nel can. 1431, §1, anche di ricevere gli altri sacramenti, di amministrare i sacramenti e i sacramentali, di esercitare uffici, ministeri o qualsiasi incarico, di porre atti di governo che, qualora fossero tuttavia posti, sono nulli per il diritto stesso.
  §2. Chi è punito dalla scomunica maggiore deve essere allontanato dalla partecipazione alla Divina Liturgia e da qualsiasi altra celebrazione pubblica del culto divino.
  §3. A chi è punito con scomunica maggiore è fatto divieto di usare dei privilegi prima concessigli; egli non può conseguire validamente dignità, ufficio, ministero o altro incarico nella Chiesa o pensione, né gli appartengono i frutti a questi annessi; è privato di voce attiva e passiva.
  Can. 1435 – §1. Se la pena vieta di ricevere sacramenti e sacramentali, il divieto è sospeso mentre il reo è in pericolo di morte.
  §2. (1335) Se la pena vieta di amministrare sacramenti o sacramentali o di porre un atto di governo, il divieto è sospeso ogni volta che questo è necessario per provvedere ai fedeli cristiani che si trovano in pericolo di morte.
CAPITOLO II
LE PENE CONTRO I SINGOLI DELITTI
  Can. 1436 – §1. (cf 751 1364) Colui che nega una verità da credere per fede divina e cattolica, o la mette in dubbio oppure ripudia totalmente la fede cristiana e legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito come eretico oppure come apostata con la scomunica maggiore; un chierico può essere punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.
  §2. All\’infuori di questi casi, colui che pertinacemente respinge una dottrina proposta da tenersi definitivamente o sostiene una dottrina condannata come erronea dal Romano Pontefice o dal Collegio dei Vescovi nell\’esercizio dal magistero autentico e legittimamente ammonito, non si ravvede sia punito con una pena adeguata. Ad Tuendam Fidei AAS 90 (1998), 457-471.
  Can. 1437 – (cf 751 1364) Colui che rifiuta la sottomissione alla suprema autorità della Chiesa oppure la comunione con i fedeli cristiani ad essa soggetti e, legittimamente ammonito non presta obbedienza, sia punito come scismatico con la scomunica maggiore.
  Can. 1438 – Colui che omette apposta la commemorazione del Gerarca nella Divina Liturgia e nelle lodi divine prescritta dal diritto, se dopo essere stato legittimamente ammonito non si ravvede, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
  Can. 1439 – (cf 1366) I genitori o coloro che tengono il posto dei genitori, che fanno battezzare o educare i figli nella religione acattolica, siano puniti con una pena adeguata.
  Can. 1440 – (= 1365) Chi viola le norme del diritto sulla comunicazione nelle cose sacre, può essere punito con una pena adeguata.
  Can. 1441 – (cf 1376) Colui che adopera cose sacre per usi profani o per un fine cattivo, sia sospeso o gli sia vietato di ricevere la Divina Eucaristia.
  Can. 1442 – (cf 1367) Se qualcuno ha gettato via la Divina Eucaristia oppure l\’ha portata via o l\’ha trattenuta per un fine sacrilego, sia punito con la scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione.
  Can. 1443 – (cf 1379) Colui che ha simulato la celebrazione della Divina Liturgia o di altri sacramenti, sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
  Can. 1444 – (cf 1368) Colui che ha commesso spergiuro davanti all\’autorità ecclesiastica oppure colui che, anche senza giurare, scientemente ha affermato il falso al giudice che lo interrogava legittimamente, oppure ha occultato il vero, oppure chi ha indotto a questi delitti, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1445 – §1. (cf 1370) Chi ha usato violenza fisica contro un Vescovo o ha lanciato una grave ingiuria contro di lui, sia punito con pena adeguata, non esclusa la deposizione, se è chierico; se poi lo stesso delitto è stato commesso contro il Metropolita, il Patriarca o perfino contro il Romano Pontefice, il reo sia punito con la scomunica maggiore, la cui assoluzione nell\’ultimo caso è riservata allo stesso Romano Pontefice.
  §2. Chi commette la stessa cosa contro un altro chierico, religioso, membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi o contro un laico che attualmente esercita un incarico ecclesiastico, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1446 – (cf 1373) Chi non obbedisce al proprio Gerarca che legittimamente comanda o proibisce e, dopo l\’ammonizione, persiste nella disobbedienza, sia punito come delinquente con una pena adeguata.
  Can. 1447 – §1. (cf 1373) Chi fomenta sedizioni o odi contro qualsiasi Gerarca oppure provoca i sudditi alla disobbedienza contro di lui, sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se questo delitto è stato commesso contro il Patriarca o perfino contro il Romano Pontefice.
  §2. (= 1375) Chi ha impedito la libertà di ministero o di elezione o di potestà ecclesiastica, oppure il legittimo uso dei beni temporali della Chiesa, oppure ha terrorizzato un elettore o colui che esercita una potestà o un ministero, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1448 – §1. (= 1369) Chi in un pubblico spettacolo o discorso, o in uno scritto pubblicamente divulgato, o in altro modo servendosi degli strumenti di comunicazione sociale proferisce una bestemmia, oppure offende gravemente i buoni costumi, oppure esprime ingiurie contro la religione o la Chiesa o eccita all\’odio e al disprezzo, sia punito con una pena adeguata.
  §2. (= 1374) Chi si iscrive a un\’associazione che complotta contro la Chiesa, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1449 – (= 1377) Chi ha alienato, senza il prescritto consenso o licenza, dei beni ecclesiastici, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1450 – §1. (# 1397) Chi ha commesso un omicidio, sia punito con scomunica maggiore; il chierico sia punito inoltre con altre pene, non esclusa la deposizione.
