La visita ad limina 2

P. Hani Bakhoum

 

La visita ad limina e la relazione quinquennale secondo il diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica[1]

Prima di presentare la modalità della visita ad limina e della relazione quinquennale secondo il diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica, si presenta un accenno sintetico sulla Chiesa Copta Cattolica.

 

1. Introduzione generale riguardante la Chiesa Copta Cattolica[2]

a. L’etimologia del termine copto[3]

          Secondo l\’etimologia il termine "copto" deriva dal vocabolo arabo Qubti – Qibti (variamente vocalizzato), a sua volta deriva dal greco aiguptios, che riproduceva uno dei nomi dell\’Egitto. Gli arabi usarono inizialmente questo termine per designare gli egiziani originari dell\’Egitto, in contrapposto ai Rum, cioè ai greci bizantini che stavano in Egitto. Il termine non aveva, all’inizio, un senso religioso. Nel corso dei secoli è stato poi attribuito ai cristiani d’Egitto che si sono ribellati al Concilio di Calcedonia, nell’anno 451, seguendo il Patriarca Teodosio di Alessandria. Equivale anche al termine giacobiti, che deriva da Giacomo Baradeo, incaricato dal Patriarca di riorganizzare la Chiesa egiziana contro il Concilio. Mentre quelli che hanno conservato l’unità seguendo il Concilio sono stati chiamati "melchiti". Il termine melkita deriva dalla parola Araba melch che vuol dire re, il termine indica quelli che hanno seguito la fede del re.

 b. La Chiesa Copta Cattolica ieri e oggi[4]

          L’origine di questa Chiesa risale, secondo la tradizione a S. Marco Evangelista. Ben conosciuta è la sua scuola teologica, i suoi numerosi martiri fin dal principio della sua storia, come anche la vita monastica, e la difesa contro le varie eresie, grazie ai suoi valorosi gerarchi come Atanasio e Cirillo il grande, e molti altri.

          Il suo ruolo diminuì col lo scisma avvenuto dopo il Concilio di Calcedonia del 451, il quale aveva confermato la formula di S. Leone Magno che “in Cristo c’è una sola persona in due nature”, i copti percepirono in questa formula un rifiuto di quella di S. Cirillo d’Alessandria “una natura o persona in due nature”, e quindi un distacco dalla vera fede in Cristo e un avvicinamento a Nestorio. Erano altresì convinti che il Concilio volesse diminuire i diritti e la posizione della Sede alessandrina, soprattutto con l’esilio del Patriarca Dioscoro, considerato “padre dei copti” dopo Atanasio e Cirillo. Vi fu, allora, un movimento nazionalistico contro i calcedonesi e contro il nuovo patriarca eletto da parte loro per i copti. È fu lo scisma appoggiato dal clero locale, dai monaci e dai fedeli, che rimane finora.

          La Santa  Sede fece un grande sforzo per ricondurre i copti separati, alla madre Chiesa. Nel Concilio Florentino, fu presente una delegazione da parte della Chiesa Copta, per dichiarare l’intenzione dei copti col loro patriarca di a riunirsi alla Chiesa Cattolica. Vi fu un decreto conciliare “Loetamini Domino” del 14 febbraio 1442. ma per motivi vari esso non fu mai eseguito.

          Grazie alle missioni francescane e gesuite vi furono molte conversioni da parte dei copti e ci fu la necessità di nominare vicari apostolici, fin al ristabilimento del Patriarcato copto cattolico con la lettera “Christi domini” del S. P. Leone XIII del 1895, e in seguito con la nomina del primo Patriarca copto cattolico: Cirillo Macario nel 1899.

Oggi la Chiesa Copta Cattolica è governata dal suo Patriarca, sua Beatitudine Antonios Naguib con altri nove vescovi.

 

2. Presentazione del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica

Con la nozione di “diritto particolare” si intendono, come viene definito dal can. 1493 § 2 “tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa Universale né a tutte le Chiese Orientali”. Cioè per il concetto “diritto particolare” si intendono “tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che riguardano una singola Chiesa Orientale sui iuris, senza pregiudizio al diritto comune” [5]. Inoltre per “diritto particolare” s\’intendono tutte “le leggi e i decreti  promulgati dal Vescovo eparchiale, i Typica e gli statuti dei Monasteri e degli Istituti religiosi, le leggi liturgiche e le prescrizioni dei libri liturgici di ciascuna Chiesa sui iuris, le convenzioni e le intese stipulate tra Chiese sui iuris[6].