  §2. (= 1398) Nello stesso modo sia punito chi ha procurato un aborto conseguendone l\’effetto, fermo restando il can. 728, §2.
  Can. 1451 – (cf 1397) Chi ha rapito oppure detiene ingiustamente una persona, chi l\’ha ferita o mutilata gravemente, le ha provocato tortura fisica o psichica, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
  Can. 1452 – (= 1390 §§1-3) Chi ha provocato a chiunque una grave ingiuria o ha leso gravemente la sua buona fama per mezzo di una calunnia, sia costretto a prestare un\’adeguato risarcimento; se poi si è rifiutato, sia punito con la scomunica minore o con la sospensione.
  Can. 1453 – §1. (= 1395 §1) Un chierico concubinario o che in altro modo permane con scandalo in un peccato esterno contro la castità, sia punito con la sospensione e, se persiste nel delitto, possono essergli aggiunte gradualmente altre pene fino alla deposizione.
  §2. (# 1394 §1) Un chierico che ha attentato il matrimonio proibito, sia deposto.
  §3. Il religioso che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità e non è costituito nell\’ordine sacro, commettendo questi delitti sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1454 – (cf 1390 §1) Chi ha falsamente denunziato qualcuno di qualsiasi delitto, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore, specialmente se viene denunziato un confessore, un Gerarca, un chierico, un religioso, un membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, oppure un laico costituito in un incarico ecclesiastico, fermo restando il can. 731.
  Can. 1455 – (= 1391) Chi ha confezionato un documento ecclesiastico falso oppure chi in esso ha asserito il falso, oppure chi scientemente ha fatto uso di qualsiasi documento falso o alterato in materia ecclesiastica, oppure chi ha alterato, distrutto o occultato un documento vero, sia punto con una pena adeguata.
  Can. 1456 – §1. (= 1388 §1) Il confessore che ha violato direttamente il sigillo sacramentale, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, §1, n. 1; se invece ha rotto il sigillo in altro modo, sia punito con una pena adeguata.
  §2. Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie dalla confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore oppure con la sospensione.
  Can. 1457 – (= 1378 §1) Il sacerdote che ha assolto un complice nel peccato contro la castità, sia punito con la scomunica maggiore, fermo restando il can. 728, §1, n. 2.
  Can. 1458 – (= 1387) Il sacerdote che, nell\’atto o in occasione o sotto pretesto della confessione, ha sollecitato un penitente al peccato contro la castità, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la deposizione.
  Can. 1459 – §1. (= 1382) I Vescovi che hanno amministrato a qualcuno l\’ordinazione episcopale senza mandato della competente autorità, e colui che in questo modo ha ricevuto da essi l\’ordinazione, siano puniti con la scomunica maggiore.
  §2. Il vescovo, che ha amministrato l\’ordinazione diaconale o presbiterale contro le prescrizioni dei canoni, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1460 – Chi si è rivolto direttamente o indirettamente alla autorità civile per ottenere su istanza di essa la sacra ordinazione, un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore e, se si tratta di un chierico, anche con la deposizione.
  Can. 1461 – (cf 1380) Chi ha amministrato o ha ricevuto la sacra ordinazione in modo simoniaco, sia deposto; chi invece ha amministrato o ricevuto altri sacramenti in modo simoniaco, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
  Can. 1462 – (cf 1381) Chi ha ottenuto, conferito o in qualsiasi modo ha usurpato, oppure chi ritiene illegittimamente o ha trasmesso ad altri o manda ad esecuzione un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa in modo simoniaco, sia punito con una pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.
  Can. 1463 – (= 1386) Chi ha donato o promesso qualunque cosa affinché qualcuno che esercitava un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, facesse o omettesse qualcosa illegittimamente, sia punito con pena adeguata; lo stesso si faccia con chi ha accettato quei doni o promesse.
  Can. 1464 – §1. (= 1389) Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un\’omissione ha abusato della potestà, dell\’ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un\’altra pena contro questo abuso.
  §2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1465 – Colui che, esercitando un ufficio, un ministero o altro incarico nella Chiesa, a qualunque Chiesa sui iuris egli sia ascritto, anche alla Chiesa latina, avrà osato indurre in qualunque modo qualsiasi fedele cristiano al passaggio a un\’altra Chiesa sui iuris contro il can. 31, sia punito con una pena adeguata.
  Can. 1466 – (= 1392) Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che esercita il commercio o attività affaristica contro le disposizioni dei canoni, sia punito con pena adeguata.
  Can. 1467 – (= 1393) Chi viola gli obblighi impostigli da una pena, può essere punito con una pena più grave.
 
TITOLO XXVIII
LA PROCEDURA NELL\’INFLIGGERE LE PENE
CAPITOLO I
IL GIUDIZIO PENALE
Art. I
L\’indagine previa
  Can. 1468 – §1. (= 1717) Ogniqualvolta il Gerarca ha notizia almeno verosimile di un delitto, indaghi con cautela personalmente o mediante un\’altra persona idonea sui fatti e sulle circostanze, a meno che questa indagine non sembri del tutto superflua.
  §2. Bisogna guardarsi che con questa indagine non venga messo in pericolo il buon nome di qualcuno.
  §3. Colui che conduce l\’indagine ha le stesse potestà e gli stessi obblighi che ha l\’uditore nel processo; se poi viene avviato il giudizio penale, egli non può fare da giudice nel processo.