Nella Costituzione Apostolica Sacri Canones, attraverso la quale il legislatore supremo ha promulgato il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, si dice che “è nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole chiese sui iuris vi provvedano al più presto con norme particolari, tenendo presenti le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizione del Concilio Vaticano II”[7]. Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium mette in evidenza l’importanza del diritto particolare nella legislazione delle varie Chiese Orientali, affermando anche che ogni Chiesa sui iuris può emanare alcune leggi secondo la propria disciplina e tradizione. Infatti il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium rimanda spesso alle norme del diritto particolare al fine di rispettare la diversità delle tradizioni e delle discipline delle varie Chiese.

Il can. 110 § 1 stabilisce che “compete esclusivamente al sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale emanare leggi per l’intera Chiesa Patriarcale”. Il sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale deve inviare al più presto al Romano Pontefice gli atti relativi alle leggi e alle decisione come conferma il can. 111 del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Compete poi al Patriarca promulgare le leggi e pubblicare le decisioni del sinodo dei vescovi della propria Chiesa sui iuris.

Il Sinodo patriarcale della Chiesa Copta Cattolica, accogliendo queste raccomandazioni, ha approvato il suo diritto particolare il 6 agosto 2003. E’ stato promulgato, poi, con una lettera di Sua Eminenza il card. Stefanos II GHATTAS, Patriarca dei copti cattolici di Alessandria e cardinale della Chiesa Universale, il 1° novembre del medesimo anno, ed è entrato in vigore il 25 aprile del 2004[8].

Il diritto particolare[9] della Chiesa Copta Cattolica non tratta tutti i canoni per i quali il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali ha lasciato spazio a qualsiasi diritto particolare di emanare leggi secondo la tradizione e consuetudine propria, ma si è limitato a trattarne alcuni[10].

3. L’articolo 21 del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica

Il can. 206 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali lascia la possibilità al sinodo della Chiesa Patriarcale di stabilire le modalità della relazione quinquennale. L’articolo 21[11] del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica, che si situa nel secondo titolo “Le eparchie ed i vescovi”, fa infatti riferimento al canone 206 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per stabilire questa forma.

 

Ecco una tabella che mette a confronto i due testi:

Can. 206 § 1

L’articolo 21

Il vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa Patriarcale è tenuto a presentare al Patriarca ogni cinque anni una relazione sullo stato dell’eparchia a lui affidata secondo il modo stabilito dal sinodo dei vescovi della Chiesa Patriarcale; il vescovo invi al più presto una copia della relazione alla Sede Apostolica

Il vescovo eparchiale che esercita la sua potestà entro i confini del territorio della Chiesa Patriarcale è tenuto a presentare al Patriarca ogni cinque anni una relazione sullo stato dell’eparchia a lui affidata secondo il modo stabilito dalla Sede Apostolica; il vescovo invi al più presto una copia della relazione alla Sede Apostolica[12].

 

Da un semplice paragone delle due colonne si nota come, l’articolo 21 prende, quasi parola per parola, il can. 206 § 1, mentre, per quanto riguarda, la forma della relazione quinquennale, il sinodo dei vescovi ha deciso che si seguano le disposizioni della Sede Apostolica.

          4. La forma della relazione secondo la Sede Apostolica

          Avendo il diritto particolare, della Chiesa Copta Cattolica, stabilito che la modalità della relazione quinquennale è la stessa di quella stabilita dalla Sede Apostolica, si presenterà ora questa forma, così come è offerta dalla stessa Sede Apostolica.

Già dal tempo dell’Epistola, Amantissimus umani generis de cura et sollecitudine in Ecclesiarum orientalium bonum di Pio IX, dell’anno 1862, si richiedevano alcune informazioni particolare utili ad una migliore conoscenza dello stato dei fedeli e delle loro necessità all’interno delle diocesi o Chiese particolari[13].

Recentemente è stata pubblicata la modalità stabilita dalla Segreteria di Stato il 28 febbraio 1959[14], modificata poi dalla Congregazione per i Vescovi il 29 giugno 1975[15]. Infine, nell’anno 1981 la Congregazione per i vescovi, in comunione con la Congregazione per le Chiese Orientali, ha pubblicato il “Formulario per la relazione quinquennale”[16].