  Can. 1469 – §1. (= 1718) Fermi restando i cann. 1403 e 1411, se l\’indagine sembra istruita sufficientemente, il Gerarca decida se sia da avviare la procedura per infliggere la pena e, se decide affermativamente, se si debba agire mediante il giudizio penale oppure per decreto extragiudiziale.
  §2. Il Gerarca revochi o cambi la sua decisione ogniqualvolta da nuovi fatti e circostanze gli sembra di dover decidere diversamente.
  §3. Prima di decidere alcunché sull\’argomento, il Gerarca ascolti l\’accusato del delitto e il promotore di giustizia e inoltre, a suo prudente giudizio, due giudici o altri esperti in diritto; il Gerarca consideri anche se sia conveniente, al fine di evitare giudizi inutili, che col consenso delle parti, o lui stesso o colui che ha fatto l\’indagine dirima la questione dei danni secondo l\’onesto e il giusto.
  Can. 1470 – (= 1719) Gli atti dell\’indagine e i decreti del Gerarca coi quali l\’indagine è aperta o chiusa, e tutto il materiale che precede l\’indagine, se non sono necessari alla procedura per infliggere le pene, siano custoditi nell\’archivio segreto della curia.
Art. II
Lo svolgimento del giudizio penale
  Can. 1471 – §1. (= 1728) Salvi restando i canoni di questo titolo, nel giudizio penale bisogna applicare, se la natura della cosa non l\’impedisce, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, nonché le norme speciali sulle cause che riguardano il bene pubblico, ma non i canoni sul giudizio contenzioso sommario.
  §2. L\’imputato non è obbligato a confessare il delitto, né può essergli deferito il giuramento.
  Can. 1472 – §1. (= 1721) Se il Gerarca ha decretato che deve avviarsi il giudizio penale, consegni gli atti dell\’indagine al promotore di giustizia, il quale presenti al giudice il libello di accusa a norma dei cann. 1185 e 1187.
  §2. Davanti al tribunale superiore svolge il ruolo di attore il promotore di giustizia costituito presso quel tribunale.
  Can. 1473 – (= 1722) Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può in qualunque stadio e grado del giudizio penale, dopo aver ascoltato il promotore di giustizia e citato l\’imputato stesso, impedire all\’imputato l\’esercizio dell\’ordine sacro, dell\’ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la Divina Eucaristia; cose tutte che devono essere revocate quando cessa la causa e che per il diritto stesso hanno fine quando cessa il giudizio penale.
  Can. 1474 – (= 1723 §§1-2) Il giudice citando l\’imputato deve invitarlo a scegliersi un avvocato entro un tempo determinato; trascorso inutilmente questo tempo, il giudice stesso costituisca d\’ufficio un avvocato che rimarrà nell\’incarico fino a che l\’imputato non si sia costituito un avvocato.
  Can. 1475 – §1. (= 1724) In qualunque grado del giudizio, la rinuncia all\’istanza della lite può essere fatta dal promotore di giustizia, su mandato o con il consenso del Gerarca dalla cui deliberazione è stato avviato il giudizio.
  §2. La rinuncia, perché sia valida, occorre che sia accettata dall\’imputato, a meno che questi non sia stato dichiarato assente dal giudizio.
  Can. 1476 – (cf 1725) Oltre alle difese e alle osservazioni consegnate per iscritto, se ci sono state, la discussione della causa deve avvenire oralmente.
  Can. 1477 – §1. (cf 1663 §2) Alla discussione assistono il promotore di giustizia, l\’imputato e il suo avvocato, la parte lesa di cui nel can. 1483, §1 e il suo avvocato.
  §2. E\’ compito del tribunale chiamare i periti che hanno prestato la loro opera nella causa, per poter chiarire le loro perizie.
  Can. 1478 – (= 1725) Nella discussione della causa l\’imputato, o lui stesso o il suo avvocato, ha sempre il diritto di parlare per ultimo.
  Can. 1479 – §1. (cf 1667) Completata la discussione il tribunale emetta la sentenza.
  §2. (cf 1668 a) Se dalla discussione è emersa la necessità di raccogliere nuove prove, il tribunale rimandando la definizione della causa raccolga le nuove prove.
  Can. 1480 – (cf 1668 b) La parte dispositiva della sentenza si pubblichi subito (cf 1668 §2), a meno che il tribunale non decida per una grave causa che la decisione deve essere conservata sotto segreto fino alla formale intimazione della sentenza, la quale non può mai essere differita oltre un mese da computare dal giorno della definizione della causa penale.
  Can. 1481 – §1. (= 1727) Il reo può interporre appello, anche se il giudice lo ha prosciolto solamente perché la pena era facoltativa o perché il giudice ha fatto uso della potestà di cui nei cann. 1409, §1 e 1415.
  §2. Il promotore di giustizia può appellare se ritiene che non sia stato provveduto sufficientemente a riparare lo scandalo o a reintegrare la giustizia.
  Can. 1482 – (= 1726) In qualsiasi stadio e grado del giudizio penale, se consta con evidenza che il delitto non è stato commesso dall\’imputato, il giudice deve dichiararlo con sentenza e assolvere l\’imputato, anche se consta parimenti che l\’azione penale è stata estinta.
Art. III
L\’azione per la riparazione dei danni
  Can. 1483 – §1. (= 1729) La parte lesa può esercitare nel giudizio penale stesso un\’azione contenziosa per la riparazione dei danni ad essa arrecati dal delitto, a norma del can. 1276.
  §2. L\’intervento della parte lesa non è più ammesso, se non è stato fatto nel primo grado del giudizio penale.