Si va ora ad analizzare questo documento, che è formato da tre parti principali, Esse sono; osservazioni preliminari, lo schema della relazione quinquennale e infine note statistiche.

a. Osservazioni preliminari

All’inizio del formulario si trovano sei osservazioni preliminari, le quali tendono a presentare lo scopo del formulario. Lo scopo è offrire il formulario come guida per i vescovi, perché possano scrivere la relazione e renderla il più completa possibile. Queste osservazioni mettono in risalto l’importanza dell’adattamento del formulario secondo le particolarità della propria diocesi. Infine, affermano che la relazione deve essere presentata alla congregazione competente (la Congregazione per i Vescovi, la Congregazione per le Chiese orientali, o la Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli) e che questa ultima ha il compito di trasmetterla ai vari dicasteri ed uffici della Curia romana.

          b. Lo schema della relazione quinquennale[17]

          Lo schema della relazione contiene 14 questioni:

          I. Organizzazione pastorale e amministrativa della diocesi;
II. Situazione religiosa generale; III. Situazione economica della diocesi; IV. Sacra liturgia; V. Clero; VI. Religiosi ed istituti secolari; VII. Cooperazione missionaria; VIII. Seminari ed università; IX. Catechesi; X. Insegnamento cattolico; XI. I laici: vita e azione apostolica; XII. Ecumenismo – religione non cristiane – non credenti; XIII. Giustizia e carità e XIV. Altre questioni pastorali.

          Si noti come il formulario, in ogni questione, offre dei punti specifici che devono essere presi in considerazione durante la stesura della relazione quinquennale. Allo stesso tempo, questi punti specifici debbono essere adattati alla situazione particolare di ogni diocesi.

          c. Note statistiche[18]

          Infine, il formulario contiene 8 note statistiche, per completare la relazione. Queste note riguardano: il consiglio pastorale e presbiterale, le pubblicazioni, il clero e i centri pastorali, gli istituti di formazione, le scuole cattoliche, i movimenti e infine i gruppi confessionali e i non credenti.

                                                                             P. Hani Bakhoum

 


[1] Questo articolo è un estratto della tesi dottorale di padre Hani Bakhoum. La tesi è titolata: “Il rapporto tra la Chiesa Patriarcale e la Sede Apostolica: dalla codificazione di Pio XII fino al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali”, Pontificia Università Lateranense, Roma 2009

[2] Per un ulteriore approfondimento vedi: A. ELLI, Storia della Chiesa Copta, Vol. 1, L’Egitto romano-bizantino e cristiano, Cairo –Jerusalem, 2003; A. Colombo, La Nascita della Chiesa Copto-Cattolica nella Prima Metà del 1700, in Orientalia Christiana Analecta, 1996.

[3] Per un ulteriore approfondimento vedi: E. H. HABIB, Diritti e Doveri del Patriarca Copto Cattolico dal 1895 al 1921, Editrice Sallustiana, Roma 1998, 1- 35; T. ORLANDI, Coptic Literature, Philadelphia 1986, 51- 80 e U. ZANETTI, L’Église Copte, in Seminarium, 3, 352- 363.

[4] Cfr. S. II GHATTAS, La Chiesa Copta Cattolica Ieri e Oggi, una conferenza fatta da Sua Beatitudine nella diocesi di Bologna il 12 novembre 2004, archivio patriarcale copto cattolico nel Cairo, fasc. II, corrispondenza no. 521\\ 2004. E per un ulteriore approfondimento vedi: G. MACARIO, Historie dell’Eglise d’Alexandrie depuis s. Marc jusque a nos jours, le Caire, 1894; S. CHAULEUR, Histoire des Coptes d’Egypte, Paris, 1975; A. COLOMBO, La Nascita della Chiesa Copta Cattolica nella Prima Metà del 1700, in Orientalia Christiana Analecta, 250 (1996); R. F. ESPOSITO, Leone XIII e l’Oriente Cristiano, Roma, 1960; G. GIAMBERARDINI, Lo Sviluppo della Chiesa Copta Cattolica, in La voce del Nilo, 16 (1957), 162- 177; G. GIAMBERARDINI, Il Primato di S. Pietro e del Papa nella Chiesa Copta Cattolica, Cairo 1960 e M. P. MARTIN, Les Coptes Catholiques, 1880- 1920, in Proche Oriente Chrétien, 40 (1990).