  §3. L\’appello nella causa sui danni si fa a norma dei cann. 1309-1321, anche se l\’appello nel giudizio penale non è possibile; se invece sono interposti entrambi gli appelli, anche se da parti diverse, si faccia un unico giudizio di appello, salvo il can. 1484.
  Can. 1484 – §1. (= 1730) Per evitare eccessivi ritardi del giudizio penale, il giudice può differire il giudizio sui danni fino a che non abbia emanato la sentenza definitiva nel giudizio penale.
  §2. Il giudice che abbia agito così, dopo aver emesso la sentenza nel giudizio penale, deve giudicare sui danni, anche se il giudizio penale è ancora pendente a causa di una impugnazione interposta, o l\’imputato è stato assolto per un motivo che non gli toglie l\’obbligo di riparare i danni.
  Can. 1485 – (= 1731) La sentenza emessa nel giudizio penale, anche se è passata in giudicato, in nessun modo fa diritto verso la parte lesa, a meno che questa non sia intervenuta a norma del can. 1483.
CAPITOLO II
IMPOSIZIONE DELLE PENE MEDIANTE DECRETO EXTRAGIUDIZIALE
  Can. 1486 – §1. (1720 §1) Per la validità del decreto con cui è inflitta una pena si richiede che:
  1 l\’imputato sia informato dell\’accusa e delle prove dandogli l\’opportunità di esercitare pienamente la sua difesa, a meno che, citato a norma di diritto, abbia trascurato di presentarsi;
  2 la discussione orale tra il Gerarca o il suo delegato e l\’imputato si faccia alla presenza del promotore di giustizia e del notaio;
  3 nel decreto si esponga su quali ragioni in fatto e in diritto è fondata la punizione.
  §2. Le pene però di cui nel can. 1426, §1 possono essere imposte senza questa procedura, purché consti per iscritto della loro accettazione da parte del reo.
  Can. 1487 – §1. Il ricorso contro il decreto con cui è inflitta una pena, può essere interposto alla superiore autorità competente entro dieci giorni utili, dopo che è stato intimato.
  §2. Questo ricorso sospende l\’efficacia del decreto.
  §3. Contro la decisione della superiore autorità non si dà un ulteriore ricorso.
 
TITOLO XXIX
LA LEGGE, LE CONSUETUDINI
E GLI ATTI AMMINISTRATIVI
CAPITOLO I
LE LEGGI ECCLESIASTICHE
  Can. 1488 – (= 7) Le leggi sono istituite con la promulgazione.
  Can. 1489 – §1. (= 8) Le leggi emanate dalla Sede Apostolica sono promulgate mediante la pubblicazione nella gazzetta ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis, a meno che in casi speciali non sia prescritto un altro modo di promulgarle; cominciano a obbligare trascorsi tre mesi da computare dal giorno che è posto sul numero degli Acta, a meno che non obblighino subito per la natura della cosa, oppure che non sia stata stabilita espressamente una vacanza più breve o più lunga.
  §2. Le leggi emanate da altri legislatori sono promulgate nel modo determinato da questi legislatori e cominciano a obbligare dal giorno da essi stabilito.
  Can. 1490 – (= 11) Sono tenuti alle leggi meramente ecclesiastiche i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti e che hanno sufficiente uso di ragione e, se non è espressamente disposto diversamente dal diritto, che hanno compiuto il settimo anno di età.
  Can. 1491 – §1. (cf 12 §1) Sono tenuti alle leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa tutti coloro per i quali sono state date ovunque si trovino, a meno che non siano costituite per un determinato territorio; tutte le altre leggi hanno valore solamente nel territorio in cui l\’autorità che ha promulgato le leggi esercita la potestà di governo, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.
  §2. (12 §3) Alle leggi emanate per un determinato territorio sono soggetti coloro per i quali sono date e che hanno nello stesso luogo il domicilio o il quasi-domicilio e inoltre attualmente dimorano, fermo restando il §3, n. 1.
  §3. (13, §2) I forestieri:
  1 non sono obbligati dalle leggi del diritto particolare del loro territorio mentre sono da esso assenti, a meno che o la loro trasgressione non rechi danno nel proprio territorio o le leggi siano personali;
  2 e non sono obbligati dalle leggi di diritto particolare del territorio in cui si trovano, eccettuate quelle che provvedono all\’ordine pubblico, oppure che determinano le formalità degli atti, o riguardano cose immobili situate nel territorio;
  3 ma sono obbligati dalle leggi di diritto comune e dalle leggi del diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, anche se, per quanto riguarda le leggi dello stesso diritto particolare, non sono in vigore nel loro territorio, non però se non obbligano nel territorio in cui si trovano.
  §4. (= 13 §3) I girovaghi sono obbligati da tutte le leggi che sono in vigore nel territorio in cui si trovano.
  Can. 1492 – Le leggi emanate dalla suprema autorità della Chiesa, nelle quali non è indicato il soggetto passivo, riguardano i fedeli cristiani delle Chiese orientali solamente in quanto si tratta di cose della fede e dei costumi, o di dichiarazione della legge divina o si dispone esplicitamente in queste leggi sugli stessi fedeli cristiani, o se si tratta di cose favorevoli che non contengono nulla che sia contrario ai riti orientali.
  Can. 1493 – §1. Col nome di “diritto comune” in questo Codice s\’intendono, oltre alle leggi e alle legittime consuetudini della Chiesa universale, anche le leggi e le legittime consuetudini comuni a tutte le Chiese orientali.
  §2. Col nome invece di “diritto particolare” s\’intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali.
  Can. 1494 – (cf 9) Le leggi riguardano le cose future, non le passate, a meno che in esse non si disponga espressamente delle cose passate.
  Can. 1495 – (= 10) Si devono considerare irritanti oppure inabilitanti soltanto quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che un atto è nullo oppure che una persona è inabile.
  Can. 1496 – (= 14) Le leggi, anche irritanti oppure inabilitanti, nel dubbio di diritto non urgono; nel dubbio di fatto, invece, i Gerarchi possono dispensare purché la dispensa, se è riservata, solitamente sia concessa dall\’autorità a cui è riservata.
  Can. 1497 – §1. (= 15) L\’ignoranza o l\’errore circa le leggi irritanti oppure inabilitanti non impediscono il loro effetto, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente dal diritto.
  §2. L\’ignoranza o l\’errore circa una legge, o una pena, o circa un fatto proprio, oppure circa un fatto altrui notorio, non si presume; invece circa un fatto altrui non notorio si presume, finché non si provi il contrario.
  Can. 1498 – §1. (= 16) Interpreta autenticamente le leggi il legislatore e colui al quale è stata conferita dallo stesso la potestà di interpretare autenticamente.
  §2. L\’interpretazione autentica data in forma di legge ha la stessa forza della legge medesima e dev\’essere promulgata; se chiarisce soltanto delle parole di per sé certe, vale retroattivamente; se restringe o estende oppure spiega una legge dubbia, non è retroattiva.
  §3. L\’interpretazione data invece a modo di sentenza giudiziale, oppure di atto amministrativo in un caso speciale, non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e riguarda le cose per le quali è stata data.
  Can. 1499 – (= 17) Le leggi devono essere intese secondo il significato proprio delle parole, considerato nel testo e nel contesto; se questo è rimasto dubbio e oscuro, si deve intendere secondo i luoghi paralleli, se ce ne sono, il fine e le circostanze della legge e la mente del legislatore.
  Can. 1500 – (= 18) Le leggi che stabiliscono una pena o che coartano il libero esercizio dei diritti, oppure che contengono un\’eccezione alla legge, sono soggette all\’interpretazione stretta.
  Can. 1501 – (# 19) Se su una certa cosa manca un\’espressa prescrizione di legge, la causa, se non è penale, è da dirimersi secondo i canoni dei Sinodi e dei santi Padri, la legittima consuetudine, i principi generali del diritto canonico applicati con equità, la giurisprudenza ecclesiastica, la comune e costante dottrina canonica.
  Can. 1502 – §1. (= 20 §1) La legge successiva abroga la precedente o deroga ad essa, se lo dichiara espressamente, o se è ad essa direttamente contraria, oppure se ordina integralmente l\’intera materia della legge precedente.
  §2. Ma una legge di diritto comune, se non è espressamente disposto diversamente nella stessa legge, non deroga alla legge del diritto particolare, né una legge di diritto particolare emanata per una Chiesa sui iuris deroga al diritto più particolare che è in vigore nella stessa Chiesa.
  Can. 1503 – (= 21) Nel dubbio non si presume la revoca della legge preesistente, ma le leggi successive devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto è possibile.
  Can. 1504 – (= 22) Il diritto civile al quale il diritto della Chiesa rimanda, venga osservato nel diritto canonico con gli stessi effetti, per quanto non è contrario al diritto divino e a meno che non sia disposto diversamente dal diritto canonico.
  Can. 1505 – (cf 606) L\’enunciazione di un discorso con il genere maschile riguarda anche il genere femminile, a meno che non sia disposto diversamente dal diritto o non consti dalla natura della cosa.
CAPITOLO II
LA CONSUETUDINE
  Can. 1506 – §1. Una consuetudine della comunità cristiana, nella misura in cui risponde all\’attività dello Spirito Santo nel corpo ecclesiale, può ottenere forza di diritto.
  §2. (cf 24 §1) Nessuna consuetudine può derogare in alcun modo al diritto divino.
  Can. 1507 – §1. (cf 23) Può avere forza di diritto solamente quella consuetudine che è ragionevole ed è stata introdotta (24 §2) con una prassi continua e pacifica da una comunità capace (25) almeno di ricevere una legge e che inoltre è stata prescritta per un tempo stabilito dal diritto.
  §2. (= 24 §2) Una consuetudine che è espressamente riprovata dal diritto non è ragionevole.
  §3. (= 26) Una consuetudine contraria al vigente diritto canonico, oppure che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di diritto soltanto se è stata osservata legittimamente per trent\’anni continui e completi; invece contro una legge canonica che contiene una clausola che proibisce future consuetudini, può prevalere solo una consuetudine centenaria o immemorabile.
  §4. Il legislatore competente può approvare, col suo consenso almeno tacito, una consuetudine come legittima anche prima di questo tempo.
  Can. 1508 – (= 27) La consuetudine è la migliore interprete delle leggi.
  Can. 1509 – (= 28) Una consuetudine contro o fuori della legge è revocata mediante una consuetudine o una legge contraria; ma la legge non revoca le consuetudini centenarie o immemorabili, a meno che non ne faccia espressa menzione; per quanto riguarda tutte le altre consuetudini, vale il can. 1502, §2.
CAPITOLO III
GLI ATTI AMMINISTRATIVI
  Can. 1510 – §1. (cf 35) Gli atti amministrativi possono essere posti da coloro che hanno la potestà esecutiva di governo, entro i limiti della loro competenza, nonché da coloro ai quali questa potestà compete esplicitamente o implicitamente sia per il diritto stesso sia in forza di una legittima delega.