[5] D. SALACHAS, Sussidio e Proposte per l’Elaborazione del Diritto Particolare delle Chiese Orientali” sui iuris”, in Apollinaris, 78 (2005), 679- 735, 682 e Apollinaris, 80 (2007), 381- 537.

[6] D. SALACHAS, Sussidio e Proposte per l’Elaborazione del Diritto Particolare delle Chiese Orientali” sui iuris”, in Apollinaris, 78 (2005), 679- 735, 682 .

[7] AAS, 82 (1990), 1037.

[8] Il Diritto Particolare della Chiesa Alessandrina Copta Cattolica, Dagli Atti del II Sinodo di Alessandria, Patriarcato Copto Cattolico, Egitto, 2004.

الشرع الخاص للكنيسة الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، من اعمال المجمع الإسكندري الثاني، بطريركية الأقباط الكاثوليك، مصر، 2004.

[9] Il diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica è composto da due parti: la prima parte è intitolata con “il diritto particolare” e  contiene undici titoli (I. La Chiesa patriarcale. II. Le eparchie ed i vescovi. III. Il Clero. IV. I monaci e tutti gli altri religiosi e i membri degli altri istituti di vita consacrata. V. L’evangelizzazione delle genti. VI. Il Magistero ecclesiastico. VII. Il culto divino e specialmente i Sacramenti. VIII. L’ecumenismo, cioè la promozione dell’unità dei cristiani. IX. Ricorsi contro i decreti amministrativi. X. I beni della Chiesa. XI. I giudizi in generale). Questi undici titoli trattano 108 articoli.

La seconda parte contiene, invece, dieci decreti che hanno lo scopo di offrire dettagli legislativi per alcuni canoni. I dieci decreti trattano alcuni canoni in dettagli. 1. Can. 113 riguarda il sinodo patriarcale; 2. cann. 140- 145 riguardano l’Assemblea patriarcale; 3. can. 274 sul consiglio pastorale eparchiale; 4. can. 295  sul consiglio pastorale parrocchiale; 5. cann 330  sul seminario maggiore; 6. can 1021 sul fondo dell’assistenza dei preti; 7. can 1021 sul fondo della previdenza e la sicurezza sociale. 8. cann. 1062- 1185 sui tribunali nella Chiesa Copta; 9. decreto sull’archivio e 10. sul can. 1031 che riguarda i beni temporali.

[10] Per un elenco di questi canoni si consulti la nota 1 del diritto particolare per la Chiesa Copta Cattolica.

[11] Cfr. Il Diritto Particolare della Chiesa Alessandrina Copta Cattolica, Dagli Atti del II Sinodo di Alessandria, Patriarcato Copto Cattolico, Egitto, 2004, 9.

[12] Il testo originale in arabo. La traduzione è fatta dallo studente. Ecco il testo originale:

 على الأسقف الأيبارشي الذي يمارس سلطانه داخل حدود منطقة الكنيسة البطريركية ان يقدم كل خمس سنوات تقريراً للبطريرك عن حالة الأيبارشية المعهودة اليه، وفقاً لنموذج الكرسيّ الرسوليّ وعل الأسقف أن يرسل صورة من هذا التقرير الى الكرسيّ الرسوليّ في اقرب وقت.

Si veda in: Il Diritto Particolare della Chiesa Alessandrina Copta Cattolica, Dagli Atti del II Sinodo di Alessandria, Patriarcato Copto Cattolico, Egitto, 2004, 9.

[13] PIO IX, Amantissimus Umani Generis, 183-185.

[14] CONGREGAZIONE CONCISTORIALE, decreto Ad Sacra Limina (28 febbraio 1959), in Acta Apostolica sedis, 51, 272-274.

[15] CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Decreto Ad Romanum Ecclesiam (29 giugno 1975), in Acta Apostolica sedis, 67, 674-676.

[16] CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Formulario per La Relazione Quinquennale, Tipografia poliglotta Vaticana, 1981.

[17] Cfr. Idem. 5-17.

[18] Cfr. Idem. 17-22.