  §2. Gli atti amministrativi sono specialmente:
  1 (cf 48) i decreti con i quali per un caso speciale si dà una decisione o si fa una provvisione canonica;
  2 (cf 49) i precetti singolari, coi quali viene imposto direttamente e legittimamente a una persona oppure a persone determinate di fare oppure di omettere qualcosa, specialmente per sollecitare l\’osservanza di una legge;
  3 (cf 59) i rescritti, coi quali si concede un privilegio, una dispensa, una licenza o un\’altra grazia.
  Can. 1511 – (cf 54 §1) L\’atto amministrativo ha effetto dal momento in cui è intimato, oppure nei rescritti dal momento in cui è stata data la lettera; se però l\’applicazione dell\’atto amministrativo è affidata a un esecutore, ha effetto dal momento dell\’esecuzione.
  Can. 1512 – §1. (36 §1-2) L\’atto amministrativo deve essere inteso secondo il significato proprio delle parole e secondo l\’uso comune di parlare e non deve essere esteso ad altri casi oltre a quelli espressi.
  §2. (36 §1 b) Nel dubbio, l\’atto amministrativo che si riferisce alle liti, a minacciare o infliggere pene, che coarta i diritti della persona, che lede i diritti acquisiti da altri, oppure che è contrario a una legge a vantaggio di privati, è soggetto a stretta interpretazione; altrimenti invece a larga.
  §3. (= 77 b) Nei privilegi si deve sempre usare quella interpretazione che permetta, a colui che ha ricevuto il privilegio, di conseguire davvero qualche grazia.
  §4. (= 92) Non solo la dispensa, ma anche la potestà di dispensare concessa per un certo caso, è soggetta a interpretazione stretta.
  Can. 1513 – §1. (cf 73) Mediante una legge contraria, nessun atto amministrativo è revocato, a meno che non venga disposto diversamente nella stessa legge, oppure che la legge sia stata emessa dall\’autorità superiore a colui che ha emesso l\’atto amministrativo.
  §2. (cf 81) L\’atto amministrativo non cessa venendo meno il diritto di colui che l\’ha posto, a meno che non sia espressamente disposto diversamente.
  §3. (= 47) La revoca di un atto amministrativo mediante un altro atto amministrativo dell\’autorità competente ottiene l\’effetto solamente dal momento in cui è intimata alla persona per la quale è stato dato.
  §4. (93) La dispensa che ha un tratto successivo cessa anche con la certa e totale cessazione della causa motiva.
  §5. (58 §1) Un decreto o un precetto singolare smette di avere forza anche cessando la legge per la cui esecuzione è stato dato; un precetto singolare cessa anche quando è venuto meno il diritto di colui che ha comandato, a meno che non sia stato imposto con un legittimo documento.
  Can. 1514 – (= 37) Un atto amministrativo che riguarda il foro esterno, fermi restando i cann. 1520, §2 e 1527, deve essere redatto per iscritto; così pure l\’atto della sua esecuzione, se viene fatto in forma commissoria.
  Can. 1515 – (= 38) L\’atto amministrativo, anche se si tratta di un rescritto dato di propria inziativa, è privo di efficacia nella misura in cui lede i diritti acquisiti di altri, oppure è contrario a una legge o a una legittima consuetudine, a meno che l\’autorità competente non abbia espressamente aggiunto una clausola derogatoria.
  Can. 1516 – (cf 39) Le condizioni negli atti amministrativi allora soltanto devono ritenersi aggiunte per la validità, ogniqualvolta sono espresse per mezzo delle particelle se, a meno che, purché, o di un\’altra espressione di uguale significato nella lingua nazionale.
Art. I
La procedura nell\’emanare decreti extragiudiziali
  Can. 1517 – §1. (cf 50) Prima di emanare un decreto extragiudiziale, l\’autorità ricerchi le notizie e le prove necessarie; ascolti o consulti chi dev\’essere di diritto ascoltato o consultato; ascolti coloro che il decreto direttamente raggiunge e specialmente coloro i cui diritti possono essere lesi.
  §2. L\’autorità renda note al richiedente e anche a chi legittimamente contraddice, le notizie e le prove che possono essere conosciute senza pericolo di danno pubblico o privato, e mostri le ragioni che forse sono contrarie dando loro l\’opportunità di rispondere, anche a mezzo di un patrono, entro il termine determinato dalla stessa autorità.
  Can. 1518 – (# 57) L\’autorità emetta il decreto entro sessanta giorni da computare dal ricevimento della domanda per ottenere il decreto, a meno che il diritto particolare della propria Chiesa sui iuris non stabilisca altri termini; se invece questo non è stato fatto e il richiedente domanda di nuovo per iscritto il decreto, al trentesimo giorno, da computare dal ricevimento di questa domanda, se anche allora non è stato fatto nulla, la domanda è ritenuta respinta come se in quel giorno la reiezione fosse fatta mediante decreto, in modo tale che possa essere interposto ricorso contro di essa.
  Can. 1519 – §1. Colui che emette il decreto tenga presente e ricerchi ciò che sembra maggiormente condurre alla salvezza delle anime e al bene pubblico, osservando però le leggi e le legittime consuetudini, la giustizia e l\’equità.
  §2. (51) Nel decreto si esprimano almeno sommariamente le motivazioni; se però il pericolo di danno pubblico o privato impedisce di manifestare i motivi, questi vengono espressi in un libro segreto e siano mostrati a colui che si occupa del ricorso eventualmente interposto, se costui lo chiede.
  Can. 1520 – §1. Il decreto ha forza di diritto dopo che è stato intimato al destinatario nel modo che, secondo le leggi e le condizioni dei luoghi, è il più sicuro.
  §2. (cf 55) Se il pericolo di danno pubblico o privato impedisce che il testo scritto del decreto sia consegnato, l\’autorità ecclesiastica può comandare che il decreto sia letto al destinatario davanti a due testimoni o davanti al notaio che redigerà il processo verbale da sottoscriversi da tutti i presenti; fatto questo, il decreto si dà per intimato.
  §3. (56) Se invece colui al quale il decreto è destinato ha ricusato l\’intimazione o, chiamato a norma del diritto a ricevere il decreto o ad ascoltarlo, non è comparso senza una giusta causa da valutare dall\’autore del decreto, o se ha ricusato di sottoscrivere il processo verbale, il decreto si dà per intimato.
Art. II
L\’esecuzione degli atti amministrativi
  Can. 1521 – (= 40) L\’esecutore di un atto amministrativo compie invalidamente il suo incarico prima di aver ricevuto il mandato scritto e di averne riconosciuto l\’autenticità e l\’integrità, a meno che l\’autorità che ha posto lo stesso atto non gli abbia comunicato la previa notizia del mandato.
  Can. 1522 – §1. (= 41) L\’esecutore dell\’atto amministrativo al quale è affidata la semplice esecuzione dello stesso atto, non può negare questa esecuzione, a meno che non consti manifestamente che lo stesso atto è nullo, o che per un\’altra grave causa non può essere sostenuto, oppure che le condizioni apposte all\’atto amministrativo non sono state adempiute; se invece l\’esecuzione dell\’atto amministrativo sembra inopportuna a motivo delle circostanze della persona oppure del luogo, l\’esecutore sospenda l\’esecuzione e informi subito l\’autorità che ha posto l\’atto.
  §2. (= 70) Se nel rescritto la concessione della grazia è affidata all\’esecutore, compete a lui, secondo il suo prudente giudizio e la sua coscienza, concedere o negare la grazia.
  Can. 1523 – (= 42) L\’esecutore di un atto amministrativo deve procedere a norma del mandato; se non ha adempiuto le condizioni apposte al mandato per la validità dell\’atto o non ha osservato la forma sostanziale di procedere, l\’esecuzione è nulla.
  Can. 1524 – (= 43) L\’esecutore di un atto amministrativo può farsi sostituire da un altro secondo il suo prudente giudizio, a meno che la sostituzione non sia stata proibita, o sia stata scelta per l\’abilità della persona, oppure sia stata determinata la persona del sostituto; in questi casi però è lecito all\’esecutore affidare a un altro gli atti preparatori.
  Can. 1525 – (= 46) L\’atto amministrativo può essere mandato ad esecuzione anche dal successore nell\’ufficio dell\’esecutore, a meno che non sia stata scelta l\’abilità della persona.
  Can. 1526 – (= 45) E\’ lecito all\’esecutore mandare di nuovo a esecuzione l\’atto amministrativo, se ha errato in qualche modo nell\’esecuzione dello stesso atto.
Art. III
I rescritti
  Can. 1527 – §1. (= 59 §2) Ciò che è stabilito nei canoni sui rescritti vale anche per le concessioni di grazie fatte a viva voce, se manifestamente non consta altrimenti.
  §2. (cf 74) La grazia ottenuta verbalmente, uno deve provarla ogniqualvolta gli viene chiesto legittimamente.
  Can. 1528 – (cf 61) Un rescritto può essere impetrato per un altro, anche senza il suo assenso, e vale prima della sua accettazione, se non appare diversamente dalle clausole apposte.
  Can. 1529 – §1. (63 §1) La reticenza del vero nella domanda non ostacola che il rescritto abbia valore, purché sia stato espresso ciò che dev\’essere espresso per la validità secondo lo stile della curia del Gerarca che concede il rescritto.
  §2. Né ostacola l\’esposizione del falso, purché almeno una causa motiva proposta sia vera.
  Can. 1530 – §1. (cf 65) Una grazia negata dall\’autorità superiore non può essere concessa validamente dall\’autorità inferiore, a meno che l\’autorità superiore non abbia consentito espressamente.
  §2. La grazia negata da qualche autorità non può essere concessa validamente da un\’altra autorità ugualmente competente senza che nella domanda sia fatta menzione del diniego.
1 I privilegi
  Can. 1531 – §1. (= 76) Il privilegio, cioè una grazia fatta a favore di certe persone fisiche o giuridiche mediante uno speciale atto, può essere concesso dal legislatore e da colui al quale il legislatore ha concesso questa potestà.
  §2. Il possesso centenario o immemorabile induce la presunzione che il privilegio sia stato concesso.
  Can. 1532 – §1. (= 78) Il privilegio si presume perpetuo.
  §2. (83) Il privilegio cessa:
  1 (78 §2) se è personale, con l\’estinzione della persona a cui è stato concesso;
  2 (78 §3) se è reale o locale, con la rovina totale della cosa o del luogo;
  3 (83 §1) trascorso il tempo o finito il numero di casi per i quali è stato concesso;
  4 (83 §2) se, col passare del tempo, le circostanze sono talmente mutate, a giudizio dell\’autorità competente, da diventare nocivo, oppure se il suo uso diventa illecito.
  §3. (78 §3 b) Un privilegio locale torna a rivivere se un luogo è ricostruito entro cinquant\’anni.
  Can. 1533 – §1. (= 80) Nessun privilegio cessa per rinuncia se questa non è stata accettata dall\’autorità competente.
  §2. Al privilegio concesso soltanto in proprio favore qualsiasi persona fisica può rinunciare.
  §3. Una persona fisica non può rinunciare validamente al privilegio concesso a qualche persona giuridica, oppure concesso in ragione della dignità del luogo o della cosa; né la stessa persona giuridica ha pieno diritto di rinunciare a un privilegio ad essa concesso se la rinuncia torna a pregiudizio verso la Chiesa o altri.
  Can. 1534 – (cf 82) Mediante il non uso o l\’uso contrario, un privilegio non oneroso per gli altri, non cessa; se invece il privilegio torna a gravame verso altri, si perde se si aggiunge una legittima prescrizione oppure la rinuncia tacita.
  Can. 1535 – (cf 84) Chi abusa della potestà datagli dal privilegio sia ammonito dal Gerarca; chi abusa gravemente ed è stato ammonito invano, il Gerarca lo privi del privilegio che egli ha concesso; se però il privilegio è stato concesso da un\’autorità superiore, il Gerarca è tenuto a informarla.
2 Le dispense
  Can. 1536 – §1. (cf 85) La dispensa, cioè l\’allentamento di una legge meramente ecclesiastica in un caso speciale (90 §1), può essere concessa soltanto per una causa giusta e ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non è stata data dallo stesso legislatore oppure da un\’autorità superiore, è anche invalida.
  §2. Il bene spirituale dei fedeli cristiani è una causa giusta e ragionevole.
  §3. (= 90 §2) Nel dubbio sulla sufficienza della causa la dispensa è concessa lecitamente e validamente.
  Can. 1537 – (= 86) Non sono soggette a dispensa le leggi in quanto determinano ciò che è essenzialmente costitutivo degli istituti e degli atti giuridici, né le leggi processuali e penali.
  Can. 1538 – §1. (cf 87 §1) Il Vescovo eparchiale può dispensare, tanto dalle leggi di diritto comune, quanto dalle leggi di diritto particolare della propria Chiesa sui iuris, in un caso speciale, i fedeli cristiani sui quali esercita la sua potestà a norma del diritto, ogniqualvolta egli giudica che questo conferisca al loro bene spirituale, a meno che non sia stata fatta una riserva dall\’autorità che ha emanato le leggi.
  §2. Se è difficile ricorrere all\’autorità a cui è riservata la dispensa e vi sia insieme il pericolo di un grave danno nell\’attesa, ogni Gerarca in un caso speciale può dispensare i fedeli cristiani sui quali esercita la sua potestà a norma di diritto, purché si tratti di dispensa che la stessa autorità nelle medesime circostanze concede, fermo restando il can. 396.
  Can. 1539 – (= 91) Chi ha la potestà di dispensare, la può esercitare, anche stando fuori del territorio, verso i sudditi anche se sono assenti dal territorio e, se non è espressamente stabilito il contrario, anche verso i forestieri che si trovano attualmente nel territorio, come pure verso se stesso.
 
TITOLO XXX
LA PRESCRIZIONE E IL COMPUTO DEL TEMPO
CAPITOLO I
LA PRESCRIZIONE
  Can. 1540 – (cf 197) La Chiesa recepisce la prescrizione come un modo di acquisire o di perdere un diritto soggettivo, e anche per liberarsi da obblighi, come è nel diritto civile, a meno che non sia stabilito diversamente nel diritto comune.
  Can. 1541 – (= 198) Nessuna prescrizione ha valore se non è fondata sulla buona fede non solo all\’inizio, ma per tutto il decorso del tempo richiesto per la prescrizione, salvo restando il can. 1152.
  Can. 1542 – (= 199) Non sono soggetti a prescrizione:
  1 i diritti e i doveri che sono di legge divina;
  2 i diritti che si possono ottenere solo per privilegio apostolico;
  3 i diritti e i doveri che riguardano direttamente la vita spirituale dei fedeli cristiani;
  4 i confini certi e non messi in dubbio delle circoscrizioni ecclesiastiche;
  5 gli obblighi e gli oneri riguardanti la celebrazione della Divina Liturgia;
  6 la provvisione canonica di un ufficio che, a norma del diritto, richiede l\’esercizio dell\’ordine sacro;
  7 il diritto di visita e l\’obbligo di obbedienza in modo che le persone nella Chiesa non possano essere visitate da nessuna autorità ecclesiastica e non siano ormai soggette a nessuna autorità.
CAPITOLO II
IL COMPUTO DEL TEMPO
  Can. 1543 – (= 200) A meno che non sia espressamente disposto diversamente dal diritto, il tempo si computa a norma dei canoni che seguono.
  Can. 1544 – §1. (= 201) Il tempo continuo va inteso nel senso che non subisce nessuna interruzione.
  §2. Il tempo utile va inteso nel senso che compete in modo tale, a colui che esercita o persegue il suo diritto, da non scorrere per colui che ignora, oppure per chi non può agire.
  Can. 1545 – §1. (cf 202) Nel diritto il giorno va inteso come spazio che consta di 24 ore da computare in modo continuo e che comincia dalla mezzanotte; la settimana come spazio di 7 giorni, il mese come spazio di 30 giorni, l\’anno come spazio di 365 giorni, a meno che non si dica che il mese e l\’anno si devono prendere come sono nel calendario.
  §2. Se il tempo è continuo, il mese e l\’anno si devono prendere sempre come sono nel calendario.
  Can. 1546 – §1. (= 203) Il giorno dal quale comincia il calcolo non si computa nel termine, a meno che il suo inizio non coincida con l\’inizio del giorno, oppure non sia espressamente disposto diversamente dal diritto.
  §2. Il giorno verso il quale è diretto il calcolo viene computato nel termine, il quale, se il tempo consta di uno o più mesi oppure anni, di una o più settimane, finisce trascorso l\’ultimo giorno dello stesso numero, oppure, se il mese manca del giorno del medesimo numero, trascorso l\’ultimo giorno del mese.